Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2021, proposto da
CA & CO S.r.l. (già S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 71/2020 del 3.11.2020, pubblicata su B.U.R.T. n. 47 del 18.11.2020, avente ad oggetto: “piano attuativo dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PRT) ai sensi degli artt. 113 e 114 della L.R.T. 65/2014, adottato con deliberazione n. 55 dell'11.6.2019”, a mezzo della quale l'amministrazione comunale ha deliberato “di approvare ai sensi dell'art. 114, comma 5 della L.R.T. 65/2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) – Scheda 15 del PIT-PPR di iniziativa pubblica costituito dai seguenti elaborati, in formato PDF su supporto digitale in DVD allegati alla presente deliberazione”, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Carrara per quindici giorni consecutivi a far data dal 10.11.2020;
- degli elaborati normativi e cartografici richiamati in atti, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle N.T.A. (A3 norme tecniche di attuazione) nelle parti in atti specificate;
- nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto ed in particolare, a titolo esemplificativo, della Deliberazione C.C. n. 55 del 11.6.2019 di adozione e della Deliberazione C.C. n. 49 del 3.7.2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente impugna:
- a) la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 71/2020 del 3.11.2020, pubblicata su B.U.R.T. n. 47 del 18.11.2020, con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 114, comma 5 della L.R. Toscana n. 65/2014, il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi (PABE) – Scheda 15 del PIT-PPR;
- b) gli elaborati normativi e cartografici richiamati nel ricorso e prodotti, con particolare ma non esclusivo riferimento alle NTA (A3 norme tecniche di attuazione), nelle parti d’interesse;
- c) ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo (tra cui, a titolo esemplificativo, la Deliberazione C.C. n. 55 del 11.6.2019 di adozione, la Deliberazione C.C. n. 49 del 3.7.2020 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni).
2) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Carrara e la Regione Toscana.
3) Il ricorso era affidato a 4 motivi di ricorso, ma, in data 18 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione di tutte le censure, ad eccezione del motivo n. 3.
4) All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Va preliminarmente preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del primo, secondo e quarto motivo di ricorso, con la conseguente declaratoria di parziale improcedibilità del gravame.
2) La causa si concentra quindi sull’esame del terzo motivo di ricorso, col quale si deduce l’illegittimità degli artt. 37, 39 e 40 dell’allegato A3, Norme Tecniche di Attuazione (NTA), del PABE, censurando all’uopo che:
- a) l’art. 39 prevede che, nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e della produzione sostenibile complessiva, definita ai sensi dell’allegato 5, comma IV del PIT/PPR, la produzione sostenibile complessiva sia di 16.946.169 mc nel periodo di validità del PABE;
- b) quella attribuita nell’ambito del PABE è pari a 15.742.098 mc, meno la quota da destinare all’eventuale apertura di nuova attività di escavazione, che è pari a 726.583 mc;
- c) la quantità sostenibile massima per una nuova attività estrattiva è di 50.000 mc;
- d) dopo aver definito la modalità di determinazione della quantità sostenibili (vi concorre, ai sensi del comma 6, “ tutto il materiale commercializzato, sia materiale da taglio che derivati da materiale da taglio prodotti durante l'attività di escavazione ”), il comma 7 prevede che non concorrono alla determinazione delle quantità sostenibili i materiali indicati nel PRC ed, in particolare, il materiale derivante dall’asportazione di ravaneti esistenti considerati pericolosi dal punto di vista geomorfologico nonché il materiale derivante da attività di messa in sicurezza;
- e) la quantità riferibile alla cava 73 FI A (d’interesse per la ricorrente) è individuata nella tabella in allegato A al PABE ed è 150.821 mc;
- f) per le attività esistenti, all’art. 40 sono previste misure di mitigazione con incremento fino ad un massimo del 20% (comunque non superiore a 50.000 mc) a fronte dell’esecuzione di specifici progetti di compensazione socio-economica, ambientale e paesaggistica, che prevedano un incremento occupazionale, anche non strettamente collegato al progetto di coltivazione;
- g) per una migliore identificazione dei progetti, il PABE rinvia ad un provvedimento amministrativo da adottare nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore;
- h) il Comune di Carrara, come metro di valutazione ai fini della determinazione della quantità sostenibile, ha indicato come periodo di riferimento la produzione del quadriennio 2014 – 2017, individuando lo storico delle produzioni, affiancato ad una considerazione delle rese in blocchi;
