Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 3
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, afferenti alla capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.
Le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 31841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31841 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 904
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 50656/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 29/94/2913 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. De Sanctis Alberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 29 aprile 2013, in parziale riforma della sentenza appellata da C.D. , riduceva la pena inflittagli ad anni due e mesi sei di reclusione, riduceva altresì l'entità del danno da risarcire alle persone offese dei reati di violenza sessuale, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Al ricorrente erano contestati:
il reato (capo a) di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo nella sua veste di insegnante di canto, abusando delle condizioni di inferiorità psichica di B.F. (nata il (OMISSIS) ), ragazza dotata di incredibile timidezza e rispetto dell'autorità nonché sofferente dal 2006 di attacchi di panico - la induceva a subire atti sessuali che "spacciava" per tecniche e massaggi respiratori consistiti nel toccarle il seno ed i capezzoli con le dita;
nel farle emettere suoni gutturali mentre la minore doveva inarcarsi indietro e, dopo averle sbottonato i pantaloni, nell'infilarle una mano e toccarla in corrispondenza della vagina, nonché dopo averla fatta girare in posizione prona, nel toccarla in corrispondenza dell'ano ed il fatto commettendo in (OMISSIS) ;
il reato (capo b) di cui all'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2 n. 1, perché, con la condotta di cui al capo a), cagionava a B.F. una lesione personale dalla quale derivava una malattia (disturbo post traumatico da stress) con ricorso a terapia farmacologica e supporto psicologico e psichiatrico della durata di oltre 40 giorni ed il fatto commettendo in (OMISSIS) ;
il reato (capo c) ordine al delitto di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, perché agendo nella sua veste di insegnante di canto,
cui la minore veniva affidata, abusando delle condizioni di inferiorità fisica psichica (dovute alla minore età) di L.E. (nata il (OMISSIS) ) la induceva a subire atti sessuali che "spacciava" per tecniche respiratorie - consistiti nel toccarle il seno sotto la maglietta, il fatto commettendo in (OMISSIS) .
2. Ricorre per cassazione C.D. , tramite il proprio difensore, affidando il gravame a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 133 c.p., lamenta - con riferimento al capo a)
dell'imputazione - erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. Si sostiene come il percorso motivazionale seguito per giungere al diniego della concessione dell'attenuante della minore gravità appaia contraddistinto, per un verso, dalla mancata applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano il riconoscimento della diminuente e, per l'altro, da una lettura degli elementi probatori in chiave apodittica e contraddittoria.
La Corte territoriale, valorizzando esclusivamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1 e non conferendo alcun rilievo a quelli di cui al secondo comma, avrebbe omesso, nonostante avesse affermato l'esatto contrario, di operare una valutazione complessiva del fatto, ricorrendo ad una motivazione contraddittoria ed illogica, finendo per enfatizzare, onde desumere la gravità del fatto, la mancanza del consenso della vittima, che costituisce invece elemento necessario per la configurabilità di tutti i reati sessuali, e non ha considerato elementi decisivi per la concessione della diminuente, quali la pronta confessione del fatto da parte dell'imputato, il risarcimento del danno, l'essersi il ricorrente subito affidato ad uno psicoterapeuta per elaborare criticamente il suo comportamento.
2.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 69 e 81 c.p., deduce erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento al capo c) dell'imputazione, in relazione all'individuazione del reato più grave in ordine alla disciplina del reato continuato ed al conseguente bilanciamento tra circostanze eterogenee. Si assume che la Corte di appello avrebbe considerato più grave il reato di cui al capo a) della rubrica, disattendendo il principio per il quale, ai fini della individuazione del reato di maggiore gravità, occorre avere riguardo alla violazione punita più gravemente in astratto e dunque la Corte avrebbe dovuto ritenere più grave il reato di cui al capo c) che conteneva, benché non formalmente contestata, l'aggravante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, n. 1, operando su tale reato il giudizio di comparazione e gli aumenti per le pene inflitte quanto ai reati satelliti.
2.3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 586 c.p.,
lamenta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato inquadramento del fatto nell'ambito dell'art. 586 c.p.. Si sostiene in sostanza che la malattia cagionata alla persona offesa costituisce una conseguenza non voluta della violenza sessuale, conseguendo da ciò che il ricorrente deve rispondere delle lesioni non già a titolo di dolo bensì a titolo di colpa, secondo il criterio ermeneutico di imputazione del delitto previsto dall'art. 586 c.p.. 2.4. Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 62 c.p., n. 6,
deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante.
Si assume come la Corte di appello abbia riconosciuto che l'imputato, prima del processo, si sia attivato spontaneamente corrispondendo Euro 30.000,00 alla B. ed Euro 5.000,00 alla L. .
Nonostante ciò, è stata negata la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 sul rilievo che dette somme di denaro non costituiscono un risarcimento integrale del danno, giustificandone il diniego sulla base di una lettura parziale e riduttiva della norma perché essa non trova applicazione solo nel caso di integrale ristoro del danno ma anche quando l'imputato si sia adoperato spontaneamente per efficacemente elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato e, sul punto, l'impianto motivazionale sarebbe completamente assente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va premesso come il ricorrente abbia attaccato la motivazione in parte qua della sentenza impugnata criticandone solo parzialmente la ratio decidendi e non considerando pienamente l'apparato argomentativo apprestato dalla Corte territoriale per giustificare il diniego della concessione della reclamata attenuante del fatto di minore gravità.
2.1. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente ricordare come la Corte di merito abbia spiegato che nella fattispecie non si fosse in presenza di fugaci toccamenti lascivi, posti in essere in modo del tutto episodico, in quanto il ricorrente, con il pretesto di favorire la respirazione e migliorare il canto dell'allieva, eseguiva i "massaggi" sul seno nudo della ragazza, seno che appositamente scopriva sollevando la maglietta ed il reggiseno, indugiando nel compimento di tali massaggi per diversi minuti, spesso accompagnando tali gesti con l'inserimento del dito pollice nella bocca della ragazza e nel successivo passaggio del dito inumidito sulle labbra, sul seno e sui capezzoli.
Escluso dunque che le modalità della condotta fossero sussumibili nell'ambito dei fugaci toccamenti, la Corte distrettuale ha precisato come le pratiche cui l'imputato assoggettava l'allieva fossero divenute con il tempo sempre più invasive, essendosi estese alle zone erogene della ragazza per avere il ricorrente iniziato anche a slacciarle i pantaloni e a toccarla, ripetutamente ed insistentemente, sul pube, sulla vagina e anche nella zona dell'ano. Peraltro simili condotte che, pur di non lunghissima durata, erano comunque tali da impegnare i primi dieci minuti circa della lezione, erano state reiterate dall'imputato nonostante in più occasioni la ragazza gli manifestasse il proprio imbarazzo ed il desiderio di essere da esse esonerata.
L'imputato - manifestando, invece, assoluta indifferenza verso le richieste avanzate dall'alunna, di cui conosceva la particolare insicurezza e fragilità - proseguiva nel suo illecito comportamento che cessava solo quando la ragazza, non reggendo più lo stress causatole da simile situazione, interrompeva la frequentazione della scuola.
2.2. Questa Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dall'art. 133 c.p., comma 1, e non anche quelli di cui al comma 2, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011. B., Rv. 251611). Tale condivisibile indirizzo - che, sebbene contraddetto in passato da pronunce di segno contrario, si è andato consolidando tanto da essere anche recentemente ribadito (Sez. 3, n. 14437 del 22/01/2014, C, in motivazione) -fonda il proprio assunto sul presupposto che il giudice, al fine di esercitare il potere discrezionale che gli compete in ordine alla commisurazione della pena, deve tener conto di tutti i criteri fattuali elencati nell'art. 133 c.p., e quindi sia di quelli attinenti alla gravità del reato, indicati nel comma 1, sia di quelli attinenti alla capacità a delinquere del colpevole, indicati nel comma 2.
Nondimeno, quando occorre valutare la gravità del reato in se stesso considerato ed in tutte le sue componenti materiali e psicologiche, il giudice dovrà fare riferimento solo agli indici elencati nell'art. 133 c.p., comma 1, ossia a) al disvalore della condotta criminale, desunto dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; b) alla gravità del danno criminale o del pericolo cagionato alla persona offesa;
c) alla intensità del dolo o al grado della colpa.
La ragione di ciò si ricava dal sistema: un reato non è più o meno grave a seconda che l'imputato sia un delinquente primario o meno, lo abbia confessato, sia pentito di averlo commesso.
Tali circostanze non sono indifferenti al sistema penale ma servono per vincolare la discrezionalità giudiziale, che non è mai (nè può essere) discrezionalità libera ma "guidata", dovendo il giudice tenerne conto nell'applicazione della pena per giustificare l'uso del potere discrezionale che gli è conferito (art. 132 c.p.). Nell'adempiere a tale compito, quando cioè deve applicare la pena, i criteri guida sono fissati dalle valutazioni che il giudice stesso è chiamato ad operare valutando complessivamente i criteri elencati nell'art. 133 c.p., commi 1 e 2, che appartengono a due diverse classi: la gravità del reato (art. 133 c.p., comma 1) e la capacità a delinquere (art. 133 c.p., comma 2). Quando perciò occorra valutare la sola gravità del reato e, come nella specie, quando si debba stabilire se il reato di violenza sessuale sia o meno di "minore gravità", il giudice dovrà valutare esclusivamente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., comma 1, perché gli unici idonei a conferire il carattere di maggiore o minore gravità del reato, essendo a tal fine irrilevanti gli indici relativi alla capacità a delinquere, i quali possono essere valutati, come ha correttamente ed istruttivamente fatto la Corte torinese, solo ai fini della commisurazione finale della pena.
2.3. Nel caso di specie, con logica ed adeguata motivazione, è stata accertata la pacifica configurabilità di una violenza sessuale per induzione mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa;
mediante strumentalizzazione del rapporto instauratosi tra imputato e vittima;
con abuso della fiducia riposta dalla vittima e dai suoi genitori in colui che rivestiva comunque un ruolo educativo e di istruzione;
con sfruttamento delle condizioni di fragilità ed insicurezza della ragazza;
con condotta durata diversi mesi, e dunque protrattasi nel tempo, persistente, nonostante le implorazioni della ragazza a dismettere le illecite pratiche, subdola per avere eseguito tali illecite condotte ricorrendo ad una improbabile giustificazione di natura tecnico-vocale. Tenuto conto di ciò, la Corte territoriale si è pienamente attenuta ai principi di diritto fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità ed ha correttamente escluso la configurabilità dell'attenuante della minore gravità, in considerazione delle ricadute negative che le condotte illecite hanno comportato sulla vittima e alle conseguenze che sono derivate allo sviluppo psico- fisico della minore, in considerazione inoltre delle modalità dei fatti e della loro persistenza e durata nel tempo, stimando invece il comportamento successivamente tenuto dall'imputato (che ha immediatamente e spontaneamente ammesso gli illeciti comportamenti ed ha avviato un percorso terapeutico) come indicativo di una presa di coscienza circa la gravità del proprio comportamento ed un successivo tentativo di operare un radicale mutamento del proprio agire che è stato considerato ai fini della commisurazione della pena.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha stimato più grave tra i reati concorrenti quello di cui al capo a), sul rilievo che fosse in astratto il reato di maggiore gravità e pervenendo a tale approdo sul presupposto che, quanto al reato di cui al capo c), non poteva ritenersi contestata l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n.
1. In accoglimento dell'appello, ha poi riconosciuto, in riforma della sentenza di primo grado, la diminuente della minore gravità con riferimento al capo c) della rubrica.
Il ricorrente sostiene che debba considerarsi, in ogni caso, più grave il reato di cui al capo c), in quanto commesso in danno di una dodicenne, dovendosi all'uopo ritenere contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, che renderebbe il reato di cui al capo c) violazione più grave, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, rispetto al reato di cui al capo a), avendo perciò errato la Corte territoriale a calcolare la pena base su tale ultima imputazione e nel considerare il reato di cui al capo c) come reato satellite del primo. L'assunto è infondato.
Va innanzitutto detto che l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, non è stata formalmente contestata ed i giudici di merito non ne hanno tenuto conto in sentenza.
Se anche fosse stata errata la decisione del giudice di primo grado, la sentenza, non avendola il pubblico ministero gravata sul punto, non poteva essere riformata dal giudice d'appello per il divieto della reformatio in peius.
Le Sezioni Unite penali hanno recentemente chiarito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti ed altro, Rv. 255347).
Ciò posto, con riferimento al capo c) ed in accoglimento dell'appello dell'imputato, la Corte territoriale ha riconosciuto la diminuente della minore gravità, esclusa invece quanto al reato di cui al capo a).
Consegue che la violazione più grave è stata correttamente individuata nel reato di cui al capo a), punito più gravemente del reato di cui al capo c) attenuato, derivando da ciò l'infondatezza del motivo.
4. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Con esso si assume che il delitto di lesioni andasse sussunto nel fatto di reato previsto dall'art. 586 c.p. e non nel delitto doloso previsto dall'art. 582 e 583 c.p. non avendo il ricorrente il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice ritenuta in sentenza.
4.1. Sul punto, la Corte torinese, con congrua motivazione, ha ritenuto come la vittima abbia costantemente affermato e precisato, senza mai cadere in contraddizioni, neppure rilevate con l'impugnazione, che l'imputato fosse a conoscenza delle sue difficoltà personali, della sua grande timidezza, degli attacchi di panico sofferti in precedenza, aggiungendo di aver riferito e ripetutamente manifestato il suo imbarazzo e disagio per le "anomali manovre" poste in essere dall'insegnante ma che quest'ultimo, pur cercando di minimizzare e prospettando una loro riduzione, proseguiva nella sua condotta e le reiterava nelle successive lezioni. Da ciò la Corte territoriale ha tratto il logico convincimento che l'imputato fosse certamente cosciente della fragilità del soggetto destinatario delle sue lascive attenzioni e della evidente sofferenza che le infliggeva con il suo contegno riprovevole (percepibile anche dall'atteggiamento della ragazza che durante "i massaggi" o lo svolgimento delle altre pratiche, si irrigidiva e non osava neppure guardare il maestro) e nondimeno abbia ritenuto di porlo in essere ed anzi di reiterarlo in forme sempre più intrusive.
Considerato che alla persona offesa è stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress, cronico, complicato da un episodio depressivo maggiore (caratterizzato da umore deflesso, anedonia, vissuti di autosvalutazione e colpa, alterazioni dell'appetito e del sonno, facile faticabilità, ansia, con grave compromissione del funzionamento socio relazionale e scolastico della ragazza), disturbo il cui esordio è datato dallo specialista al (OMISSIS) e si è poi cronicizzato ed aggravato (dalla certificazione medica risultano chiaramente evidenziati alcuni sintomi del disturbo post traumatico, quali la persistenza di ricordi intrusivi e sogni ricorrenti degli abusi subiti, disagio psicologico e vissuti di intensa rabbia in occasione di eventi che possono ricordare quanto accaduto, difficoltà di concentrazione ed irritabilità), la Corte territoriale - tenuto conto dell'attività di educatore del ricorrente, normalmente a contatto con personalità giovanili, in piena fase di crescita e sviluppo, che lo rendeva certamente più dotato di mezzi e strumenti, anche culturali oltre che psicologici, per comprendere il disagio avvertito dalla sua allieva e prevedere che tali condotte avrebbero potuto causarle uno shock - ha ritenuto che la condotta del C. , avuto riguardo al trauma di natura psicologica di non modesta portata come quello in precedenza descritto, fosse comunque sorretta dall'elemento psicologico voluto dalla fattispecie contestata, quanto meno nella forma del dolo eventuale, avendo l'imputato accettato il rischio che da tali condotte derivasse anche una alterazione di natura psicofisica nella giovane vittima.
4.2. Le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno chiarito che l'art. 586 c.p. è norma speciale rispetto all'art. 83 c.p., comma 2, (aberratici delicti plurilesiva), avendo in comune una condotta base dolosa ed una conseguente produzione non voluta anche di un'altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la natura del reato base che deve essere un delitto e la natura dell'offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle lesioni (Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, non massimata sul punto), con la conseguenza che la morte o le lesioni devono comunque costituire una conseguenza non voluta, e quindi non devono essere sorrette da alcun coefficiente di volontà, nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale, giacché in tal caso l'agente risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto.
Pertanto la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 586 c.p. ricorre quando l'agente si sia rappresentato e abbia voluto soltanto il delitto dalla cui commissione è derivato l'evento lesivo (morte o lesioni) e quest'ultimo si sia verificato quale conseguenza non voluta del diverso delitto realizzato e preso inizialmente di mira. Quando invece l'evento lesivo (morte o lesioni) sia stato previsto come certo o come probabile e, dunque, vada considerato come voluto, non si integra il modello legale descritto nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p. e l'agente risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e di quello ugualmente realizzato come conseguenza voluta del primo.
Va ricordato che sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle (Sez. U, n. 3571 del 14/02/1996, Mele, Rv. 204167). Quando gli scopi cui è diretta la volontà dell'agente sono delittuosi, la rappresentazione della concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e dunque la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, accettandosi perciò il rischio della sua produzione, comporta che entrambi gli eventi siano posti a carico dell'agente a titolo di dolo.
Ed è quanto si è verificato nel caso di specie, giacché l'imputato, secondo la logica e coerente ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito (v. par.
4.1. del considerato in diritto), assisteva al forte e permanente disagio psicofisico nel quale si trovava la ragazza durante l'esecuzione del reato sessuale, sfruttava l'oggettiva differenza dei ruoli (insegante - alunna), aveva diretta percezione delle sofferenze che la vittima, appena quattordicenne, pativa durante l'iter criminis, e nonostante ciò, per molti mesi, anziché desistere dal compimento del fatto delittuoso, intensificava, consapevole dell'estrema fragilità della ragazza, le condotte abusive accettando, secondo quanto è normalmente prevedibile, la concreta possibilità che potesse da ciò derivare una malattia nel corpo o nella mente dell'alunna. Ne consegue che, contrariamente all'assunto difensivo, la Corte territoriale, in considerazione di tutti i predetti elementi, ha fondato l'accertamento del dolo sulla base di regole di esperienza generalizzate e non invece ricorrendo alla figura dell'agente modello, che sarebbe stata ritagliata sul ricorrente, derivando da ciò l'infondatezza del motivo.
5. È infondato anche il quarto motivo di gravame.
Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 non più sotto il profilo che ha sempre coltivato, ossia con riferimento al rivendicato risarcimento del danno, bensì sotto l'altro e diverso profilo di essersi adoperato, con la corresponsione delle somme di denaro alle parti offese, spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Occorre premettere come la seconda ipotesi, contenuta nell'art. 62 c.p., n. 6 e consistente nell'adoperarsi in modo spontaneo ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, vada tenuta distinta da quella contemplata nella prima ipotesi prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, in quanto si riferisce alle conseguenze dannose o pericolose del reato non suscettibili di risarcimento economico.
Questa Corte ha infatti affermato che le due ipotesi attenuatrici del reato (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso), contenute nell'art. 62 c.p., n. 6, hanno sfere di applicazione di regola autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile;
l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili ne' possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Sez. 6, n. 4304 del 10/10/2003, dep. 04/02/2004, P.G. in proc. Aghilar ed altri, Rv. 228678).
La Corte territoriale si è sostanzialmente attenuta a questi principi perché, stimato incongruo il risarcimento del danno e ritenuta inapplicabile l'attenuante sulla base della prima (invocata da parte del ricorrente) ipotesi, non aveva alcun obbligo di prendere in considerazione la seconda, non applicabile previsione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2014