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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1107/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1972 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Scheda Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Viggiano Ursula del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 27/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 42, Parte II
- Serie A, Anno 2003.
Dall'unione sono nati i figli , rispettivamente in data 08/06/2006 e 22/03/2009, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4
c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 27/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 42, Parte II - Serie A, Anno
2003 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. DISPONE che la figlia della coppia, , già maggiorenne e non tuttora Persona_3 economicamente autosufficiente, continui a vivere presso la madre, salvo trasferirsi in differente località per ragioni di studio;
DISPONE che il minore , sia Persona_4 invece collocato presso la residenza materna ed affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
3. DISPONE che il minore, , trascorra con il padre tre fine settimana al Persona_4 mese, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica alle ore 20.00; le festività verranno trascorse dal medesimo con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza (e quindi ciò concernerà il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il primo gennaio, nonché Pasqua
e Pasquetta). Trascorrerà inoltre alternativamente con ciascun genitore i propri compleanni, salvo un momento comune che gli stessi si impegnano a passare insieme a lui in tali date pagina 2 di 4 ogni anno. Durante le vacanze estive, il Sig. trascorrerà con la prole fino a due Per_4 mesi presso la di lui dimora in Bergeggi (SV). Il tutto salvo diversa intesa che i coniugi andranno ad assumere nel superiore interesse del figlio minore;
4. DISPONE che il sig. corrisponda € 1.000,00 mensili a titolo di concorso Parte_1 nel mantenimento della prole (e dunque € 500,00 per ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei medesimi: detta somma sarà soggetta a rivalutazione
Istat periodica secondo legge. AUTORIZZA la sig.ra a percepire Controparte_1 interamente l'assegno unico inerente alla prole. DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie afferenti i figli, secondo i termini indicati nel protocollo redatto dal Tribunale di Vercelli nel 2018 e da intendersi qui interamente richiamato;
5. DÀ ATTO che il sig. si è impegnato a concorrere negli oneri per il Parte_1 trasloco della sig.ra nella misura di € 5.000,00, contestualmente alla CP_1 sottoscrizione del ricorso a mezzo bonifico bancario all'Iban che la medesima indicherà per mezzo del proprio difensore. Le parti si impegnano altresì a chiudere rapporti bancari tra gli stessi cointestati, ripartendo a metà le relative giacenze;
6. DÀ ATTO che i coniugi, al netto di quanto sopra previsto circa la prole e il concorso nelle spese del trasloco della sig.ra dichiarano che con il presente accordo di CP_1 separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto confermano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, essendo indipendenti economicamente, per cui le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento o per altra sorte equipollente;
7. DÀ ATTO che, comunque, nell'ambito degli accordi patrimoniali, i coniugi, a titolo di definizione dei rapporti nascenti dalla crisi coniugale, in virtù di un riassetto immobiliare, concordemente si impegnano, anche al fine di dirimere ogni e qualsivoglia controversia di natura patrimoniale e quale elemento funzionale ed indispensabile per la sottoscrizione della presente separazione, a trasferire un immobile di proprietà della signora Controparte_1 in favore del Sig. , senza corrispettivo alcuno, ed in particolare: Parte_1
- la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. l'intera piena Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Valtournenche (AO), Frazione Crepin n. 109 piano 3, censito al N.C.E.U. locale come segue: fg. 19, part. 76, sub. 19 nonché fg. 19 part. 74, sub. 13, cat.
A/4, cl. 1, consistenza un vano, superficie 30 mq. (atto di provenienza: compravendita Not.
Enrico Sebastiani, rep. n. 115682, rogito n. 21539 del 23.05.2007; e successivo frazionamento depositato avanti l'Agenzia delle Entrate in data 28.12.2020);
8. DÀ ATTO che su detti immobili non gravano oneri o formalità pregiudizievoli;
9. DÀ ATTO i coniugi si impegnano ad eseguire detto trasferimento, entro 45 giorni dalla omologazione della separazione, a mezzo separato rogito notarile avanti il Notaio
[...]
di Ivrea (TO), ed i relativi oneri (ivi inclusi quelli per le competenze del rogante Per_5
e di eventuali tecnici per pratiche di sanatoria urbanistico-edilizia-catastale dello stabile) sono a carico del Sig. . Parte_1
La cessione avviene quale “contratto della crisi coniugale”, secondo l'orientamento consolidato della Cass. Civ. Sez. Trib. 17.02.2016 n. 3110 e pertanto si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché da ultimo la risoluzione dell'Ufficio Entrate n. 2E del 21.02.2014 cap. 9.2;
10. DÀ ATTO che la cessione è dunque funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
11. DÀ ATTO che l'operazione di cui sopra avviene con le seguenti precisazioni:
pagina 3 di 4 - gli impegni sopra assunti dalle parti costituiscono, ad ogni effetto di legge, contratto preliminare di compravendita con gli obblighi e le conseguenze previste e sancite dall'art. 2932 cc;
le parti sono espressamente esentate dall'osservanza delle forme e degli obblighi previsti dagli artt.li 1208 e segg. c.c.;
- tale trasferimento costituisce contenuto essenziale della regolamentazione degli obblighi assunti dalle parti in seno alla presente procedura, in quanto idoneo a definire il contrasto tra i coniugi ed a risolvere in modo definitivo e stabile la crisi matrimoniale;
- le parti richiedono e si impegnano a richiedere sin d'ora all'atto notarile di trasferimento l'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 come da circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/2013 (Cass. Civ. 2111/2016);
12. DÀ ATTO che fermo quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni e qualsiasi questione patrimoniale tra di loro pendente, e di non avere più alcuna pretesa di natura economica reciproca per qualsivoglia ragione o titolo, anche estraneo ai profili trattati nel presente atto;
13. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1107/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1972 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Scheda Roberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Viggiano Ursula del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 27/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 42, Parte II
- Serie A, Anno 2003.
Dall'unione sono nati i figli , rispettivamente in data 08/06/2006 e 22/03/2009, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4
c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Orta San Giulio (NO) il 27/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 42, Parte II - Serie A, Anno
2003 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. DISPONE che la figlia della coppia, , già maggiorenne e non tuttora Persona_3 economicamente autosufficiente, continui a vivere presso la madre, salvo trasferirsi in differente località per ragioni di studio;
DISPONE che il minore , sia Persona_4 invece collocato presso la residenza materna ed affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
3. DISPONE che il minore, , trascorra con il padre tre fine settimana al Persona_4 mese, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica alle ore 20.00; le festività verranno trascorse dal medesimo con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza (e quindi ciò concernerà il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il primo gennaio, nonché Pasqua
e Pasquetta). Trascorrerà inoltre alternativamente con ciascun genitore i propri compleanni, salvo un momento comune che gli stessi si impegnano a passare insieme a lui in tali date pagina 2 di 4 ogni anno. Durante le vacanze estive, il Sig. trascorrerà con la prole fino a due Per_4 mesi presso la di lui dimora in Bergeggi (SV). Il tutto salvo diversa intesa che i coniugi andranno ad assumere nel superiore interesse del figlio minore;
4. DISPONE che il sig. corrisponda € 1.000,00 mensili a titolo di concorso Parte_1 nel mantenimento della prole (e dunque € 500,00 per ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei medesimi: detta somma sarà soggetta a rivalutazione
Istat periodica secondo legge. AUTORIZZA la sig.ra a percepire Controparte_1 interamente l'assegno unico inerente alla prole. DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie afferenti i figli, secondo i termini indicati nel protocollo redatto dal Tribunale di Vercelli nel 2018 e da intendersi qui interamente richiamato;
5. DÀ ATTO che il sig. si è impegnato a concorrere negli oneri per il Parte_1 trasloco della sig.ra nella misura di € 5.000,00, contestualmente alla CP_1 sottoscrizione del ricorso a mezzo bonifico bancario all'Iban che la medesima indicherà per mezzo del proprio difensore. Le parti si impegnano altresì a chiudere rapporti bancari tra gli stessi cointestati, ripartendo a metà le relative giacenze;
6. DÀ ATTO che i coniugi, al netto di quanto sopra previsto circa la prole e il concorso nelle spese del trasloco della sig.ra dichiarano che con il presente accordo di CP_1 separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto confermano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, essendo indipendenti economicamente, per cui le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento o per altra sorte equipollente;
7. DÀ ATTO che, comunque, nell'ambito degli accordi patrimoniali, i coniugi, a titolo di definizione dei rapporti nascenti dalla crisi coniugale, in virtù di un riassetto immobiliare, concordemente si impegnano, anche al fine di dirimere ogni e qualsivoglia controversia di natura patrimoniale e quale elemento funzionale ed indispensabile per la sottoscrizione della presente separazione, a trasferire un immobile di proprietà della signora Controparte_1 in favore del Sig. , senza corrispettivo alcuno, ed in particolare: Parte_1
- la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. l'intera piena Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Valtournenche (AO), Frazione Crepin n. 109 piano 3, censito al N.C.E.U. locale come segue: fg. 19, part. 76, sub. 19 nonché fg. 19 part. 74, sub. 13, cat.
A/4, cl. 1, consistenza un vano, superficie 30 mq. (atto di provenienza: compravendita Not.
Enrico Sebastiani, rep. n. 115682, rogito n. 21539 del 23.05.2007; e successivo frazionamento depositato avanti l'Agenzia delle Entrate in data 28.12.2020);
8. DÀ ATTO che su detti immobili non gravano oneri o formalità pregiudizievoli;
9. DÀ ATTO i coniugi si impegnano ad eseguire detto trasferimento, entro 45 giorni dalla omologazione della separazione, a mezzo separato rogito notarile avanti il Notaio
[...]
di Ivrea (TO), ed i relativi oneri (ivi inclusi quelli per le competenze del rogante Per_5
e di eventuali tecnici per pratiche di sanatoria urbanistico-edilizia-catastale dello stabile) sono a carico del Sig. . Parte_1
La cessione avviene quale “contratto della crisi coniugale”, secondo l'orientamento consolidato della Cass. Civ. Sez. Trib. 17.02.2016 n. 3110 e pertanto si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché da ultimo la risoluzione dell'Ufficio Entrate n. 2E del 21.02.2014 cap. 9.2;
10. DÀ ATTO che la cessione è dunque funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
11. DÀ ATTO che l'operazione di cui sopra avviene con le seguenti precisazioni:
pagina 3 di 4 - gli impegni sopra assunti dalle parti costituiscono, ad ogni effetto di legge, contratto preliminare di compravendita con gli obblighi e le conseguenze previste e sancite dall'art. 2932 cc;
le parti sono espressamente esentate dall'osservanza delle forme e degli obblighi previsti dagli artt.li 1208 e segg. c.c.;
- tale trasferimento costituisce contenuto essenziale della regolamentazione degli obblighi assunti dalle parti in seno alla presente procedura, in quanto idoneo a definire il contrasto tra i coniugi ed a risolvere in modo definitivo e stabile la crisi matrimoniale;
- le parti richiedono e si impegnano a richiedere sin d'ora all'atto notarile di trasferimento l'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 come da circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/2013 (Cass. Civ. 2111/2016);
12. DÀ ATTO che fermo quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni e qualsiasi questione patrimoniale tra di loro pendente, e di non avere più alcuna pretesa di natura economica reciproca per qualsivoglia ragione o titolo, anche estraneo ai profili trattati nel presente atto;
13. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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