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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1786/2025 RG, introdotta da
(VADO LIGURE (SV), 02/08/1956), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. AGOSTINI BARBARA;
(SLOVACCHIA, 01/10/1965), con il patrocinio CP_1
dell'avv. LAMPIASI ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2020 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare:
1. lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 [...]
, contratto a Nitra (Rep. Slovacca) il 24.06.1995, trascritto nei CP_1
Registri dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 1995, atto N. 00719,
parte 2, serie C07 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Roma di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, senza nulla
pretendere dall'altro;
3. le spese del giudizio interamente compensate tra le parti che
provvederanno, ciascuna per proprio conto, al pagamento delle spese di
difesa del rispettivo difensore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/06/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1786/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Nitra (Repubblica
Slovacca) in data 24/06/1995 tra (VADO LIGURE Parte_1 (SV), 02/08/1956) e (SLOVACCHIA, 01/10/1965) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
719, Parte II, Serie C07, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1786/2025 RG, introdotta da
(VADO LIGURE (SV), 02/08/1956), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. AGOSTINI BARBARA;
(SLOVACCHIA, 01/10/1965), con il patrocinio CP_1
dell'avv. LAMPIASI ANDREA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2020 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare:
1. lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 [...]
, contratto a Nitra (Rep. Slovacca) il 24.06.1995, trascritto nei CP_1
Registri dello stato civile del Comune di Roma dell'anno 1995, atto N. 00719,
parte 2, serie C07 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Roma di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento, senza nulla
pretendere dall'altro;
3. le spese del giudizio interamente compensate tra le parti che
provvederanno, ciascuna per proprio conto, al pagamento delle spese di
difesa del rispettivo difensore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24/06/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1786/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Nitra (Repubblica
Slovacca) in data 24/06/1995 tra (VADO LIGURE Parte_1 (SV), 02/08/1956) e (SLOVACCHIA, 01/10/1965) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
719, Parte II, Serie C07, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi