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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa GI Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Parte_1 C.F._1
ALESSIA ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Cisanello n. 145, Pisa
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 5 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto il 13 giugno 2009 in Pisa con , Parte_2 dall'unione con il quale è nata la figlia, GI, il 3 ottobre 2009. A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza definitiva n. 150/2020 resa in data 4 febbraio 2020.
In punto di condizioni economiche, dava atto di percepire il reddito di cittadinanza e di essere assegnataria di alloggio popolare, ove risiedeva assieme ai figli minori (avuti da una successiva convivenza more uxorio), mentre la figlia GI di fatto alloggiava ormai da tempo presso l'abitazione dei nonni materni. Rappresentava che il padre di sua figlia – qui resistente – si era sempre sottratto ai doveri genitoriali previsti in sede di separazione e che i contatti con la figlia erano diventati più sporadici a causa del fatto che l' si trovava recluso presso la Casa Circondariale di Busto Pt_2
Arsizio.
Sulla base di tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso l'abitazione dei nonni materni, nonché l'assegnazione della casa familiare a sé ricorrente e regolamentarsi il diritto di visita padre-figlia anche una volta uscito il padre dal carcere. Chiedeva, altresì, porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della minore con la somma di
€ 200,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, né Parte_2 compariva personalmente all'udienza del 20 giugno 2024, all'esito della quale venivano confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, dato mandato ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo familiare e ad INPS e Agenzia delle
Entrate per l'accertamento della situazione economica e patrimoniale del resistente.
All'esito dell'audizione della minore, la parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti rinunciando ai termini e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 13 giugno 2009 in Pisa e iscritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del comune di Pisa, al n. 51, parte I, anno 2009.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Ciò detto, venendo alle richieste accessorie, in punto di regime di affidamento della figlia minore
GI, si ritiene di dover optare per l'affido esclusivo della stessa alla madre con collocamento della minore presso i nonni materni, in continuità con quanto previsto in sede di separazione. Ed infatti, sebbene nella attuale normativa, l'affidamento condiviso si ponga come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo, a tale regime può ancora ricorrersi laddove l'applicazione dell'affido condiviso risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., 18.06.2008, n. 16593) o, comunque, sulla presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Nel caso di specie, il padre di GI è attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Busto
Arsizio e, pertanto, ha soltanto contatti sporadici con la figlia resi, appunto, difficili proprio dal suo stato di detenzione. La misura dell'affido esclusivo della minore alla madre, dunque, si giustifica anche nell'ottica di consentire alla signora di adottare decisioni riguardanti la figlia in tempi più celeri,
e ciò nel preminente ed esclusivo interesse della minore GI.
In tal senso, rispondente all'interesse della ragazza appare essere anche il collocamento della stessa presso i nonni materni, ove la figlia abita ormai dal tempo della separazione, non ritenendo che siano mutate da allora le condizioni che avevano determinato il Tribunale a statuire in tal senso. Gli stessi
Servizi sociali incaricati nel presente procedimento hanno constatato che la minore risiede abitualmente presso la casa dei nonni, dove dispone di una camera propria…GI ha un forte legame con i nonni materni, con i quali ha vissuto negli ultimi anni e che risultano per lei pilastri importanti (si v. relazione depositata il 3 ottobre 2024). Del pari, si ritiene di confermare l'assegnazione della allora casa coniugale alla signora, giacché la stessa ne risulta assegnataria, come dalla stessa dimostrato col doc. n. 11 e non essendovi domanda di segno contrario dalla controparte, rimasta contumace.
Con riguardo, poi, al regime di frequentazione padre-figlia, atteso l'attuale stato di detenzione del resistente, si ritiene opportuno rimettere la frequentazione padre-figlia agli accordi tra le parti e tra il padre e la figlia, quanto agli incontri in presenza, e di disporre che il padre possa sentire la figlia anche tramite videochiamate, nel rispetto dell'organizzazione dell'istituto penitenziario e degli impegni scolastici della figlia GI, demandando, invece, ai Servizi sociopsicologici l'organizzazione degli incontri padre-figlia quando il padre non si troverà più in stato di reclusione e previa valutazione psicologica della figlia. È emerso, infatti, dall'audizione l'attaccamento della minore al padre, tanto che la stessa ha raccontato di essere andata a trovarlo durante l'estate scorsa e che sarebbe tornata a trovarlo anche in occasione delle vacanze natalizie e ha manifestato il desiderio di fare delle videochiamate con lui rappresentando, tuttavia, come ciò non fosse possibile in ragione del fatto che al padre sarebbe concesso di chiamarla soltanto la mattina, quando lei però è a scuola.
La minore si è detta, comunque, contenta di incontrarlo e ha dichiarato di aver anche riallacciato i rapporti con la nonna paterna.
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione devono essere confermate, da ultimo, anche con riguardo al contributo di mantenimento ivi previsto in favore della minore e a carico del padre nella somma di € 200,00 mensili, oltre Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, atteso lo stato di disoccupazione della resistente e che la figlia, a lei affidata, è di fatto interamente a suo carico.
Per i medesimi motivi, l'assegno unico ed universale relativo alla figlia minore sarà percepito integralmente da in qualità di genitore collocatario. Parte_1
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente (ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Parte_1
e , celebrato in Pisa, in data 13 giugno 2009, iscritto nel registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del comune di Pisa, al n. 51, parte I, anno 2009.
CONFERMA le condizioni di separazione. DISPONE che la frequentazione padre-figlia sarà rimessa agli accordi tra le parti e tra il padre e la figlia, quanto agli incontri in presenza, e che, in ogni caso, il padre potrà sentire la figlia tramite videochiamate, nel rispetto dell'organizzazione dell'istituto penitenziario e degli impegni scolastici della figlia GI, demandando, invece, ai Servizi sociopsicologici l'organizzazione degli incontri padre-figlia quando il padre non si troverà più in stato di reclusione e previa valutazione psicologica della figlia.
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo alla figlia minore sarà integralmente percepito dalla madre, Parte_1
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di Pisa di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 15/01/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa GI Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI Parte_1 C.F._1
ALESSIA ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
predetto difensore, via Cisanello n. 145, Pisa
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 5 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto il 13 giugno 2009 in Pisa con , Parte_2 dall'unione con il quale è nata la figlia, GI, il 3 ottobre 2009. A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza definitiva n. 150/2020 resa in data 4 febbraio 2020.
In punto di condizioni economiche, dava atto di percepire il reddito di cittadinanza e di essere assegnataria di alloggio popolare, ove risiedeva assieme ai figli minori (avuti da una successiva convivenza more uxorio), mentre la figlia GI di fatto alloggiava ormai da tempo presso l'abitazione dei nonni materni. Rappresentava che il padre di sua figlia – qui resistente – si era sempre sottratto ai doveri genitoriali previsti in sede di separazione e che i contatti con la figlia erano diventati più sporadici a causa del fatto che l' si trovava recluso presso la Casa Circondariale di Busto Pt_2
Arsizio.
Sulla base di tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso l'abitazione dei nonni materni, nonché l'assegnazione della casa familiare a sé ricorrente e regolamentarsi il diritto di visita padre-figlia anche una volta uscito il padre dal carcere. Chiedeva, altresì, porsi a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della minore con la somma di
€ 200,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, né Parte_2 compariva personalmente all'udienza del 20 giugno 2024, all'esito della quale venivano confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, dato mandato ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo familiare e ad INPS e Agenzia delle
Entrate per l'accertamento della situazione economica e patrimoniale del resistente.
All'esito dell'audizione della minore, la parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti rinunciando ai termini e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data 13 giugno 2009 in Pisa e iscritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
stato civile del comune di Pisa, al n. 51, parte I, anno 2009.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Ciò detto, venendo alle richieste accessorie, in punto di regime di affidamento della figlia minore
GI, si ritiene di dover optare per l'affido esclusivo della stessa alla madre con collocamento della minore presso i nonni materni, in continuità con quanto previsto in sede di separazione. Ed infatti, sebbene nella attuale normativa, l'affidamento condiviso si ponga come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo, a tale regime può ancora ricorrersi laddove l'applicazione dell'affido condiviso risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., 18.06.2008, n. 16593) o, comunque, sulla presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore.
Nel caso di specie, il padre di GI è attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Busto
Arsizio e, pertanto, ha soltanto contatti sporadici con la figlia resi, appunto, difficili proprio dal suo stato di detenzione. La misura dell'affido esclusivo della minore alla madre, dunque, si giustifica anche nell'ottica di consentire alla signora di adottare decisioni riguardanti la figlia in tempi più celeri,
e ciò nel preminente ed esclusivo interesse della minore GI.
In tal senso, rispondente all'interesse della ragazza appare essere anche il collocamento della stessa presso i nonni materni, ove la figlia abita ormai dal tempo della separazione, non ritenendo che siano mutate da allora le condizioni che avevano determinato il Tribunale a statuire in tal senso. Gli stessi
Servizi sociali incaricati nel presente procedimento hanno constatato che la minore risiede abitualmente presso la casa dei nonni, dove dispone di una camera propria…GI ha un forte legame con i nonni materni, con i quali ha vissuto negli ultimi anni e che risultano per lei pilastri importanti (si v. relazione depositata il 3 ottobre 2024). Del pari, si ritiene di confermare l'assegnazione della allora casa coniugale alla signora, giacché la stessa ne risulta assegnataria, come dalla stessa dimostrato col doc. n. 11 e non essendovi domanda di segno contrario dalla controparte, rimasta contumace.
Con riguardo, poi, al regime di frequentazione padre-figlia, atteso l'attuale stato di detenzione del resistente, si ritiene opportuno rimettere la frequentazione padre-figlia agli accordi tra le parti e tra il padre e la figlia, quanto agli incontri in presenza, e di disporre che il padre possa sentire la figlia anche tramite videochiamate, nel rispetto dell'organizzazione dell'istituto penitenziario e degli impegni scolastici della figlia GI, demandando, invece, ai Servizi sociopsicologici l'organizzazione degli incontri padre-figlia quando il padre non si troverà più in stato di reclusione e previa valutazione psicologica della figlia. È emerso, infatti, dall'audizione l'attaccamento della minore al padre, tanto che la stessa ha raccontato di essere andata a trovarlo durante l'estate scorsa e che sarebbe tornata a trovarlo anche in occasione delle vacanze natalizie e ha manifestato il desiderio di fare delle videochiamate con lui rappresentando, tuttavia, come ciò non fosse possibile in ragione del fatto che al padre sarebbe concesso di chiamarla soltanto la mattina, quando lei però è a scuola.
La minore si è detta, comunque, contenta di incontrarlo e ha dichiarato di aver anche riallacciato i rapporti con la nonna paterna.
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione devono essere confermate, da ultimo, anche con riguardo al contributo di mantenimento ivi previsto in favore della minore e a carico del padre nella somma di € 200,00 mensili, oltre Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, atteso lo stato di disoccupazione della resistente e che la figlia, a lei affidata, è di fatto interamente a suo carico.
Per i medesimi motivi, l'assegno unico ed universale relativo alla figlia minore sarà percepito integralmente da in qualità di genitore collocatario. Parte_1
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente (ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe, Parte_1
e , celebrato in Pisa, in data 13 giugno 2009, iscritto nel registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del comune di Pisa, al n. 51, parte I, anno 2009.
CONFERMA le condizioni di separazione. DISPONE che la frequentazione padre-figlia sarà rimessa agli accordi tra le parti e tra il padre e la figlia, quanto agli incontri in presenza, e che, in ogni caso, il padre potrà sentire la figlia tramite videochiamate, nel rispetto dell'organizzazione dell'istituto penitenziario e degli impegni scolastici della figlia GI, demandando, invece, ai Servizi sociopsicologici l'organizzazione degli incontri padre-figlia quando il padre non si troverà più in stato di reclusione e previa valutazione psicologica della figlia.
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo alla figlia minore sarà integralmente percepito dalla madre, Parte_1
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di Pisa di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al comma 2 di detto articolo.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 15/01/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina