Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2023
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 23/11/2022, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 00928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi al fine di conoscere se nel calcolo della pensione siano stati utilizzati anche i contributi da autonomo versati nella gestione commercianti;
per la condanna di INPS all'esibizione del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 di prima liquidazione relativo alla pensione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. F. Cannoletta, anche in sostituzione dell'avv. U. Troso, per la parte ricorrente.
1) Premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale.
2) Ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso di parte ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Retr. Pens. e Mod. TE08 di prima liquidazione della pensione oppure, in alternativa, documentazione di equipollente valore certificativo), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza – per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.
3) Ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.
4) Ritenuto di rinviare la causa, per le ulteriori determinazioni, alla camera di consiglio di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’INPS presso la sede reale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO