TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1709/2023
Udienza del 09/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice Parte_1
con l'avv. CALZOLAI SIMONE e per la parte
[...] convenuta RAPPRESENTATA DA rap- Controparte_1 Controparte_2 presentata e difesa dall'avv. RICCI ARMANI ELENA nelle quali le parti hanno pro- ceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice, precisato che l'udienza odierna era stata fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dal momento che le parti avevano già depositato le proprie com- parse e repliche conclusive, emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 09/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1709/2023 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
cod. fisc. rappresen- Parte_2 P.IVA_2 tata e difesa dall'avv. CALZOLAI SIMONE;
- parte attrice –
Contro
RAPPRESENTATA DA cod. fisc. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. RICCI ARMANI ELENA;
P.IVA_3
- parte convenuta –
Oggetto: giudizio merito opposizione atti esecutivi.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversa- ria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione: - nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di libe- razione impugnata, procedendo alla revoca o alla modica di quest'ultima, con tutti i provve- dimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali ”.
Conclusioni parte convenuta: “voglia respingere le domande avanzate dalla so- cietà e dall' con Parte_3 Parte_1 atto icato i con- danna degli attori in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L , premesso che Parte_4
Intesa San Paolo aveva promosso esecuzione immobiliare (160/2022 R.E) contro avente ad oggetto un complesso immobiliare in Controparte_3
San Marcello - Piteglio, frazione Campo Tizzoro, lungo la Riva nord del Torrente
Bardalone concesso in locazione alla stessa, ha dedotto di avere proposto
2 opposizione prima e reclamo poi avverso l'ordinanza ex art. 560 c.p.c. comma 6, primo periodo c.p.c., con ordine di liberazione del compendio pignorato per inop- ponibilità alla procedura del contratto di locazione per incongruità del canone pat- tuito. A seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha quindi proposto il pre- sente giudizio di merito nel quale ha proposto la propria domanda lamentandosi della valutazione effettuata dall'esperto estimatore in sede di esecuzione ribadendo invece la piena congruità del canone anche alla luce dei pesanti vincoli gravanti sugli immobili.
Parte convenuta si è costituita in giudizio ribadendo la piena correttezza delle valutazioni che avevano peraltro superato anche il vaglio sia del giudice dell'esecuzione che del Collegio in sede di reclamo.
Nelle more del giudizio, l'immobile è stato definitivamente aggiudicato all'asta, motivo per cui la parte attrice ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione della materia del contendere.
2.- In merito agli effetti dell'aggiudicazione sulla presente controversia, si rileva che il contratto di locazione sia opponibile alla procedura lo è anche nei confronti dell'aggiudicatario che lo acquista con tutti i pesi esistenti, compreso quello derivante da contratto di locazione in virtù del principio emptio non tollit locatum. A ben vedere, quindi esiste anche in questo caso l'interesse del conduttore alla coltivazione della domanda, con la conseguenza che non può invocarsi alcuna
“cessazione della materia del contendere”.
Ciò premesso, la domanda non merita accoglimento e ciò sulla base delle condivisibili valutazioni della CTU arch. che ha in primo luogo Persona_1 escluso che sui beni insistessero vincoli urbanistici o architettonici che potessero incidere sul loro valore commerciale e ha quantificato – rispondendo al quesito posto dal Tribunale - il canone di locazione mensile in € 907,00 ovvero in misura decisamente superiore a quella di cui al contratto di locazione sulla base di criteri del tutto ragionevoli in riferimento ad una stima del valore locativo che, come tale,
è del tutto relativo sulla base dell'andamento del mercato immobiliare.
Peraltro, non si può non considerare che, al di là della somma individuata
(che è quasi 5 volte superiore al canone concordato), alla stessa conclusione in tema di “viltà” del canone era giunto anche l'esperto stimatore con la conseguenza che questi dati – confermati da ben due professionisti indipendenti - devono dirsi sicuramente attendibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico sia dell'attore principale Parte_5
[..
[...] che del debitore esecutato dal mo-
[...] Controparte_3 mento che anche questo soggetto aveva fatto proprie le domande del conduttore, oltre a quelle della CTU, come liquidate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda da Parte_6
;
[...]
- condanna e Controparte_3 Parte_4
in solido tra loro a rifondere le spese legali sostenute da
[...] rappresentata da che si quantificano in € Controparte_1 Controparte_4
10.000,00 oltre accessori come per legge nonché le spese della CTU come liquidate.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
09/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 1709/2023
Udienza del 09/09/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice Parte_1
con l'avv. CALZOLAI SIMONE e per la parte
[...] convenuta RAPPRESENTATA DA rap- Controparte_1 Controparte_2 presentata e difesa dall'avv. RICCI ARMANI ELENA nelle quali le parti hanno pro- ceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice, precisato che l'udienza odierna era stata fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dal momento che le parti avevano già depositato le proprie com- parse e repliche conclusive, emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene allegata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 09/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1709/2023 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
cod. fisc. rappresen- Parte_2 P.IVA_2 tata e difesa dall'avv. CALZOLAI SIMONE;
- parte attrice –
Contro
RAPPRESENTATA DA cod. fisc. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. RICCI ARMANI ELENA;
P.IVA_3
- parte convenuta –
Oggetto: giudizio merito opposizione atti esecutivi.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversa- ria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione: - nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di libe- razione impugnata, procedendo alla revoca o alla modica di quest'ultima, con tutti i provve- dimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali ”.
Conclusioni parte convenuta: “voglia respingere le domande avanzate dalla so- cietà e dall' con Parte_3 Parte_1 atto icato i con- danna degli attori in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L , premesso che Parte_4
Intesa San Paolo aveva promosso esecuzione immobiliare (160/2022 R.E) contro avente ad oggetto un complesso immobiliare in Controparte_3
San Marcello - Piteglio, frazione Campo Tizzoro, lungo la Riva nord del Torrente
Bardalone concesso in locazione alla stessa, ha dedotto di avere proposto
2 opposizione prima e reclamo poi avverso l'ordinanza ex art. 560 c.p.c. comma 6, primo periodo c.p.c., con ordine di liberazione del compendio pignorato per inop- ponibilità alla procedura del contratto di locazione per incongruità del canone pat- tuito. A seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha quindi proposto il pre- sente giudizio di merito nel quale ha proposto la propria domanda lamentandosi della valutazione effettuata dall'esperto estimatore in sede di esecuzione ribadendo invece la piena congruità del canone anche alla luce dei pesanti vincoli gravanti sugli immobili.
Parte convenuta si è costituita in giudizio ribadendo la piena correttezza delle valutazioni che avevano peraltro superato anche il vaglio sia del giudice dell'esecuzione che del Collegio in sede di reclamo.
Nelle more del giudizio, l'immobile è stato definitivamente aggiudicato all'asta, motivo per cui la parte attrice ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione della materia del contendere.
2.- In merito agli effetti dell'aggiudicazione sulla presente controversia, si rileva che il contratto di locazione sia opponibile alla procedura lo è anche nei confronti dell'aggiudicatario che lo acquista con tutti i pesi esistenti, compreso quello derivante da contratto di locazione in virtù del principio emptio non tollit locatum. A ben vedere, quindi esiste anche in questo caso l'interesse del conduttore alla coltivazione della domanda, con la conseguenza che non può invocarsi alcuna
“cessazione della materia del contendere”.
Ciò premesso, la domanda non merita accoglimento e ciò sulla base delle condivisibili valutazioni della CTU arch. che ha in primo luogo Persona_1 escluso che sui beni insistessero vincoli urbanistici o architettonici che potessero incidere sul loro valore commerciale e ha quantificato – rispondendo al quesito posto dal Tribunale - il canone di locazione mensile in € 907,00 ovvero in misura decisamente superiore a quella di cui al contratto di locazione sulla base di criteri del tutto ragionevoli in riferimento ad una stima del valore locativo che, come tale,
è del tutto relativo sulla base dell'andamento del mercato immobiliare.
Peraltro, non si può non considerare che, al di là della somma individuata
(che è quasi 5 volte superiore al canone concordato), alla stessa conclusione in tema di “viltà” del canone era giunto anche l'esperto stimatore con la conseguenza che questi dati – confermati da ben due professionisti indipendenti - devono dirsi sicuramente attendibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico sia dell'attore principale Parte_5
[..
[...] che del debitore esecutato dal mo-
[...] Controparte_3 mento che anche questo soggetto aveva fatto proprie le domande del conduttore, oltre a quelle della CTU, come liquidate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda da Parte_6
;
[...]
- condanna e Controparte_3 Parte_4
in solido tra loro a rifondere le spese legali sostenute da
[...] rappresentata da che si quantificano in € Controparte_1 Controparte_4
10.000,00 oltre accessori come per legge nonché le spese della CTU come liquidate.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
09/09/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4