- i) in particolare, come emerge dalla relazione illustrativa del PABE (v. doc. 16 regionale del 7 aprile 2025, § 4.3.2.2, pagg. 57-58) è stata effettuata una mediazione dei dati ottenuti dall’applicazione di due criteri differenti (articoli 39 e seguenti);
- j) il primo dato è ricavabile dalla media aritmetica delle produzioni relative agli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017 compresi) attribuita ad ogni attività estrattiva;
- k) il secondo deriva dall’applicazione della stima di una resa percentuale minima di blocchi estratti pari al 25% (valore plausibile ed auspicabile per i bacini estrattivi di Carrara);
- l) il dato medio annuale per ogni attività estrattiva così ottenuto è stato applicato all’intera durata del PABE (dieci anni);
- m) in particolare, con riguardo al primo criterio (valutazione storica delle produzioni), al fine dell’elaborazione del dato derivante dalle quantità medie prodotte negli ultimi 4 anni (dal 2014 al 2017 compresi), sono stati utilizzati i dati in peso (tonnellate) a disposizione del Comune sulla base del passaggio dei materiali estratti (blocchi e detriti) alle pese comunali e tale dato è stato trasformato in volumi (metri cubi), utilizzando pesi specifici validati a livello regionale per tipologia di materiale (2,7 ton/mc per i blocchi; 2,6 ton/mc per scaglie e detriti; 1,8 ton/mc per terre e tout venant, v. cit. relazione illustrativa, pag. 58);
- n) con riferimento al secondo criterio (resa percentuale minima del 25%), partendo dalla produzione media in blocchi di ogni attività estrattiva durante il periodo di osservazione, sulla base di una resa percentuale minima di blocchi estratti posta pari al 25%, è stata calcolata “la quantità annua di materia estratta da attribuire ad ogni cava presente nei bacini estrattivi” (pagg. 58-59 cit. relazione illustrativa);
- o) il Comune, quindi, utilizzando i dati relativi alla produzione media di ciascuna cava presente nei bacini estrattivi di Carrara riferiti al quadriennio 2014-2017, sul presupposto di una media minima di blocchi estratti pari al 25%, comune a ciascuna cava, ha suddiviso, cava per cava, la produzione sostenibile complessiva pari a mc 15.201.782, con riferimento alla durata complessiva del Piano pari ad anni 10;
- p) il suddetto metodo sarebbe, a dire della ricorrente, irragionevole e fondato su presupposti non utilizzabili per alcune considerazioni di carattere generale e specifiche relative alla cava in oggetto;
- q) il periodo di osservazione, limitato agli anni 2014-2017, porrebbe criticità in ordine alla congruità e aderenza dei dati ricavati ove raffrontati all’attuale sviluppo delle lavorazioni in ciascuna singola realtà estrattiva;
- r) evidenzia, peraltro, l’utilizzo di parametri non coerenti con la disciplina racchiusa nel Piano, generando una evidente sovrastima dei volumi sostenibili per coloro che nel periodo hanno, ad esempio, asportato ravaneti (i quali, alla luce del comma 7 del disposto normativo in esame, non rientrano nel calcolo futuro dei volumi sostenibili scavati), e sottostima dei volumi sostenibili per coloro che hanno svolto investimenti e lavori di preparazione, bonifica o realizzazione di infrastrutture;
- s) il periodo di osservazione preso come riferimento per l’individuazione delle quantità sostenibili, in numerosi casi, può esprimere dati non coerenti in relazione sia alla riconducibilità dei detriti alle singole cave sia alla riconducibilità di detto detrito alle produzioni di materiale lapideo escavato nel quadriennio 2014-2017, così da rendere non “reali” i dati relativi alle quantità medie prodotte nel periodo di riferimento delle singole cave, utilizzate quale criterio per la suddivisione delle quantità sostenibili;
- t) in tali anni, infatti – relativi a un periodo anteriore alla costituzione della società RB WA S.r.l. (interamente partecipata dalle società che esercitano attività estrattiva), che si occupa del costante ritiro dei derivati dei materiali da taglio nelle singole cave dei bacini di Carrara –, significative quantità di detrito prodotto non venivano asportate dai bacini estrattivi (e pertanto non risultano passaggi alle pese comunali), così come, sempre in tale periodo, si è registrato il passaggio di materiale detritico prodotto in anni precedenti;
- u) la resa percentuale minima stimata al 25% indistintamente per ciascuna cava dei bacini estrattivi di Carrara può esprimere dati non “reali” in relazione alla resa effettivamente ottenuta in ciascuna singola cava;
- v) i criteri utilizzati dal Comune (sia la quantità media prodotta nel periodo di riferimento adottato, sia la resa percentuale minima) comportano una valutazione delle quantità sostenibili per ciascuna cava che ha inevitabilmente natura prognostica (fondata su di una stima effettuata ex ante), incidendo per un arco temporale molto significativo (10 anni), in assenza, all’interno del Piano, di una specifica disciplina che preveda un meccanismo di verifica (ex post) circa la congruità delle quantità sostenibili assegnate a ciascuna cava, rischiando così di produrre situazioni di disequilibrio tra i vari operatori e, in taluni casi, pregiudizio per la continuità imprenditoriale nell’arco della durata del Piano;
- w) nel periodo di riferimento 2014-2017, oltre all’eventualità che fossero stati realizzati interventi straordinari di bonifica, in ogni caso era applicabile la disciplina di salvaguardia del PIT/ PPR adottato nel 2014 e approvato nel 2015, con misure di salvaguardia fino a tutto il 2017 pari al 30% dell’autorizzato, che hanno limitato la produzione;
- x) ferme restando queste incongruenze che rilevano sotto il profilo della erronea valutazione dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione, la verifica delle situazioni delle singole cave della ricorrente confermerebbe la insostenibilità dell’impianto;
- y) inoltre, la materia è riservata dall’art. 7 della L.R.T. 35/2015 al piano regionale cave (PRC), il quale deve individuare gli obiettivi di produzione sostenibile, cosicché il PABE, che deve conformarsi al PRC, non può invadere i contenuti e introdurre una disciplina difforme rispetto ad esso, che è un piano sovraordinato;
- z) infine, l’art. 37, ultimo comma, del PABE – secondo il quale “ Ogni cinque anni il Comune verifica il raggiungimento delle percentuali di resa produttiva dei materiali da taglio. Il Comune, qualora rilevi che la resa come indicata nel progetto di coltivazione non sia raggiunta, provvederà conformemente a quanto previsto nella normativa e/o negli atti di pianificazione regionale ” – sarebbe illegittimo per derivazione dalle censure dedotte nei confronti dell’art. 39 e, comunque, perchè nel caso in esame si introduce la possibilità di una surrettizia ipotesi decadenziale dall’autorizzazione estrattiva, non prevista dall’art. 21 della L.R. n. 35/2015 e, comunque, non rientrante nella capacità normativa del PABE, data la riserva di legge in materia.
3) Sempre nel terzo motivo, con specifico riferimento alla cava n. 73 FI A, si deduce che:
- a) ai sensi del comma 7 dell’art. 39, non concorre alla quantificazione delle quantità sostenibili, tra gli altri, il materiale derivante da attività di messa in sicurezza;
- b) ebbene, la ricorrente, attualmente e negli ultimi anni, a seguito di provvedimenti di sicurezza, ha dovuto realizzare opere di bonifica, consolidamento e ripresa dall’alto, svolte da cinque addetti, dotati di tutti mezzi necessari (pala, escavatori, tagliatrici a catena, tagliatrici a filo diamantato, perforanti, compressori, quadri e linee elettriche, pompe e tubazioni per approvvigionamento e trattamento delle acque di lavorazione, e tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione delle opere previste);
- c) in virtù di scritture private del 2013 e del 2016 (docc. 16 e 17 ricorrente del 9 aprile 2025), la ricorrente è stata autorizzata da Società Apuana Marmi s.r.l. a svolgere attività di escavazione su parte dei mappali 116, 120 e 121, del foglio 27, costituenti parte della cava “Torrione” n. 55 e a confine con la cava della ricorrente, per motivi di sicurezza e a tanto è stata autorizzata dal Comune di Carrara;
- d) le operazioni di bonifica, consolidamento e ripresa dall’alto hanno determinato anche una minima produzione, realizzata da cinque addetti e con mezzi, macchine ed attrezzature della ricorrente;
- e) altri sei addetti con altre macchine, mezzi ed attrezzature della ricorrente, hanno proseguito le lavorazioni ordinarie nella zona non inibita della cava “FI” n. 73;
- f) quando le operazioni di bonifica saranno terminate, tutti gli addetti torneranno ad operare nella cava FI n. 73, completamente destinata alla produzione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.500 mc annui, per un totale di volumi estratti di 22.000 mc annui, che corrispondono a 220.000 mc in 10 anni;
- g) l'iniziale quantità prevista nel PABE era di 100.821 mc, che, dopo le osservazioni, è stata portata a 150.821 mc;
- h) tuttavia, considerando l’evoluzione successiva al termine dell’operazione di bonifica, la quantità ragionevole prevedibile, per quanto sopra osservato, dovrebbe ammontare a 220.000 mc, potendosi così garantire occupazione ed investimenti;
- i) in sostanza, il dato assegnato è stato falsato dall’aver preso come punto di riferimento un periodo non significativo alla luce dei lavori di messa in sicurezza eseguiti in una cava adiacente a quella della ricorrente, pertanto i presupposti sono stati travisati e non vi è stata una adeguata motivazione a sostegno dei quantitativi assegnati, con difetto di istruttoria.
