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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/07/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 263/2023 R.G. Tribunale di OC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 263/2023, viste le conclusioni precisate dalle parti per l'udienza del 22.01.2025 in modalità cartolare e trattenuta a sentenza con provvedimento dell'11.02.2025 promossa da
nato Catania (CT) il 04.02.1977 – C.F. Parte_1
– residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato nello studio professionale dell'Avv. Sabrina Tedesco, sito in Siderno (RC) alla
P.zza Marconi n.2, che anche lo rappresenta e difende giusta procura agli atti attore
Contro
p.ta i.v.a. - con sede in Roma, alla Via Po Controparte_1 P.IVA_1
n. 20, quale Impresa designata per la Regione Calabria alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Mungo, elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in Catanzaro, al Viale Pio X° n. 125,
Convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: viste le conclusioni precisate per l'udienza del 22.01.2025 in modalità cartolare come da note di trattazione scritta , da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n.
69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi al Parte_1
Tribunale civile di OC la società quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Calabria alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il danno si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente la moto da cross non identificata e condannarlo in solido alla compagnia ass.ce F.G.V.S., in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di euro 68.980,73, comprensiva di invalidità assoluta, invalidità
[...] permanente, danno biologico, danno morale, spese mediche, - OMISSIS- Il tutto a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'organo adito attese le risultanze istruttorie e comunque nell'ambito della competenza di valore del medesimo oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla domanda, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla domanda sino al soddisfo, come per legge;
B) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L'attore poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: in data 01.09.2017, alle ore 16:30 circa, in San Luca (RC) – Bivio Santa Maria, il
Sig. in forza al Gruppo OC della Guardia di Finanza, si trovava in Parte_1 servizio, unitamente all'Ap. , presso il Bivio “Santa Maria” del Controparte_3
Comune di San Luca, in occasione dei festeggiamenti in onore della “Madonna della
Montagna”. In quella circostanza di tempo e di luogo, una moto da cross, della cilindrata verosimilmente di circa 125 cc, senza targa, di colore nero e con il numero 50 di colore bianco impresso sulla plastica del manubrio, condotta senza casco da un ragazzino di circa
15 anni, dopo aver percorso la strada con direzione “Montalto”, percorreva circa 10 metri di salita per poi invertire la marcia e ritornare in direzione San Luca ed impennando per circa
50 metri. Detto mezzo ripeteva il percorso nonostante la presenza dei militari sul posto, a quel punto l'attore intimava l'alt con la paletta segnaletica Parte_2 al conducente della moto. Il ragazzo rallentava, si avvicinava al militare, ma a circa 1,5 metri dal accelerava l'andatura investendolo in pieno. Il militare cadeva rovinosamente Parte_1
a terra, mentre l' si lanciava in un inseguimento a piedi atteso che il motociclista Persona_1 aveva perso il controllo della moto, tuttavia il motociclista in fuga in direzione “Montalto” riusciva a fare perdere le proprie tracce. Sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, in quel frangente, uno scooter 50 cc di colore bluette, privo di targa e con a bordo due ragazzini senza casco, urtava il militare dandosi alla fuga nella stessa direzione della moto da cross. Nell'immediatezza dell'accaduto, il veniva soccorso dall'altro militare Parte_1
quindi intervenivano i sanitari del Suem 118, giunti sul posto, che prestarono Persona_1 le prime cure, diagnosticando al : “algia post-traumatica piede e collo piede dx Parte_1 con sospetta frattura- ferita escoriata nella regione calcaneare destra e gomito destro”. Il
, provvedeva, in data 01.09.2017, a redigere dettagliata relazione di Controparte_3 servizio ed in data 02.09.2017, quindi sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica di
OC , conclusasi con decreto di archiviazione. Il dopo un periodo di inabilità Parte_1 parziale , veniva dichiarato guarito con postumi ed a seguito di interlocuzioni con esito negativo con la Compagnia di Assicurazioni , proponeva l'azione de qua.
Con comparsa depositata in data 13.6.2023 si costituiva la quale Controparte_1 impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada, la quale impugnava e contestava quanto sostenuto da parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. - nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande nei confronti della
F.G.V.S., perché infondate in fatto e in diritto;
B. - nel merito, in via subordinata, CP_2 accertare e dichiarare il preponderante o il parietario concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I c., c.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia;
per l'effetto, accertare e quantificare esattamente il danno subito da parte attrice secondo la migliore scienza medico legale, accogliendo la domanda nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), ove ve ne sussistano i presupposti rigorosi in fatto e in diritto e per la parte residuale di sua responsabilità”, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, cpc, il Giudice, con provvedimento del
23.11.23 riteneva superflua la prova per testi così come richiesta da parte attrice e da parte convenuta, essendo versata in atti la relazione di servizio e la comunicazione di notizia di reato redatta dall'app. , costituente atto dotato di fede privilegiata in quanto Persona_2 relativi a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, quindi disponeva CTU medica
Depositata la relazione , la causa veniva rinvita per la decisione una prima volta, a seguito di cambio dell'istruttore , veniva rinviata in modalità cartolare al 22.01.25 per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza di questo Giudice dell'11.2.2025
a scioglimento della riserva , il giudizio veniva trattenuto per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
2.-Principi In via preliminare occorre ricordare i principi vigenti nell'ipotesi di richiesta risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sinistro causato da veicolo non identificato. La norma e soprattutto la produzione giurisprudenziale di legittimità e di merito richiedono l'assolvimento di precisi oneri probatori da parte del danneggiato, anche in considerazione dell'eventuale rivalsa della Compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, pertanto la prova e la valutazione della stessa devono essere particolarmente rigorose.
In primis, il soggetto danneggiato deve fornire la prova dell'accaduto, ovvero del fatto storico del sinistro e la modalità dello stesso in maniera precisa, al fine di consentire al giudice la valutazione della fondatezza della domanda:” In tema di sinistri stradali
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa
o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”(Tribunale Napoli sez. II,
23/07/2019, n.7399)
Ulteriore onere probatorio incombente sul danneggiato, è la prova che la responsabilità dell'accaduto sia attribuibile al soggetto non identificato. In tal senso la
Suprema Corte ha stabilito: “In tema di sinistro stradale e quindi di responsabilità aquiliana,
l'onere della prova costituisce un principio, formale e sostanziale, omnibus: così, il danneggiato è tenuto a dimostrare ogni elemento utile ai fini della configurabilità della responsabilità del terzo, privato e/o pubblico, e quindi della risarcibilità, in termini di an et quantum. È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la violazione (da parte del danneggiante) dell'obbligo di precedenza e l'omessa prova (da parte del danneggiato) della mancanza di copertura assicurativa del veicolo colpevole nonché di avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, venga condannato il solo danneggiante al risarcimento del danno da circolazione e non da fermo tecnico e, contestualmente, negato quello richiesto all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.” (Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15089, più di recente la giurisprudenza di merito Corte appello Napoli sez. VIII, 22/05/2020, n.1821 cfr Tribunale Milano sez. VI, 06/05/2020, n.2704)
Infine, profilo di non scarsa importanza, il danneggiato deve dimostrare che la mancata identificazione (per la quale si rivolge al F.G.V.S.) non sia dipesa da sua negligenza . La costante giurisprudenza ritiene non più necessaria o preclusiva della azione per danni la mancata denuncia contro ignoti, nel senso che l'omessa denuncia all'autorità non è comunque condicio sine qua non ai fini della valutazione ed eventuale accoglimento dell'azione, fermo restando l'onere probatorio di cui sopra: “Ai fini dell'intervento del FGVS nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo rimasto non identificato, se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che la identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili
a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia) ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul
FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza”.
(Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18308; Cassazione 10545/2018). Ed ancora: “ Il danneggiato vittima di un'auto pirata deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa.
Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.” (Tribunale Catania sez. V, 10/02/2020, n.538)
La ratio dell'orientamento giurisprudenziale rigoroso, è dovuto al fatto che il ricorso al FGVS implica il richiamo ad un principio solidaristico, pertanto la tutela del danneggiato per sinistro stradale non può ricadere sull'intera comunità situazioni nelle quali la mancata identificazione sia ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti tra privati, nella vita di relazione, dell'ordinaria diligenza e prudenza della vittima.
Quindi secondo la suprema Corte con sentenza n. 3019/2016:"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda".
2.1-- Va rilevato che secondo giurisprudenza recente non è più richiesta , quale condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio civile, la presentazione della denuncia penale (in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, ord. 12 luglio 2022, n. 21983 che ha stabilito: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”.
Nel caso di specie risulta una comunicazione di notizia di reato da parte del Per_1 in quanto agente in servizio unitamente al e per i fatti allo stesso occorsi, nella Parte_1 quale vi è la descrizione delle modalità del sinistro concordante con la relazione di servizio.
3. Nel merito
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la domanda proposta da è fondata e va accolta, nei termini di cui di Parte_1 seguito.
Sull' an debeatur, esaminato il materiale probatorio disponibile , deve ritenersi che l'onere probatorio incombente sul danneggiato, sia stato assolto alla luce delle risultanze della relazione di servizio redatta da pubblico ufficiale. Con provvedimento del 23.11.2023 la dr.ssa , titolare del ruolo, aveva ritenuto “superflua la prova per testi così come CP_4 richiesta da parte attrice e da parte convenuta, essendo versata in atti la relazione di servizio
e la comunicazione di notizia di reato redatta dall'app. , costituente atto dotato Persona_2 di fede privilegiata in ordine a quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale”. L'unico modo per superare la fede privilegiata attribuita alla relazione , è la querela di falso non proposta dalla Compagnia;
pertanto le circostanze di fatto alla presenza del pubblico ufficiale dettagliatamente ivi riportate, sono prova legale della condotta del danneggiante, della non identificabilità dei mezzi coinvolti e dei conducenti e della mancanza di responsabilità dell'attore, nella non individuazione degli stessi .
3.1- Accertati i fatti nella loro successione per come descritti nella relazione dell'agente preposto alla festa unitamente al , la questione residuale in ordine all' Parte_1 an, è l'eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c. quale responsabilità concorrente o esclusiva del soggetto leso.
La ha da ultimo richiesto in sede di precisazione delle Controparte_1 conclusioni accertarsi : “il preponderante o il parietario concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I c., c.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia, perché il pedone, con l'azione inopportunamente intrapresa e non richiesta, nel contesto particolare in cui ha dovuto esplicare il suo compito di istituto, ha di fatto accettato il rischio, ponendosi repentinamente davanti al motoveicolo per intimare l'alt al predetto veicolo, di poter essere investito dallo stesso, per come effettivamente accaduto;
per
l'effetto, accertare e quantificare esattamente il danno subito da parte attrice secondo la migliore scienza medico legale “.
L'invocato art. 1227 c.c. primo comma statuisce: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (2055)”.
Ora in materia di responsabilità civile e risarcimento danni , in linea generale il responsabile dell'evento lesivo, è tenuto a rifondere i danni causati ai soggetti coinvolti, sia che si tratti di un rapporto contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, sulla base dell'accertamento del nesso causale condotta/evento.
Ad attenuare la responsabilità di chi ha causato il danno possono rilevare: circostanze esterne, come il caso fortuito o la forza maggiore, oppure la condotta concorrente del danneggiato che , connotata da colpa, o in quanto repentina ed imprevedibile , incida in tutto o in parte sul verificarsi del danno, quindi sul nesso eziologico, cagionando una diminuzione (o esclusione) percentuale della responsabilità del danneggiante in applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.c..
Il concorso di colpa del danneggiato è ravvisabile , quindi, tutte le volte che a determinare il fatto che ha causato il danno abbia contribuito la condotta di colui che ha subito il danno medesimo e l'art. 1227 c.c. precisa che deve trattarsi di comportamento
“colposo”, imputabile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia.
Quanto all'onere della prova, nella sentenza n. 11258/2018 viene affermato che una volta allegato, da parte del responsabile del danno, il fatto colposo del danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.
Detti principi si applicano a tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale , per es. indifferentemente ai sinistri stradali o alle ipotesi di cui all'art. 2051
c.c. ove rileva sempre l'incidenza sul nesso causale del danneggiato (in linea di principio:
”L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell' art. 2051 c.c. , dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi).(Cassazione civile, sez. III, 01/02/2018, n. 2481; cfr. Tribunale di Torino sez. IV, 11/03/2019, n.1113).
3.2- Richiamati brevemente i presupposti generali e comuni a tutte le fattispecie in cui ci sia un rapporto condotta-nesso eziologico-danno, deve ritenersi sulla base del contenuto del rapporto avente valore di prova legale , che non sussistano gli estremi per individuare un concorso di colpa dell'attore, per diverse ragioni:
-in primis, sulla base della descrizione dei fatti cristallizzata nella relazione , la condotta del non è connotata da colpa atteso che non è qualificabile come Parte_1
negligente ed imperita;
-non è fondato quanto sostenuto da parte convenuta ovvero che l'attore avrebbe di fatto accettato il rischio, ponendosi repentinamente davanti al motoveicolo in quanto l'attore ha agito nell'esercizio delle sue funzioni essendo in servizio , già solo per tale ragione la condotta non può essere ritenuta colpevole, in ogni caso non sussiste neanche una condotta colposa da qualificarsi come “imprudente” atteso che egli ha intimato l'Alt ed il conducente sembrava rallentare mentre poi repentinamente ed a breve distanza lo ha investito. Trattasi di condotta non solo lesiva ma imprevedibile con la ordinaria diligenza;
il non poteva Parte_1 prevedere che il giovane non identificato né identificabile, dopo avere rallentato, proseguisse la sua corsa andandogli addosso e cagionando i danni di cui al giudizio.
Nella relazione redatta dal sono peraltro chiaramente specificati due passaggi Per_1 decisivi: i due agenti hanno dato il cambio alla Polizia Provinciale e questi ultimi avevano dato loro indicazione che per gli ultimi 10 km non potessero passare, verso il santuario, mezzi diversi da fuoristrada o a trazione 4x4, pertanto gli agenti si attivavano per dare esecuzione alle indicazioni fornite in proposito e specifiche sul punto. La condotta del nell'intimare Parte_1
l'alt è dunque perfettamente rispondente alle indicazioni impartite.
Altro elemento rilevante è la circostanza relativa alla condotta del ragazzino che conduceva un mezzo del tutto irregolare e reiterava più volte una condotta censurabile , quindi dopo che più volte lo stesso commetteva le medesime infrazioni, correttamente il Parte_1 intimava l'Alt , nell'esercizio dei suoi poteri e della sia funzione;
quindi il giovane faceva per arrestare la corsa, come risulta dal rapporto, per poi scientemente andare ad impattare con il
. E' evidente che tale situazione ascrivibile a soggetto non identificato ne Parte_1 identificabile era del tutto imprevista ed imprevedibile e nessuna censura può imputarsi alla condotta dell'attore, così come nel successivo impatto con l'altro mezzo (scooter 50) condotto da altri soggetti senza casco ed un palese violazione di tutti i precetti del codice della strada, non è ravvisabile alcuna condotta rimproverabile al . Parte_1
Deve quindi ritenersi che non operi in alcun caso l'art. 1227 c.c. , atteso che il nesso eziologico tra la condotta dell'investitore e le lesioni arrecate al è da attribuire ai Parte_1 conducenti dei due motoveicoli investitori , senza che quest'ultimo abbia in alcun modo contribuito all'esito infausto.
4- Sul quantum
Per quel che riguarda la quantificazione del danno cagionato in occasione dei fatti del settembre 2017, occorre premettere gli elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass. 14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864) per la quale non possono più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta
“personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Attraverso i punti percentuali di cui alle tabelle vigenti pertanto, si ottiene una quantificazione adeguata e comprensiva anche di profili psicologici e relazionali , che possono essere frutto di una ulteriore liquidazione ove specificatamente provati
(Cass sentenza n. 901 del 17 gennaio 2018 ). Va ricordato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge o quale fattispecie di reato, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge
(Cass. sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291; Cass. 19 ottobre 2015 n. 21087) .
Poiché l'art. 2059 c.c. è una norma di rinvio, esso deve essere completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c. dovendo riscontrarsi nella fattispecie concreta tutti gli elementi dell'illecito civile (e/o da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso di specie).
Per quel che riguarda il giudizio de quo, è stata disposta una CTU medica affidata al Dr. , che è rimasta non contestata, l'ausiliario del giudice ha accertato una lesione Per_3 della integrità psicofisica dell'attore in dipendenza dei fatti del settembre 2017, riconoscendo una percentuale di danno biologico tra l'8 ed il 9 % ed una inabilità
Temporanea Complessiva per giorni 105 (centocinque) , così suddivisa : - Inabilità Temporanea Parziale al 75 % per giorni 25 (venticinque) ; - Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 40 (quaranta); - Inabilità Temporanea Parziale al 25 % per giorni 40
(quaranta) .
Il Dr. ha accertato patologie precedenti : “Dalla disamina della Per_3 documentazione sanitaria esibita agli atti , emergono indicazioni di patologie preesistenti a carico del tratto cervicale inferiore della colonna vertebrale del periziando (severa spondiloartrosi , da TC Cervicale del 03.09.17) , preesistenze comunque non incidenti sulla valutazione del caso di specie per attuale assenza di reliquati (post-trauma) a carico del rachide cervicale . “; in relazione ai fatti di causa ha ritenuto:” Gli esiti permanenti residuati alle lesioni riportate dal periziando possiamo così riassumerli : “dolore costante al piede ed alla caviglia destra con ripercussioni sulla stazione eretta e sulla deambulazione , vivo dolore alla digito-pressione dell'osso navicolare con veemente irradiazione algica alle ossa limitrofe , rachialgie dorso-lombari , saltuari episodi cefalalgico-vertiginosi , alterazione dei tempi meccanico-dinamici del passo , voluminosa tumescenza a livello delle regioni anatomiche corrispondenti allo scafoide tarsale , ossa cuneiformi , osso cuboide ed astragalo , eccedenza perimetrale bimalleolare dx rispetto alla controlaterale , ipotonotrofia dei muscoli surali di dx , limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di quasi ½
(un mezzo) , limitazione dei movimenti articolari della sottoastragalica di 2/3 (due terzi) , appianamento della volta plantare con ripercussioni sulla stabilità e sulla flessibilità” .
Quindi ha quantificato i danni eziologicamente dipendenti dai fatti di causa nei termini suddetti.
Ora questo Giudice , quale peritus peritorum e valutate le risultanze in atti nonché
l'entità delle conseguenze dannose per l'attore e la mancanza di un periodo minimo di ITT, ritiene di riconoscere un danno biologico dell'8 % che , tenendo conto delle tabelle vigenti al 2024 ed applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private trattandosi di micropermanenti da sinistro stradale, comportano la quantificazione di cui di seguito. Sulla base dei principi richiamati non sussiste elemento probatorio specifico per riconoscere un
“danno ulteriore” che giustifichi una personalizzazione del danno trattandosi peraltro di lesioni che rientrano tra le micropermanenti. Per la medesima ragione si ritiene di non dovere riconoscere il danno morale . Tale voce di danno ritenuto autonomo rispetto al danno biologico, quale “sofferenza e patema d'animo”, deve essere valutato caso per caso in base alla fattispecie. Nel caso di specie tale danno non risulta oggetto di domanda di parte attrice ma in ogni caso sulla base della documentazione in atti, non risulta un periodo di inabilità temporanea assoluta;
risulta altresì un periodo di inabilità temporanea al 50 % ed al 25 % relativamente prolungato ma con un impatto emotivo su un soggetto di 40 anni quale il all'epoca dei fatti , non identificabile con una vera e propria sofferenza Parte_1 ciò anche in considerazione del tipo di attività lavorativa dallo stesso svolta .
In conclusione si riconosce al il danno biologico nella misura Parte_1 dell'8% con postumi quantificati in relazione all'età del danneggiato e sulla base dei criteri vigenti e dei sistemi di calcolo disponibili, che si liquida come segue : danno biologico permanente € 13.527,44; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.035,75; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80; invalidità temporanea parziale al 25%
€ 552,40; totale danno biologico temporaneo € 2.692,95; spese mediche ritenute congrue € 940,73, per un totale complessivo di € 17.161,12, ciò sulla base della CTU non oggetto di osservazioni da nessuna delle parti e che questo giudice condivide , oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo.
Per l'effetto la domanda proposta da va accolta nei termini Parte_1 ut supra indicati in motivazione , con condanna , quale compagnia Controparte_1 designata quale Fondo di Garanzia Vittime della strada, a risarcire i danni subiti dall'attore quantificati per danno non patrimoniale complessivo di € 17.161,12 comprensive delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo.
5-assorbite le altre questioni.
6.-Le spese di giudizio
Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto
[...]
, quale compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della strada Controparte_1 in p.l.r.p.t, deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 (essendo stata disposta solo la CTU e non istruttoria completa con prova testi ); fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, per un totale di € 4.237,00 oltre € 790,00 per spese vive, da liquidarsi in favore dell'Avv. Sabrina Tedesco, distrattaria..
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno per lesioni personali proposta da per i fatti per cui è causa , nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, quale compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della strada in p.l.r.p.t ,
[...] per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- rigetta la domanda di parte convenuta relativa all'applicazione dell'art. 1227
c.c. e ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo non identificato di cui in parte motiva, accerta e dichiara il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessive € 17.161,12 comprensive delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo;
3.- per lo effetto condanna , quale compagnia designata quale Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della strada a risarcire i danni subiti dall'attore Parte_1 quantificati per danno non patrimoniale complessivo pari ad € 17.161,12
[...] comprese le spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo;
4.- condanna , quale compagnia designata quale Fondo di Controparte_1
Garanzia in p.l.r.p.t al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio : € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 (essendo stata solo la CTU e non istruttoria completa); fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, in totale € 4.237,00 oltre € 790,00 per spese vive, da liquidarsi in favore dell'Avv. Sabrina Tedesco, distrattaria..
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Locrì, lì 23.07.25
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 263/2023, viste le conclusioni precisate dalle parti per l'udienza del 22.01.2025 in modalità cartolare e trattenuta a sentenza con provvedimento dell'11.02.2025 promossa da
nato Catania (CT) il 04.02.1977 – C.F. Parte_1
– residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato nello studio professionale dell'Avv. Sabrina Tedesco, sito in Siderno (RC) alla
P.zza Marconi n.2, che anche lo rappresenta e difende giusta procura agli atti attore
Contro
p.ta i.v.a. - con sede in Roma, alla Via Po Controparte_1 P.IVA_1
n. 20, quale Impresa designata per la Regione Calabria alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Mungo, elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in Catanzaro, al Viale Pio X° n. 125,
Convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: viste le conclusioni precisate per l'udienza del 22.01.2025 in modalità cartolare come da note di trattazione scritta , da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n.
69/2009, n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi al Parte_1
Tribunale civile di OC la società quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Calabria alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il danno si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente la moto da cross non identificata e condannarlo in solido alla compagnia ass.ce F.G.V.S., in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di euro 68.980,73, comprensiva di invalidità assoluta, invalidità
[...] permanente, danno biologico, danno morale, spese mediche, - OMISSIS- Il tutto a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'organo adito attese le risultanze istruttorie e comunque nell'ambito della competenza di valore del medesimo oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla domanda, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla domanda sino al soddisfo, come per legge;
B) condannare la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. L'attore poneva a fondamento dell'azione le seguenti circostanze di fatto: in data 01.09.2017, alle ore 16:30 circa, in San Luca (RC) – Bivio Santa Maria, il
Sig. in forza al Gruppo OC della Guardia di Finanza, si trovava in Parte_1 servizio, unitamente all'Ap. , presso il Bivio “Santa Maria” del Controparte_3
Comune di San Luca, in occasione dei festeggiamenti in onore della “Madonna della
Montagna”. In quella circostanza di tempo e di luogo, una moto da cross, della cilindrata verosimilmente di circa 125 cc, senza targa, di colore nero e con il numero 50 di colore bianco impresso sulla plastica del manubrio, condotta senza casco da un ragazzino di circa
15 anni, dopo aver percorso la strada con direzione “Montalto”, percorreva circa 10 metri di salita per poi invertire la marcia e ritornare in direzione San Luca ed impennando per circa
50 metri. Detto mezzo ripeteva il percorso nonostante la presenza dei militari sul posto, a quel punto l'attore intimava l'alt con la paletta segnaletica Parte_2 al conducente della moto. Il ragazzo rallentava, si avvicinava al militare, ma a circa 1,5 metri dal accelerava l'andatura investendolo in pieno. Il militare cadeva rovinosamente Parte_1
a terra, mentre l' si lanciava in un inseguimento a piedi atteso che il motociclista Persona_1 aveva perso il controllo della moto, tuttavia il motociclista in fuga in direzione “Montalto” riusciva a fare perdere le proprie tracce. Sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, in quel frangente, uno scooter 50 cc di colore bluette, privo di targa e con a bordo due ragazzini senza casco, urtava il militare dandosi alla fuga nella stessa direzione della moto da cross. Nell'immediatezza dell'accaduto, il veniva soccorso dall'altro militare Parte_1
quindi intervenivano i sanitari del Suem 118, giunti sul posto, che prestarono Persona_1 le prime cure, diagnosticando al : “algia post-traumatica piede e collo piede dx Parte_1 con sospetta frattura- ferita escoriata nella regione calcaneare destra e gomito destro”. Il
, provvedeva, in data 01.09.2017, a redigere dettagliata relazione di Controparte_3 servizio ed in data 02.09.2017, quindi sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica di
OC , conclusasi con decreto di archiviazione. Il dopo un periodo di inabilità Parte_1 parziale , veniva dichiarato guarito con postumi ed a seguito di interlocuzioni con esito negativo con la Compagnia di Assicurazioni , proponeva l'azione de qua.
Con comparsa depositata in data 13.6.2023 si costituiva la quale Controparte_1 impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della strada, la quale impugnava e contestava quanto sostenuto da parte attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. - nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande nei confronti della
F.G.V.S., perché infondate in fatto e in diritto;
B. - nel merito, in via subordinata, CP_2 accertare e dichiarare il preponderante o il parietario concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I c., c.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia;
per l'effetto, accertare e quantificare esattamente il danno subito da parte attrice secondo la migliore scienza medico legale, accogliendo la domanda nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), ove ve ne sussistano i presupposti rigorosi in fatto e in diritto e per la parte residuale di sua responsabilità”, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, cpc, il Giudice, con provvedimento del
23.11.23 riteneva superflua la prova per testi così come richiesta da parte attrice e da parte convenuta, essendo versata in atti la relazione di servizio e la comunicazione di notizia di reato redatta dall'app. , costituente atto dotato di fede privilegiata in quanto Persona_2 relativi a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, quindi disponeva CTU medica
Depositata la relazione , la causa veniva rinvita per la decisione una prima volta, a seguito di cambio dell'istruttore , veniva rinviata in modalità cartolare al 22.01.25 per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza di questo Giudice dell'11.2.2025
a scioglimento della riserva , il giudizio veniva trattenuto per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In diritto
2.-Principi In via preliminare occorre ricordare i principi vigenti nell'ipotesi di richiesta risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sinistro causato da veicolo non identificato. La norma e soprattutto la produzione giurisprudenziale di legittimità e di merito richiedono l'assolvimento di precisi oneri probatori da parte del danneggiato, anche in considerazione dell'eventuale rivalsa della Compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, pertanto la prova e la valutazione della stessa devono essere particolarmente rigorose.
In primis, il soggetto danneggiato deve fornire la prova dell'accaduto, ovvero del fatto storico del sinistro e la modalità dello stesso in maniera precisa, al fine di consentire al giudice la valutazione della fondatezza della domanda:” In tema di sinistri stradali
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa
o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto.”(Tribunale Napoli sez. II,
23/07/2019, n.7399)
Ulteriore onere probatorio incombente sul danneggiato, è la prova che la responsabilità dell'accaduto sia attribuibile al soggetto non identificato. In tal senso la
Suprema Corte ha stabilito: “In tema di sinistro stradale e quindi di responsabilità aquiliana,
l'onere della prova costituisce un principio, formale e sostanziale, omnibus: così, il danneggiato è tenuto a dimostrare ogni elemento utile ai fini della configurabilità della responsabilità del terzo, privato e/o pubblico, e quindi della risarcibilità, in termini di an et quantum. È, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati la violazione (da parte del danneggiante) dell'obbligo di precedenza e l'omessa prova (da parte del danneggiato) della mancanza di copertura assicurativa del veicolo colpevole nonché di avere sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, venga condannato il solo danneggiante al risarcimento del danno da circolazione e non da fermo tecnico e, contestualmente, negato quello richiesto all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.” (Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15089, più di recente la giurisprudenza di merito Corte appello Napoli sez. VIII, 22/05/2020, n.1821 cfr Tribunale Milano sez. VI, 06/05/2020, n.2704)
Infine, profilo di non scarsa importanza, il danneggiato deve dimostrare che la mancata identificazione (per la quale si rivolge al F.G.V.S.) non sia dipesa da sua negligenza . La costante giurisprudenza ritiene non più necessaria o preclusiva della azione per danni la mancata denuncia contro ignoti, nel senso che l'omessa denuncia all'autorità non è comunque condicio sine qua non ai fini della valutazione ed eventuale accoglimento dell'azione, fermo restando l'onere probatorio di cui sopra: “Ai fini dell'intervento del FGVS nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo rimasto non identificato, se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che la identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili
a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia) ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul
FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza”.
(Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18308; Cassazione 10545/2018). Ed ancora: “ Il danneggiato vittima di un'auto pirata deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa.
Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.” (Tribunale Catania sez. V, 10/02/2020, n.538)
La ratio dell'orientamento giurisprudenziale rigoroso, è dovuto al fatto che il ricorso al FGVS implica il richiamo ad un principio solidaristico, pertanto la tutela del danneggiato per sinistro stradale non può ricadere sull'intera comunità situazioni nelle quali la mancata identificazione sia ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti tra privati, nella vita di relazione, dell'ordinaria diligenza e prudenza della vittima.
Quindi secondo la suprema Corte con sentenza n. 3019/2016:"l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda".
2.1-- Va rilevato che secondo giurisprudenza recente non è più richiesta , quale condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio civile, la presentazione della denuncia penale (in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, ord. 12 luglio 2022, n. 21983 che ha stabilito: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021)”.
Nel caso di specie risulta una comunicazione di notizia di reato da parte del Per_1 in quanto agente in servizio unitamente al e per i fatti allo stesso occorsi, nella Parte_1 quale vi è la descrizione delle modalità del sinistro concordante con la relazione di servizio.
3. Nel merito
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la domanda proposta da è fondata e va accolta, nei termini di cui di Parte_1 seguito.
Sull' an debeatur, esaminato il materiale probatorio disponibile , deve ritenersi che l'onere probatorio incombente sul danneggiato, sia stato assolto alla luce delle risultanze della relazione di servizio redatta da pubblico ufficiale. Con provvedimento del 23.11.2023 la dr.ssa , titolare del ruolo, aveva ritenuto “superflua la prova per testi così come CP_4 richiesta da parte attrice e da parte convenuta, essendo versata in atti la relazione di servizio
e la comunicazione di notizia di reato redatta dall'app. , costituente atto dotato Persona_2 di fede privilegiata in ordine a quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale”. L'unico modo per superare la fede privilegiata attribuita alla relazione , è la querela di falso non proposta dalla Compagnia;
pertanto le circostanze di fatto alla presenza del pubblico ufficiale dettagliatamente ivi riportate, sono prova legale della condotta del danneggiante, della non identificabilità dei mezzi coinvolti e dei conducenti e della mancanza di responsabilità dell'attore, nella non individuazione degli stessi .
3.1- Accertati i fatti nella loro successione per come descritti nella relazione dell'agente preposto alla festa unitamente al , la questione residuale in ordine all' Parte_1 an, è l'eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c. quale responsabilità concorrente o esclusiva del soggetto leso.
La ha da ultimo richiesto in sede di precisazione delle Controparte_1 conclusioni accertarsi : “il preponderante o il parietario concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I c., c.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia, perché il pedone, con l'azione inopportunamente intrapresa e non richiesta, nel contesto particolare in cui ha dovuto esplicare il suo compito di istituto, ha di fatto accettato il rischio, ponendosi repentinamente davanti al motoveicolo per intimare l'alt al predetto veicolo, di poter essere investito dallo stesso, per come effettivamente accaduto;
per
l'effetto, accertare e quantificare esattamente il danno subito da parte attrice secondo la migliore scienza medico legale “.
L'invocato art. 1227 c.c. primo comma statuisce: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (2055)”.
Ora in materia di responsabilità civile e risarcimento danni , in linea generale il responsabile dell'evento lesivo, è tenuto a rifondere i danni causati ai soggetti coinvolti, sia che si tratti di un rapporto contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, sulla base dell'accertamento del nesso causale condotta/evento.
Ad attenuare la responsabilità di chi ha causato il danno possono rilevare: circostanze esterne, come il caso fortuito o la forza maggiore, oppure la condotta concorrente del danneggiato che , connotata da colpa, o in quanto repentina ed imprevedibile , incida in tutto o in parte sul verificarsi del danno, quindi sul nesso eziologico, cagionando una diminuzione (o esclusione) percentuale della responsabilità del danneggiante in applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.c..
Il concorso di colpa del danneggiato è ravvisabile , quindi, tutte le volte che a determinare il fatto che ha causato il danno abbia contribuito la condotta di colui che ha subito il danno medesimo e l'art. 1227 c.c. precisa che deve trattarsi di comportamento
“colposo”, imputabile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia.
Quanto all'onere della prova, nella sentenza n. 11258/2018 viene affermato che una volta allegato, da parte del responsabile del danno, il fatto colposo del danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.
