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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4095 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 – alla quale è stata riunita la causa rg. n. 4589/2019 - ed avente ad oggetto: “appello avverso
sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Mele, unitamente Parte_1
alla quale ha eletto domicilio in Napoli alla via Cisterne Vecchie n. 21;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 4095/2019
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Nappo con il quale ha eletto CP_1
domicilio in Sant'Anastasia alla via Roma n. 69 presso lo studio dell'Avv. Giacomo
Gammella;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 4589/2019
CONTRO
-P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cimmino presso il quale è elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla via Santa Croce n.12,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1558/2018 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia – accertata la proponibilità
della domanda e la legittimazione attiva e passiva delle parti – ha rigettato la domanda proposta da di condanna dei convenuti al risarcimento per i danni alla Parte_1
sua autovettura e per le lesioni personali subite in occasione del sinistro occorso in Pollena
Trocchia in data 8/7/2016. Ha compensato tra le parti le spese di lite e, stante la contraddittorietà delle deposizioni rese dai testi escussi, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola per errata
[...]
valutazione delle risultanze processuali e omessa motivazione, e per violazione degli artt.
2697 c.c. e 116 c.p.c.; ha insistito per l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel giudizio così incardinato, e recante rg. N. 4095/2019, si è costituita dando CP_1
atto di aver proposto autonoma impugnazione avverso la medesima sentenza e chiedendo la riunione dei due giudizi;
ha eccepito l'inammissibilità del gravame proposto da e Parte_1
ne ha contestato nel merito la fondatezza, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituita anche la chiedendo, previa riunione dei due giudizi, la Controparte_2
conferma della sentenza di primo grado. Con separato atto di gravame ha proposto appello anche , chiedendo in via CP_1
preliminare la rimessione della causa al primo Giudice, ex art. 354 c.p.c., per non aver consentito la chiamata in causa di , verso cui aveva proposto domanda Controparte_3
riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà. Ha
censurato, inoltre, la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e, in ogni caso, per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2054 c.c.
Anche nel giudizio così incardinato e recante rg. n. 4589/2019 si è costituita
[...]
eccependo l'inammissibilità del gravame, e contestandone la fondatezza. CP_2
In corso di causa, è stata disposta la riunione dei giudizi suindicati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità degli atti di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass.
Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che entrambi gli appelli proposti consentano la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Sempre in via preliminare va dato atto che, nonostante numerosi rinvii, ed i molteplici tentativi da parte della cancelleria, non è stato acquisito agli atti di causa il fascicolo d'ufficio di primo grado, motivo per cui (all'udienza del 31.5.2022, e poi anche a quella successiva del
15.12.2022) le parti sono state onerate alla ricostruzione.
Il fascicolo, tuttavia, è stato ricostruito solo in parte, atteso che ha depositato il CP_1
solo verbale dell'udienza del 23.4.2018, nel corso della quale sono stati escussi i tre testi.
Ora, pur essendo consapevole che tale sollecitazione abbia natura di un mero invito e, dunque,
dalla sua mancata ottemperanza non può conseguire alcuna sanzione per le parti, la decisione non può che essere emessa allo stato degli atti.
Inoltre, non è in atti il fascicolo di parte di primo grado di , mai Parte_1
depositato in appello.
Venendo alle impugnazioni proposte vanno esaminati prima, per ragioni di priorità logica, il secondo e il terzo motivo del gravame proposto da , aventi ad oggetto la CP_1
domanda di chiamata in causa di CP_3
I suddetti motivi di gravame non possono trovare accoglimento atteso che, mancando agli atti copia dei verbali di primo grado, e degli atti difensivi con l'attestazione di avvenuto deposito,
non vi è prova della tempestività, e dunque dell'ammissibilità, della detta domanda riconvenzionale, al cui accoglimento la richiesta di chiamata in causa era funzionale.
È altresì infondato il gravame proposto da . Parte_1
Esaminata la prova testimoniale espletata nel precedente grado del giudizio, il Tribunale
ritiene di condividere, seppur integrandone la motivazione, la decisione del primo Giudice,
sussistendo un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testi escussi.
Nel dettaglio, il teste intimato da parte attrice ha confermato la dinamica descritta da nell'atto di citazione, ossia che l'autovettura di proprietà di non Parte_1 CP_1
avrebbe rallentato all'incrocio, non fermandosi allo stop e non dando la dovuta precedenza.
I due testi intimati da parte convenuta, invece, hanno affermato che l'autovettura Fiat di proprietà di si sarebbe fermata allo stop, per poi ripartire ed essere impattata, CP_1 quando già aveva impegnato l'intersezione, dall'auto di che era sopraggiunta ad Parte_1
alta velocità.
A fronte dell'evidenziato contrasto, l'istante non ha prodotto in giudizio alcun ulteriore elemento idoneo ad orientare il convincimento del giudice in ordine alle effettive modalità di verificazione del sinistro né a valutare, sulla scorta di elementi oggettivi e non controvertibili,
l'attendibilità (e/o l'inattendibilità) dei testimoni escussi.
Pertanto, non vi sono agli atti di causa elementi che possano consentire di aderire ad una delle due diverse ricostruzioni sull'andamento dei fatti storici, né a valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali rese.
Appare il caso di evidenziare, a tal proposito, che “qualora il giudice del merito ritenga
sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti
costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente
numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al
raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto
congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori
risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della
prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass.
nn. 3468/2010; 6760/2003).
Aggiungasi a tanto, anche a volersi ritenere provato il verificarsi del sinistro, ed a prescindere da una eventuale corresponsabilità, ex art. 2054 secondo comma c.c., che in assenza del fascicolo di parte attrice di primo grado non vi la prova dell'esistenza di danni lamentati dall'appellante casualmente collegati al sinistro de quo (certificati medici, foto, preventivi,
fatture etc.).
In definitiva l'attore non ha dato prova, pur essendone tenuto ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi della pretesa azionata: per l'effetto la sua domanda va rigettata. Conclusivamente sia l'appello principale che quello incidentale devono essere respinti, e la sentenza di primo grado confermata, pur con le precisazioni di cui sopra.
Resta assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Il rigetto di entrambi i gravami, integrando una ipotesi di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra i due appellanti.
Quanto alla posizione di stante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di CP_4
primo grado, che non è evidentemente – lo si ribadisce - imputabile alle parti, anche in applicazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2018, le spese processuali anche relative alla posizione della compagnia assicurativa possono essere integralmente compensate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello
de quo, così provvede:
1. Rigetta gli appelli proposti da e;
Parte_1 CP_1
2. Compensa integramente le spese di lite tra le parti;
3. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115
(comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 7.10.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4095 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 – alla quale è stata riunita la causa rg. n. 4589/2019 - ed avente ad oggetto: “appello avverso
sentenza del giudice di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Mele, unitamente Parte_1
alla quale ha eletto domicilio in Napoli alla via Cisterne Vecchie n. 21;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 4095/2019
E
rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Nappo con il quale ha eletto CP_1
domicilio in Sant'Anastasia alla via Roma n. 69 presso lo studio dell'Avv. Giacomo
Gammella;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 4589/2019
CONTRO
-P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cimmino presso il quale è elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla via Santa Croce n.12,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1558/2018 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia – accertata la proponibilità
della domanda e la legittimazione attiva e passiva delle parti – ha rigettato la domanda proposta da di condanna dei convenuti al risarcimento per i danni alla Parte_1
sua autovettura e per le lesioni personali subite in occasione del sinistro occorso in Pollena
Trocchia in data 8/7/2016. Ha compensato tra le parti le spese di lite e, stante la contraddittorietà delle deposizioni rese dai testi escussi, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola per errata
[...]
valutazione delle risultanze processuali e omessa motivazione, e per violazione degli artt.
2697 c.c. e 116 c.p.c.; ha insistito per l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel giudizio così incardinato, e recante rg. N. 4095/2019, si è costituita dando CP_1
atto di aver proposto autonoma impugnazione avverso la medesima sentenza e chiedendo la riunione dei due giudizi;
ha eccepito l'inammissibilità del gravame proposto da e Parte_1
ne ha contestato nel merito la fondatezza, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Si è costituita anche la chiedendo, previa riunione dei due giudizi, la Controparte_2
conferma della sentenza di primo grado. Con separato atto di gravame ha proposto appello anche , chiedendo in via CP_1
preliminare la rimessione della causa al primo Giudice, ex art. 354 c.p.c., per non aver consentito la chiamata in causa di , verso cui aveva proposto domanda Controparte_3
riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà. Ha
censurato, inoltre, la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e, in ogni caso, per errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 2054 c.c.
Anche nel giudizio così incardinato e recante rg. n. 4589/2019 si è costituita
[...]
eccependo l'inammissibilità del gravame, e contestandone la fondatezza. CP_2
In corso di causa, è stata disposta la riunione dei giudizi suindicati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità degli atti di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cfr. Cass.
Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che entrambi gli appelli proposti consentano la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Sempre in via preliminare va dato atto che, nonostante numerosi rinvii, ed i molteplici tentativi da parte della cancelleria, non è stato acquisito agli atti di causa il fascicolo d'ufficio di primo grado, motivo per cui (all'udienza del 31.5.2022, e poi anche a quella successiva del
15.12.2022) le parti sono state onerate alla ricostruzione.
Il fascicolo, tuttavia, è stato ricostruito solo in parte, atteso che ha depositato il CP_1
solo verbale dell'udienza del 23.4.2018, nel corso della quale sono stati escussi i tre testi.
Ora, pur essendo consapevole che tale sollecitazione abbia natura di un mero invito e, dunque,
dalla sua mancata ottemperanza non può conseguire alcuna sanzione per le parti, la decisione non può che essere emessa allo stato degli atti.
Inoltre, non è in atti il fascicolo di parte di primo grado di , mai Parte_1
depositato in appello.
Venendo alle impugnazioni proposte vanno esaminati prima, per ragioni di priorità logica, il secondo e il terzo motivo del gravame proposto da , aventi ad oggetto la CP_1
domanda di chiamata in causa di CP_3
I suddetti motivi di gravame non possono trovare accoglimento atteso che, mancando agli atti copia dei verbali di primo grado, e degli atti difensivi con l'attestazione di avvenuto deposito,
non vi è prova della tempestività, e dunque dell'ammissibilità, della detta domanda riconvenzionale, al cui accoglimento la richiesta di chiamata in causa era funzionale.
È altresì infondato il gravame proposto da . Parte_1
Esaminata la prova testimoniale espletata nel precedente grado del giudizio, il Tribunale
ritiene di condividere, seppur integrandone la motivazione, la decisione del primo Giudice,
sussistendo un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testi escussi.
Nel dettaglio, il teste intimato da parte attrice ha confermato la dinamica descritta da nell'atto di citazione, ossia che l'autovettura di proprietà di non Parte_1 CP_1
avrebbe rallentato all'incrocio, non fermandosi allo stop e non dando la dovuta precedenza.
I due testi intimati da parte convenuta, invece, hanno affermato che l'autovettura Fiat di proprietà di si sarebbe fermata allo stop, per poi ripartire ed essere impattata, CP_1 quando già aveva impegnato l'intersezione, dall'auto di che era sopraggiunta ad Parte_1
alta velocità.
A fronte dell'evidenziato contrasto, l'istante non ha prodotto in giudizio alcun ulteriore elemento idoneo ad orientare il convincimento del giudice in ordine alle effettive modalità di verificazione del sinistro né a valutare, sulla scorta di elementi oggettivi e non controvertibili,
l'attendibilità (e/o l'inattendibilità) dei testimoni escussi.
Pertanto, non vi sono agli atti di causa elementi che possano consentire di aderire ad una delle due diverse ricostruzioni sull'andamento dei fatti storici, né a valutare l'attendibilità delle deposizioni testimoniali rese.
Appare il caso di evidenziare, a tal proposito, che “qualora il giudice del merito ritenga
sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti
costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente
numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al
raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto
congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori
risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della
prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass.
nn. 3468/2010; 6760/2003).
Aggiungasi a tanto, anche a volersi ritenere provato il verificarsi del sinistro, ed a prescindere da una eventuale corresponsabilità, ex art. 2054 secondo comma c.c., che in assenza del fascicolo di parte attrice di primo grado non vi la prova dell'esistenza di danni lamentati dall'appellante casualmente collegati al sinistro de quo (certificati medici, foto, preventivi,
fatture etc.).
In definitiva l'attore non ha dato prova, pur essendone tenuto ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi della pretesa azionata: per l'effetto la sua domanda va rigettata. Conclusivamente sia l'appello principale che quello incidentale devono essere respinti, e la sentenza di primo grado confermata, pur con le precisazioni di cui sopra.
Resta assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
Il rigetto di entrambi i gravami, integrando una ipotesi di reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra i due appellanti.
Quanto alla posizione di stante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di CP_4
primo grado, che non è evidentemente – lo si ribadisce - imputabile alle parti, anche in applicazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2018, le spese processuali anche relative alla posizione della compagnia assicurativa possono essere integralmente compensate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115 (comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello
de quo, così provvede:
1. Rigetta gli appelli proposti da e;
Parte_1 CP_1
2. Compensa integramente le spese di lite tra le parti;
3. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30-5-2012 n.115
(comma introdotto dalla legge n.228/2012) e, pertanto, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Nola, 7.10.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)