CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28746 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UE BR IN nato il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto revocarsi "la sentenza n. 17793/2022 emessa dalla V Sezione penale all'udienza del 15 marzo 2022 nei confronti di UE IG IN ed annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo limitatamente ai reati commessi in data 16.09.2013 e 24.09.2013, per essere tali reati estinti per prescrizione, eliminando la pena di mesi due di reclusione irrogata a titolo di continuazione e rideterminando la pena finale in mesi otto di reclusione, con conferma delle rimanenti statuizioni". " RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 17793/2022 emessa il 15 marzo 2022 questa Corte di cassazione, sezione Quinta penale, ha rigettato il ricorso proposto da UE IG IN avverso la pronuncia, in data 22 gennaio 2021, con cui la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la decisione di condanna alla pena mesi 10 Penale Sent. Sez. 1 Num. 28746 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 04/04/2023 di reclusione, emessa il 20 gennaio 2020 dal Tribunale in composizione monocratica di Agrigento, nei confronti di Brpt, ritenuto colpevole di tre distinti delitti di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., avvinti dal vincolo della continuazione, commessi rispettivamente il 16 ed il 24 settembre 2013 nonchéil 17 ottobre 2016. 2. Con il ministero del difensore di fiducia, munito di procura speciale, il condannato UE I2 IN ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la decisione di legittimità. Lamenta l'errore percettivo fattuale in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità nell'analisi degli atti interni al giudizio, non essendosi avveduti dell'estinzione dei reati commessi in data 16 settembre 2013 e in data 24 settembre 2013 per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e prima della decisione di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è assistito da fondamento. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528) hanno statuito l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, allorché la corrispondente statuizione, diretta o implicita, risulti essere effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, di un elemento storico nella sua statica oggettività e non anche quando l'errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. Nel caso in esame si è in presenza di un palese errore di fatto sulla oggettiva evenienza delle date in cui è spirato il termine massimo di prescrizione dei reati di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen. commessi in data 16 settembre 2013 e in data 24 settembre 2013, errore intervenuto nell'esame degli atti interni al giudizio di legittimità a partire dalla prodromica fase dell'esame preliminare dell'impugnazione 2. Per il reato in esame il termine ordinario di prescrizione ha una pari estensione cronologica (art. 157, primo comma, cod. pen.) del massimo della pena edittale (anni sei); il detto termine ordinario è prorogato, per effetto degli atti interruttivi, di un quarto della sua durata (art. 161 cod. pen., comma 2), per una totale estensione di anni sette mesi sei. In assenza di periodi di sospensione ex lege ne discende che il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti a UE IA IN, decorrente dalla data della loro commissione del 16 settembre 2013 e del 24 settembre 2013 è agevolmente collocabile alle date del 16 e 24 marzo 2 q4 2021 (successiva alla sentenza di appello), tal che si sarebbe dovuto dichiarare l'estinzione di entrambi i reati per avvenuta prescrizione. L'errore percettivo del mero dato storico (termine di prescrizione del reato), coessenziale all'esame dell'originaria ammissibile impugnazione in nome della pregiudiziale verifica dell'esistenza di cause estintive del reato richiesta dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, in ogni stato e grado del processo, errore in cui è incorsa questa Corte con la decisione impugnata, non richiede (né avrebbe richiesto) alcuna peculiare valutazione di fatti processuali o alcuno specifico apprezzamento di contenuti decisori della sentenza di merito. 3. Deve, pertanto, concludersi che la sentenza della quinta sezione di questa Corte del 15 marzo 2022 va revocata limitatamente ai reati di cui all'art. 495 cod. pen. commessi in data 16 settembre 2013 e in data 24 settembre 2013 con conseguente annullamento senza rinvio, in parte de qua, della sentenza di appello a suo tempo impugnata per essere gli indicati reati ascritti al ricorrente attinti da causa estintiva per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della corrispondente frazione di pena irrogata a titolo di continuazione per tali violazioni, pari a mesi due di reclusione, e rideterminazione della pena finale in mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di cassazione del 15 marzo 2022 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 gennaio 2021 limitatamente ai reati commessi in data 16.09.2013 e 24.09.2013, per essere tali reati estinti per prescrizione ed elimina la pena di mesi due di reclusione irrogata a titolo di continuazione, rideterminando la pena finale in mesi otto di reclusione. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto revocarsi "la sentenza n. 17793/2022 emessa dalla V Sezione penale all'udienza del 15 marzo 2022 nei confronti di UE IG IN ed annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo limitatamente ai reati commessi in data 16.09.2013 e 24.09.2013, per essere tali reati estinti per prescrizione, eliminando la pena di mesi due di reclusione irrogata a titolo di continuazione e rideterminando la pena finale in mesi otto di reclusione, con conferma delle rimanenti statuizioni". " RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 17793/2022 emessa il 15 marzo 2022 questa Corte di cassazione, sezione Quinta penale, ha rigettato il ricorso proposto da UE IG IN avverso la pronuncia, in data 22 gennaio 2021, con cui la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la decisione di condanna alla pena mesi 10 Penale Sent. Sez. 1 Num. 28746 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 04/04/2023 di reclusione, emessa il 20 gennaio 2020 dal Tribunale in composizione monocratica di Agrigento, nei confronti di Brpt, ritenuto colpevole di tre distinti delitti di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., avvinti dal vincolo della continuazione, commessi rispettivamente il 16 ed il 24 settembre 2013 nonchéil 17 ottobre 2016. 2. Con il ministero del difensore di fiducia, munito di procura speciale, il condannato UE I2 IN ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la decisione di legittimità. Lamenta l'errore percettivo fattuale in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità nell'analisi degli atti interni al giudizio, non essendosi avveduti dell'estinzione dei reati commessi in data 16 settembre 2013 e in data 24 settembre 2013 per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e prima della decisione di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è assistito da fondamento. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528) hanno statuito l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, allorché la corrispondente statuizione, diretta o implicita, risulti essere effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, di un elemento storico nella sua statica oggettività e non anche quando l'errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. Nel caso in esame si è in presenza di un palese errore di fatto sulla oggettiva evenienza delle date in cui è spirato il termine massimo di prescrizione dei reati di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen. commessi in data 16 settembre 2013 e in data 24 settembre 2013, errore intervenuto nell'esame degli atti interni al giudizio di legittimità a partire dalla prodromica fase dell'esame preliminare dell'impugnazione 2. Per il reato in esame il termine ordinario di prescrizione ha una pari estensione cronologica (art. 157, primo comma, cod. pen.) del massimo della pena edittale (anni sei); il detto termine ordinario è prorogato, per effetto degli atti interruttivi, di un quarto della sua durata (art. 161 cod. pen., comma 2), per una totale estensione di anni sette mesi sei. In assenza di periodi di sospensione ex lege ne discende che il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti a UE IA IN, decorrente dalla data della loro commissione del 16 settembre 2013 e del 24 settembre 2013 è agevolmente collocabile alle date del 16 e 24 marzo 2 q4 2021 (successiva alla sentenza di appello), tal che si sarebbe dovuto dichiarare l'estinzione di entrambi i reati per avvenuta prescrizione. L'errore percettivo del mero dato storico (termine di prescrizione del reato), coessenziale all'esame dell'originaria ammissibile impugnazione in nome della pregiudiziale verifica dell'esistenza di cause estintive del reato richiesta dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, in ogni stato e grado del processo, errore in cui è incorsa questa Corte con la decisione impugnata, non richiede (né avrebbe richiesto) alcuna peculiare valutazione di fatti processuali o alcuno specifico apprezzamento di contenuti decisori della sentenza di merito. 3. Deve, pertanto, concludersi che la sentenza della quinta sezione di questa Corte del 15 marzo 2022 va revocata limitatamente ai reati di cui all'art. 495 cod. pen. commessi in data 16 settembre 2013 e in data 24 settembre 2013 con conseguente annullamento senza rinvio, in parte de qua, della sentenza di appello a suo tempo impugnata per essere gli indicati reati ascritti al ricorrente attinti da causa estintiva per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della corrispondente frazione di pena irrogata a titolo di continuazione per tali violazioni, pari a mesi due di reclusione, e rideterminazione della pena finale in mesi otto di reclusione.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di cassazione del 15 marzo 2022 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 gennaio 2021 limitatamente ai reati commessi in data 16.09.2013 e 24.09.2013, per essere tali reati estinti per prescrizione ed elimina la pena di mesi due di reclusione irrogata a titolo di continuazione, rideterminando la pena finale in mesi otto di reclusione. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte