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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 272 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. BELLOCCHIO OSVALDO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DI STALLO AGATINO CP_1 P.IVA_1
LUIGI; convenuto avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09.01.2019, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2213/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.11.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.013,58, fondata su due assegni bancari non trasferibili (n.
1057216929-02 e n. 1057216930-03, il 25.07.2018). Parte_3
L'opponente contestava la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui titoli di credito alla propria persona, disconoscendole formalmente ai sensi dell'art. 214
c.p.c., e negava l'esistenza di alcun rapporto commerciale con la società opposta, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni CP_1
avversarie e sostenendo la fondatezza della pretesa creditoria sulla base dei titoli di credito e delle relative fatture commerciali (n. 60358/F del 18.07.2018 e n.
61261/F del 20.07.2018), prodotte in copia conforme e controfirmate dal debitore.
La società opposta formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., chiedendo l'ammissione di CTU grafologica e la produzione degli originali dei titoli e delle scritture di comparazione, nonché la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata.
È stata disposta c.t.u. grafologica che ha smentito la riconducibilità all'opponente delle sottoscrizioni attribuite all'opponente, tanto quelle sugli assegni quanto quelle sulle fatture e documenti di trasporto.
Le conclusioni della consulente non possono che essere recepite, avendo essa compiutamente risposto alle osservazioni dell'opposta, relative in particolare: all'ipotesi della dissimulazione da parte dell'opponente nel rendere il saggio grafico;
al fatto che l'indagine è stata svolta su copie e non su originali;
sul merito dell'indagine svolta, con riguardo alla direzione-inclinazione e alla continuità.
La prima questione è stata affrontata dal c.t.u. escludendo l'eventualità paventata dal c.t.p. di parte opposta;
la seconda questione è inammissibile per difetto di interesse, perché sarebbe eventualmente onere della stessa opposta produrre gli originali, e dunque a ritenere necessaria la produzione degli originali si dovrebbe concludere per l'impossibilità di verificazione;
le questioni di merito sono state puntualmente affrontate dal c.t.u., sia nell'ambito della bozza di relazione sia nel rispondere al c.t.p.
E comunque occorre dare atto della recente pronuncia con cui la Cassazione ha affermato che “in tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (C. 2777/2025, cfr. anche C.
3603/2024, C. 16551/2015).
Pertanto, deve in ogni caso concludersi per la non riconducibilità delle sottoscrizioni all'opponente.
Né dall'istruttoria orale è emersa la prova della fondatezza della pretesa creditoria, in particolare con riferimento alla consegna della merce.
I testimoni infatti hanno dichiarato di aver consegnato la merce al di fuori della sede del cliente;
ad un soggetto a loro sconosciuto, identificatosi come il cliente ma senza fornire alcun documento;
e col quale erano entrati in contatto grazie al numero di telefono fornito dal loro stesso datore di lavoro (cfr. verbale del
7.12.2022). Da tali testimonianze non può quindi desumersi che la merce sia stata consegnata all'opponente.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 2213/2018; - condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in €
2600 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 118,50 per c.u. distratte a favore del difensore;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'opposta.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 272 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. BELLOCCHIO OSVALDO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DI STALLO AGATINO CP_1 P.IVA_1
LUIGI; convenuto avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09.01.2019, Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2213/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.11.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.013,58, fondata su due assegni bancari non trasferibili (n.
1057216929-02 e n. 1057216930-03, il 25.07.2018). Parte_3
L'opponente contestava la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui titoli di credito alla propria persona, disconoscendole formalmente ai sensi dell'art. 214
c.p.c., e negava l'esistenza di alcun rapporto commerciale con la società opposta, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni CP_1
avversarie e sostenendo la fondatezza della pretesa creditoria sulla base dei titoli di credito e delle relative fatture commerciali (n. 60358/F del 18.07.2018 e n.
61261/F del 20.07.2018), prodotte in copia conforme e controfirmate dal debitore.
La società opposta formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., chiedendo l'ammissione di CTU grafologica e la produzione degli originali dei titoli e delle scritture di comparazione, nonché la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata.
È stata disposta c.t.u. grafologica che ha smentito la riconducibilità all'opponente delle sottoscrizioni attribuite all'opponente, tanto quelle sugli assegni quanto quelle sulle fatture e documenti di trasporto.
Le conclusioni della consulente non possono che essere recepite, avendo essa compiutamente risposto alle osservazioni dell'opposta, relative in particolare: all'ipotesi della dissimulazione da parte dell'opponente nel rendere il saggio grafico;
al fatto che l'indagine è stata svolta su copie e non su originali;
sul merito dell'indagine svolta, con riguardo alla direzione-inclinazione e alla continuità.
La prima questione è stata affrontata dal c.t.u. escludendo l'eventualità paventata dal c.t.p. di parte opposta;
la seconda questione è inammissibile per difetto di interesse, perché sarebbe eventualmente onere della stessa opposta produrre gli originali, e dunque a ritenere necessaria la produzione degli originali si dovrebbe concludere per l'impossibilità di verificazione;
le questioni di merito sono state puntualmente affrontate dal c.t.u., sia nell'ambito della bozza di relazione sia nel rispondere al c.t.p.
E comunque occorre dare atto della recente pronuncia con cui la Cassazione ha affermato che “in tema di disconoscimento, la parte che - intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (C. 2777/2025, cfr. anche C.
3603/2024, C. 16551/2015).
Pertanto, deve in ogni caso concludersi per la non riconducibilità delle sottoscrizioni all'opponente.
Né dall'istruttoria orale è emersa la prova della fondatezza della pretesa creditoria, in particolare con riferimento alla consegna della merce.
I testimoni infatti hanno dichiarato di aver consegnato la merce al di fuori della sede del cliente;
ad un soggetto a loro sconosciuto, identificatosi come il cliente ma senza fornire alcun documento;
e col quale erano entrati in contatto grazie al numero di telefono fornito dal loro stesso datore di lavoro (cfr. verbale del
7.12.2022). Da tali testimonianze non può quindi desumersi che la merce sia stata consegnata all'opponente.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 2213/2018; - condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in €
2600 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 118,50 per c.u. distratte a favore del difensore;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'opposta.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)