Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 31841
CASS
Sentenza 2 aprile 2014

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Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, afferenti alla capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.

Le due circostanze attenuanti del reato contenute nell'art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 31841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31841
Data del deposito : 2 aprile 2014

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