Art. 1. Articolo unico.
Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall' art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087 , e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.
Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall' art. 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087 , e' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.