Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 3
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma primo, cod.proc.pen., come modificato dall'art.1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all'imputato la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, è manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.
In base al principio di tassatività delle impugnazioni sotto il profilo soggettivo, la facoltà di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, restando dunque inibita tale facoltà agli eredi dell'imputato successivamente alla morte del medesimo.
Anche se il difensore dell'imputato ha, a norma dell'art. 571 comma terzo cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, atteso che la stessa fa cessare gli effetti della nomina.
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente alla pronuncia dell'anzidetta sentenza (SU, 3489/1982). La morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa …
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Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35217 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/04/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE MA - Consigliere - N. 1115
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 26889/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC EP, nata a [...] il [...];
2) RP RO, nata a [...] il [...];
3) LA TT, nato a [...] il [...];
4) LO AN, nato a [...] l'[...], quale erede di NI RT, nato a [...] il [...];
5) LO ND, nato a [...] il [...], quale erede di NI RT, nato a [...] il [...];
6) ER NN, nato a [...] il [...];
7) SS RM, nato a [...] il [...];
8) AR NI, nata a [...] il [...];
9) AR AF, nata a [...] il [...];
10) D'AV NA MA, nata a [...] alla Vibrata l'11.6.1945;
11) IS TA, nata a [...] il [...];
12) RI PO, nato a [...] il [...];
13) EN TU, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa il 18.2.2004 dal tribunale monocratico di Crotone.
Vista la sentenza denunciata e i ricorsi;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli MA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv. ND De Federicis, per BO RM, avv. OL Cantafora, per VO EP e MI TT, avv. GI Napoli, per RP NI e RP AF, nonché in sostituzione dell'avv. Natale De Neco, per ER NN, IO RO, NO PO, SC TA e RE TU, che hanno tutti insistito nei ricorsi, eccependo altresì l'incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p. nel testo vigente. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 18.2.2004 il tribunale monocratico di Crotone, procedendo contro trentacinque imputati per lottizzazione abusiva, ex art. 531 c.p.p. ha dichiarato non doversi procedere
contro
LE RT e altri, per morte del reo, nonché
contro
AN RA OL, AN RA EP, IO RO, AI NZ, EN GI, SC TA, VO EP, MI TT, RP GI, NN MA RL, NN VA, NN AL, NO PO, RE TU, ER NN, EG DR, BO RM, GO NC, RP NI, RP AF, D'IA NA MA, MO MA, De CA TE, GE ET, EN IO e EN OM, per essere il reato estinto per prescrizione, disponendo altresì la confisca dei terreni lottizzati, siti in agro di Crotone, località Capocolonna, riportati in catasto alla partita n. 3065, foglio n. 56, particelle 164, 193, 194 e 195, nonché di tutti i manufatti ivi edificati. In sintesi, il giudice monocratico ha accertato e osservato quanto segue:
- in data 13.8.1956 NC AN RA, aveva ricevuto in assegnazione dall'ex Opera SI (poi ESAC, poi ARSSA) un fondo in agro di Crotone, località Capocolonna;
- alla morte dell'assegnatario, era subentrato ex lege il figlio OL AN RA, il quale aveva riscattato il fondo, con un atto formale nel quale si precisava che i vincoli di indivisibilità e di inalienabilità previsti dalla L. 29 maggio 1967, n. 379 (modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria) cessavano il 31.8.1986 (cioè alla scadenza del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, come stabilito dall'art. 4, stessa legge);
- sennonché già prima della scadenza suddetta AN RA NC aveva proceduto a donazione e frazionamento a favore dei propri fratelli, con atti che però erano stati falsamente datati dopo il 31.8.1986;
- parimenti erano stati postdatati dal 1991 al 1994 atti di vendita per terreni che risultavano certamente frazionati e trasferiti prima dell'agosto 1986 (come risultava inequivocabilmente dai certificati di destinazione urbanistica allegati al contratti di vendita e dai verbali di contravvenzione elevati dalla polizia giudiziaria, che attestavano la presenza di manufatti abusivi nei fondi);
- si era quindi verificata un'operazione di lottizzazione "mista", a carattere negoziale e materiale, realizzata da un lato con atti giuridici veri o fittizi, e dall'altro con attività materiali, costituite dalla edificazione di manufatti abusivi in epoca per lo più anteriore al 1986; i primi avevano una inequivoca destinazione a scopo edificatorio, mentre le seconde avevano certamente comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;
- l'addebito di lottizzazione coinvolgeva tutti i successivi acquirenti dei fondi oggetti di frazionamento, fatto salvo evidentemente il proscioglimento di quelli che nel frattempo erano deceduti;
- in ordine al tempus commissi delicti la lottizzazione materiale era in gran parte risalente a periodo antecedente al 1986, mentre la lottizzazione negoziale si era consumata con la stipula degli atti di vendita formalizzata soltanto a partire dal 1991; sicché il contestato reato (che si definisce come permanente o progressivo nell'evento) era cessato o con l'ultimazione dell'attività giuridica e materiale preordinata alla trasformazione urbanistica del suolo (nel caso di specie coincidente col periodo 1991/ 94) o con il sequestro del terreno (nel caso di specie disposto nell'anno 1995);
- per conseguenza: a) il reato era abbondantemente prescritto, sicché, non emergendo elementi di innocenza ictu oculi, si doveva dichiarare non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per estinzione del reato stesso;
b) poiché la permanenza era sicuramente proseguita oltre la data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, doveva applicarsi l'art. 19 della stessa legge (poi confluito nel D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, comma 2), il quale ha imposto al giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva l'obbligo di disporre la confisca dei terreni lottizzati e delle opere costruite.
2 - Contro la predetta sentenza hanno presentato appello personalmente o tramite i rispettivi difensori gli imputati EP VO, TT MI, TR AN e ND, quali eredi dell'originario imputato LE RT, ER NN, BO RM, RP AF e NI, IO RO, NO PO, SC TA, RE TU, e D'IA NA MA. La corte d'appello di Catanzaro, con ordinanze varie, in forza della L. 20 febbraio 2006, n. 46 - che con l'art. 1 ha modificato il previgente art. 593 c.p.p., stabilendo l'inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento (salvo il caso che sopravvengono o si scoprano nuove prove decisive), e con l'art. 10, comma 1, ha previsto l'immediata applicazione della legge ai procedimenti in corso - ha dichiarato inammissibili tutti gli appelli.
Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità, i medesimi difensori o gli imputati personalmente, a norma della ripetuta L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, hanno proposto ricorso contro la sentenza di primo grado, deducendo i seguenti motivi:
2.1 - per VO e MI, erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, giacché le risultanze dibattimentali consentivano al giudice di merito di dichiarare estinto il reato per prescrizione, ma non di disporre la confisca dei beni.
In particolare, era stato dimostrato che EP VO aveva acquistato un appezzamento di terreno in data 7.8.1983, e con sentenza del 19.12.1986 era stata condannata per abuso edilizio invero, più esattamente per violazione di sigilli commesso nel lotto acquistato in data 21.2.1985: sicché doveva applicarsi la L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, che non prevedeva la confisca;
2.2 - per AN e ND TR, quali eredi dell'imputato RT LE, violazione ed erronea applicazione della legge, nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione: a) perché l'imputato doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, dal momento che non era a conoscenza che la lottizzazione fosse abusiva (come dimostrato dall'atto di compravendita, e dalle domande di sanatoria degli immobili costruiti sui lotti); b) perché tutti gli imputati dovevano essere assolti perché il fatto non sussiste, con la conseguenza che non poteva disporsi la confisca;
2.3 - per NN ER:
2.3.1 - in via preliminare violazione dell'art. 157 c.p.p. perché le notifiche delle ordinanze di inammissibilità erano avvenute presso il difensore e non presso gli stessi imputati;
2.3.2 - inoltre, come per AN e ND TR, violazione ed erronea applicazione della legge, nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione: a) perché l'imputato LE RT doveva essere assolto per non aver commesso il fatto, dal momento che non era a conoscenza che la lottizzazione fosse abusiva (come dimostrato dall'atto di compravendita, e dalle domande di sanatoria degli immobili costruiti sui lotti); b) perché tutti gli imputati dovevano essere assolti perché il fatto non sussiste, con la conseguenza che non poteva disporsi la confisca;
2.4 - per RM BO, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e manifesta illogicità di motivazione, giacché la permanenza dell'attività lottizzatoria per il medesimo era cessata quando era stata ultimata la costruzione abusiva, cioè prima del 1984 (verbale dei vigili urbani del 20.1.1984), e non già quando era intervenuto il sequestro preventivo, cioè il 19.7.1995:
sicché non poteva disporsi la confisca e ben poteva pronunciarsi sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto;
2.5 - per NI e AF RP;
2.5.1 - inosservanza o erronea applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 18, giacché il giudice di merito non ha accertato il contrasto tra l'asserita lottizzazione e gli strumenti urbanistici vigenti;
e perché lo stesso giudice non ha considerato che AF RP era entrata in possesso del terreno de quo già dal 14.1.1985, sicché non poteva essere condannata ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n.47 (tanto è vero che, con sentenza del 15.4.1987 era stata condannata per contravvenzioni edilizie commesse il 14.1.1985 ai sensi della precedente L. 28 gennaio 1977, n. 10);
2.5.2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, giacché il giudice non ha correttamente valutato che l'attività negoziale e quella materiale addebitabili alle ricorrenti erano state poste in essere già prima dell'entrata in vigore della predetta L. n. 47 del 1985;
2.6 - per D'IA, violazione della norma incriminatrice, nonché carenza e illogicità di motivazione, giacché: a) manca la prova che la imputata abbia acquistato il lotto di terreno dai germani Grandi RA, e che sia stata consapevole che si trattasse di una lottizzazione abusiva;
b) è provato che la costruzione a lei attribuita era stata realizzata prima dell'entrata in vigore della L.28 febbraio 1985, n. 47; c) non è stato accertato che prima della predetta costruzione abusiva esisteva già il vincolo idrogeologico nonché il divieto di qualsiasi costruzione ex art. 27 delle N.T.A. del comune di Crotone;
2.7 - per IO, NO, SC e RE:
2.7.1 - in via preliminare violazione dell'art. 157 c.p.p. perché le notifiche delle ordinanze di inammissibilità erano avvenute presso il difensore e non presso gli stessi imputati;
2.7.2 - violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e processuale, perché tutti gli imputati non erano assolutamente a conoscenza che la lottizzazione dei terreni fosse abusiva, sicché dovevano essere assolti per non aver commesso il fatto;
2.7.3 - mancanza dei presupposti per la confisca dei terreni, giacché il giudice doveva assolvere gli imputati perché il fatto della lottizzazione abusiva non sussisteva;
2.7.4 - mancanza o manifesta illogicità della motivazione, laddove il giudice aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato anziché assolvere gli imputati in forza delle considerazioni sopra esposte.
3 - Alla odierna discussione tutti i difensori hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Inoltre l'avv. ND De Federicis, per BO, ha chiesto rimettersi gli atti alla corte d'appello o sollevarsi questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., del nuovo testo dell'art. 593 c.p.p., così come modificato dall'arti della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove inibisce all'imputato di appellare contro le sentenze di proscioglimento, nonché della norma transitoria di cui alla stessa L. n. 46 del 2006, art. 10. Anche l'avv. OL Cantafora, per VO e MI, e l'avv. GI Napoli, per NI e AF RP, e in sostituzione dell'avv. Natale De Meco, per ER, OL, SC, RE e NO, hanno chiesto in via preliminare di sollevare questione di legittimità costituzionale delle predette norme per violazione dell'art. 24 Cost.; e nel merito hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Innanzitutto va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore per TR AN e ND, quali eredi dell'imputato LE RT, prosciolto per morte del medesimo. Al riguardo questa corte ha fondatamente precisato che:
"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo, anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza che dichiari non doversi procedere per la morte di quest'ultimo. Se è vero che il decesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce
- a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568 c.p.p., comma terzo, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce" (Sez. 6^, n. 14631 del 3.11.1999, Possamai, rv. 216322; e altre conformi). "Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.)" (Sez. 6^, n. 34400 del 7.6.2001, Querci, rv.
220171; e altre conformi).
In linea con queste pronunce, anche se con argomenti non sempre coincidenti, devono essere affermati i seguenti principi di diritto:
- secondo il principio di tassatività delle impugnazioni nel suo profilo soggettivo, consacrato nell'art. 571 c.p.p., comma 1, l'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce: e quindi all'imputato ex art. 571 c.p.p., comma 1, ma non ai suoi eredi dopo la morte del medesimo,
anche perché non può ammettersi nel diritto penale, (neppure processuale) una successione a titolo universale o a titolo particolare nella posizione giuridica di una parte del processo, come si verifica invece nel diritto civile;
- anche se l'imputato, a norma del predetto art. 571 c.p.p., comma 1, può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, la legittimazione a impugnare del procuratore ad acta viene meno dopo la morte dell'imputato secondo il criterio generale che regola ogni rapporto di rappresentanza e ogni mandato (cfr. art. 1722 c.c., n. 4, secondo cui il mandato si estingue per la morte del mandante);
- anche se il difensore dell'imputato a norma dell'art. 571 c.p.p., comma 3, ha un potere autonomo di impugnazione (comunque neutralizzabile dalla contraria volontà dell'imputato ex art. 571 c.p.p., comma 4) la sua legittimazione ad impugnare viene sempre meno con la morte dell'imputato, atteso che questa fa cessare gli effetti della nomina.
Alla luce di questi principi, nel caso di specie, dopo la morte dell'imputato RT LE, il suo difensore, avvocato OL Bianchi, non era più legittimato a impugnare;
così come non erano legittimati a impugnare neppure i suoi eredi AN e ND TR, ne' personalmente ne' attraverso il ministero del loro difensore.
5 - In secondo luogo è irrilevante il motivo di ricorso con cui il difensore di RI, IO, NO, SC e RE lamenta la mancata notifica agli stessi imputati contumaci delle ordinanze di inammissibilità degli appelli proposti nel loro interesse. Infatti, la mancata notifica suddetta non è a pena di nullità, ma ha l'unico effetto di non far decorrere per gli stessi imputati il termine di quarantacinque giorni concesso dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 3, per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.
6 - Vanno ora affrontate le istanze difensive volte a ottenere la riqualificazione dei ricorsi come appelli e la trasmissione degli atti alla competente corte distrettuale, o, in subordine, la sollevazione della questione di legittimità costituzionale della normativa vigente che esclude la facoltà dell'imputato di appellare contro le sentenze di proscioglimento e della relativa disposizione transitoria.
Com'è noto, la citata L. 20 febbraio 2006, n. 46, con l'arti, ha modificato l'art. 593 c.p.p., sostituendo alla generale appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell'imputato (prevista nel testo previgente dell'art. 593 c.p.p., comma 1) la regola generale della inappellabilità sia da parte del pubblico ministero che dell'imputato, salvo il caso di prove nuove decisive sopravvenute dopo il giudizio di primo grado (art. 593 c.p.p., comma 2). La stessa L. n. 46 del 2006, art. 10, con disposizione di carattere transitorio, ha poi previsto l'applicazione immediata della nuova disciplina ai processi in corso (comma 1), con la conseguenza che in questi processi anche l'appello proposto dall'imputato o dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento sotto il vigore della disciplina previgente deve essere dichiarato inammissibile dal giudice dell'appello con ordinanza non impugnabile (comma 2), e che, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'ordinanza di inammissibilità, la parte può proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado (comma 3). È altrettanto noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 26/2007, ha dichiarato l'incostituzionalità della predetta L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui esclude il pubblico ministero dalla legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento, nonché della citata norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento - anche sotto il regime previgente - sia dichiarato inammissibile. Con la conseguenza, adottata dalla costante giurisprudenza di questa corte, che a fronte del ricorso successivamente proposto dal pubblico ministero dopo la notifica dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, occorre annullare l'ordinanza di inammissibilità e trasmettere gli atti alla corte d'appello competente, atteso che, non essendo ancora esaurita la fase impugnatoria contro la sentenza di primo grado, per effetto della pronuncia di incostituzionalità "rivive" l'originario atto di appello. Questa sequenza di vicende normative (segnata dall'avvento e dalla caducazione di norme processuali) ha però rilievo solo per la parte pubblica e non anche per gli imputati, come invece vorrebbero gli odierni ricorrenti.
5.1 - Infatti, la norma dell'art. 593 c.p.p., comma 1, come risultante dopo l'intervento demolitorio della Consulta, continua a inibire agli imputati la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, e non può essere sospettata di incostituzionalità.
Chiaramente essa non contrasta con la garanzia costituzionale del diritto di difesa consacrata nell'art. 24 della Carta fondamentale, giacché questo diritto è pur sempre assicurato dalla possibilità di proprore ricorso per cassazione, mentre non risulta costituzionalizzato nell'art. 24 uno specifico diritto all'appello, avendo il giudice delle leggi sempre escluso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione goda di riconoscimento costituzionale (v. per tutte sentenza 280/1995). Sotto altro profilo, la norma non contrasta neppure col principio costituzionale della parità tra le parti nel processo, che era già configurabile come proiezione processuale del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ed è ora espressamente formalizzato nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., comma 2, come modificato dalla legge costituzionale 23.11.1999 n.
2. Questa parità, infatti, e in particolare quella tra pubblico ministero e imputato, non comporta necessariamente una identità di poteri processuali, ben potendo il legislatore, senza violare il principio, differenziare questi poteri, entro i limiti della ragionevolezza, in considerazione dei differenti interessi di cui le parti sono portatrici nel processo (esplicita in tal senso la costante giurisprudenza costituzionale, compresa la citata sentenza 26/2007). Invero, il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento, che risulta dalla normativa ora vigente, appare giustificato dalla diversità dei ruoli processuali e rispettoso dei limiti della ragionevolezza. Come l'interesse proprio dell'imputato - volto alla libertà dalla pena, detentiva o pecuniaria che sia - spiega l'attribuzione al medesimo del potere di chiedere la revisione nel merito delle sentenze di condanna;
così l'interesse proprio del pubblico ministero, improntato dall'obbligo di esercitare l'azione penale, e quindi di perseguire la punizione dei colpevoli, giustifica la scelta di conferirgli il potere di chiedere la revisione nel merito delle sentenze di proscioglimento.
Per altro verso, la sottrazione all'imputato del potere di dolersi nel merito contro le sentenze di proscioglimento si giustifica con la considerazione che queste sentenze non pregiudicano affatto il suo interesse all'esonero dalla punizione;
mentre il riconoscimento al pubblico ministero del potere di dolersi nel merito contro le stesse sentenze si giustifica in ragione del suo diverso interesse a perseguire la punizione dei colpevoli.
In altre parole, la vigente asimmetria formale dei poteri processuali di impugnazione non viola il principio costituzionale di parità fra le parti processuali perché è una ragionevole proiezione della diversità degli interessi sostanziali dedotti nel processo. Va quindi dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale (L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10); e va per conseguenza respinta la richiesta di qualificare i ricorsi come appelli (rectius di far rivivere gli appelli già dichiarati inammissibili) e di trasmettere gli atti alla competente corte distrettuale.
6 - Così sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali, vanno esaminate le questioni di merito sollevate dai ricorrenti, che sono peraltro prive di fondamento giuridico. Prima però giova precisare d'ufficio che i ricorrenti sostanzialmente contestano in primo luogo il proscioglimento dal contestato reato di lottizzazione (per morte del reo o per prescrizione) e in secondo luogo la confisca dei terreni lottizzati e delle opere ivi costruite. Orbene, siccome a mente dell'art. 579 c.p.p., comma 3, l'impugnazione contro la disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali, ne deriva che, come è inappellabile da parte degli imputati la disposizione penale relativa al proscioglimento, così è inappellabile per gli stessi la disposizione che ha stabilito la confisca. Com'è noto, secondo il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, il giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche se non pronuncia condanna (ad esempio per estinzione del reato per morte dell'imputato o per prescrizione), deve disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. La impugnata sentenza del tribunale monocratico di Crotone ha pienamente rispettato il dettato normativo ed è sotto questo profilo incensurabile.
Infatti, è stato motivatamente accertato che prima del 31.8.1986, anche se fittiziamente posdatate, sono state realizzate numerose condotte di frazionamenti materiali e di stipulazioni negoziali sul terreno assegnato dall'ex Opera SI a NC AN RA in data 13.8.1956, che denunciavano in modo non equivoco la destinazione del terreno a scopo edificatorio (come provato incontestabilmente dai certificati di destinazione urbanistica allegati ai contratti di vendita, nonché dalla effettiva edificazione realizzata nei fondi frazionati). In tal modo era stata posta in essere una rilevante lottizzazione abusiva ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, posto che gli atti di frazionamento e di vendita erano sicuramente in contrasto con le prescrizioni imperative della L. 29 maggio 1967, n.379 (modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria).
Al riguardo, basti osservare sommariamente che a norma della L. 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della SI e dei territori contermini) l'Opera per la valorizzazione della SI aveva il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera a favore dei contadini, ovverosia dei lavoratori manuali della terra che non fossero proprietari (art. 16); e che proprio in questo quadro il terreno di cui trattasi era stato prima espropriato e poi assegnato al AN RA con contratto di vendita, che prevedeva un prezzo rateale in trenta annualità.
A norma della citata L. 29 maggio 1967, n. 379 il fondo così assegnato non poteva essere alienato o frazionato "fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione", salvo casi particolari dettati da necessità agricole (art. 4). Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto trentennale del fondo, subentravano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che fossero lavoratori manuali della terra senza proprietà fondiaria (art. 7).
In tal senso la lottizzazione di cui trattasi era abusiva, perché realizzata contro i vincoli urbanistici stabiliti da una legge statale, indipendentemente dalla esistenza di vincoli idrogeologici o di altri vincoli di inedificabilità stabiliti dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale. In ordine al tempus commissi delicti, poi, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, il giudice di merito ha accertato che la lottizzazione materiale, col frazionamento dei fondi, risaliva in gran parte al periodo trentennale in cui vigeva ancora il vincolo di inalienabilità e di indivisibilità del terreno assegnato a NC AN RA;
e che la lottizzazione negoziale, col perfezionamento formale degli atti di vendita, era iniziata dal 1991, mentre la trasformazione urbanistica dei fondi era continuata sino all'anno 1995. Da queste premesse fattuali, il giudice ha correttamente dedotto la considerazione giuridica, da una parte, che il reato di lottizzazione abusiva era ormai estinto per prescrizione, e, dall'altra, che essendosi peraltro protratto oltre l'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 - che con l'art. 19 aveva per la prima volta introdotto la confisca obbligatoria per ogni caso di accertata lottizzazione, anche in assenza di condanna - doveva disporsi la confisca di tutti i terreni abusivamente lottizzati e delle opere edilizie e urbanistiche realizzate negli stessi. A fronte di queste valutazioni e decisioni del tribunale crotonese non hanno alcun pregio le censure dei ricorrenti, secondo cui davanti alla pronuncia di proscioglimento doveva prevalere un'assoluzione nel merito perché il fatto della lottizzazione non sussisteva o perché gli imputati non l'avevano commesso. Infatti, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, l'assoluzione nel merito può prevalere sul proscioglimento per estinzione del reato soltanto ove ricorra una evidenza probatoria che la giustifichi.
Ma nel caso di specie nessuno dei ricorrenti ha dimostrato che esisteva questa evidenza probatoria, limitandosi piuttosto a mere asserzioni fattuali, come tali sottratte alla valutazione del giudice di legittimità.
In particolare, questo giudice deve disattendere la tesi assolutoria della mancanza di dolo, ovverosia di coscienza e volontà del carattere abusivo della lottizzazione, atteso che il carattere abusivo derivava dalla violazione di una legge di grande impatto sociale e rilevanza pubblica, che non poteva non essere conosciuta, e comunque doveva essere conosciuta ex art. 5 c.p., dalla popolazione locale.
Parimenti sottratte alla cognizione del giudice di legittimità sono le circostanze, meramente asserite dai difensori, e peraltro non sempre decisive, in base alle quali gli imputati VO EP, RM BO, NI e AF RP e D'IA NA MA avrebbero consumato la lottizzazione abusiva, relativa ai fondi da loro comprati, prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, e quindi prima che fosse applicabile la norma che impone la confisca obbligatoria dei lotti abusivi. Deve quindi restare fermo anche per questo lotti abusivi il tempo di consumazione accertato dal giudice di merito, con la conseguente conferma della confisca.
7 - In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto per AN e ND TR, che devono per conseguenza essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di una inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale. Devono essere invece rigettati i ricorsi di VO, MI, ER, BO, RP NI e AF, D'IA, IO, SC, NO e RE, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso proposto per TR AN e ND, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende;
rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007