Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9663/2020 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. VACCARO Parte_1
ALESSANDRO e dall'avv. CONIGLIARO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. AMBROSETTI FABIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, a seguito della sentenza parziale n. 3714/2023 di questo stesso Tribunale Sezione Lavoro - con cui, pronunciando solo sulle domande di impugnativa di licenziamento e conseguente risarcimento danni, veniva dichiarato illegittimo e annullato il
compensi per lavoro straordinario, della somma complessiva di € 5.875,13, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 29.02.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Dichiara che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, cui va parametrato il risarcimento danni al cui pagamento è stata CP_1
condannata con la sentenza parziale n. 3714/2023 di questo Tribunale Sezione
Lavoro, ammonta ad € 3.315,22.
Accerta e dichiara che i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni, dalla data del licenziamento sino al 29.02.2024 - in assenza di reintegrazione a detta data -, al cui pagamento in favore dell la resistente CP_2
è stata condannata con la sentenza parziale n. 3714/2023 di CP_1
questo Tribunale Sezione Lavoro, ammontano a € 60.206,68.
Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale alla CP_1
salute, comprensivo di danno biologico, esistenziale e morale, cagionato al lavoratore dal licenziamento illegittimo, come quantificato in motivazione, in complessivi € 71.910,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato sulla somma predetta dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, in relazione all'intero giudizio, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle C.T.U. medico-legali e contabile, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/11/2020 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: CP_1
“ è una società che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di sistemi di CP_1
monitoraggio funzionali ad attività di intelligence, consentendo all'autorità giudiziaria, alle forze dell'ordine e ai servizi di sicurezza militari di acquisire, registrare, riprodurre, rintracciare, analizzare e decodificare dati provenienti da vari target (telefoni cellulari, linee telefoniche fisse, centralini telefonici, accesso a internet, veicoli) (doc. 35). Una parte significativa dell'attività di viene effettuata a supporto delle attività di indagine svolte da varie Procure della CP_1
Repubblica e degli Uffici di Polizia Giudiziaria delegati presenti nel territorio nazionale, ivi compresa la Sicilia.
Il sig. il 21 marzo 2016, è stato assunto da con contratto di lavoro Pt_1 CP_1
subordinato a tempo determinato di durata annuale, con la mansione di “Tecnico Commerciale”
- qualifica di impiegato di II livello del CCNL del settore Commercio – con orario di lavoro di
40 ore settimanali dal lunedì al sabato e reperibilità interna 24/24h (doc.
Il contratto de quo – con comunicazione del 16 febbraio 2017 - veniva prorogato di un anno e contestualmente il datore di lavoro riconosceva il passaggio del sig. al I livello della qualifica Pt_1
impiegatizia (doc. 6).
Con nota del 7 febbraio il rapporto di lavoro veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 19.2.2018 (doc. 7)
La sede di lavoro del ricorrente è stata quella di LE (ubicata in viale Lazio n. 14), svolgendo comunque la sua attività in altre parti della Sicilia, occupandosi segnatamente della zona occidentale. Tanto vero che il sig. ha assunto il ruolo di “Responsabile Sicilia Occidentale” Pt_1
di (doc. 8). Le mansioni svolte da quest'ultimo erano sia di tipo tecnico/specialistico CP_1
- svolgendo attività di coordinamento “tattico” degli interventi di installazione dei dispositivi di monitoraggio ed intercettazione effettuati su incarico della Procura e della Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualifica di ausiliario ex art. 348 cpp (doc. 10) - sia di carattere prettamente commerciale, occupandosi di reperire per conto di i relativi contratti in CP_1
ragione delle esigenze dei vari uffici giudiziari. Si tratta di un lavoro di notevole complessità e responsabilità, essendo di fondamentale supporto al proficuo svolgimento di delicate indagini giudiziarie e che richiede, oltre ad elevate competenze tecniche, spiccate doti di affidabilità e riservatezza.
A riprova della rilevanza del ruolo esercitato dal ricorrente, riconosciuto dall'azienda, lo stesso veniva designato, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, quale incaricato del trattamento dei dati inerenti le attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica disposte dalle Procure della Repubblica dei Tribunali di LE, Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Marsala, Messina, Sciacca, Termini Imerese in relazione ai sistemi installati da per conto dei predetti uffici giudiziari (doc. 9 A e B) CP_1
Peraltro, la mansioni esercitate dal ricorrente richiedevano una completa disponibilità in termini di flessibilità di orario e giorni lavorativi, tenuto conto che le attività di natura “tecnica” dovevano essere svolte – com'è intuibile – anche di notte e nei week end su disposizione dell'Autorità giudiziaria.
È il caso di precisare che il sig. prima dell'assunzione in , già svolgeva le Pt_1 CP_1
medesime funzioni per conto di altra società del settore (CTE International srl), così acquisendo la stima e la fiducia di numerosi esponenti delle forze dell'ordine e della Procure della Sicilia occidentale.
In ragione di ciò, grazie al lavoro svolto dal ricorrente ed alla fiducia a lui accordata dai vari uffici giudiziari in ragione della sua affidabilità, è riuscita ad acquisire commesse CP_1
in Sicilia occidentale, espandendosi dunque in una zona dove la società - prima dell'assunzione del sig. - era quasi del tutto assente. Pt_1
Il rapporto di lavoro tra il ricorrente e si è svolto proficuamente fino a metà del 2019, CP_1
allorquando la società datrice di lavoro – per insondabili ragioni - ha cercato progressivamente di esautorarne il ruolo e l'autonomia, disconoscendo nei fatti la qualifica di “responsabile” per la
Sicilia Occidentale.
In particolare, la società datrice di lavoro, in ordine alle mansioni – specie di carattere commerciale
– svolte dal ricorrente ha sovrapposto nel settembre 2019 una ulteriore figura (il Technical Account Manager) (doc. 11) fino ad allora operante nella zona della Sicilia Orientale, con l'evidente obiettivo di acquisire motu proprio il patrimonio di contatti e conoscenze maturate negli anni dal sig. estromettendo così quest'ultimo. Pt_1
Tale situazione, ovviamente, ingenerò una forte preoccupazione nel ricorrente il quale tuttavia continuò ad operare con la consueta professionalità; anche perché il datore di lavoro, in più occasioni, lo rassicurò del fatto che il suo ruolo di Responsabile delle Sicilia occidentale e dunque la sua rilevanza in azienda, specie sotto il profilo commerciale, non sarebbe cambiato.
In particolare, quanto precede gli fu da ultimo espressamente confermato dal Presidente del
C.d.A. e legale rappresentate della società, , nel corso di un incontro tenutosi Parte_2
presso la sede di LE il giorno 21 gennaio 2020 (doc. 12). Il che, per le motivazioni che risulteranno chiare nel prosieguo, costituisce un fatto… a tace d'altro.. paradossale, sintomatico del modus operandi dell'azienda.
In tale contesto fattuale, infatti, si inserisce il contenzioso in esame il quale trae origine da una contestazione disciplinare – del tutto strumentale e pretestuosa – mossa ex abrupto al ricorrente il 6 febbraio 2020 nella quale addebitava “ripetute difformità tra quanto…. CP_1
dichiarato all'azienda attraverso gli strumenti aziendali e quanto…effettivamente svolto” (doc.
2).
Sotto tale profilo, va rilevato che , nonostante sia dotata di un software di CP_1
rilevazione automatica delle presenze (c.d. infopoint) (doc. 13), per quanto concerne la sede di
LE non ne è ha implementato l'uso per i dipendenti;
per converso, l'azienda richiedeva al singolo dipendente con cadenza mensile un report sommario delle ore svolte, con breve descrizione dell'attività esercitata, da redigere su foglio excel ai fini dell'elaborazione delle buste paga (doc.
14-15).
Un sistema dunque che lasciava ampia libertà al lavoratore di gestire l'orario di lavoro ed i brevi permessi cui lo stesso ha diritto, fermo restando lo svolgimento delle 40 ore settimanali contrattualmente previste. D'altronde, l'ampia flessibilità è connaturata alla tipologia di mansioni svolte dal ricorrente, che richiedono – sotto il profilo tecnico – degli interventi in luoghi esterni in qualsiasi orario e – per quanto concerne la parte commerciale – la constante interlocuzione presso gli uffici giudiziari. Nonostante quanto precede, la società datrice di lavoro contestava al ricorrente in relazione ad alcuni giorni del mese di gennaio 2020 di aver: a) iniziato l'attività lavorativa in orario successivo rispetto a quanto indicato;
b) svolto attività difformi rispetto a quanto dichiarato;
c) usato l'auto aziendale per attività personali;
d) svolto commissioni personali durante l'orario lavorativo.
Va fin da subito rilevato che dal tenore estremamente dettagliato delle contestazioni effettuate
(che emerge dalla semplice lettura della relativa comunicazione) risulta evidente che , CP_1
per tutto il mese di gennaio 2020, ha sottoposto ad un capillare controllo ogni spostamento del sig. Tuttavia, non si conoscono le modalità attraverso le quali detto controllo è stato Pt_1
effettuato, dal momento che , - significativamente – sul punto tace, limitandosi ad CP_1
iniziare ogni contestazione con un laconico “ci risulta”.
A fronte della contestazione disciplinare, il ricorrente – in data 11.2.2020 – presentava la propria relazione (doc. 3), censurando anzitutto la legittimità dell'operato dell'Azienda nella rilevazione dell'asserite violazioni e contestando puntualmente la fondatezza di ogni addebito.
Con comunicazione consegnata brevi manu al ricorrente il 21 febbraio 2020, , CP_1
evitando peraltro di fornire qualsivoglia chiarimento in ordine alle modalità di “controllo” del ricorrente, riteneva infondate le giustificazioni rese, adducendo motivazioni all'evidenza pretestuose;
pertanto, in via del tutto strumentale, comminava il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal
5.2.2020 (doc. 1)
Con lettera del 20 aprile 2020 trasmessa a mezzo pec (doc. 4), il sig. impugnava il Pt_1
licenziamento de quo in quanto illegittimo, chiedendo al contempo l'accesso ai documenti del procedimento disciplinare e segnatamente le risultanze degli “strumenti” utilizzati dal datore di lavoro per il “controllo” del ricorrente, nonché la reintegrazione nel posto di lavoro. A tale impugnativa, non seguiva alcun riscontro”.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“dare atto che i fatti contestati in massima parte non si sono mai verificati e per l'effetto ordinare la reintegra e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma II, del D.lgs 23/2015 nella misura prevista ex lege;
in subordine dire e dichiarare che il lavoratore non doveva essere licenziato e, per l'effetto, condannare il datore al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma I, del D.lgs 23/2015 nella misura massima prevista ex lege, o in quella che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà equa;
condannare in ogni caso il datore di lavoro a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi del CCNL del commercio, pari a 60 giorni di retribuzione e dunque ammontante ad €
6.630,44;
Condannare il datore di lavoro al pagamento dell'importo di € 15.000,00 o quello che risulterà in corso di causa o sarà ritenuto di giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente e connesso alla infondatezza della contestazione e alla conseguente illegittimità del licenziamento;
Condannare il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente in ragione dell'esecuzione di ore di lavoro straordinario e dunque alla somma di € 33.032, 9 o alla maggiore o minore somme che risulterà dovuta in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU medico legale, a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/09/2023, veniva decisa con sentenza parziale sulla domanda di licenziamento e conseguente risarcimento del danno.
Mentre, con separata ordinanza, per l'impossibilità di comprendere chiaramente la commisurazione del danno alla salute effettuata dal CTU medico-legale nominato, veniva nominato altro consulente, specializzato in medicina legale, oltre che in psichiatria, al fine di quantificare detto danno, nonché CTU contabile per indagine contabile in relazione al lavoro straordinario espletato dal ricorrente e ai fini della quantificazione dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, come base di calcolo dell'indennità risarcitoria al cui pagamento è stata condannata la resistente, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla sentenza parziale di condanna.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Acclarata in sentenza parziale la fondatezza della domanda volta a dichiarare l'illegittimità del licenziamento e della conseguente domanda risarcitoria, va esaminata la domanda relativa alla mancata corresponsione al dipendente della retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel corso del rapporto di lavoro.
Va osservato che – come documentalmente provato - dall'1.02.2017 il lavoratore è stato inquadrato dalla società nel I livello del CCNL dei dipendenti delle aziende del Terziario.
In ordine all'inquadramento al primo livello, la contrattazione collettiva prevede che vi appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Mentre, l'art. 146 del citato CCNL precisa che: “Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti: la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per le ore prestate di domenica;
la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 208, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività”.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato assunto dalla società resistente in data
21/03/2016 con la qualifica di impiegato di II livello del CCNL del settore
Commercio ed è, poi, stato inquadrato al I livello del CCNL dei dipendenti delle aziende del Terziario a decorrere dall'1.02.2017, data dalla quale non risulta più dovuto in suo favore il compenso per lavoro straordinario, che invece gli spettava nel periodo precedente, sulla scorta dell'inquadramento contrattuale posseduto, nel II livello.
Il CTU nominato, sulla base di accurate elaborazioni contabili, ha quantificato i compensi ancora dovuti per lavoro straordinario al ricorrente, in relazione al periodo in cui era inquadrato al II livello del C.C.N.L. dei dipendenti delle aziende del Terziario (21/03/2016 – 31/01/2017), con la relazione in atti, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati, e che, scevra da vizi, si condivide pienamente e richiama.
La società resistente va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente a titolo di lavoro straordinario. la somma complessiva di € 5.875,13, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 29.02.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Il predetto CTU, ha inoltre quantificato in complessivi € 3.315,22 l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR al momento del licenziamento del ricorrente – da utilizzare quale base di calcolo dell'indennità risarcitoria al cui pagamento stata condannata con la citata sentenza parziale - e la CP_1
misura della contribuzione previdenziale e assistenziale, senza sanzioni, dovuta dalla società resistente all' dalla data del licenziamento a quella della CP_2
reintegrazione, o meglio sino al 29.02.2024 atteso che la reintegrazione non era ancora intervenuta a detta data, in complessivi € 60.206,68, in parziale accoglimento delle osservazioni di parte resistente.
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che non risulta dimostrato in atti il diritto della resistente società agli sgravi contributivi, sicché essi non possono essere detratti dalla somma determinata per contribuzione previdenziale, senza sanzioni, dovuta dalla resistente sulla scorta della citata sentenza parziale. I conteggi effettuati dal C.T.U. – logici e correttamente motivati, oltre che esatti nei calcoli – vanno pienamente condivisi e richiamati e sulla scorta di essi vanno emesse le relative statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Quanto alla chiesta indennità di mancato preavviso, va rilevato che la ricostituzione del rapporto con la sentenza parziale di reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro la rende in atto non dovuta.
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno ulteriore – in particolare danno alla salute e correlativi danni esistenziale e morale - cagionato al lavoratore dal licenziamento illegittimo, deve osservarsi quanto segue.
Il primo CTU medico legale nominato ha accertato che, quale conseguenza del licenziamento illegittimo, che, nel periodo “febbraio 2020-dicembre 2022” il ricorrente è risultato affetto da “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti”, eziologicamente riconducibile all'intimazione del licenziamento illegittimo.
Il consulente, in risposta alle osservazioni del consulente di parte ricorrente sul punto, anche con riferimento al danno biologico derivante dalla patologia accertata a carico del ricorrente e causalmente connessa con l'intimazione del licenziamento dichiarato illegittimo, ha indi concluso che “il Sig. risulta Parte_1
affetto da “Disturbo dell'Adattamento con ansia e Umore Depresso misti “quale risultato dell'esposizione a una condizione discriminatoria persistente e stressante conclusasi con il licenziamento.
L'accertato disturbo psichico con nesso di casualità esistente tra l'evento traumatico
“licenziamento” e l'insorgenza del quadro clinico ha necessitato di terapia farmacologica con ansiolitici, antidepressivi e ipnoinduttori che il Sig. ha assunto con beneficio, così Parte_1
come da certificati medici allegati agli atti, ( dal 07.02.20 e successivamente a dosaggi a scalare per il progressivo miglioramento del quadro clinico fino al 03.01.22 ) trovando una nuova stabilità sia lavorativa che psicologica.
Quadro clinico confermato il giorno della visita.
Tale condizione ha determinato un danno biologico complessivo pari a 6 punti secondo le tabelle di e testo guida di riferimento per il danno psichico. Pt_3 Parte_4 Successivamente, il C.T.U. depositava relazione di chiarimenti, in relazione alla commisurazione del danno non patrimoniale derivante dal licenziamento, anche con riferimento a quello di natura temporanea, in cui concludeva: “Passando alla valutazione medico-legale del caso in esame, si può concludere affermando che, dalla disamina degli atti, dall'anamnesi raccolta e dalla visita effettuata il Sig. risultava affetto Parte_1
da “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” quale risultato dell'esposizione all'evento stressante iniziato in data 05.02.20 giorno della lettera del provvedimento disciplinare che ha portato al licenziamento e terminato il 03.01.2023 [rectius 2022] (come da certificato medico) con la sospensione della terapia farmacologica.
Tale condizione ha determinato un danno biologico complessivo pari a 6 punti secondo le tabelle di e testo guida di riferimento per il danno psichico. Pt_3 Parte_4
Va precisato che, tenuto conto di quanto riportato nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale, dall'anamnesi raccolta, dalla disamina degli atti e dalla visita effettuata,
l'infermità predetta non può essere considerata permanente.
Pertanto nel caso in esame, il danno biologico va indennizzato a partire dal mese di febbraio
2020 a dicembre 2022 [rectius 2021] inabilità temporanea assoluta I.T.A.
341(trecentoquarantuno) inabilità temporanea parziale I.T.P 319 (trecentodiciannove) a scalare
NC
, nato a [...] il [...] Parte_1
D/ Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti
La predetta infermità nel suo complesso, per i motivi esposti in relazione, determina una percentuale di danno biologico temporaneo complessivo pari a 6 punti
Tale patologia è indubbiamente da ricondurre all'esposizione di una condizione stressante vissuta dal ricorrente e riconducibile ai fatti riportati in relazione Tale danno va indennizzato a partire dal mese di febbraio 2020 al mese di dicembre 2022 [rectius 2021]
I.T.A. 341(trecentoquarantuno)
I.T.P 319 (trecentodiciannove) a scalare”.
Il sopra citato C.T.U. Maggio veniva sentito all'udienza del 19.07.2023, per esplicitare in modo più chiaro il contenuto della predetta relazione, e in udienza affermava che: “…ribadisce che ha ritenuto che non vi sia un danno permanente ma un danno temporaneo del 6% con inabilità temporanea totale per 341 giorni, poi per 319 inabilità temporanea parziale nella misura del 50%.
A.D.R.: A prescindere dall'indicazione del 6% voglio precisare che non vi è inabilità permanente ma solo temporanea nelle misure dette.”.
Per chiarire gli aspetti del danno e della sua liquidazione, veniva nominato il C.T.U.
che così concludeva la sua relazione: “Alla luce di quanto fin qui esposto si può Per_1
conclusivamente affermare che il NO , ha presentato in un periodo compreso fra Parte_1
il 2020 e il 2021, una condizione psicopatologica inquadrabile come “disturbo dell'adattamento con aspetti emozionali misti ansia e depressione”. Le manifestazioni cliniche sono iniziate nel febbraio 2020 e si sono completamente risolte verosimilmente intorno al novembre 2021 (periodo mediano fra il settembre 2021, epoca di ultima prescrizione di farmaci psichiatri, e il gennaio
2022, epoca in cui è documentata la piena remissione clinica e sintomatologica).
Non essendo concretizzatosi un disturbo psichiatrico cronico oggi evidenziabile, si esclude la sussistenza di danno biologico permanente.
Si ritiene che alla condizione psicopatologica, correlato all'evento stressante di origine lavorativa, possa essere attribuita, invece, una percentuale di inabilità temporanea di:
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (per le fasi prossime all'unica valutazione psichiatrica disponibile – risalente aprile 2020 – avvenuta verosimilmente nell'epoca di acuzie clinica, con atteso miglioramento dopo avvio di idonea terapia farmacologica);
– 550 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% per le ulteriori fasi di trattamento, in cui il NO ha proseguito terapia psicofarmacologica fno alla completa remissione dei Pt_1
sintomi.”.
Alla relazione venivano mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente e del suo CTP: “Preliminarmente, si intende evidenziare l'erroneità delle deduzioni del CTU nella parte in cui il medesimo ha omesso il riconoscimento del danno biologico permanente. Invero, per usare le parole del consulente di parte Dr. il Signor prima del licenziamento Per_2 Pt_1
senza “giusta causa”, così come inserito in anamnesi dal CTU, non risulta mai essere stato affetto da un quadro clinico psicopatologico, assenza di turbe del ritmo sonno-veglia né tantomeno ha mai assunto farmaci psicotropi e/o ipnoinducenti. D'altra parte, si evidenzia come anche la lettura del resoconto dell'incontro tra il CTU e il periziando – durante il quale quest'ultimo ha mostrato un atteggiamento ansioso nell'affrontare il racconto – denuncia certamente la presenza di un danno biologico in atto. Sul punto, osserva condivisibilmente il Dr. he taluni sintomi psichici, infatti, dopo l'estinzione della Per_2
fase acuta, possono lasciare dei nuclei patologici latenti di dimensione sub-clinica con accentuata vulnerabilità della sfera psichica, configurabili nel caso in specie, stante la stabilizzazione, come danno biologico permanente.
Peraltro, il Dr. videnzia anche uno iato nel percorso logico argomentativo del CTU, Per_2
nella parte in cui per un verso il Dr. concorda con quanto rilevato dal precedente Per_1
consulente circa la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” e, per altro verso e incredibilmente, non rileva (rectius: omette di valutare) il danno biologico permanente come opportunamente riportato da “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della società italiana di medicina legale e delle assicurazioni”, da
“Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica di e da “Tabelle di Brontolo e LI in Guida di riferimento alla valutazione Persona_3
del danno psichico - il danno permanente” è assimilato nella diagnosi di “Disturbi dell'adattamento non complicato” con un punteggio pari a 6 punti, diagnosi posta dal CTU del presente procedimento dott. trascritta dal giudice nei quesiti posti al CTU dott. e Per_4 Per_1
confermata infine anche da quest'ultimo.
La diagnosi contrasta, inoltre, anche con la certificazione in atti del Dr. che Per_5
dopo aver avuto in cura il Sig. ha concluso per la presenza nel periziando di un Pt_1
disturbo post-traumatico da stress del quale pure non si trova traccia nella perizia del Dr.
. Per_1
Per quel che concerne la valutazione del danno biologico temporaneo, si concorda con le conclusioni del Dr. che ha rilevato una sottostima nella valutazione del medesimo, pur Per_2
documentalmente accertato con le certificazioni illo tempore allegate al procedimento, posto che dal
05.02.2020 - giorno in cui la parte attrice riceve la lettera del provvedimento disciplinare al
03.01.2023 giorno in cui l' sospende la terapia medica prescritta (inizierà ad assumerla Pt_1
soltanto in seguito al verificarsi di situazioni che richiamano l'attore alla memoria di quanto subito), come da certificati medici e prescrizioni presenti agli atti. Stante quanto precede si chiede che il CTU risponda alle seguenti richieste di chiarimento:
1. Dica il CTU se concorda – e se non concorda, spieghi perché - con la diagnosi di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti del Dr. e di disturbo post- Per_4
traumatico da stress del Dr. posto che prima del licenziamento così come inserito Per_5
in anamnesi dal CTU, non risulta mai essere stato affetto da un quadro clinico psicopatologico, assenza di turbe del ritmo sonno-veglia né tantomeno ha mai assunto farmaci psicotropi e/o ipnoinducenti;
2. Dica il CTU se concorda sul fatto che – e se non concorda, spieghi perché – da questa diagnosi può derivare un danno biologico permanente che – come riportato dalle linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della società italiana di medicina legale e delle assicurazioni”, da “Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica di e da “Tabelle di e in Persona_3 Pt_3 Parte_4
Guida di riferimento alla valutazione del danno psichico - assimilato nella diagnosi di “Disturbi dell'adattamento non complicato” con un punteggio pari a 6 punti, o, in alternativa, indichi un punteggio minore o maggiore e spieghi perché;
3. Dica il CTU se, in considerazione delle certificazioni documentate in atti, è possibile procedere alla corretta valutazione del danno biologico temporaneo nella maniera che segue e, se no, spieghi perché:
Totale giorni 341 al 100%
05.02.2020 Ricezione lettera provvedimento disciplinare
07.02.2020 Inizio terapia medica
26.02.2020 Aumento terapia medica
25.05.2020 Conferma terapia medica
04.06.2020 Consulenza psichiatrica con modifica ed aumento terapia medica
07.07.2020 Conferma terapia medica
21.09.2020 Conferma terapia medica sino al 10.01.2021
Totale giorni 244 al 75%
11.01.2021 Diminuzione terapia medica
03.05.2021 Conferma terapia medica sino al 12.09.2021
Totale giorni 73 giorni al 50% 13.09.2021 Conferma terapia medica sino al 02.01.2022
Totale giorni 40 giorni al 25%
03.01.2022 Giorno in cui si consiglia di assumerla “al bisogno”.”.
Il C.T.U. depositava relazione di chiarimenti, cui allegava le predette Per_1
osservazioni, rispondeva alle richieste come sopra poste da parte ricorrente confermando integralmente il giudizio sopra riportato della relazione di C.T.U., osservando che – secondo la dottrina – il disturbo post-traumatico da stress potrebbe conseguire solo ad eventi di estrema gravità, quali la morte o minaccia di morte o gravi lesioni o violenza sessuale, non rinvenibili nella specie, che il danno non poteva essere accertato come danno psichico permanente attesa la remissione clinica e la mancata prescrizione di farmaci dopo il 3.01.2022; la inabilità temporanea al 100% comporterebbe la totale inabilità a qualsiasi attività, sicché non può essere riconosciuta, mentre per quella riconosciuta in misura inferiore il consulente non ha motivato il rispettivo riconoscimento a scalare per i giorni indicati in relazione.
Osserva questa giudice che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non Per_1
appaiono in gran parte condivisibili, così come vanno precisate le conclusioni assunte dal C.T.U. , atteso che entrambi non hanno considerato che il Per_4
risarcimento del danno psichico non patrimoniale comprende il risarcimento sia del danno biologico che di quello esistenziale e delle sofferenze patite dal danneggiato, come affermato dalla Suprema Corte sin dalle sentenze Sez. III civile nn. 11048/2009 e 15798/2009, sez. lavoro, n° 21223/2009 e n° 20980/2009, che hanno fatto seguito alla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26973/2008.
In detta ultima sentenza la Suprema Corte, in sede nomofilattica, ha chiarito i principi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, sia extracontrattuale che contrattuale, affermando che: “4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'articolo 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore….
4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge. È questo il caso del contratto di lavoro. L' articolo 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (articolo 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (articoli 2,
4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa. Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poichè i danni - conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata….
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c. identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
4.9. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato. Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione….
Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (
Decreto Legislativo n. 209 del 2005 articoli 138 e 139 ) richiede l'accertamento medico-legale.
Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.”. Sulla scorta di queste pronunce si sono sviluppate delle linee guida medico legali per il danno psichico e psicologico, comprensivo degli aspetti di danno biologico, esistenziale e morale, inteso quale sofferenza psicologica cagionata dal fatto illecito.
Fra gli altri, sono state adottate le Linee guida per l'accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, con delibera del 30/11/2009, facendo riferimento, oltre che alla giurisprudenza, alla letteratura scientifica (fra cui RO W., LI
A.: Danno Psichico. Giuffrè, 1996; AA.VV.: Guide sto the Evaluation of Permanent
Impairment (Classes of Impairment Due to Mental and Behavioral Disorders), 6^ edition,
AMA press, 2008; l danno biologico di natura psichica. Definizione CP_3 CP_4
e valutazione medicolegale. Cedam, 2006), nelle quali viene appunto affrontato il problema della valutazione complessiva del danno psichico.
Le citate tabelle operano come di seguito, per quanto qui di specifico interesse, la
“Quantificazione danno da pregiudizio esistenziale
Il criterio di quantificazione che proponiamo parte dalla suddivisione del danno in fasce di gravità. Sono state individuate cinque diverse fasce corrispondenti ad altrettanti intervalli percentuali. Il criterio di attribuire un valore in punti percentuali ad una determinata configurazione del disagio esistenziale è in linea con l'obbiettivo della personalizzazione del danno.
Danno lieve (6- 15%): lieve alterazione dell'assetto psicologico, delle relazioni familiari- affettive e delle attività realizzatrici….”.
Vengono riportate le Classi AMA confronto con quelle delle Linee Guida, così per le parti qui di interesse:
Danno Psichico Danno Psichico Classi
AMA Criteri AMA Criteri Ordine Psicologi del
Lazio
Classe Nessun pregiudizio per le Non è presente nessuna sintomatologia e
I attività quotidiane, nessun disagio nel funzionamento sociale o
0-5% comportamento sociale familiare o lavorativo. L'identità è coesa e adeguato, capacità di l'esame di realtà è integro. Il concentrazione normale, funzionamento dell'Io è conservato. adattamento normale.
Tale condizione non comporta danno alla persona
Classe Lieve pregiudizio, La sintomatologia è lieve, ed è presente un
II compatibile comunque con lieve disagio nel funzionamento sociale o
6-15% l'esecuzione della maggior familiare o lavorativo. L'identità è coesa e parte delle attività l'esame di realtà è integro. Il precedenti. funzionamento dell'Io è complessivamente conservato. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alla angosce depressive, persecutorie o confusionali sono, solitamente, evoluti e maturi: rimozione, repressione, spostamento, formazione reattiva, razionalizzazione, introiezione, intellettualizzazione, identificazione, altruismo, sublimazione, umorismo, ascetismo, annullamento retroattivo, sessualizzazione, isolamento dell'affetto, anticipazione
….
Di seguito è riportata una lista dei disturbi psichici tenendo conto della nosografia proposta dal DSM-IV TR e dei criteri individuati per valutare il livello di compromissione (Bargagna M.: Guida valutativa per il danno biologico. Giuffrè,
Milano, 1996). Con tabella separata, vista la loro peculiarità, vengono presentate le quantificazioni del danno psichico correlate ai disturbi di personalità, per quanto qui di interesse:
“CLASSE II - Sindromi lievi (6-15%) Disturbi d'ansia
Fobia Specifica
Fobia Sociale
Disturbo d'Ansia NAS
Disturbo dell'adattamento
Disturbo post-traumatico da stress lieve o in remissione parziale
Disturbo Acuto da Stress
Disturbo d'Ansia Generalizzato
Disturbo Ossessivo-Compulsivo lieve
Disturbi dell'umore
Disturbo Depressivi maggiore con episodio singolo
Disturbo Distimico
Disturbo Bipolare I, episodio singolo
Disturbo dell'Umore NAS
Altri Disturbi
Amnesia dissociativa (episodio singolo)
Fuga dissociativa (episodio singolo)
Disturbo ipocondriaco
Disturbo di somatizzazione
Disturbo somatoforme indifferenziato
Disturbo di dimorfismo corporeo
Disturbo algico
Disturbo di conversione
Sindrome psicomotoria”.
Per la valutazione del danno non patrimoniale biologico ed esistenziale, complessivamente valutati, unitamente a quello da sofferenze psicologiche, è necessario accertare:
“1) se il periziando sia affetto da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. In caso di risposta affermativa dica quale sia stata, secondo un giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia;
2) se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Quantifichi, inoltre, il danno psichico, accertando la congruità delle spese sopportate per eventuali cure ed individuando l'entità di quelle necessarie per il futuro;
3) fornisca motivate indicazioni aggiuntive sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato;
4) se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l'assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive;
C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (>76).”.
Osserva questa giudice che, alla luce delle superiori considerazioni e indicazioni di natura medico-legale, la valutazione del danno va fatta anche in assenza di una accertata inabilità permanente, ove siano dedotte e accertate le altre componenti del danno che si è verificato in dipendenza dell'illecito, che vanno valutate e che tutte insieme vanno a comporre la categoria del “danno biologico”, al fine di ristorare il danno per intero e senza duplicazioni, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza sopra citata.
Nella specie, proprio a un siffatto danno biologico complessivo si è riferito il
C.T.U. , richiamando la letteratura scientifica, precisando che il ricorrente Per_4
deve ritenersi avere subito un danno nella misura del 6%, pur non avendo le patologie accertate prodotto in sé considerate un danno clinico permanente, ma solo transitorio.
La patologia sofferta dal ricorrente, infatti, sulla scorta delle relazioni cliniche in atti, fra cui quella depositata dal ricorrente del dott. , che lo ha visitato Per_5
nella fase acuta della malattia, operando le prescrizioni farmacologiche sopra citate
- di ansiolitici, antidepressivi e ipnoinduttori - deve ritenersi avere prodotto un danno esistenziale almeno in misura lieve, sia con riferimento all'assetto psicologico e alla personalità che alle relazioni familiari e affettive che alle attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici): risulta pacifico in quanto non contestato, del resto, che il ricorrente è stato licenziato quando stava per sposarsi, che è rimasto a lungo disoccupato e inoperoso, dopo avere svolto per la resistente un'attività molto delicata e di elevata responsabilità, che lo faceva ritenere persone di assoluta fiducia e capacità da parte degli operanti di P.G. di cui era ausiliario (vedi prova testimoniale assunta), con la conseguenza che risulta assolutamente verosimile, oltre che certificato e valutato da tutti i consulenti medici il “lutto” conseguente all'ingiusta perdita dell'attività lavorativa, con conseguente grave sofferenza emotiva e psicologica.
Così integrate le motivazioni della relazione e dei chiarimenti del dott. , va Per_4
attribuito al ricorrente un punteggio di danno pari al 6%, valutata la remissione della condizione patologica dopo quasi due anni di terapie psichiche e un danno esistenziale da valutarsi almeno come lieve, sulla scorta della letteratura scientifica sopra citata, che andrà considerato in relazione alle gravi sofferenze soggettive di carattere psicologico patite.
Quanto al danno biologico temporaneo, che pure comprende gli aspetti di danno esistenziale e morale, non sembra dubbio da quanto emerge dalle relazioni e dalle certificazioni mediche in atti che il ricorrente sia stato inabile per un lungo periodo in misura del 100%, assumendo forti dosi di farmaci e non potendo svolgere alcuna attività lavorativa.
L'inabilità temporanea del ricorrente può essere, quindi, commisurata in adesione a quanto ritenuto dal dott. nella sua relazione di chiarimenti, sopra Per_4
riportata, ritenendo tuttavia che essa sia iniziata il 7.02.2020, giorno successivo alla ricezione della ingiusta contestazione disciplinare in cui il ricorrente ha iniziato ad assumere terapia farmacologica, e così: inabilità totale giorni 337, da detta data sino al 10.01.2021 data della prima riduzione delle prescrizioni farmacologiche suddette, inabilità parziale al 50% gg. 244, dal 11.01.2021 al 12.09.2021, data di ulteriore riduzione della prescrizione farmacologica, e inabilità parziale al 25% gg.
109, dal 13.09.2021 sino al 31.12.2021, quando la patologia deve ritenersi in remissione, come da certificato del 3.01.2022. Il danno complessivo risultante dall'applicazione delle Tabelle di Milano del
2024 (quelle nazionali sono inapplicabili perché relative alle inabilità dal 10% in su) è pari alla somma complessiva indicata in parte dispositiva, al cui pagamento in favore del ricorrente va condannata la società datrice di lavoro CP_1
Esso è stato determinato utilizzando un valore del punto medio e una personalizzazione massima, in relazione a quanto sopra richiamato in ordine anche alla sofferenza psicologica e al danno esistenziale di natura personale, familiare e sociale cagionati dalla perdita ingiusta di un lavoro di elevata professionalità e responsabilità, mediante il quale il ricorrente attirava su di sé la fiducia e la stima delle Forze dell'Ordine, quella della famiglia e della società, con la conseguenza che va valutata come elevata la gravità il “lutto” cagionato dalla perdita delle medesima, anche in relazione al carattere del tutto ingiustificato delle contestazioni mosse al lavoratore (che non poteva certamente condividere sul luogo di lavoro informazioni assolutamente riservate e coperte da segreto, come già rilevato in sentenza parziale).
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite e di CTU, che vanno poste a carico della parte resistente.
PQM
Come sopra.
Così deciso in LE, lì 9/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025
La Giudice
Paola Marino