Detti principi si applicano a tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale , per es. indifferentemente ai sinistri stradali o alle ipotesi di cui all'art. 2051
c.c. ove rileva sempre l'incidenza sul nesso causale del danneggiato (in linea di principio:
”L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell' art. 2051 c.c. , dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi).(Cassazione civile, sez. III, 01/02/2018, n. 2481; cfr. Tribunale di Torino sez. IV, 11/03/2019, n.1113).
3.2- Richiamati brevemente i presupposti generali e comuni a tutte le fattispecie in cui ci sia un rapporto condotta-nesso eziologico-danno, deve ritenersi sulla base del contenuto del rapporto avente valore di prova legale , che non sussistano gli estremi per individuare un concorso di colpa dell'attore, per diverse ragioni:
-in primis, sulla base della descrizione dei fatti cristallizzata nella relazione , la condotta del non è connotata da colpa atteso che non è qualificabile come Parte_1
negligente ed imperita;
-non è fondato quanto sostenuto da parte convenuta ovvero che l'attore avrebbe di fatto accettato il rischio, ponendosi repentinamente davanti al motoveicolo in quanto l'attore ha agito nell'esercizio delle sue funzioni essendo in servizio , già solo per tale ragione la condotta non può essere ritenuta colpevole, in ogni caso non sussiste neanche una condotta colposa da qualificarsi come “imprudente” atteso che egli ha intimato l'Alt ed il conducente sembrava rallentare mentre poi repentinamente ed a breve distanza lo ha investito. Trattasi di condotta non solo lesiva ma imprevedibile con la ordinaria diligenza;
il non poteva Parte_1 prevedere che il giovane non identificato né identificabile, dopo avere rallentato, proseguisse la sua corsa andandogli addosso e cagionando i danni di cui al giudizio.
Nella relazione redatta dal sono peraltro chiaramente specificati due passaggi Per_1 decisivi: i due agenti hanno dato il cambio alla Polizia Provinciale e questi ultimi avevano dato loro indicazione che per gli ultimi 10 km non potessero passare, verso il santuario, mezzi diversi da fuoristrada o a trazione 4x4, pertanto gli agenti si attivavano per dare esecuzione alle indicazioni fornite in proposito e specifiche sul punto. La condotta del nell'intimare Parte_1
l'alt è dunque perfettamente rispondente alle indicazioni impartite.
Altro elemento rilevante è la circostanza relativa alla condotta del ragazzino che conduceva un mezzo del tutto irregolare e reiterava più volte una condotta censurabile , quindi dopo che più volte lo stesso commetteva le medesime infrazioni, correttamente il Parte_1 intimava l'Alt , nell'esercizio dei suoi poteri e della sia funzione;
quindi il giovane faceva per arrestare la corsa, come risulta dal rapporto, per poi scientemente andare ad impattare con il
. E' evidente che tale situazione ascrivibile a soggetto non identificato ne Parte_1 identificabile era del tutto imprevista ed imprevedibile e nessuna censura può imputarsi alla condotta dell'attore, così come nel successivo impatto con l'altro mezzo (scooter 50) condotto da altri soggetti senza casco ed un palese violazione di tutti i precetti del codice della strada, non è ravvisabile alcuna condotta rimproverabile al . Parte_1
Deve quindi ritenersi che non operi in alcun caso l'art. 1227 c.c. , atteso che il nesso eziologico tra la condotta dell'investitore e le lesioni arrecate al è da attribuire ai Parte_1 conducenti dei due motoveicoli investitori , senza che quest'ultimo abbia in alcun modo contribuito all'esito infausto.
4- Sul quantum
Per quel che riguarda la quantificazione del danno cagionato in occasione dei fatti del settembre 2017, occorre premettere gli elementi di principio vigenti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale ed i criteri di calcolo ai fini della liquidazione.
Per quel che riguarda il primo aspetto, sono oramai pilastro determinante in materia le cosiddette sentenze di San Martino ed in particolare la sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008 che ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unica ed omnicomprensiva (Cass. 14 gennaio 2014 n. 531; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864) per la quale non possono più trovare autonomo spazio ulteriori figure di danno alla persona quale il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico etc. non liquidabili separatamente ma oggetto della cosiddetta
“personalizzazione” che consente di evitare anche delle duplicazioni (v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Va detto altresì che sulla scia delle predette decisioni, la Suprema Corte, sez. III con Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018 (anche se riferita alla responsabilità medica) ha evidenziato che in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit", entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Attraverso i punti percentuali di cui alle tabelle vigenti pertanto, si ottiene una quantificazione adeguata e comprensiva anche di profili psicologici e relazionali , che possono essere frutto di una ulteriore liquidazione ove specificatamente provati
(Cass sentenza n. 901 del 17 gennaio 2018 ). Va ricordato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge o quale fattispecie di reato, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge
(Cass. sez. lav. 19 febbraio 2016 n. 3291; Cass. 19 ottobre 2015 n. 21087) .
Poiché l'art. 2059 c.c. è una norma di rinvio, esso deve essere completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c. dovendo riscontrarsi nella fattispecie concreta tutti gli elementi dell'illecito civile (e/o da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso di specie).
Per quel che riguarda il giudizio de quo, è stata disposta una CTU medica affidata al Dr. , che è rimasta non contestata, l'ausiliario del giudice ha accertato una lesione Per_3 della integrità psicofisica dell'attore in dipendenza dei fatti del settembre 2017, riconoscendo una percentuale di danno biologico tra l'8 ed il 9 % ed una inabilità
Temporanea Complessiva per giorni 105 (centocinque) , così suddivisa : - Inabilità Temporanea Parziale al 75 % per giorni 25 (venticinque) ; - Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 40 (quaranta); - Inabilità Temporanea Parziale al 25 % per giorni 40
(quaranta) .
Il Dr. ha accertato patologie precedenti : “Dalla disamina della Per_3 documentazione sanitaria esibita agli atti , emergono indicazioni di patologie preesistenti a carico del tratto cervicale inferiore della colonna vertebrale del periziando (severa spondiloartrosi , da TC Cervicale del 03.09.17) , preesistenze comunque non incidenti sulla valutazione del caso di specie per attuale assenza di reliquati (post-trauma) a carico del rachide cervicale . “; in relazione ai fatti di causa ha ritenuto:” Gli esiti permanenti residuati alle lesioni riportate dal periziando possiamo così riassumerli : “dolore costante al piede ed alla caviglia destra con ripercussioni sulla stazione eretta e sulla deambulazione , vivo dolore alla digito-pressione dell'osso navicolare con veemente irradiazione algica alle ossa limitrofe , rachialgie dorso-lombari , saltuari episodi cefalalgico-vertiginosi , alterazione dei tempi meccanico-dinamici del passo , voluminosa tumescenza a livello delle regioni anatomiche corrispondenti allo scafoide tarsale , ossa cuneiformi , osso cuboide ed astragalo , eccedenza perimetrale bimalleolare dx rispetto alla controlaterale , ipotonotrofia dei muscoli surali di dx , limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di quasi ½
(un mezzo) , limitazione dei movimenti articolari della sottoastragalica di 2/3 (due terzi) , appianamento della volta plantare con ripercussioni sulla stabilità e sulla flessibilità” .
Quindi ha quantificato i danni eziologicamente dipendenti dai fatti di causa nei termini suddetti.
Ora questo Giudice , quale peritus peritorum e valutate le risultanze in atti nonché
l'entità delle conseguenze dannose per l'attore e la mancanza di un periodo minimo di ITT, ritiene di riconoscere un danno biologico dell'8 % che , tenendo conto delle tabelle vigenti al 2024 ed applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private trattandosi di micropermanenti da sinistro stradale, comportano la quantificazione di cui di seguito. Sulla base dei principi richiamati non sussiste elemento probatorio specifico per riconoscere un
“danno ulteriore” che giustifichi una personalizzazione del danno trattandosi peraltro di lesioni che rientrano tra le micropermanenti. Per la medesima ragione si ritiene di non dovere riconoscere il danno morale . Tale voce di danno ritenuto autonomo rispetto al danno biologico, quale “sofferenza e patema d'animo”, deve essere valutato caso per caso in base alla fattispecie. Nel caso di specie tale danno non risulta oggetto di domanda di parte attrice ma in ogni caso sulla base della documentazione in atti, non risulta un periodo di inabilità temporanea assoluta;
risulta altresì un periodo di inabilità temporanea al 50 % ed al 25 % relativamente prolungato ma con un impatto emotivo su un soggetto di 40 anni quale il all'epoca dei fatti , non identificabile con una vera e propria sofferenza Parte_1 ciò anche in considerazione del tipo di attività lavorativa dallo stesso svolta .
In conclusione si riconosce al il danno biologico nella misura Parte_1 dell'8% con postumi quantificati in relazione all'età del danneggiato e sulla base dei criteri vigenti e dei sistemi di calcolo disponibili, che si liquida come segue : danno biologico permanente € 13.527,44; invalidità temporanea parziale al 75% € 1.035,75; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80; invalidità temporanea parziale al 25%
€ 552,40; totale danno biologico temporaneo € 2.692,95; spese mediche ritenute congrue € 940,73, per un totale complessivo di € 17.161,12, ciò sulla base della CTU non oggetto di osservazioni da nessuna delle parti e che questo giudice condivide , oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo.
Per l'effetto la domanda proposta da va accolta nei termini Parte_1 ut supra indicati in motivazione , con condanna , quale compagnia Controparte_1 designata quale Fondo di Garanzia Vittime della strada, a risarcire i danni subiti dall'attore quantificati per danno non patrimoniale complessivo di € 17.161,12 comprensive delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo.
5-assorbite le altre questioni.
6.-Le spese di giudizio
Sulla base degli atti, le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto
[...]
, quale compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della strada Controparte_1 in p.l.r.p.t, deve essere condannata al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 (essendo stata disposta solo la CTU e non istruttoria completa con prova testi ); fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, per un totale di € 4.237,00 oltre € 790,00 per spese vive, da liquidarsi in favore dell'Avv. Sabrina Tedesco, distrattaria..
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno per lesioni personali proposta da per i fatti per cui è causa , nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, quale compagnia designata quale Fondo di Garanzia Vittime della strada in p.l.r.p.t ,
[...] per le ragioni di cui alla parte motiva;
2.- rigetta la domanda di parte convenuta relativa all'applicazione dell'art. 1227
c.c. e ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo non identificato di cui in parte motiva, accerta e dichiara il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in complessive € 17.161,12 comprensive delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo;
3.- per lo effetto condanna , quale compagnia designata quale Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della strada a risarcire i danni subiti dall'attore Parte_1 quantificati per danno non patrimoniale complessivo pari ad € 17.161,12
[...] comprese le spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma predetta devalutata al settembre 2017 e via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo;
4.- condanna , quale compagnia designata quale Fondo di Controparte_1
Garanzia in p.l.r.p.t al pagamento delle spese e competenze di giudizio determinate sulla base della normativa vigente e del valore della causa come segue: fase di studio : € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 (essendo stata solo la CTU e non istruttoria completa); fase decisionale, valore medio: € 1.701,00, in totale € 4.237,00 oltre € 790,00 per spese vive, da liquidarsi in favore dell'Avv. Sabrina Tedesco, distrattaria..
Le spese di CTU vengono liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Locrì, lì 23.07.25
Il Cancelliere
Il Giudice on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri