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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/02/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 836/2016 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Cioffi, giusta procura a margine dell'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia alla via Plinio il Vecchio n.
47
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ciriaco Controparte_1
Sammaria giusta procura generali alle liti in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in
Castellammare di Stabia alla via Salvatore Di Giacomo n. 6
1 CONVENUTA
NONCHÉ
residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da comparse conclusionali depositate e come da verbale d'udienza del 5.12.2023.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio e Parte_1 Controparte_2
la ; premetteva che in data 01.12.2012 alle ore 18.00 circa, mentre percorreva a Controparte_1
piedi la via Principe Amedeo in Castellammare di Stabia e si trovava ferma di fronte al civico 29 in attesa di poter attraversare la strada, veniva investita dall'autovettura tipo Audi A3 tg. DH865ZD, di proprietà di ed assicurata con la , il cui conducente, nell'effettuare una repentina Controparte_2 Controparte_3
manovra di retromarcia, la urtava nella parte sinistra del corpo, provocandone la caduta al suolo sul lato destro;
deduceva di essere stata soccorsa e condotta presso il Pronto Soccorso del P.O. ” di Org_1
Castellammare di Stabia, dove le veniva diagnosticato “trauma spalla destra rx omero destro, frattura pluriframmentaria dell'omero interessante il collo chirurgico con distacco del trochite”, per cui venne immobilizzata con e dimessa con prognosi di 30 giorni;
precisava che al momento non si rendeva Org_2
conto dell'errore del verbale di pronto soccorso, in cui la causa dell'evento dannoso veniva qualificato come trauma accidentale, e di aver chiesto successivamente la rettifica dell'errore; esponeva di essersi sottoposta ad ulteriori controlli e visite specialistiche presso l' ” e presso la Controparte_4
, dove veniva sottoposta a intervento chirurgico per la “riduzione e Organizzazione_3 CP_5
sintesi della frattura con chiodo polarus”, nonché di aver effettuato ulteriori visite specialistiche e di aver praticato cure riabilitative;
deduceva di aver richiesto il risarcimento alla compagnia assicuratrice del
2 veicolo Audi e di essersi sottoposto a visita medico-legale presso lo studio medico del dr. , Persona_1
fiduciario della compagnia, a seguito della quale la aveva negato l'offerta Controparte_1
risarcitoria non ritenendo accertato il nesso causale tra l'evento descritto ed i danni lamentati;
esponeva che successivamente, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute per le lesioni connesse al sinistro, era stata costretta, nell'ottobre del 2014, a un nuovo intervento chirurgico presso la Organizzazione_3
di , nonché di aver comunicato alla il peggioramento delle
[...] CP_5 Controparte_1
condizioni di salute e di aver chiesto una visita medico-legale interlocutoria, ma la compagnia aveva ribadito di non poter formulare alcuna offerta risarcitoria.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo Audi A3 nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 136.472,00
oltre € 6.000,00 per spese mediche o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, mentre il convenuto non si costituiva rimanendo Controparte_2
contumace, si costituiva la;
la Compagnia di assicurazione, preliminarmente Controparte_1
eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, ritenendo la richiesta di risarcimento priva di elementi ivi richiesti;
nel merito, contestava i fatti dedotti dall'attrice alla luce delle risultanze del verbale di Pronto Soccorso del P.O. ” di Castellammare di Stabia, in Org_1
cui viene riportato quale causa delle lesioni un trauma accidentale con “caduta per scivolamento”;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati;
chiedeva, pertanto, la declaratoria di improponibilità della domanda o, nel merito, il rigetto della domanda o, in via gradata, l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice con riduzione dell'eventuale risarcimento, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate le richieste istruttorie delle parti, il giudice istruttore con ordinanza del 15.12.2016 non ammetteva le prove richieste dall'attrice, ritenendo la causa matura per la decisione.
3 Nelle more parte attrice presentava querela di falso incidentale con riferimento a quanto riportato nel primo referto di pronto soccorso e, pertanto, il giudizio principale veniva sospeso in attesa dell'esito del giudizio incidentale di falso.
Il procedimento incidentale veniva definito con sentenza n. 2528/2021 del 20.12.2021, con cui il Tribunale
dichiarava inammissibile la querela di falso per carenza di interesse ad agire, atteso che “quanto riportato
nel verbale di pronto soccorso in ordine alle modalità della caduta non è in alcun modo attribuibile
all'attrice medesima, sia perché su tale documento non si rinviene la sottoscrizione della stessa, che quindi
non può ritenersi avere assunto la paternità di quanto in esso riportato, sia, in ogni caso, perché in nessuna
parte del documento si attribuiscono queste due circostanze trauma acci.rx spalla… caduta per
scivolamento a dichiarazioni rese dall'attrice medesima”.
A seguito del ricorso per la riassunzione del processo, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21.04.2022, all'esito della quale il giudice, revocando il precedente provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni, ammetteva le prove articolate nelle note istruttorie ex art. 183, VI
comma, c.p.c.
Successivamente, raccolta la prova orale richiesta da parte attrice, espletato l'interrogatorio formale del convenuto contumace ed espletata la c.t.u medico-legale in persona dell'attrice Controparte_2 Parte_1
, con provvedimento del 25.10.2023 reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2023, il Giudice,
[...]
tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 05.12.2023, assegnando poi la causa a sentenza con i termini per memorie conclusionali e repliche.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia, nel presente giudizio del convenuto CP_2
il quale, pur regolarmente evocato, non si è costituito.
[...]
Ancora in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa,
avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 con l'invio alla
4 compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2 della produzione attorea - richiesta di risarcimento a mezzo racc.te a/r ricevute da e da rispettivamente il Controparte_3 Controparte_6
12.03.2013 e il 05.03.2013); nella richiesta inoltrata sono osservati le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite;
l'attrice ha provveduto a trasmettere alla compagnia, a seguito di richiesta di integrazione, dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e rettifica del verbale di P.S. (cfr. doc. 5 della produzione attore). Non è contestato, inoltre, che la danneggiata si è
sottoposta a visita medico-legale presso lo studio del dr. , medico fiduciario della compagnia Persona_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta della compagnia convenuta, pag. 3 e 4); l'istante, quindi, ha certamente fornito alla compagnia di assicurazione gli elementi sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla Controparte_1
[...]
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea, atteso che l'attrice ha provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l.
10.11.2014 n. 162, inoltrato a mezzo racc.ta a/r ai convenuti e Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente il 16.03.2015 e il 23.03.2015.
Si evidenzia, inoltre, che le legittimazioni attiva e passiva, più precisamente la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti;
in particolare, la titolarità attiva di
è provata dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attore (cfr. doc. 1 e doc. Parte_1
da 11 a 33 della produzione attorea); la titolarità passiva della compagnia assicuratrice non è contestata atteso che la ha provveduto alla gestione stragiudiziale del sinistro, inviando Controparte_1
all'attore richiesta di integrazione di documenti e diniego di offerta risarcitoria, nominando altresì lo studio medico-legale proprio fiduciario per la constatazione dei danni (cfr. doc. 3, 4, 8 e 40 della produzione dell'attore; doc. 4 e 5 della produzione della convenuta); la titolarità passiva del convenuto CP_2
5 non è contestata ed è provata dalla denuncia di sinistro dello stesso proprietario inoltrata alla CP_2
(cfr. doc. 38 della produzione dell'attore allegato alle seconde note ex art. 183, Controparte_1
VI comma, c.p.c.) e, inoltre, è logico presumere che l'impresa assicuratrice convenuta, a fronte della richiesta di risarcimento danni inoltrata da ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. 205/2009, abbia, Parte_1
anzitutto, verificato la sussistenza del rapporto assicurativo e della proprietà del veicolo Audi A3 tg.
DH865ZD in capo al proprio assicurato e che solo dopo tale verifica abbia poi proceduto alla gestione del sinistro.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto permette di ritenere raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità
del veicolo convenuto nella causazione del sinistro.
In particolare, i testi, sigg.re e , indifferenti alle parti e della cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2
non vi è motivo per dubitare (cfr. verbale d'udienza del 21.02.2023), hanno confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel tardo pomeriggio di circa dieci anni prima, in Castellammare di Stabia alla via Principe Amedeo, strada allora percorribile in un unico senso di marcia ovvero in discesa, nei pressi del panificio ivi presente, in cui rimaneva coinvolta, quale pedone, l'attrice ; hanno concordemente riferito che l'attrice, Parte_1
accompagnata in via Principe Amedeo dalla figlia e dal genero, che erano intenti a parcheggiare l'auto, era ferma di fronte al civico 29, in un tratto privo di marciapiede, in attesa di poter attraversare la strada,
allorquando veniva investita da un'autovettura di colore grigio, che saliva in retromarcia e che, nonostante il pedone gridasse per richiamare l'attenzione del conducente, la impattò sulla parte sinistra del corpo facendola cadere al suolo sul lato destro;
hanno dichiarato che l'istante lamentava dolori alla spalla ed al braccio destro ed appariva scioccata, che si avvicinarono a soccorrerla unitamente al conducente dell'auto investitrice e che la figlia ed il genero della stessa, sopraggiunti poco dopo, provvidero ad accompagnarla in ospedale pure se lo stesso conducente dell'autovettura si era offerto di accompagnarla;
i testi hanno riconosciuto il luogo dell'evento dannoso dalle foto allegate da parte attrice unitamente alle seconde note ex art. 183, VI comma c.p.c., precisando che al momento del sinistro non vi erano tutti i paletti e sul posto venivano parcheggiate le auto.
6 Nel corso del giudizio di querela di falso, venivano escussi quali testi i sigg.ri e , Tes_3 Testimone_4
figlia e genero dell'attrice (cfr. verbale di udienza del 08.11.2018), i quali hanno confermato che, in occasione del sinistro, si trovavano in via Principe Amedeo a circa cinquanta metri dal luogo dell'incidente,
avvenuto di fronte all'abitazione del teste , di aver sentito le urla dell'istante e di averla poi Testimone_1
vista a terra dietro un'autovettura Audi, di essersi avvicinati per soccorrerla provvedendo ad accompagnarla in ospedale;
la figlia dell'attrice ha precisato che la danneggiata, sotto shock a seguito dell'accaduto, non riferì nulla ai sanitari in merito alla dinamica dell'evento e fu essa stessa a parlare con i medici delle condizioni della madre, ma di non aver certamente dichiarato nulla riguardo all'evento dannoso causa delle lesioni ed all'assunta caduta accidentale poiché nulla le fu chiesto in merito ed in quanto non era mai stata in precedenza in pronto soccorso a seguito di sinistro stradale;
i testi hanno confermato che nell'occasione provvide a rilasciare i dati del suo veicolo. Controparte_2
Il teste , medico del pronto soccorso, ha riferito, invece, di aver riportato nel verbale, Testimone_5
redatto di suo pugno, quanto dichiarato dalla figlia della paziente, che riferì di una caduta accidentale per scivolamento (cfr. verbale di udienza del 12.07.2018)
Il convenuto è stato sentito sia in sede di comparizione delle parti che in occasione Controparte_2
dell'interrogatorio formale (cfr. verbali di udienza del 14.11.2017 e del 21.02.2023) ed in entrambe le occasioni ha confermato i fatti dedotti dall'attrice.
In particolare, in occasione dell'interrogatorio formale, lo stesso ha confermato che in data 01.12.2012,
verso le ore 18,00 circa, alla guida della autovettura Audi A3 tg. DH865ZD, di colore grigio, nell'effettuare una manovra di retromarcia in via Principe Amedeo in Castellammare di Stabia nei pressi del civico 29,
investì , che si trovava a piedi sul margine della carreggiata, urtandola, con la parte Parte_1
posteriore dell'auto, sul lato sinistro provocandone la caduta sul lato destro;
ha confermato che dopo l'investimento si fermava per soccorrere il pedone, si scusava dell'accaduto ammettendo la propria responsabilità, rilasciava i dati del veicolo e si recava la sera stessa dell'incidente presso il Pronto Soccorso
dell' di Castellammare di Stabia per avere notizie delle condizioni di salute della CP_4 Org_1
danneggiata.
Tali risultanze trovano in parte conferma nella documentazione prodotta dalla parte attrice e, in particolare, nel verbale di accettazione di pronto soccorso n. 2012/61549 del Organizzazione_4
[...] di Castellammare di Stabia e nella cartella clinica della , nella
[...] Organizzazione_3
ulteriore documentazione medica i atti e nella consulenza medica di parte attrice, nella c.t.u. medico-legale a firma della dr. e nella denuncia di sinistro trasmessa da alla Persona_2 Controparte_2
compagnia.
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 2012/61549 del 01.12.2012 del di Organizzazione_4
Castellammare di Stabia si evince che veniva condotta nell'immediatezza del sinistro Parte_1
presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
invero, come contestato dalla compagnia convenuta,
nell'anamnesi prossima è riportato “trauma acc. ...caduta per scivolamento” (cfr. doc. 1 della produzione dell'attrice); l'attrice, tuttavia, ha provveduto a richiedere con dichiarazione sostitutiva di certificazione inoltrata alla Direzione Sanitaria dell la rettifica di quanto riportato nel verbale di pronto soccorso Org_5
dichiarando di essere stata investita da un'auto in qualità di pedone (cfr. doc. 6 allegato della produzione dell'attrice). Seppure la contesti la dichiarazione di rettifica della causa Controparte_1
dell'evento dannoso, in quanto successiva di ben nove mesi rispetto alla data del sinistro ed all'accesso al pronto soccorso, si rileva che già nella cartella clinica n. 15797/2012 della di Organizzazione_3
, dove veniva ricoverata pochi giorni dopo il sinistro, nell'anamnesi patologica CP_5 Parte_1
prossima è riportato: “riferisce di essere stata investita da un'autovettura in retromarcia in via Principe
Amedeo di Castellammare di Stabia il 01.12.12 alle ore 17.30 circa ...”.
Si osserva, ancora, che il referto di Pronto Soccorso in quanto atto pubblico fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle stesse;
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può
essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge;
sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante e lo stesso paziente ben può dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere (Cass. civ. ord. 16.09.2022 n. 27288; Cass. civ. sent. 28.07.2020 n. 16030; Cass. civ. sent.
09.05.2013 n. 11012).
La dichiarazione riferita ai sanitari del pronto soccorso, tra l'altro non direttamente dalla paziente e non sottoscritte dalla stessa, (“trauma acc. ... ...caduta per scivolamento”), pertanto, pur assumendo rilevanza,
non è da sola sufficiente ai fini della valutazione della veridicità di quanto dichiarato e, nella fattispecie l'attrice, attraverso le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, in particolare attraverso l'articolata prova testimoniale e l'interrogatorio formale del convenuto, ha provato la reale dinamica dell'accaduto.
8 Vi è, poi, in atti denuncia di sinistro datata 03.12.2012 del convenuto indirizzata alla Controparte_2
, nella quale lo stesso, quale proprietario del veicolo Audi A3 tg. DH865ZD, Controparte_1
dichiara “che il giorno 01.12.2012 nell'effettuare manovra di retromarcia urtava la pedone sig.ra Parte_1
...” (cfr. doc. n. 38 della produzione dell'attrice allegato alle seconde note ex art. 183, VI comma,
[...]
c.p.c.).
A ciò si aggiunga che sia la perizia medica di parte attrice sia la consulenza del C.T.U. medico-legale,
riconoscono o, comunque, non escludono il nesso causale tra l'evento dannoso descritto dall'istante e le lesioni riportate dalla stessa.
Gli elementi probatori raccolti, pertanto, valutati nel loro complesso, confermano la dinamica del sinistro descritta dall'attrice e la esclusiva riconducibilità dell'evento al conducente del veicolo Audi A3 tg. DH865ZD
di la cui condotta di guida ha avuto certamente efficacia causale assorbente nella Controparte_2
produzione del sinistro, posto che, da un canto, è risultato che il conducente dell'autovettura investiva l'istante nel mentre la stessa era ferma sul margine della strada, priva di marciapiede, in attesa di poter attraversare la strada, facendola rovinare al suolo e, d'altro canto, che la parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro.
Giova osservare che, con particolare riferimento all'ipotesi di investimento a pedone, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento;
situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale,
sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie per i motivi su
9 evidenziati (cfr. Cass. civ. sez. III, 25/09/2014 n. 20307; Cass. civ. sez. III, 03/05/2011 n. 9683; Cass. civ. sez.
IV, 12/06/2007 n. 34111).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente dell'autovettura Audi A3 sono ravvisabili più infrazioni stradali. Difatti, sono configurabili, oltre alla violazione dell'art. 140, primo comma, C.d.S., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, anche la violazione dell'art. 141, secondo comma, C.d.S.,
il quale prevede che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in
grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo
del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al terzo e al quarto comma aggiunge che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ... deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e,
in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
Si ricorda, ancora, chel'art. 154 C.d.S., al comma 1 prevede che “i conducenti che intendono eseguire una
manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per
immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di
poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
...”.
Con particolare riferimento alla manovra di retromarcia, ancora, si rileva che la stessa va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
è stato precisato, infatti,
che “in tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in luoghi comunque
soggetti a frequentazione di persone (e quindi anche privati) tale pericolosa manovra non deve essere
effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo
spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell'autovettura in relazione alla
presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni strutturali (mole altezza
sagomatura,) o contingenti (carico voluminoso odi ingombrante, avarie o perdite di accessori) non siano in
grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a
realizzare situazioni di sicurezza. Tra dette soluzioni pratiche vi è la collaborazione di altra persona a terra
10 per aiutare – con apposite segnalazioni- colui che esegue la manovra. Quest'ultima non deve essere
compiuta in assenza delle prospettate soluzioni, poiché non si può porre a repentaglio l'incolumità di coloro
che, per qualsiasi motivo anche con condotte imprudenti o negligenti – possano venire trovarsi sulla
proiezione della linea di arretramento senza essere viste;
evento non frequente, ma non eccezionale e
pertanto non imprevedibile” (Cass. civ., sentenza n. 35824 del 27.06.2013; cfr anche Cass. civ. sentenza n.
3367 del 20.02.2015).
Il conducente dell'autovettura Audi A3, pertanto, nell'eseguire la manovra di retromarcia avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione, controllando l'area retrostante ed assicurandosi in via preventiva di poter realizzare la manovra senza pregiudizio o intralcio agli altri utenti della strada.
Non è emerso, invece, alcun comportamento anomalo o imprevedibile del pedone né alcuna violazione di quanto prescritto dall'art. 190 C.d.S., tale da assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro è stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attrice, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2021-2023. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore
11 massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale
[...
” di Castellammare di Stabia e dalla cartella clinica della Org_1 Organizzazione_3
, si evince che, a causa del sinistro, riportò una “frattura pluriframmentaria del CP_5 Parte_1
collo chirurgico con distacco del trochite omerale dx.”. Per la frattura subita l'attrice veniva costretta a ricovero rendendosi necessario un intervento di “riduzione e sintesi con chiodo polarus”; seguivano numerosi controlli medici e visite specialistiche, nonché cure di riabilitazione motoria fino alla guarigione con postumi, certificata in data 02.06.2013. Successivamente, tuttavia, a causa del subentrare di “necrosi cefalica della testa omerale” e di un notevole peggioramento funzionale della spalla, nell'ottobre del 2014
l'istante veniva sottoposta ad ulteriore intervento di “rimozione del mezzo di sintesi per necrosi cefalica”,
cui seguivano ulteriori controlli medici e cicli di laserterapia.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr. , hanno evidenziato che, dalle Persona_2
lesioni subite sono derivati esiti di “frattura pluriframmentaria e scomposta del collo chirurgico dell'omero
destro trattata con chiodo endomidollare poi rimosso per necrosi cefalica ed esitata in protesizzazione della
spalla medesima con residua importante rigidità articolare”.
Le conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Il c.t.u. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attrice un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 30 (trenta); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30 (trenta),
un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 60 (sessanta), un'inabilità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 60 (sessanta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 15% (cfr. c.t.u. pag. 11 e 12).
12 Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto ( nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico ecc), lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2021-2023.
È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “ medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “ standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115
cpc, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Orbene, nel caso che ci occupa, deve farsi applicazione, ad avviso di chi scrive, al fine di consentire un adeguato ristoro del danno non patrimoniale occorso alla di un valore di aumento in percentuale Parte_1
( pari al 45%) del cd. punto base superiore a quello cd. standardizzato, che è, invece, pari al 31 %, e comunque inferiore rispetto al livello massimo consentito dalle cennate tabelle pari al 75 %.
La necessità, nel caso che ci occupa, di procedere al citato aumento ( fino ad un ulteriore 45 % rispetto al cd. punto base) discende, nel caso che ci occupa, dalla dimostrazione, in ragione dell'espletata CTU medico-
legale, della oggettiva sussistenza di quelle “ particolari condizioni soggettive del danneggiato”, cioè degli specifici pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima in ragione dell'evento di cui è causa;
invero,
sono ravvisabili, nella fattispecie, lesioni tali, per gravità e tipologia, che hanno costretto l'istante a due interventi chirurgici, nonchè ad un lungo iter terapeutico documentato in atti, con inevitabile incidenza di
13 tale condizione sulle abitudini di vita di un soggetto anziano, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione al danneggiato.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2021-2023, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 72 anni, può riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, la somma di € 2.970,00 Parte_1
per inabilità temporanea totale (giorni 30 x € 99,00); la somma di € 2.227,50 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (giorni 30 per € 74,25); la somma di € 2.970,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%
(giorni 60 per € 49,50) la somma di € 1.485,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 60 per €
24,75).
Il danno biologico permanente nella misura del 15%, inoltre, va liquidato – compreso il cennato aumento giusta personalizzazione del danno medesimo - nella misura di € 38.763,54.
Non vi è prova, altresì, di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa del danneggiato.
Si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico e che può dar luogo ad una personalizzazione del danno stesso. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cass. civ. n.
3290 del 12.02.2013, Cass. civ. n. 16541 del 28.09.2012). Nel caso di specie la danneggiata,
ultrasettantenne, non esercita alcuna attività lavorativa retribuita. Del resto nella c.t.u. si legge che “non vi
è incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto”.
Alla danneggiata va, altresì, riconosciuta la somma di € 6.129,00, pari alle spese mediche sostenute e documentate, e ritenute congrue dal ctu.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attrice è dunque pari Parte_1
a € 54.545,04 oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (01.12.2012) a quella di pubblicazione della sentenza,
14 in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 72.433,52 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 72.433,52.
Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, nonché in ragione della somma effettivamente liquidata a titolo risarcitorio, si liquidano sulla base dello scaglione di riferimento, in applicazione di un valore compreso tra i valori minimi e quelli medi ( da € 52.000,01 a € 260.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u vanno poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attrice , dichiara esclusivo responsabile nella Parte_1
causazione del sinistro in oggetto il conducente dell'autovettura tipo Audi A3 tg. DH865ZD, di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_1
2) per effetto, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 54.545,04 oltre Parte_1
interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (01.12.2012) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad €
72.433,52 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
72.433,52;
15 3) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore dell'attrice alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali sostenute, che liquida in € 786,00 per esborsi e € 10.577,50 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Gennaro Cioffi dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Torre Annunziata in data 7.2.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 836/2016 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Cioffi, giusta procura a margine dell'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Castellammare di Stabia alla via Plinio il Vecchio n.
47
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Ciriaco Controparte_1
Sammaria giusta procura generali alle liti in atti, elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in
Castellammare di Stabia alla via Salvatore Di Giacomo n. 6
1 CONVENUTA
NONCHÉ
residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da comparse conclusionali depositate e come da verbale d'udienza del 5.12.2023.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice citava in giudizio e Parte_1 Controparte_2
la ; premetteva che in data 01.12.2012 alle ore 18.00 circa, mentre percorreva a Controparte_1
piedi la via Principe Amedeo in Castellammare di Stabia e si trovava ferma di fronte al civico 29 in attesa di poter attraversare la strada, veniva investita dall'autovettura tipo Audi A3 tg. DH865ZD, di proprietà di ed assicurata con la , il cui conducente, nell'effettuare una repentina Controparte_2 Controparte_3
manovra di retromarcia, la urtava nella parte sinistra del corpo, provocandone la caduta al suolo sul lato destro;
deduceva di essere stata soccorsa e condotta presso il Pronto Soccorso del P.O. ” di Org_1
Castellammare di Stabia, dove le veniva diagnosticato “trauma spalla destra rx omero destro, frattura pluriframmentaria dell'omero interessante il collo chirurgico con distacco del trochite”, per cui venne immobilizzata con e dimessa con prognosi di 30 giorni;
precisava che al momento non si rendeva Org_2
conto dell'errore del verbale di pronto soccorso, in cui la causa dell'evento dannoso veniva qualificato come trauma accidentale, e di aver chiesto successivamente la rettifica dell'errore; esponeva di essersi sottoposta ad ulteriori controlli e visite specialistiche presso l' ” e presso la Controparte_4
, dove veniva sottoposta a intervento chirurgico per la “riduzione e Organizzazione_3 CP_5
sintesi della frattura con chiodo polarus”, nonché di aver effettuato ulteriori visite specialistiche e di aver praticato cure riabilitative;
deduceva di aver richiesto il risarcimento alla compagnia assicuratrice del
2 veicolo Audi e di essersi sottoposto a visita medico-legale presso lo studio medico del dr. , Persona_1
fiduciario della compagnia, a seguito della quale la aveva negato l'offerta Controparte_1
risarcitoria non ritenendo accertato il nesso causale tra l'evento descritto ed i danni lamentati;
esponeva che successivamente, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute per le lesioni connesse al sinistro, era stata costretta, nell'ottobre del 2014, a un nuovo intervento chirurgico presso la Organizzazione_3
di , nonché di aver comunicato alla il peggioramento delle
[...] CP_5 Controparte_1
condizioni di salute e di aver chiesto una visita medico-legale interlocutoria, ma la compagnia aveva ribadito di non poter formulare alcuna offerta risarcitoria.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo Audi A3 nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, quantificati in € 136.472,00
oltre € 6.000,00 per spese mediche o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, mentre il convenuto non si costituiva rimanendo Controparte_2
contumace, si costituiva la;
la Compagnia di assicurazione, preliminarmente Controparte_1
eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, ritenendo la richiesta di risarcimento priva di elementi ivi richiesti;
nel merito, contestava i fatti dedotti dall'attrice alla luce delle risultanze del verbale di Pronto Soccorso del P.O. ” di Castellammare di Stabia, in Org_1
cui viene riportato quale causa delle lesioni un trauma accidentale con “caduta per scivolamento”;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati;
chiedeva, pertanto, la declaratoria di improponibilità della domanda o, nel merito, il rigetto della domanda o, in via gradata, l'accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice con riduzione dell'eventuale risarcimento, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e depositate le richieste istruttorie delle parti, il giudice istruttore con ordinanza del 15.12.2016 non ammetteva le prove richieste dall'attrice, ritenendo la causa matura per la decisione.
3 Nelle more parte attrice presentava querela di falso incidentale con riferimento a quanto riportato nel primo referto di pronto soccorso e, pertanto, il giudizio principale veniva sospeso in attesa dell'esito del giudizio incidentale di falso.
Il procedimento incidentale veniva definito con sentenza n. 2528/2021 del 20.12.2021, con cui il Tribunale
dichiarava inammissibile la querela di falso per carenza di interesse ad agire, atteso che “quanto riportato
nel verbale di pronto soccorso in ordine alle modalità della caduta non è in alcun modo attribuibile
all'attrice medesima, sia perché su tale documento non si rinviene la sottoscrizione della stessa, che quindi
non può ritenersi avere assunto la paternità di quanto in esso riportato, sia, in ogni caso, perché in nessuna
parte del documento si attribuiscono queste due circostanze trauma acci.rx spalla… caduta per
scivolamento a dichiarazioni rese dall'attrice medesima”.
A seguito del ricorso per la riassunzione del processo, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 21.04.2022, all'esito della quale il giudice, revocando il precedente provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni, ammetteva le prove articolate nelle note istruttorie ex art. 183, VI
comma, c.p.c.
Successivamente, raccolta la prova orale richiesta da parte attrice, espletato l'interrogatorio formale del convenuto contumace ed espletata la c.t.u medico-legale in persona dell'attrice Controparte_2 Parte_1
, con provvedimento del 25.10.2023 reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2023, il Giudice,
[...]
tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 05.12.2023, assegnando poi la causa a sentenza con i termini per memorie conclusionali e repliche.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia, nel presente giudizio del convenuto CP_2
il quale, pur regolarmente evocato, non si è costituito.
[...]
Ancora in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa,
avendo l'istante prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 con l'invio alla
4 compagnia citata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. doc. 2 della produzione attorea - richiesta di risarcimento a mezzo racc.te a/r ricevute da e da rispettivamente il Controparte_3 Controparte_6
12.03.2013 e il 05.03.2013); nella richiesta inoltrata sono osservati le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 d. lgs. n. 209/2005, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite;
l'attrice ha provveduto a trasmettere alla compagnia, a seguito di richiesta di integrazione, dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e rettifica del verbale di P.S. (cfr. doc. 5 della produzione attore). Non è contestato, inoltre, che la danneggiata si è
sottoposta a visita medico-legale presso lo studio del dr. , medico fiduciario della compagnia Persona_1
(cfr. comparsa di costituzione e risposta della compagnia convenuta, pag. 3 e 4); l'istante, quindi, ha certamente fornito alla compagnia di assicurazione gli elementi sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla Controparte_1
[...]
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea, atteso che l'attrice ha provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l.
10.11.2014 n. 162, inoltrato a mezzo racc.ta a/r ai convenuti e Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente il 16.03.2015 e il 23.03.2015.
Si evidenzia, inoltre, che le legittimazioni attiva e passiva, più precisamente la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, sono provate dai documenti depositati dalle parti;
in particolare, la titolarità attiva di
è provata dalla documentazione medica relativa alle lesioni dell'attore (cfr. doc. 1 e doc. Parte_1
da 11 a 33 della produzione attorea); la titolarità passiva della compagnia assicuratrice non è contestata atteso che la ha provveduto alla gestione stragiudiziale del sinistro, inviando Controparte_1
all'attore richiesta di integrazione di documenti e diniego di offerta risarcitoria, nominando altresì lo studio medico-legale proprio fiduciario per la constatazione dei danni (cfr. doc. 3, 4, 8 e 40 della produzione dell'attore; doc. 4 e 5 della produzione della convenuta); la titolarità passiva del convenuto CP_2
5 non è contestata ed è provata dalla denuncia di sinistro dello stesso proprietario inoltrata alla CP_2
(cfr. doc. 38 della produzione dell'attore allegato alle seconde note ex art. 183, Controparte_1
VI comma, c.p.c.) e, inoltre, è logico presumere che l'impresa assicuratrice convenuta, a fronte della richiesta di risarcimento danni inoltrata da ai sensi dell'art. 148 d.lgs. n. 205/2009, abbia, Parte_1
anzitutto, verificato la sussistenza del rapporto assicurativo e della proprietà del veicolo Audi A3 tg.
DH865ZD in capo al proprio assicurato e che solo dopo tale verifica abbia poi proceduto alla gestione del sinistro.
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, il complessivo esame del materiale istruttorio raccolto permette di ritenere raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità
del veicolo convenuto nella causazione del sinistro.
In particolare, i testi, sigg.re e , indifferenti alle parti e della cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2
non vi è motivo per dubitare (cfr. verbale d'udienza del 21.02.2023), hanno confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero nel tardo pomeriggio di circa dieci anni prima, in Castellammare di Stabia alla via Principe Amedeo, strada allora percorribile in un unico senso di marcia ovvero in discesa, nei pressi del panificio ivi presente, in cui rimaneva coinvolta, quale pedone, l'attrice ; hanno concordemente riferito che l'attrice, Parte_1
accompagnata in via Principe Amedeo dalla figlia e dal genero, che erano intenti a parcheggiare l'auto, era ferma di fronte al civico 29, in un tratto privo di marciapiede, in attesa di poter attraversare la strada,
allorquando veniva investita da un'autovettura di colore grigio, che saliva in retromarcia e che, nonostante il pedone gridasse per richiamare l'attenzione del conducente, la impattò sulla parte sinistra del corpo facendola cadere al suolo sul lato destro;
hanno dichiarato che l'istante lamentava dolori alla spalla ed al braccio destro ed appariva scioccata, che si avvicinarono a soccorrerla unitamente al conducente dell'auto investitrice e che la figlia ed il genero della stessa, sopraggiunti poco dopo, provvidero ad accompagnarla in ospedale pure se lo stesso conducente dell'autovettura si era offerto di accompagnarla;
i testi hanno riconosciuto il luogo dell'evento dannoso dalle foto allegate da parte attrice unitamente alle seconde note ex art. 183, VI comma c.p.c., precisando che al momento del sinistro non vi erano tutti i paletti e sul posto venivano parcheggiate le auto.
6 Nel corso del giudizio di querela di falso, venivano escussi quali testi i sigg.ri e , Tes_3 Testimone_4
figlia e genero dell'attrice (cfr. verbale di udienza del 08.11.2018), i quali hanno confermato che, in occasione del sinistro, si trovavano in via Principe Amedeo a circa cinquanta metri dal luogo dell'incidente,
avvenuto di fronte all'abitazione del teste , di aver sentito le urla dell'istante e di averla poi Testimone_1
vista a terra dietro un'autovettura Audi, di essersi avvicinati per soccorrerla provvedendo ad accompagnarla in ospedale;
la figlia dell'attrice ha precisato che la danneggiata, sotto shock a seguito dell'accaduto, non riferì nulla ai sanitari in merito alla dinamica dell'evento e fu essa stessa a parlare con i medici delle condizioni della madre, ma di non aver certamente dichiarato nulla riguardo all'evento dannoso causa delle lesioni ed all'assunta caduta accidentale poiché nulla le fu chiesto in merito ed in quanto non era mai stata in precedenza in pronto soccorso a seguito di sinistro stradale;
i testi hanno confermato che nell'occasione provvide a rilasciare i dati del suo veicolo. Controparte_2
Il teste , medico del pronto soccorso, ha riferito, invece, di aver riportato nel verbale, Testimone_5
redatto di suo pugno, quanto dichiarato dalla figlia della paziente, che riferì di una caduta accidentale per scivolamento (cfr. verbale di udienza del 12.07.2018)
Il convenuto è stato sentito sia in sede di comparizione delle parti che in occasione Controparte_2
dell'interrogatorio formale (cfr. verbali di udienza del 14.11.2017 e del 21.02.2023) ed in entrambe le occasioni ha confermato i fatti dedotti dall'attrice.
In particolare, in occasione dell'interrogatorio formale, lo stesso ha confermato che in data 01.12.2012,
verso le ore 18,00 circa, alla guida della autovettura Audi A3 tg. DH865ZD, di colore grigio, nell'effettuare una manovra di retromarcia in via Principe Amedeo in Castellammare di Stabia nei pressi del civico 29,
investì , che si trovava a piedi sul margine della carreggiata, urtandola, con la parte Parte_1
posteriore dell'auto, sul lato sinistro provocandone la caduta sul lato destro;
ha confermato che dopo l'investimento si fermava per soccorrere il pedone, si scusava dell'accaduto ammettendo la propria responsabilità, rilasciava i dati del veicolo e si recava la sera stessa dell'incidente presso il Pronto Soccorso
dell' di Castellammare di Stabia per avere notizie delle condizioni di salute della CP_4 Org_1
danneggiata.
Tali risultanze trovano in parte conferma nella documentazione prodotta dalla parte attrice e, in particolare, nel verbale di accettazione di pronto soccorso n. 2012/61549 del Organizzazione_4
[...] di Castellammare di Stabia e nella cartella clinica della , nella
[...] Organizzazione_3
ulteriore documentazione medica i atti e nella consulenza medica di parte attrice, nella c.t.u. medico-legale a firma della dr. e nella denuncia di sinistro trasmessa da alla Persona_2 Controparte_2
compagnia.
Dal verbale di Pronto Soccorso n. 2012/61549 del 01.12.2012 del di Organizzazione_4
Castellammare di Stabia si evince che veniva condotta nell'immediatezza del sinistro Parte_1
presso il Pronto Soccorso del detto nosocomio;
invero, come contestato dalla compagnia convenuta,
nell'anamnesi prossima è riportato “trauma acc. ...caduta per scivolamento” (cfr. doc. 1 della produzione dell'attrice); l'attrice, tuttavia, ha provveduto a richiedere con dichiarazione sostitutiva di certificazione inoltrata alla Direzione Sanitaria dell la rettifica di quanto riportato nel verbale di pronto soccorso Org_5
dichiarando di essere stata investita da un'auto in qualità di pedone (cfr. doc. 6 allegato della produzione dell'attrice). Seppure la contesti la dichiarazione di rettifica della causa Controparte_1
dell'evento dannoso, in quanto successiva di ben nove mesi rispetto alla data del sinistro ed all'accesso al pronto soccorso, si rileva che già nella cartella clinica n. 15797/2012 della di Organizzazione_3
, dove veniva ricoverata pochi giorni dopo il sinistro, nell'anamnesi patologica CP_5 Parte_1
prossima è riportato: “riferisce di essere stata investita da un'autovettura in retromarcia in via Principe
Amedeo di Castellammare di Stabia il 01.12.12 alle ore 17.30 circa ...”.
Si osserva, ancora, che il referto di Pronto Soccorso in quanto atto pubblico fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle stesse;
la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può
essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge;
sotto tale profilo, infatti, il referto non è vincolante e lo stesso paziente ben può dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere (Cass. civ. ord. 16.09.2022 n. 27288; Cass. civ. sent. 28.07.2020 n. 16030; Cass. civ. sent.
09.05.2013 n. 11012).
La dichiarazione riferita ai sanitari del pronto soccorso, tra l'altro non direttamente dalla paziente e non sottoscritte dalla stessa, (“trauma acc. ... ...caduta per scivolamento”), pertanto, pur assumendo rilevanza,
non è da sola sufficiente ai fini della valutazione della veridicità di quanto dichiarato e, nella fattispecie l'attrice, attraverso le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, in particolare attraverso l'articolata prova testimoniale e l'interrogatorio formale del convenuto, ha provato la reale dinamica dell'accaduto.
8 Vi è, poi, in atti denuncia di sinistro datata 03.12.2012 del convenuto indirizzata alla Controparte_2
, nella quale lo stesso, quale proprietario del veicolo Audi A3 tg. DH865ZD, Controparte_1
dichiara “che il giorno 01.12.2012 nell'effettuare manovra di retromarcia urtava la pedone sig.ra Parte_1
...” (cfr. doc. n. 38 della produzione dell'attrice allegato alle seconde note ex art. 183, VI comma,
[...]
c.p.c.).
A ciò si aggiunga che sia la perizia medica di parte attrice sia la consulenza del C.T.U. medico-legale,
riconoscono o, comunque, non escludono il nesso causale tra l'evento dannoso descritto dall'istante e le lesioni riportate dalla stessa.
Gli elementi probatori raccolti, pertanto, valutati nel loro complesso, confermano la dinamica del sinistro descritta dall'attrice e la esclusiva riconducibilità dell'evento al conducente del veicolo Audi A3 tg. DH865ZD
di la cui condotta di guida ha avuto certamente efficacia causale assorbente nella Controparte_2
produzione del sinistro, posto che, da un canto, è risultato che il conducente dell'autovettura investiva l'istante nel mentre la stessa era ferma sul margine della strada, priva di marciapiede, in attesa di poter attraversare la strada, facendola rovinare al suolo e, d'altro canto, che la parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro.
Giova osservare che, con particolare riferimento all'ipotesi di investimento a pedone, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento;
situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale,
sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie per i motivi su
9 evidenziati (cfr. Cass. civ. sez. III, 25/09/2014 n. 20307; Cass. civ. sez. III, 03/05/2011 n. 9683; Cass. civ. sez.
IV, 12/06/2007 n. 34111).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente dell'autovettura Audi A3 sono ravvisabili più infrazioni stradali. Difatti, sono configurabili, oltre alla violazione dell'art. 140, primo comma, C.d.S., secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, anche la violazione dell'art. 141, secondo comma, C.d.S.,
il quale prevede che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in
grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo
del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al terzo e al quarto comma aggiunge che “il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità
limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ... deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e,
in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
Si ricorda, ancora, chel'art. 154 C.d.S., al comma 1 prevede che “i conducenti che intendono eseguire una
manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per
immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di
poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
...”.
Con particolare riferimento alla manovra di retromarcia, ancora, si rileva che la stessa va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
è stato precisato, infatti,
che “in tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in luoghi comunque
soggetti a frequentazione di persone (e quindi anche privati) tale pericolosa manovra non deve essere
effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo
spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell'autovettura in relazione alla
presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni strutturali (mole altezza
sagomatura,) o contingenti (carico voluminoso odi ingombrante, avarie o perdite di accessori) non siano in
grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a
realizzare situazioni di sicurezza. Tra dette soluzioni pratiche vi è la collaborazione di altra persona a terra
10 per aiutare – con apposite segnalazioni- colui che esegue la manovra. Quest'ultima non deve essere
compiuta in assenza delle prospettate soluzioni, poiché non si può porre a repentaglio l'incolumità di coloro
che, per qualsiasi motivo anche con condotte imprudenti o negligenti – possano venire trovarsi sulla
proiezione della linea di arretramento senza essere viste;
evento non frequente, ma non eccezionale e
pertanto non imprevedibile” (Cass. civ., sentenza n. 35824 del 27.06.2013; cfr anche Cass. civ. sentenza n.
3367 del 20.02.2015).
Il conducente dell'autovettura Audi A3, pertanto, nell'eseguire la manovra di retromarcia avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione, controllando l'area retrostante ed assicurandosi in via preventiva di poter realizzare la manovra senza pregiudizio o intralcio agli altri utenti della strada.
Non è emerso, invece, alcun comportamento anomalo o imprevedibile del pedone né alcuna violazione di quanto prescritto dall'art. 190 C.d.S., tale da assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro è stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
Accertato l'evento lesivo e le conseguenze dannose derivate all'attrice, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2021-2023. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore
11 massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di pronto soccorso dell'Ospedale
[...
” di Castellammare di Stabia e dalla cartella clinica della Org_1 Organizzazione_3
, si evince che, a causa del sinistro, riportò una “frattura pluriframmentaria del CP_5 Parte_1
collo chirurgico con distacco del trochite omerale dx.”. Per la frattura subita l'attrice veniva costretta a ricovero rendendosi necessario un intervento di “riduzione e sintesi con chiodo polarus”; seguivano numerosi controlli medici e visite specialistiche, nonché cure di riabilitazione motoria fino alla guarigione con postumi, certificata in data 02.06.2013. Successivamente, tuttavia, a causa del subentrare di “necrosi cefalica della testa omerale” e di un notevole peggioramento funzionale della spalla, nell'ottobre del 2014
l'istante veniva sottoposta ad ulteriore intervento di “rimozione del mezzo di sintesi per necrosi cefalica”,
cui seguivano ulteriori controlli medici e cicli di laserterapia.
Gli accertamenti effettuati dal c.t.u. medico-legale, Dr. , hanno evidenziato che, dalle Persona_2
lesioni subite sono derivati esiti di “frattura pluriframmentaria e scomposta del collo chirurgico dell'omero
destro trattata con chiodo endomidollare poi rimosso per necrosi cefalica ed esitata in protesizzazione della
spalla medesima con residua importante rigidità articolare”.
Le conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Il c.t.u. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attrice un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 30 (trenta); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30 (trenta),
un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 60 (sessanta), un'inabilità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 60 (sessanta), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 15% (cfr. c.t.u. pag. 11 e 12).
12 Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto ( nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico ecc), lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 ( nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2021-2023.
È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “ medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “ standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115
cpc, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Orbene, nel caso che ci occupa, deve farsi applicazione, ad avviso di chi scrive, al fine di consentire un adeguato ristoro del danno non patrimoniale occorso alla di un valore di aumento in percentuale Parte_1
( pari al 45%) del cd. punto base superiore a quello cd. standardizzato, che è, invece, pari al 31 %, e comunque inferiore rispetto al livello massimo consentito dalle cennate tabelle pari al 75 %.
La necessità, nel caso che ci occupa, di procedere al citato aumento ( fino ad un ulteriore 45 % rispetto al cd. punto base) discende, nel caso che ci occupa, dalla dimostrazione, in ragione dell'espletata CTU medico-
legale, della oggettiva sussistenza di quelle “ particolari condizioni soggettive del danneggiato”, cioè degli specifici pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima in ragione dell'evento di cui è causa;
invero,
sono ravvisabili, nella fattispecie, lesioni tali, per gravità e tipologia, che hanno costretto l'istante a due interventi chirurgici, nonchè ad un lungo iter terapeutico documentato in atti, con inevitabile incidenza di
13 tale condizione sulle abitudini di vita di un soggetto anziano, che di certo hanno determinato uno stato di angoscia e di frustrazione al danneggiato.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2021-2023, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto aveva 72 anni, può riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, la somma di € 2.970,00 Parte_1
per inabilità temporanea totale (giorni 30 x € 99,00); la somma di € 2.227,50 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (giorni 30 per € 74,25); la somma di € 2.970,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%
(giorni 60 per € 49,50) la somma di € 1.485,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 60 per €
24,75).
Il danno biologico permanente nella misura del 15%, inoltre, va liquidato – compreso il cennato aumento giusta personalizzazione del danno medesimo - nella misura di € 38.763,54.
Non vi è prova, altresì, di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa del danneggiato.
Si ricorda che la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico e che può dar luogo ad una personalizzazione del danno stesso. Il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro, invece, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni (Cass. civ. n.
3290 del 12.02.2013, Cass. civ. n. 16541 del 28.09.2012). Nel caso di specie la danneggiata,
ultrasettantenne, non esercita alcuna attività lavorativa retribuita. Del resto nella c.t.u. si legge che “non vi
è incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto”.
Alla danneggiata va, altresì, riconosciuta la somma di € 6.129,00, pari alle spese mediche sostenute e documentate, e ritenute congrue dal ctu.
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attrice è dunque pari Parte_1
a € 54.545,04 oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (01.12.2012) a quella di pubblicazione della sentenza,
14 in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 72.433,52 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 72.433,52.
Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, nonché in ragione della somma effettivamente liquidata a titolo risarcitorio, si liquidano sulla base dello scaglione di riferimento, in applicazione di un valore compreso tra i valori minimi e quelli medi ( da € 52.000,01 a € 260.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u vanno poste a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) in accoglimento della domanda dell'attrice , dichiara esclusivo responsabile nella Parte_1
causazione del sinistro in oggetto il conducente dell'autovettura tipo Audi A3 tg. DH865ZD, di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_1
2) per effetto, condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 54.545,04 oltre Parte_1
interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (01.12.2012) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad €
72.433,52 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
72.433,52;
15 3) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore dell'attrice alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali sostenute, che liquida in € 786,00 per esborsi e € 10.577,50 per compensi, oltre accessori di legge ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Gennaro Cioffi dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Torre Annunziata in data 7.2.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
16