4) Con replica del 30 aprile 2025, parte ricorrente ha ulteriormente evidenziato che:
- a) il materiale scavato dalla ricorrente nella cava 55 negli anni dal 2014 al 2017, di riferimento per i volumi sostenibili ai fini del PABE, è stato registrato alla pesa come materiale proveniente dalla stessa cava 55, esercitata dalla Società Apuana Marmi s.r.l. (v. doc. n. 20 ricorrente) e, quindi, non ha concorso a determinare la quantità sostenibile per la cava n. 73 esercitata dalla ricorrente (v. Doc. 21 ricorrente, pagg. 4-5);
- b) la ricorrente ha così destinato circa la metà della sua forza produttiva (sia come addetti che come macchinari) alla bonifica nella cava n. 55 e detta forza produttiva, negli anni dal 2014 al 2017, non ha potuto concorrere alla produzione della cava n. 73, i cui volumi nel periodo 2014-2017 sono risultati notevolmente inferiori a quelli che si sarebbero potuti realizzare ove la ricorrente avesse potuto utilizzare tutta la forza lavoro e i macchinari all’interno della cava n. 73;
- c) il dato della produzione nel periodo 2014-2017 è così stato falsato per le circostanze sopra evidenziate;
- d) così la cava n. 73 della ricorrente si è vista riconosciuta, come volume sostenibile nei dieci anni, una quantità di 150.821 mc, mentre, ad esempio, la cava 78 gestita dalla ETA s.r.l. e contigua alla cava 73 (e con le stesse dimensioni), si è vista riconoscere una quantità pari a 233.333 mc;
- e) la quantità assegnata alla cava n. 73 della ricorrente sarebbe quindi ingiustamente inferiore rispetto alla potenzialità effettiva della cava per circostanze molto specifiche, peraltro note al Comune, che hanno determinato un dimensionamento sottostimato della produzione negli anni dal 2014 al 2017.
5) Le suddette censure sono infondate per i motivi che seguono.
6) Con riferimento alle previsioni generali del PABE sopra censurate, questa Sezione, con sentenza n. 284 del 12 marzo 2024, ha già evidenziato che:
- a) “ le quantità sostenibili previste dal PABE discendono da quanto previsto dal PRC, rapportando i volumi alla durata decennale e inserendo alcuni correttivi così come delineato nella Relazione Illustrativa del PABE” (v. doc. 16 produzione regionale del 7 aprile 2025);
- b) in tale relazione, infatti, si chiarisce, al § 4.3.2.2 (pagg. 57-58), che “ Il riferimento per il dimensionamento massimo attribuito ai bacini estrattivi di Carrara è derivato dagli obiettivi di produzione sostenibile riportati nell’Allegato A alla Disciplina di Piano della proposta di adozione del Piano Regionale Cave, trasmessa dalla Giunta Regionale al Consiglio (proposta di deliberazione C.R. n. 41 del 18/02/2019). Nella proposta di PRC per il comparto del marmo delle Alpi Apuane sono state considerate le produzioni pregresse degli ultimi quattro anni, ed è stato preso in considerazione il rapporto di resa tra blocchi e derivati e si è ipotizzato un tasso di crescita coerente con il modello econometrico e legato alle stime legate alle esportazioni. Per le cave di Carrara oltre al metodo dello storico delle produzioni, utilizzato dalla Regione, si è inserito anche un ulteriore metodo che tenga in considerazione le rese in blocchi. In particolare, è stata effettuata una mediazione dei dati ottenuti dall’applicazione di due criteri differenti (articoli 39 e seguenti): - il primo ricavabile dalla media aritmetica delle produzioni relative agli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017 compresi) attribuita ad ogni attività estrattiva; - il secondo derivante dall’applicazione della stima di una resa percentuale minima di blocchi estratti pari al 25% (valore plausibile ed auspicabile per i bacini estrattivi di Carrara). Il dato medio annuale per ogni attività estrattiva così ottenuto è stato applicato all’intera durata del PABE (dieci anni)” ;
- c) ebbene, i criteri sulla base dei quali è stata redatta la tabella esplicativa delle quantità sostenibili, di cui all’art. 39 NTA, si manifestano come ragionevoli;
- d) la stessa Relazione Illustrativa, in riferimento al “ Primo criterio-valutazione storica delle produzioni ” (pag. 57), spiega che “ per l’elaborazione del dato derivante dalle quantità medie prodotte negli ultimi quattro anni sono stati utilizzati i dati in peso (tonnellate) a disposizione del Comune sulla base del passaggio dei materiali estratti (blocchi e detriti) alle pese comunali. Tale dato è stato trasformato in volumi (metri cubi) utilizzando i pesi specifici validati a livello regionale per tipologia di materiale (…). Per l’applicazione di questo criterio si sono inoltre resi necessari alcuni accorgimenti che tenessero conto di annualità in cui, a causa di fenomeni non imputabili direttamente all’attività estrattiva stessa, si fossero verificate produzioni nulle o anomale e marginali, intendendo come produzione marginale una produzione inferiore al 50% rispetto alla produzione media degli ultimi quattro anni” ;
- e) “ Il dato derivante da questa prima valutazione (media delle produzioni annuali relative ad ogni attività estrattiva nel periodo di osservazione) propone un quadro basato su dati realistici ma può di fatto non considerare in modo adeguato un aspetto rilevante che permetta di favorire un’escavazione sostenibile e finalizzata a definire i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi (percentuali minime di resa )” (cit. pag. 57);
- f) pertanto, è stato introdotto un secondo criterio che, “ partendo dalla produzione media in blocchi di ogni attività estrattiva durante il periodo di osservazione, sulla base di una resa percentuale minima di blocchi estratti posta pari al 25%, ha permesso di calcolare la quantità annua di materia estratta da attribuire ad ogni cava presente nei bacini estrattivi ” (v. § rubricato “ Secondo criterio – resa percentuale minima del 25% ”, pagg. 58-59);
- g) infine, l’art. 40 NTA, prefigura un meccanismo di premialità, come chiaramente emerge dal comma 1, secondo cui “ al titolare di autorizzazione all’escavazione può essere concesso un incremento fino al massimo del 20% delle quantità sostenibili, non superiore comunque 50.000 mc, a fronte dell’esecuzione di specifici progetti di compensazione socio-economica, ambientale e paesaggistica che prevedano un incremento occupazionale, anche non strettamente collegato al progetto di coltivazione, tenendo conto anche degli indicatori di cui allo studio socio-economico di cui all’Elaborato A1.1 del presente Piano” ;
- h) il fatto che tale articolo rinvii a un successivo atto amministrativo, non è di per sé indice d’illegittimità, anche considerando il quadro definitorio stabilito dallo stesso art. 40.
7) Inoltre, l’art. 37, comma 9, NTA, nel prevedere che il Comune sia tenuto a verificare il “ raggiungimento delle percentuali di resa produttiva ” e che, in caso di mancato raggiungimento, “ provvederà conformemente a quanto previsto dalla normativa e/o negli atti di pianificazione regionale ”, si limita a prevedere il monitoraggio da parte del Comune, rinviando alla disciplina di riferimento, ragion per cui non è chiaro in che termini tale disposizione avrebbe introdotto surrettizie forme di decadenza.
8) Con specifico riferimento, poi, alla cava n. 73 FI A, parte ricorrente deduce, in buona sostanza, che le quantità alla stessa assegnate sono state sottostimate per effetto di una ridotta produzione nel quadriennio considerato (2014-2017), dovuta non a una scarsa produttività della cava ma alla necessità di effettuare dei lavori di messa in sicurezza relativi alla confinante cava n. 55, che hanno comportato sottrazione di forza lavoro e di macchinari dalla cava n. 73 (che ha quindi prodotto meno di quanto avrebbe potuto). Ad avviso di parte ricorrente, la sottostima delle quantità per la cava n. 73 (150.821 mc) sarebbe esemplificativamente evidenziata dal fatto che la cava n. 78 gestita dalla ETA s.r.l. e contigua alla cava 73 (e con le stesse dimensioni), si è vista riconoscere una quantità pari a 233.333 mc.
9) Ritiene il Collegio che la suddetta doglianza sia infondata perché, sebbene parte ricorrente alleghi di aver dovuto svolgere lavori di messa in sicurezza relativi alla confinante cava n. 55, è altrettanto vero che non deduce alcuna circostanza in virtù della quale le sia stato oggettivamente impedito di sfruttare, parallelamente, le parti della cava n. 73 che non fossero interessate da tali lavori.
10) Il ricorso va quindi respinto relativamente alla terza censura, con esso veicolata.
11) In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile e in parte va respinto.
12) Le spese di lite possono essere compensate per la particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO