CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6419 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 5 dicembre
2024 e vertente
TRA
( , elettivamente domiciliato in Roma via Parte_1 CodiceFiscale_1
Quinto Aurelio Simmaco n.7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Neri che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado,
Appellante
CONTRO
1 (P.I ), in persona del sindaco p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma p.zza Libertà n. 10 presso lo studio dell'avv. Marco Andrea
Morielli che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Rodolfo Murra per procura a margine dell'atto di costituzione di primo grado;
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4756/19 del Tribunale di Roma pubblicata il
4.3.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda dallo stesso proposta nei confronti di , aveva condannata la CP_1
convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore quantificato in €. 3.729,46,
oltre interessi legali;
con condanna altresì della stessa amministrazione al pagamento delle spese di lite e di ctu.
L'impugnazione censurava la motivazione del Tribunale nel capo in cui aveva ravvisato una responsabilità concorrente di esso nell'infortunio per cui è Pt_1
causa, deducendo la irrilevanza delle circostanze fattuali poste dal primo giudice a base del comportamento ritenuto “non diligente” dell'attore (sinistro avvenuto di giorno e buone condizioni atmosferiche, in luogo conosciuto dall'attore ecc.) in quanto il sinistro si sarebbe verificato per un cedimento del manto stradale del marciapiedi a fronte del quale l'utente nulla poteva fare.
Inoltre, impugnava la sentenza nel capo relativo alle spese del giudizio per come liquidate, rilevando che il primo giudice aveva errato nella determinazione del valore e nell'applicazione dei valori medi (non potendosi concordare con la rilevata “bassa complessità” della lite come in sentenza statuita).
2 Concludeva chiedendo, dichiararsi l'esclusiva responsabilità del CP_2
nella determinazione del sinistro ex art. 2051 cc ovvero, in subordine ex art. 2043 cc.
con liquidazione delle spese del doppio grado secondo i valori medi dei parametri di pertinenza.
Con comparsa del 19.12.19 si costituiva la quale chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello e formulava appello incidentale deducendo l'esclusiva responsabilità
dell'attore nella determinazione del sinistro. Al più rilevava il verificarsi del caso fortuito avendo l'attore denunciato un cedimento del terreno.
All'udienza cartolare del 5.12.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver ravvisato un concorso di colpa di esso danneggiato nell'accadimento per cui è causa e lamenta che la motivazione della sentenza ha evidenziato elementi irrilevanti in ordine al nesso causale e, in ogni caso, inidonei a supportare la decisione fornita.
Al contrario, va rilevato come la motivazione della sentenza debba ritenersi puntuale e rispettosa della giurisprudenza in tema di insidia stradale, specie nell'evidenziare come, nel caso in esame, non risultino provati gli elementi dell'imprevedibilità e della inevitabilità, elementi a base della responsabilità della P.A. ex art. 2051 cc.. In
particolare, il primo giudice ha correttamente valutato le circostanze spazio-
temporali (che l'incidente sia avvenuto su marciapiede in pianura, in pieno giorno),
ed ha precisato che i luoghi erano noti all'attore in quanto da questi percorsi spesso
(la madre lavorava nel supermercato su quella strada). Tutti elementi certamente rilevanti ai fini dell'eventuale riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 cc della
P.A.
3 Inoltre, sul tema la giurisprudenza ha più volte affermato che per i danni cagionati da cose in custodia, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si
unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, in tali ipotesi “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi
presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se
non evitabile, il danno”(Cass. 2660/13).
Nel caso in esame, l'attore ha mancato di fornire la prova che la buca fosse poco visibile ed imprevedibile.
La decisione è conforme all'orientamento della giurisprudenza della S.C. che, da ultimo, sul punto ha stabilito: “Ai fini del riconoscimento
della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la
prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia
e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente
provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine
sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e
complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e
dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di
un evento” (Cass. 12760/24).
Nel caso che ci occupa, tale onere di allegazione e di prova non è stato ottemperato.
Inoltre, come utilmente rilevato dall'Amministrazione Comunale, la dinamica dell'incidente fornita in citazione, è risultata diversa da quella emersa in seguito ad istruttoria e comunque la ricostruzione del fatto fornita è generica e lacunosa tanto da non essere in grado di supportare in modo convincente l'appello che, pertanto, va rigettato.
4 Allo stesso modo non merita accoglimento perché del tutto sfornito di prova è
l'appello incidentale formulato dall'Amministrazione Comunale e fondato sulla presunzione che il danno al marciapiede si sia verificato nel momento del passaggio del danneggiato ed invocando l'esimente del caso fortuito. Gli atti di causa non consentono una lettura diversa delle emergenze processuali rispetto a quella fornita dalla sentenza di primo grado.
Per quanto innanzi detto la sentenza va confermata con il rigetto degli appelli principale ed incidentale.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma n. 4756/19, conferma la stessa e così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
Spese compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle
parti in causa.
Roma, 15.4.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
5