TAR Roma, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 268
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 9 novembre 2023
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Sentenza 8 gennaio 2026

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per contrasto dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, con gli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa di cui alla legge n. 241/1990

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per contrasto dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, con gli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa di cui alla legge n. 241/1990

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 nonché del comma 1, lett. b), dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

  • Altro
    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità derivata per contrasto dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, con gli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

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    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

  • Altro
    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

  • Altro
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa di cui alla legge n. 241/1990

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 7, e della Nota esplicativa del Ministero della Salute del 5 agosto 2022

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto della normativa sul pay back con il principio di neutralità IVA

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Accolto
    Pagamento degli oneri di ripiano in misura ridotta ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025

    L'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 prevede la cessazione della materia del contendere in caso di versamento della quota ridotta degli importi dovuti.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso

    Il pagamento tempestivo e corretto degli importi dovuti determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 268
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 268
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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