Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 949/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
); , nata a [...] l'08. C.F._1 Parte_2
06.1963 (C. F.: ); nato a [...] C.F._2 Parte_3 il 14.02.1965 (C. F.: ) e , C.F._3 Parte_4 nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentati e C.F._4 difesi dall'avv. Francesco Silluzio;
E
, nato a [...] il [...] (C. F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio;
C.F._5
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C. F.: CP_2
) - CONTUMACE C.F._6
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
1.537.577,20 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla morte del sig. . Persona_1
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno prospettato di essere prossimi congiunti (in specie madre, fratelli e cugina) di e Persona_1 che la morte di questi è stata cagionata, in data 27 dicembre 2014, dal resistente il quale, imputato per i delitti previsto e punito dagli CP_2 artt. 61 nn. 1 4 e 8, 110, 575 e 577 n. 4 c. p. nonché 61 n. 1 e 588 co. 1 e 2 c.
p., è stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti con sentenza emessa in data 2 marzo 2017 dalla Corte d'Assise di Catania. è stato altresì CP_2 condannato ex art. 538 e ss. c. p. p. al risarcimento dei danni in favore degli odierni ricorrenti, costituitisi parti civile, da liquidarsi in separato giudizio civile e con riconoscimento, a titolo di provvisionale della somma di euro
10.000,00 ciascuno ai sig.ri , e e Pt_1 Parte_5 Parte_3 della somma di euro 500,00 alla sig.ra . Pt_4
A sostegno della pretesa risarcitoria, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio copia della citata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Catania e copia della sentenza n. 14/2018, emessa dalla Corte d'assise di Appello di Catania, sez . I, la quale ha ridotto, in parziale riforma della sentenza di I grado, la pena per i reati di omicidio e rissa determinandola nella misura di anni dieci di reclusione. Hanno altresì prodotto copia della sentenza n. 27327/2019, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da avverso la sentenza d'Appello, CP_2 sentenza questa che è dunque divenuta definitiva.
Il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, è stato notificato ad il quale, nonostante la CP_2 ritualità della notificazione degli atti introduttivi eseguita nei suoi confronti, donde si è proceduto nella sua contumacia.
Con atto del 20 aprile 2021, il sig. , fratello della vittima, ha CP_1 spiegato intervento volontario associandosi alla pretesa risarcitoria fatta valere dai ricorrenti.
2 Mutato il rito, chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, i ricorrenti, con le memorie ex 183, co. 6 nn. 1 e 2 c. p. c. si sono riportati ai precedenti scritti difensivi insistendo in domanda e nelle richieste istruttorie già formulate. Hanno altresì rappresentato di aver allegato alle suddette memorie ulteriori atti del procedimento penale all'esito del quale è stata emessa sentenza di condanna.
La causa, puramente documentale, all'udienza del 28 gennaio 2025 è stata posta in decisione sulle sole conclusioni del procuratore di parti ricorrenti e di parte interveniente - di integrale riproposizione della domanda di cui al ricorso in epigrafe.
*****
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico, sia dall'interesse all'integrità morale, la cui tutela, facilmente ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata un'ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione del congiunto è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. La famiglia viene in rilievo in quanto formazione sociale all'interno della quale si realizza lo svolgimento della personalità umana. La compromissione di una situazione di diritto familiare rileva costituzionalmente in quanto lede l'interesse allo svolgimento della personalità umana all'interno della famiglia. La morte o la menomazione di un familiare legittimano i congiunti a chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti in quanto provocano uno sconvolgimento della compagine familiare tale da impedire lo svolgimento della personalità dei congiunti all'interno della famiglia.
3 Il danno da perdita del rapporto parentale “non consiste allora nello sconvolgimento dell'agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma si sostanzia nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelta di vita diversa”(Cass. n. 16992/2015).
Tale sconvolgimento non può ritenersi indefettibilmente conseguente alla morte del congiunto. Ai fini probatori, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che nel caso di morte del congiunto, il danno da perdita del rapporto parentale non può essere ritenuto in re ipsa, ma richiede la prova del complesso dei pregiudizi di carattere personale sofferti dal congiunto superstite (Cass. Sez. III, ord. n. 907/2018 e ord. n. 23469/2018). Tale prova può essere raggiunta anche con ricorso alle presunzioni e, per la sua determinazione, si deve tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima
(Cass n. 8828/2003; Cass n. 22884/2007). Quanto ai legami parentali più diretti (genitori, figli, coniugi, fratelli/sorelle) l'onere probatorio è molto più attenuato, in quanto il semplice rapporto di coniugio o di filiazione o di fratellanza deve far presumere ex art. 2727 c. c. l'esistenza del rapporto affettivo, salvo la prova contraria da fornirsi a cura della parte convenuta:
“La morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c. c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. Sez. VI, Ord.
n. 3767/2018).
Per ciò che attiene alla liquidazione di tale tipo di danno, derivante dalla perdita del rapporto parentale, occorre fare riferimento alle tabelle milanesi integrate a punti così come esitate dall'aggiornamento del 2024. La scelta di un sistema imperniato su tabelle integrate a punti è volta, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ad assicurare la prevedibilità
4 nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Infatti, a differenza di quanto previsto per il danno biologico, avuto riguardo al danno da perdita del rapporto parentale è stato previsto un meccanismo che prevede l'assegnazione di un numero di punti variabile alla luce di cinque parametri:
1) età della vittima, 2) età del danneggiato, 3) convivenza, 4) numero di congiunti superstiti, 5) quantità ed intensità della relazione parentale. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura
“soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. La somma dei punti quantificati in applicazione di suddetti parametri per ogni singolo caso va moltiplicato per il valore del punto quantificato in € 3.911,00 per la perdita di genitori, figli, coniuge o affini ed in € 1.698,00 per la perdita di fratelli o nipoti.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Le domande risarcitorie dispiegate da , Parte_1 Parte_5
e sono fondate e vanno accolte. Parte_3 CP_1
Alla sig.ra madre della vittima primaria, compete Parte_1
equitativamente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
175.995,00 al cui calcolo si perviene con le modalità di seguito esplicate.
Assunto il valore del punto base in euro 3.911,00 devono riconoscersi a parte ricorrente complessivi 45 punti, così determinati: 16 punti in considerazione dell'età del congiunto (vittima secondaria) al momento del decesso;
20 punti in considerazione dell'età della vittima primaria al momento del decesso;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti. Non si possono liquidare somme maggiori non essendo stati forniti elementi ulteriori atti a dimostrare l'effettiva intensità del legame tra la richiedente e la vittima primaria nel caso
5 concreto (atteso peraltro che non sussistono agli atti del giudizio elementi dai quali poter desumere un rapporto di convivenza tra il defunto e la congiunta ricorrente).
Alla sig.ra sorella della vittima primaria, compete Parte_5
equitativamente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
59.430,00 al cui calcolo si perviene con le modalità di seguito esplicate.
Assunto il valore del punto base in euro 1.698,00 devono riconoscersi a parte ricorrente complessivi 35 punti, così determinati: 12 punti in considerazione dell'età del congiunto (vittima secondaria) al momento del decesso;
14 punti in considerazione dell'età della vittima primaria al momento del decesso;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti. Anche in questo caso non si possono liquidare somme maggiori in ragione della carenza di allegazione e di prova relative alla convivenza e all'intensità del legame parentale tra la richiedente ed il defunto.
Al sig. fratello della vittima primaria, compete Parte_3
equitativamente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
62.826,00 al cui calcolo si perviene con le modalità di seguito esplicate.
Assunto il valore del punto base in euro 1.698,00 devono riconoscersi a parte ricorrente complessivi 37 punti, così determinati: 14 punti in considerazione dell'età del congiunto (vittima secondaria) al momento del decesso;
14 punti in considerazione dell'età della vittima primaria al momento del decesso;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti. Anche in questo caso non si possono liquidare somme maggiori in ragione della carenza di allegazione e di prova relative alla convivenza e all'intensità del legame parentale tra il richiedente ed il defunto.
Al sig. , fratello della vittima primaria, compete CP_1
equitativamente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro
62.826,00 al cui calcolo si perviene con le modalità di seguito esplicate.
Assunto il valore del punto base in euro 1.698,00 devono riconoscersi a parte ricorrente complessivi 37 punti, così determinati: 14 punti in considerazione dell'età del congiunto (vittima secondaria) al momento del decesso;
14 punti in considerazione dell'età della vittima primaria al momento del decesso;
9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti. Anche in questo caso non si possono liquidare somme maggiori in ragione della carenza di allegazione e
6 di prova relative alla convivenza e all'intensità del legame parentale tra il richiedente ed il defunto.
Ovviamente dalle predette somme andranno detratte quelle eventualmente già corrisposte dal resistente a parti ricorrenti a titolo di provvisionale, così come ad esse riconosciute nella sentenza conclusiva del processo penale nell'ambito del quale le stesse si sono costituite parte civile ed ammontanti ad euro 10.000,00 per ciascuna.
I valori presi a riferimento sono quelli della tabella del 2024.
Pertanto essi vanno devalutati al 2014, anno di morte del congiunto.
Indi, poiché si tratta di debiti di valore e non di valuta, ciascun importo (come sopra devalutato), va rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat dell'anno di riferimento, dal giorno del decesso del sig. a Persona_1
quello di pubblicazione della presente decisione;
su ciascun importo annuale vanno inoltre applicati gli interessi compensativi, nella misura legale al tasso vigente in ciascun anno di riferimento.
La domanda liquidatoria dispiegata dalla sig.ra va Parte_4
disattesa per le ragioni che di seguito si espongono.
La giurisprudenza di legittimità ha fatto proprio il principio in forza del quale
“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela con il defunto (ovvero i membri della cd. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass. sex VI n. 5452/2020).
Invero, in tema di domanda di risarcimento del danno parentale proposta dai congiunti della vittima, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità, occorrendo, comunque, specie nell'ipotesi in cui la domanda sia avanzata da parenti estranei alla cosiddetta famiglia nucleare, come nel caso in esame, provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Orbene, non può farsi a meno di osservare come la parte ricorrente in questione non abbia allegato alcun elemento da cui desumere la sussistenza
7 di una certa intensità del vincolo affettivo con la vittima. L'assenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto della richiesta, unitamente all'impossibilità di fare ricorso alle presunzioni – non sussistendo tra cugini quel legame affettivo di particolare intensità che vale a fondare l'utilizzabilità del meccanismo di prova per presunzioni – fanno ritenere non raggiunta la prova della comunanza di vita e della fitta rete di relazioni che sole potrebbero fondare la chiesta liquidazione.
Secondo soccombenza, va condannato a rifondere i ricorrenti CP_2
delle spese di lite.
I compensi vanno liquidati in euro 17.252,00, in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate - con il massimo abbattimento per la fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda - ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro
520.000,00, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
I sig.ri e sono allo stato ammessi al patrocinio a spese dello Pt_1 Pt_2
Stato, pertanto le spese di lite liquidate in loro favore vanno distratte in favore dello Stato.
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna a pagare a ciascuno dei ricorrenti CP_2
e le somme indicate in parte motiva, sì come evidenziate con Pt_1 Pt_2
carattere più scuro, dedotte eventualmente le somme già liquidate in sede penale, con devalutazione, rivalutazione e interessi come pure indicato in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da . Condanna, Parte_4
altresì, a rifondere solidalmente i ricorrenti delle spese di lite che CP_2
liquida in complessivi euro 17.252,00 per compensi al difensore, oltre c. p.
a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait.
Spese distratte in favore dello Stato.
Catania, 17 marzo 2025
Il g. u. Dott. Gaetano Cataldo
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