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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1514/2017 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1514/17, introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2024. promossa da
c.f. , nato a [...] 89048 (RC) in Parte_1 CodiceFiscale_1
data 07.06.1943 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Barberio, con studio in Siderno 89048 (RC) alla via Dromo snc, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. Andrea Cimieri in virtù di procura in calce all'atto introduttivo contro
con unico socio soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento di Enel S.p.A. (cod. fisc. e numero iscrizione al Registro delle imprese di Roma
n. ), con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in p.l.r.p.t. , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Soverato (CZ) alla Via G. Bruno n. 54 presso lo studio dell'avv. Giulio Erminio
Moraca, dal quale è anche rappresentata e difesa giusta procura per notar di Persona_1
Roma del 9 febbraio 2017 (rep. n. 53730 e racc. n. 26904) allegata in atti.
Oggetto: somministrazione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 9 luglio 2024 , da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione notificato in data 28.09.2017, conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Locri, la società opponendosi a Controparte_1
quanto richiesto dalla predetta società con la fattura n. 80728346021901A del 09.05.2016, a mezzo della quale intimava all'attore il pagamento dell'importo di € 5.837,65 a conguaglio
1 per i consumi , in ragione della rettifica di letture errate per il periodo marzo 2006 – dicembre
2014. Lo con diffida del 22.09.2016, contestava le ragioni creditorie della società Parte_1
Elettrica in virtù dell'intervenuta decadenza dal potere di accertamento nonché per maturata prescrizione del credito. Rilevava che (oggi Controparte_2 Controparte_1
) non riscontrava le diffide dell'odierno attore ed emetteva successive fatture in esecuzione
[...]
di un piano di rateazione mai sottoscritto dall'attore, in ogni caso sosteneva l'illegittimità della fattura a conguaglio in ordine ai consumi ivi calcolati e documentava l'avvenuto pagamento delle bollette pervenute nel periodo in contestazione, pertanto nulla era dovuto e l'attività posta in essere dalla società elettrica era illegittima . Quindi lo , previa Parte_1 negoziazione assistita , incardinata l'azione de qua a contestazione della pretesa creditoria a Cont conguaglio di , chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare non dovuti gli importi di cui alla fattura n. 80728346021901A del 09.05.2016 e di quelle successivamente emesse in esecuzione del piano di rateazione mai sottoscritto né richiesto dal sig. , per omessa rilevazione annuale dei consumi e Parte_1
conseguente intervenuta decadenza dal potere di rideterminazione dei kilowattora consumati per il periodo 2006-2014 con pedissequa richiesta di condanna della società convenuta al pagamento delle spese e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.;
- Ulteriormente, in via principale, condannare la società convenuta al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – per le ragioni di cui in narrativa, ed in particolare per al fine di vedere accogliere le conclusioni ivi rassegnate. aver sospeso
l'erogazione dell'energia elettrica sin dal 17.01.2017 – da calcolarsi in via equitativa nella misura che l'adito Giudice riterrà congruo e di giustizia;
- In via gradata, dichiarare non dovuti gli importi di cui alla n. 80728346021901A del
09.05.2016 e di quelle successivamente emesse in esecuzione del piano di rateazione mai sottoscritto né richiesto dal sig. , per intervenuta prescrizione del credito Parte_1
ex art. 2948 c.c. n. 4 condannando la società convenuta al pagamento del danno patrimoniale
e non patrimoniale, in favore dell'attore,– da calcolarsi in via equitativa – per aver sospeso
l'erogazione dell'energia elettrica del sig. sin dal 17.01.2017, oltre alla condanna Parte_1
alle spese e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. così come riportati nell'allegata nota spese;
In via subordinata, nell'inverosimile e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice non condividesse le suesposte ragioni, accertare e dichiarare la maturata prescrizione quinquennale dei crediti relativi al periodo 2006-2009 e, rideterminare i consumi effettivi –
2 sulla base di opportuno e necessario elaborato peritale – per il periodo 2010-2014, condannando la società convenuta al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore dell'attore, per aver sospeso l'erogazione dell'energia sin dal 17.01.2017 – CP_4 da calcolarsi in via equitativa nella misura che l'adito Giudice riterrà congruo e di giustizia, oltre alla condanna alle spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. così come riportati nell'allegata nota spese. “
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.01.2018 si costituiva in giudizio la società che impugnava e contestava la ricostruzione in fatto Controparte_1 dell'attore; proponeva altresì autonoma domanda riconvenzionale relativa al mancato pagamento delle fatture successive all'emissione della fattura a conguaglio, secondo la ricostruzione di S.E.N.. Chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero:” la società per le motivazioni fin qui dedotte, accertata la Controparte_1
correttezza delle fatture n. 0807283460219011 del 15.10.2015, n. 0807283460219012 del
09.11.2015, n. 0807283460219015 del 07.05.2016, n. 080728346021901A del 09.05.2016; n.
080728360219011 del 09.01.2017, n. 0807283460219012 dell'08.03.2017; n.
0807283460219013 del 09.05.2017; n. 0807283460219014 del 10.07.2017, n.
0807283460219016 del 10.09.2017 per complessivi € 7.683,75, con il presente atto formula domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento in suo favore della somma di € 7.683,75, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo.”
Depositate le memorie istruttorie ed ampia documentazione, veniva disposta una prima CTU con nomina della dr.ssa volta ad isolare la somma relativa alla fattura a Per_2
conguaglio per i consumi degli anni 2006-2009 , quindi veniva disposta una seconda CTU a nomina dell'Ing. per il periodo successivo della medesima fattura ovvero 2010- Parte_2
2014. Infine veniva disposta una consulenza integrativa con nomina dell'Ing. , Persona_3
dopo la rimessione in istruttoria, che tenesse conto dei consumi fino al distacco della fornitura in considerazione della domanda riconvenzionale proposta che aveva esteo il petitum su un piano temporale.
All'udienza del 09.07.2024, il Tribunale adito ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito delle memorie conclusionali.
2.- L'oggetto del giudizio
Il petitum originario del giudizio riguarda la contestazione della fattura a conguaglio Cont emessa da n. 80728346021901A del 9.5.2016 per l'importo di € 5837,65 per il periodo
3 marzo 2006 - dicembre 2014 , oggetto di opposizione da parte di attraverso Parte_1 un'azione di accertamento negativo del credito.
Il petitum è stato ampliato a seguito di domanda riconvenzionale tempestiva proposta da , come detto in punto di fatto, relativa alle fatture successive a Controparte_1 quella a conguaglio per i consumi ivi registrati per complessivi € 7.683,75 ovvero fino al distacco della fornitura che su base documentale non risulta essere l 17.1.2017, bensì il
27.6.2017. Tale dato emerso in giudizio , non risulta contestato da parte attrice ed anche in sede di CTU integrativa dell'Ing. risulta pacificamente indicata la predetta del distacco Per_3
della fornitura.
La fornitura in questione riguardava l'abitazione del sig. come emerge Parte_1
nelle note autorizzate del 15.12.2019 depositate da parte convenuta su richiesta di chiarimenti
Cont del GU Dr. , note nelle quali rileva che Il sig. è stato titolare Per_4 Parte_1
di due contratti di fornitura di energia elettrica: una fornitura uso domestico residente, potenza pari a 3 kw contraddistinta dal codice POD IT001E79218036 COD. CL. 792180361, posta al servizio dell'immobile sito in Siderno alla Via Ionio n. 160, oggetto del presente giudizio;
una fornitura per uso diverso abitazione (irrigazione) temporanea della durata di sei mesi dal 01/05 al 31/10, potenza 4,5, contraddistinta dal codice POD IT001E79214309 – COD. CL.
792143091, posta al servizio dell'immobile sito in Siderno alla Via Ionio n. 162.
Tanto considerato in ordine alle domande ed all'utenza, va detto che è elemento irrilevante ai fini di causa, il ruolo del distributore ed eventuali responsabilità dello stesso , profili più volte ribaditi da , quale soggetto che si limiterebbe a Controparte_1 fatturare i consumi registrati dal distributore (“ non abbia Controparte_1
fatto altro che contabilizzare e fatturare i consumi effettivi trasmessi dal Distributore (E-
Distribuzione Spa) che, per come previsto dall'art. 21 allegato A della delibera n. 348/07 emanata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, è unico responsabile del servizio di misura e di manutenzione dei misuratori, e provvede a comunicare al Venditore
(del Mercato Libero, del Servizio di Maggior Tutela o di Salvaguardia) i dati relativi alle misure per la fatturazione dell'energia prelevata. “ comp cost. pag. 14).
Ciò in quanto è onere del soggetto che emette fattura , quale documento meramente contabile, predisposto unilateralmente, fornire la prova della erogazione e somministrazione di energia elettrica e della correttezza dei consumi fatturati.
Nella sostanza non può in questa sede rilevare la responsabilità della corretta quantificazione dei consumi registrati o effettivi o presunti indicati dal distributore, soggetto
4 terzo rispetto al giudizio, poiché oggetto del giudizio è l'accertamento della corretta richiesta economica al cliente/consumatore finale
3.- Nel merito
3.1- Eccezione preliminare di merito : la prescrizione
La società , con la fattura n. 80728346021901A del Controparte_1
09.05.2016, intimava all'odierno attore il pagamento dell'importo di Euro 5.837,65 in ragione della rettifica per il periodo marzo 2006 – dicembre 2014 in ragione del contratto di fornitura allegato in atti. L'attore ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, la domanda è fondata nei termini di cui di seguito.
Sulla base della stessa ricostruzione fattuale di parte convenuta, in data 15.10.2015, quindi prima della fattura a conguaglio in contestazione, la società convenuta emetteva la fattura n. 0807283460219011 dell'importo di € 694,50, sulla scorta dei consumi rilevati in data
28.02.2010 e 31.08.2013 trasmessi dal Distributore competente (E-Distribuzione S.p.A.), con la quale venivano rettificate le fatture emesse nel periodo 28.02.2010/31.08.2013 e stornati i consumi per complessivi kWh 2108, addebitati nelle fatture emesse in acconto dal 31.08.2013 al 21.09.2015 (v all. 2 di parte convenuta ).
Dalla documentazione in atti non risulta alcun elemento o diffida che attenga al periodo precedente al 2015 ovvero 2006-2009 , difatti nella missiva del 16.12.2016 (all 20 di parte convenuta ) espressamente si dice: “ facendo seguito alla precedente lettera di sollecito del
02/12/2016, la informiamo che ad oggi non risulta il pagamento di Euro 573,86, per le seguenti bollette dell'energia elettrica: n. 0807283460219018 scadenza 27/09/2016 imp. Euro 420,47 residuo Euro 204,28; n. 0807283460219019 scadenza 28/11/2016 imp. Euro 369,58 residuo
Euro 369,58”
Le comunicazioni dello allegate da parte convenuta e relative all'anno Parte_1
2015 si riferiscono alle fatture ante conguaglio ovvero antecedenti all'emissione della fattura contestata ma relative a quel periodo. Anche l'all. 13 della produzione di parte attrice relativa alla richiesta di rateizzazione si riferisce al periodo 15.10.15 al 9.5.16 , rectius alle fatture emesse in quel periodo. In sostanza l'istanza di dilazione di pagamento dello Parte_1
riguardava la fattura n. 807283460219011 del 15.01.2015, relativa al mese di ottobre 2015, per l'importo di € 694,50. Nel caso che ci occupa, invece, le somme pretese a conguaglio si riferiscono ad un arco temporale di otto anni tra il 2006 e il 2014, e posto che la richiesta di pagamento di somme per bollette a conguaglio o qualsiasi tipo di pagamento , è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., deve ritenersi che la somma a conguaglio
5 relativa al periodo 2006-2009, in mancanza di atti interruttivi che facciano risalire la richiesta della somma a quel periodo, deve ritenersi non dovuta perché prescritta .
L'accertamento della somma a conguaglio per il periodo 2006-2009 è stato oggetto delle prime due indagini peritali . I consumi nel periodo di riferimento, ed il relativo conguaglio sono stati calcolati sulla carta anche in relazione all'impossibilità di ricostruzione in considerazione dei problemi relativi al misuratore, peraltro non contestati da parte convenuta.
Sulla base delle risultanze concordanti relative all'importo del conguaglio connesse al predetto periodo calcolati dal CTU dr.ssa e dall'Ing. la somma a Per_2 Parte_2 conguaglio è pari ad € 1806,34 iva inclusa che deve essere scomputata dall'importo della fattura oggetto di opposizione, ma il credito deve ritenersi estinto per prescrizione con accoglimento della domanda di parte attrice. Pertanto dalla somma complessiva della fattura a conguaglio del maggio 2016, deve essere scorporata la predetta somma pertanto l'importo a conguaglio residuo è di € 4.031,35 dall'01.01.2010 al 31.12.2014, di cui si dirà infra .
3.2- La domanda proposta in via principale da parte attrice. Il ricalcolo dei consumi
Ancora in via principale l'attore chiedeva dichiararsi non dovuti gli importi di cui alla fattura n. 80728346021901A del 09.05.2016 e di quelle successivamente emesse in esecuzione del piano di rateazione mai sottoscritto né richiesto dal sig. , per omessa Parte_1
rilevazione annuale dei consumi e conseguente intervenuta decadenza dal potere di rideterminazione dei kilowattora consumati. In via subordinata rilevava la prescrizione anche degli altri importi. La domanda non può essere accolta nei termini in cui è proposta.
Rilevato che il termine prescrizionale a ritroso, non riguarda il periodo successivo al
2010 per i motivi di cui al punto precedente , l'importo complessivo della fattura a conguaglio n. 80728346021901A è stato ridotto del corrispondente importo fino al 2009, tuttavia in pendenza di contratto di fornitura non esiste alcun termine decadenziale per la rilevazione dei consumi ,Né può ritenersi fondata la tesi di alcuna preclusione ai fini dell'accertamento dei consumi in riferimento al piano di rateazione.
Come ritenuto dal GU dr. occorre allora accertare se i consumi fatturati da Per_4
per il periodo 2010-2014, oggetto di ricalcolo, siano corretti ovvero verificare i CP_3 consumi effettivi da parte dell'attore e del nucleo familiare dello stesso , composto da due persone, ai fini della legittimità del conguaglio.
A tale fine va considerato che il Sig. è proprietario di un'abitazione Parte_1
sita in via Ionio 160 a Siderno (RC) ed oggetto del giudizio è il contratto di fornitura di energia
6 elettrica presso detta abitazione per una potenza di 3 kW con tensione di alimentazione trifase
400 V, numero cliente 792180361 e codice POD IT001E792180361.
Sulla base degli atti ovvero della comparsa di costituzione di S.E.N. ( recepito nella
CTU dell'Ing. di cui infra), vi sono state diverse sostituzioni del misuratore con Parte_2 diversi “disguidi” nell'attribuzione dei consumi: il 30/03/2006 la installava al Controparte_5
Sig. il contatore CE 05E1E5162-02042920, successivamente in data 07/04/2008 Parte_1 si interveniva su un'altra fornitura trifase dello stesso cliente e nel sostituire il misuratore veniva assegnato un numero di riferimento errato. In data 12/12/2014 veniva installato un nuovo gruppo di misura con codice CE 14E6E51A1-01006673.(CTU Ing. pag. 6) . Tale Parte_2
attività di sostituzione è riconosciuta anche dalla difesa di nella comparsa di CP_3 costituzione alla pag. 2 : “In data 30.03.2006, relativamente alla fornitura uso domestico contraddistinta dal codice POD IT001E79218036 COD. CL. 792180361, la società E-
Distribuzione S.p.A. procedeva alla installazione del misuratore CE 05E1E5162-02042920 con lettura monoraria uguale a kWh 0, sostituito il 12.12.2014 con lettura monoraria uguale a
41568 kWh. Per la predetta fornitura per il periodo 30.03.2006 - 20.03.2008 venivano fatturati con regolarità bimestrale consumi pari a kWh 8.942. In data 20.03.2008, la società E-
Distribuzione S.p.A. procedeva alla sostituzione del misuratore della fornitura uso irrigazione contraddistinta dal codice POD IT001E79214309 – COD. CL. 792143091 ma per errore il
Distributore abbinava i dati di tale misuratore alla fornitura uso domestico oggetto del presente giudizio.”
Sulla base della ricostruzione di parte convenuta: “A causa di ciò dal 20.03.2008 per la fornitura per cui è causa venivano emesse fatture con consumi errati, sia stimati che reali trasmessi dal Distributore. In data 09.05.2016 il Distributore procedeva alla sostituzione del misuratore relativo alla fornitura per cui è causa nonché alla rilevazione dei dati di consumi ed alla trasmissione degli stessi al venditore per la fatturazione al cliente finale.”, attività che ha condotto alla fattura a conguaglio oggetto di contestazione .
Da tutto quanto sopra , derivano i seguenti corollari:
-il misuratore è stato sostituito più volte ed in via definitiva il 9.5.2016, in quanto non funzionante o non attendibile;
- per espressa ammissione di parte convenuta , vi è stata una prima ricostruzione non corretta per confusione dei dati con altra fornitura trifase dello stesso cliente e, nel sostituire il misuratore non efficiente, veniva assegnato un numero di riferimento errato;
quindi vi è stato un secondo errore con sostituzione del misuratore della fornitura uso irrigazione
7 contraddistinta dal codice POD IT001E79214309 – COD. CL. 792143091 ma per errore il
Distributore abbinava i dati di tale misuratore alla fornitura uso domestico peer cui è causa;
- l'attività di ricostruzione dei consumi fornita da è basata su consumi CP_3
presuntivi ricostruiti dal Distributore, che non è parte del giudizio de quo .
Al fine di determinare i consumi effettivi è stata depositato un primo elaborato a firma dell'Ing. , ed una seconda perizia dell'Ing. , tali elaborati seguono due Parte_2 Per_3
metodologie diverse, la seconda applica infatti il criterio del calcolo dei consumi sulla base dell'”energia tecnicamente prelevabile” sulla base della potenza immessa e delle fonti di assorbimento dell'energia presenti in loco. Deve ritenersi che tale criterio non sia applicabile al caso di specie, in quanto prevalentemente usato per ricostruire i consumi in relazione alle ipotesi di reato, ovvero di prelievo irregolare di energia elettrica.
Nel caso in oggetto esisteva un contratto regolare fra le parti e l'utenza aveva una determinata potenza e caratteristiche di cui al contratto di somministrazione, pertanto risulta condivisibile il modus operandi dell'Ing. che questo giudice recepisce, che ha Parte_2
basato la ricostruzione dei consumi e del conguaglio su dati reali per quanto di seguito: in relazione al periodo 2010-2014 l'ausiliario ha accertato che l'energia fatturata e pagata dallo corrisponde ad un consumo pari a 2,6 Kwh giornaliero, evidentemente troppo Parte_1
basso, inferiore ai valori medi e non aderente alla realtà.
Ciò posto ai fini del calcolo del consumo effettivo , rectius della differenza a conguaglio, l'elemento che è risultato decisivo ai fini della scelta del criterio di ricostruzione e per il convincimento del Giudice, è rappresentato da quanto indicato dal CTU Parte_2 del quale l'ausiliario dà atto alla pag. 8 e ss. della relazione: ovvero egli ha tenuto conto della quantità di energia consumata nel corso delle operazioni peritali e registrata da contatore installato presso l'abitazione dell'attore . IL Ctu ha accertato, in maniera empirica, che durante le operazioni peritali “è stata eseguita la lettura del gruppo di misura attualmente installato presso l'abitazione del Sig. avente numero cliente 792180361, intestato alla Sig.ra Parte_1
, coniuge del Sig. da cui si evince che in un periodo temporale Persona_5 Parte_1
di 15 giorni sono stati consumati 142 kWh che porta ad un valore medio giornaliero di circa
9.5 kWh (come si evince dalle fotografie in allegato 2).” – omissis- “ valore raffrontato con dati oggettivi di verifica ovvero con valori ISTAT per famiglie con la medesima composizione di quella dell'attore ovvero la media dei consumi energetici riportati nelle banche dati
“(http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_CNSENRG#), ove il consumo medio per utenza avente una potenza contrattuale pari a 3 kW e situata nella provincia di Reggio Calabria relativamente agli anni 2011/12 per un piccolo nucleo familiare (2-4 persone) risulta essere in
8 un range compreso tra 2700 e 4000 kWh, per cui si può considerare un valore medio di circa
3.350 kWh per anno. Facendo un calcolo su 365 giorni annuali risulta che l'energia giornaliera media è di circa 9,2 kWh” (CTU pag. 7)
Sulla base di tali dati concreti sui consumi e del costo medio dell'energia giornaliera pari ad € 0,22 /Kwh (coincidente con il parametro dell'Ing. ) , è quindi condivisibile Per_3 quanto riportato dal CTU secondo cui : “l'energia totale fatturata risulta essere di 14.702 kWh per un periodo totale di 1826 giorni e inoltre quanto fatturato a conguaglio dalla Società
Elettrica al Sig. tra il 2010 e il 2014 ha un valore medio giornaliero di 8,1 kWh “ Parte_1
ed infine conclude per un consumo medio giornaliero sulla base del dato concreto accertato:
“Se a tale energia di 4.820 kWh già fatturata e pagata si somma l'energia riportata a conguaglio, si avrà che l'energia totale per il periodo di riferimento 2010 – 2014 sarà data da:
14.702 kWh (conguaglio) + 4.820 kWh (fatturati) = 19.522 kWh energia totale Se tale energia si divide per i 1826 giorni totali relativi al periodo 2010 – 2014 si avrà un valore medio giornaliero di energia fatturata dalla Società Elettrica di 10,7 kWh. Tale valore risulta in linea con la media che deriva dalle letture reali del gruppo di misura come sopra riportato. Infatti, dai calcoli di cui sopra si evince che il Sig. consumava mediamente”. Parte_1
Tale accertamento peritale pari ad un consumo medio giornaliero di 10,7 Kwh è condivisibile e trova conforto anche nelle rilevazioni ISTAT, mentre non appare fondato quanto sostenuto da parte attrice in sede di osservazioni alla CTU e l'elaborato del CTU
Ing. , che stimano un consumo di energia elettrica giornaliero rispettivamente di 6,83 Per_3
Kwh e di 6,95 Kwh , per le ragioni esposte.
Accertato il dato giornaliero, il pagamento della somma di € 1.062,00 per il medesimo periodo si riferisce a 2,6 Kwh fatturati e pagati dallo consumo evidentemente Parte_1
troppo basso. come detto , pertanto a tale importo va aggiunta la somma a conguaglio relativa alla differenza rispetto ai consumi medi giornalieri e calcolata su 8,1 Kwh secondo la ricostruzione di parte convenuta che risulta essere corretta. Trattasi della “differenza” dei consumi correttamente calcolata ( e di somme) e ricostruita sul parametro concreto del consumo registrato nei 15 giorni delle operazioni peritali, tenuto conto delle fonti di consumo esistenti al momento del sopralluogo e che, per certo, sono di minore assorbimento di quelle del periodo in contestazione.
3.3- In conclusione, deve essere rigettata la domanda proposta in via principale e subordinata dal sig, sulla non dovutezza di alcuna somma e della Parte_1 prescrizione e deve ritenersi, invece , sulla base dell'accertamento peritale di cui alla CTU
Carpentieri, che nel periodo 2010-2014 l'attore ha effettivamente consumato energia elettrica
9 pari a 14.702 kWh complessivi (pari ad un consumo medio giornaliero di circa 10,7 Kwh) , corrispondenti all'importo a conguaglio di € 4.031,35, correttamente calcolato per il periodo di riferimento nella fattura n. 080728346021901A del 09.05.2016, oltre interessi legali come per legge, previo scorporo della somma (a conguaglio) per 2006-2009.
4.- La domanda riconvenzionale
Parte convenuta ha proposto in comparsa di costituzione e risposta separata domanda riconvenzionale nei termini: “accertata la prosecuzione del rapporto sino a giugno 2017 data del totale distacco , devono ritenersi dovute le somme di cui alle fatture n.
0807283460219011 del 15.10.2015, n. 0807283460219012 del 09.11.2015, n.
0807283460219015 del 07.05.2016, n. 080728346021901A del 09.05.2016; n.
080728360219011 del 09.01.2017, n. 0807283460219012 dell'08.03.2017; n.
0807283460219013 del 09.05.2017; n. 0807283460219014 del 10.07.2017, n.
0807283460219016 del 10.09.2017 per complessivi € 7.683,75”.
La domanda può essere parzialmente accolta, per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
In primis occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza sul valore probatorio della “fattura”. La fattura commerciale e l'estratto autentico delle scritture contabili sono elementi idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, tuttavia nell'eventuale giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito e della prestazione sottesa, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. In sostanza, tali documenti prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti, contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03,
5071/09 e ord. 5915/11, giur di merito recente: Tribunale Roma, sez. III, 10/02/2017, n. 2720).
Per giurisprudenza anche di merito: Tribunale Bari sez. II, 02/12/2021, n.4371:
“Richiamati i principi già brevemente illustrati, con recente sentenza del 12/01/2016 n° 299, la
Corte di Cassazione ha affermato “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, ed ove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” .
10 La contestazione sull'esistenza di un credito risultante da una fattura commerciale, onera il soggetto che ritiene di vantare tale credito, di fornire al Giudice la rigorosa prova dell'esatto ammontare dello stesso anche nell' ipotesi di pagamento parziale (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
Nel caso di specie non è posta in discussione l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e l'attore , così come è pacifico che la fornitura è terminata nel giugno 2017 , tanto che CP_3 parte attrice si duole del distacco dell'energia elettrica, tuttavia è vero che a fronte delle contestazioni puntuali di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 era onere probatorio di parte convenuta attrice in riconvenzionale dimostrare la correttezza degli importi indicati nelle fatture oggetto di riconvenzionale.
Preliminarmente occorre chiarire:
- tra le fatture in riconvenzionale è presente la fattura a conguaglio del 9.5.2016 ut supra il cui importo è stato rideterminato in € 4.031,35;
- per quel che riguarda le “altre” fatture menzionate in domanda e relative all'anno
2017 fino al distacco della fornitura ( “n. 080728360219011 del 09.01.2017, n.
0807283460219012 dell'08.03.2017; n. 0807283460219013 del 09.05.2017; n.
0807283460219014 del 10.07.2017, n. 0807283460219016 del 10.09.2017”) , non risultano prodotte in atti, pertanto non sono verificabili né sono indicati gli importi a pagare, ma esclusivamente le “comunicazioni” allo Parte_1
Posto che è incontestato che l'interruzione della erogazione della fornitura è avvenuto in data 27.6.2017 (v anche le due CTU e quanto riferito in atti dall'attore ), quindi sussiste il diritto Cont di al pagamento dell'energia fornita occorre calcolare l'importo per il periodo successivo al conguaglio ovvero dall'01.01.2015 al 27.6.2017 sulla base del criterio indicato dal CTU.
Sul punto risultano fondate le censure di parte attrice ove si consideri che le fatture che residuano rispetto all'elenco ed emesse ante conguaglio ( n. 0807283460219011 del 15.10.2015 per il mese di ottobre per come indicato , dell'importo di € 694,50 n.
0807283460219012 del 09.11.2015 dell'importo di € 996,64 per il mese di novembre per come indicato, n. 0807283460219015 del 07.05.2016 dell'importo di € 29,51) hanno un importo complessivo per periodi ridotti di € 1720,65.
Parte attrice ha contestato gli importi che risultano essere effettivamente importanti e non allineati rispetto alle altre fatture in atti, inoltre riportano un consumo difficilmente ricostruibile per i diversi ricalcoli e che in parte interessa anche i periodi a conguaglio (v. specifica in dettaglio). Inoltre trattasi di fatture antecedenti alla fattura del 9.5.2016 dell'importo di € 5837,65 , quest'ultima emessa a seguito dell'accertato malfunzionamento del misuratore ritenuto non attendibile, quindi queste riportano consumi non attendibili anche se
11 ricalcolati. Tale circostanza è ammesso dalla stessa parte convenuta in comparsa :
““…Successivamente, a seguito di alcune verifiche effettuate da parte della società
[...]
sulla fornitura per cui è causa, emergeva una incongruenza Controparte_1 nell'anagrafica del Cliente (nominativo/codice fiscale) che veniva tempestivamente risolta, oltre al non corretto funzionamento del sistema di telelettura del misuratore”.
4.1-Di talché se è vero che vi sono state istanze di rateazione dello da Parte_1
ritenersi interruttive del periodo prescrizionale , è del pari vero che gli importi indicati nelle fatture sopra indicate parte della domanda riconvenzionale, non possono ritenersi corretti a causa della non attendibilità del misuratore poi sostituito e peraltro non risulta provata la ricostruzione dei consumi. In sostanza parte convenuta attrice in riconvenzionale non ha fornito alcuna prova in ordine alla correttezza dei ricalcoli, dalla fattura n. 0807283460219011 del 15.10.2015 all'ultima del 2017 fino al 26.7.2017 i cui importi devono essere ricalcolati secondo il criterio indicato dall'Ing. anche per una unicità del criterio applicato ai Parte_2
fini della ricostruzione del conguaglio.
Essendo il Giudice peritus peritorum, considerato corretto un consumo medio giornaliero di 10,7 Kwh relativo al periodo dall'1.1.2015 al 27.6.2017 pari a 894 giorni , corrisponde ad un consumo di 9565,8 Kwh considerato il costo dell'energia ad € 0,22, si ottiene un importo complessivo di € 2.104,47.
In conclusione, la domanda riconvenzionale va parzialmente accolta previa riquantificazione dei consumi come sopra , e pertanto il sig risulta Parte_1 debitore di della somma di € 4031,31 a titolo di conguaglio per Controparte_1
il periodo 2010-2014 nonché della somma di € 2.104,47 relativamente ai consumi per il periodo dall'01.01.2015 alla cessazione della fornitura per un totale di € 6.135,78 iva inclusa, somma determinata sulla base degli atti , per fatture non pagate nei limiti di cui alla motivazione, oltre interessi legali fino al soddisfo.
5.-Risarcimento del danno.
Per quel che riguarda la domanda proposta da di risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale da calcolarsi in via equitativa per aver sospeso l'erogazione dell'energia elettrica del sig. sin dal 17.01.2017, la stessa non può Parte_1
essere accolta in quanto non provata.
La giurisprudenza di legittimità distingueva tra danno evento, rappresentato dal fatto in sé della lesione secondo cui si andava ad identificare il danno con l'ingiusta lesione dell'interesse giuridicamente protetto, all'integrità della sfera giuridica e il danno conseguenza, che deve
12 pertanto essere provato specificatamente , sia che sia patrimoniale che non patrimoniale, non essendo configurabile un danno in re ipsa.
Non risulta in atti alcun principio di prova del danno conseguente al distacco della fornitura , anche in termini eventuale liquidazione equitativa che ne determini l'an deberatur, pertanto non può procedersi ad alcuna liquidazione neanche in via equitativa in mancanza di un principio di prova.
6.- Assorbite le altre questioni.
7.- Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in relazione al valore della lite , a tale proposito occorre considerare che è Parte_1
risultato parte vincitrice in ordine agli importi a conguaglio per la fase contrattuale sino al
2009 ed in relazione agli importi della riconvenzionale , mentre è soccombente per la restante parte del petitum pertanto deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come segue (valori medi in base al valore della causa e minimi per fase istruttoria e decisionale atteso il valore complessivo della stessa e delle questioni trattate): fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 ; fase decisionale, valore minimo: € 851,00; in totale € 3.387,00, oltre € 237,00 per spese vive spese generali 15 % IVA e Cassa avvocati se dovute, da liquidarsi in favore Controparte_1
, con compensazione nella misura della metà per accoglimento dell'eccezione
[...]
di prescrizione e rigetto parziale della riconvenzionale.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuno in solido fra loro, atteso che l'accertamento peritale è risultato rilevante anche nell'interesse di parte convenuta , che liquida con separato provvedimento
Nulla può essere liquidato in favore della dr.ssa non risultando apposita istanza Per_2
nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.-accoglie l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da ed Parte_1 accerta e dichiara che in forza del contratto all'epoca in essere con Controparte_1
conclusosi nel 2017, risultano essere estinti per prescrizione i crediti a conguaglio per gli anni
2006-2009 per l'importo di € 1806,30, come tale non dovuto;
13 b.- nel resto, previo annullamento delle fatture emesse da , Controparte_1 accerta e dichiara debitore della società della somma di € 4.031,35 a titolo Parte_1
di conguaglio per il periodo 2010-2014 , nonché della somma di € 2.104,47 relativamente ai consumi per il periodo 1.1.2015-27.6.2017 per un totale di € 6.135,78 iva inclusa, oltre interessi come da contratto;
c.- per lo effetto condanna al pagamento debitore della somma di € Parte_1
4.031,35 a titolo di conguaglio per il periodo 2010-2014 , nonché della somma di € 2.104,47 relativamente ai consumi per il periodo 1.1.2015-27.6.2017 per un totale di € 6.135,78 iva inclusa, oltre interessi come da contratto, come ricalcolate in parte motiva per la fornitura di energia elettrica nei periodi sopra indicati, oltre interessi legali fino al soddisfo;
d.- rigetta le altre domande e la domanda di risarcimento del danno proposta da
; Parte_1
e.- condanna al pagamento delle spese e competenze della presente Parte_1
fase che si liquidano come segue (valori medi in base al valore della causa e minimi per fase istruttoria e decisionale atteso il valore complessivo della stessa e delle questioni trattate): fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 ; fase decisionale, valore minimo: € 851,00; in totale € 3.387,00, oltre € 237,00 per spese vive oltre spese generali 15 % IVA e Cassa avvocati se dovute, da liquidarsi in favore
[...]
, con compensazione nella misura della metà per accoglimento Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione e rigetto parziale della riconvenzionale.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuno in solido fra loro, atteso che l'accertamento peritale è risultato rilevante anche nell'interesse di parte convenuta , che si liquidano con separato provvedimento
Locri, lì 10.1.2025
Il Cancelliere Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
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