Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35217
CASS
Sentenza 11 aprile 2007

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La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma primo, cod.proc.pen., come modificato dall'art.1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all'imputato la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, è manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.

In base al principio di tassatività delle impugnazioni sotto il profilo soggettivo, la facoltà di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, restando dunque inibita tale facoltà agli eredi dell'imputato successivamente alla morte del medesimo.

Anche se il difensore dell'imputato ha, a norma dell'art. 571 comma terzo cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, atteso che la stessa fa cessare gli effetti della nomina.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35217
Data del deposito : 11 aprile 2007

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