Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 288 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giulia Di Parte_1
Cesare e Carmine La Marca
parte appellante
E
Controparte_1
contumaci
[...]
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 febbraio 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento della domanda proposta da dichiarava il diritto di Parte_1 quest'ultima di fruire, con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, con assegnazione in essa della somma di euro 3.000,00 spettante per gli anni scolastici dedotti in causa, quindi compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, lamentando l'errore del
Tribunale nel disporre la compensazione delle spese di lite, pur nel totale accoglimento della pretesa attorea;
in proposito, ha evidenziato come la laconica motivazione sul punto fosse in contrasto con i chiari contenuti degli artt. 91 e 92 c.p.c., dal momento che la recente pronuncia della Corte di
che, infatti, sin dal 2022 sia il Consiglio di Stato che la Corte di Giustizia Europea avevano stigmatizzato la discriminazione venutasi a determinare per effetto della diversa disciplina del beneficio economico, adottata nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato;
che, nonostante la diretta applicabilità sul territorio delle pronunce della CGUE, il aveva persistito nella propria condotta inadempiente, dando così origine ad CP_2
un contenzioso di grosse dimensioni, rispetto al quale si era formato un orientamento maggioritario favorevole al riconoscimento del diritto in contesa;
che, dunque, la sentenza n. 29961/2023 dei
Giudici di legittimità aveva unicamente ribadito i principi di diritto già recepiti dalla Giurisprudenza di merito, senza determinare alcun cambio di orientamento giurisprudenziale, tale da impedire al convenuto di porre fine alla sua inadempienza;
che, viceversa, il perseverante contegno omissivo del avrebbe potuto persino integrare gli estremi della lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2
L'appellante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per la condanna dell'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in misura conforme a giustizia.
Il appellato non si è costituito. CP_1
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , non Controparte_1
costituito nel presente grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Ricorrono sena dubbio i presupposti di affermazione della totale soccombenza dell'amministrazione convenuta e del pieno accoglimento delle istanze attoree in primo grado, come si evince, oltre che dal chiaro tenore della motivazione della sentenza impugnata, anche dall'importo di euro 3.000,00 ivi liquidato ai titoli invocati, in misura pari al valore nominale di euro 500,00 per il numero degli anni scolastici dedotti in causa (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).
Tanto chiarito, nella specie difettano le condizioni, tassativamente imposte dall'art. 92, secondo comma, cpc - soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti - che possano giustificare l'adozione del criterio della compensazione parziale o integrale;
ciò in quanto la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 è servita senza dubbio a dipanare i dubbi interpretativi a base della res controversa, ma non si è posta in termini di novità assoluta rispetto all'orientamento maggioritario dei giudici di merito ormai già delineatosi entro un congruo arco temporale, sufficiente ad indurre il a CP_2
riconsiderare i termini della questione dibattuta, onde favorire la riduzione del contenzioso.
Il regime delle spese di lite deve, pertanto, seguire la regola generale imposta dall'art. 91 cpc.
e la sentenza impugnata va riformata nei termini innanzi indicati.
Anche le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidandole in favore di nella Parte_1
misura di euro 1.100,00, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione;
2) condanna il a rifondere alla parte appellante le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.250,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e C.A.P., con distrazione
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente