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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/01/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott. Alessandro Carra Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 13428/2023 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Marzocca Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Marzocca CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 27/11/2023, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 19.03.2016 in DU (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DU (BA) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016; dalla loro unione è nata il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05.08.1986 e , nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con CP_1 rito concordatario in data 19.03.2016 in DU (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DU (BA) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data 21.11.2023 e depositato nei registri informatici in data 27.11.2023 iscritto al n. r.g. 13428/2023.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09.01.2024
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott. Alessandro Carra Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 13428/2023 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Marzocca Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Marzocca CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 27/11/2023, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 19.03.2016 in DU (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DU (BA) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016; dalla loro unione è nata il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05.08.1986 e , nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con CP_1 rito concordatario in data 19.03.2016 in DU (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DU (BA) al n. 2, parte II, serie A, anno 2016 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data 21.11.2023 e depositato nei registri informatici in data 27.11.2023 iscritto al n. r.g. 13428/2023.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09.01.2024
Il Presidente
Alfonso Pappalardo