Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 marzo 1992
Art. 7. 1. Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e consegnate nel giorno della festa del lavoro, il 1' maggio.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresi' ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.
Entrata in vigore il 7 marzo 1992