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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. IN Liberto RR Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, in persona del procuratore speciale Dott. Parte_1 [...]
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, codice abi 03069, iscritta all'Albo Parte_2 delle Banche al n°5361 e Capogruppo del gruppo bancario " iscritto all'Albo dei Parte_1
Gruppi Bancari –incorporante in data 7.4.2018 la convenuta nel giudizio di Controparte_1 prime cure RG 13067/2013 del Tribunale di Palermo –rappresentata, assistita e difesa dall'avv. C. Valerio Scimemi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Dante 55 appellante
CONTRO
P.IVA Controparte_2
, Fall. n. 110 del 25.07.2016, sent.n.112/2016, del Tribunale di Palermo, in P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, Avv. Gianluca Saeli, elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Giuseppe Verdi n. 53, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bonfante che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 8.10.2018, in virtù del provvedimento di autorizzazione all'azione reso dal Sig. Giudice Delegato al fallimento in data 29.06.2018 appellato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 18 settembre 2013, la Controparte_2
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Palermo,
[...] Controparte_1 chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di conto corrente n. 53564 e n. 66784, intercorrenti con la medesima banca, in ragione della indebita applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, tassi ultralegali, valute bancarie, competenze, spese e costi di tenuta dei conti, applicati nel corso del rapporto tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20 dicembre 2013, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, a vario titolo, il rigetto integrale delle domande attoree. CP_1
A seguito dello scambio delle memorie difensive e istruttorie, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile. Dopo il deposito della relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza fissata a tal fine, trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 19 settembre 2016, in considerazione dell'intervenuto fallimento della società attrice, la causa veniva rimessa sul ruolo per i provvedimenti relativi all'interruzione del processo;
tuttavia, non si dava luogo all'interruzione, essendosi costituita la Curatela fallimentare in prosecuzione del giudizio.
La causa veniva quindi nuovamente posta in decisione, con la concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
Dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 75/2018 del 27 dicembre 2017 (depositata il 5 gennaio 2018), pronunciando definitivamente, accoglieva parzialmente le domande attoree e così statuiva:
Condanna la a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_2
per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 37.018,58, oltre
[...] interessi legali dal 18 settembre 2013; Condanna la l pagamento, in favore Controparte_1 della parte attrice, delle spese di lite, liquidate in € 3.400, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario di legge e spese vive pari a € 450,00; Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già
2 liquidate, a carico della medesima Controparte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la quale Parte_1 incorporante, in data 7 aprile 2018, la chiedendone la riforma. Controparte_1
Si è costituita la Curatela del fallimento , Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 6.6.2025 con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello, con cui la lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui CP_1 il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, non merita accoglimento.
Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe mal valutato le risultanze documentali e tecniche, ignorato le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, aderito in modo acritico alla consulenza d'ufficio e, soprattutto, omesso di rilevare che — in assenza di un contratto scritto di affidamento — tutte le rimesse effettuate dal correntista nel periodo anteriore al decennio precedente la citazione avrebbero dovuto assumere natura solutoria, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale.
La prospettazione dell'appellante non è condivisibile.
È opportuno premettere che, ai fini dell'operatività della prescrizione in materia di conto corrente bancario, assume rilievo decisivo la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: solo le prime sono idonee a costituire un pagamento e, quindi, a far decorrere il termine prescrizionale dalla data dell'annotazione in conto. La natura solutoria di una rimessa, tuttavia, non può essere affermata automaticamente sulla sola base dell'assenza di un contratto di apertura di credito, ma richiede un accertamento concreto sull'esistenza o meno di un affidamento — anche non formalizzato — idoneo a qualificare l'operatività del conto corrente.
Ed è proprio a tale accertamento che il primo giudice ha proceduto per verificare la prescrizione.
Dalla consulenza tecnica espletata in primo grado è risultato che, nei periodi oggetto di analisi:
– per il conto n. 55634 non sono mai stati riscontrati sconfinamenti extra-fido;
– per il conto n. 66784, dalla data di apertura e sino al settembre 2003, non vi sono stati saldi a
3 debito, né entro né oltre fido.
L'appellante contesta tali conclusioni assumendo una insanabile contraddizione logica nel ragionamento del giudice, che in una parte della sentenza avrebbe affermato l'assenza di affidamento e in un'altra ne avrebbe presupposto l'esistenza ai fini della prescrizione. La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente distinto i due piani del discorso:
– sotto il profilo della validità delle condizioni economiche, ha rilevato la mancanza di un contratto scritto recante le pattuizioni sugli interessi e sugli oneri accessori, con la conseguenza di ritenere applicabile il tasso legale e di escludere le competenze non provate;
– sotto il diverso profilo della dinamica operativa del rapporto, ha accertato — alla luce degli estratti conto e del dettaglio delle competenze — che la aveva comunque messo a CP_1 disposizione del cliente una provvista utilizzata in modo coerente e sistematico, senza che emergessero scoperti o sconfinamenti non tollerati.
L'assenza di un contratto scritto non impedisce, infatti, di riconoscere — come chiarito dalla giurisprudenza più recente — l'esistenza di un affidamento desumibile dalla concreta operatività del rapporto.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'affidamento può essere provato anche tramite presunzioni ricavate dagli estratti conto, dalla continuità delle operazioni passive, dalla tolleranza degli sconfinamenti, dall'applicazione di tassi differenziati e di spese tipiche degli affidamenti (Cass. 2338/2024; Cass. n. 11016 del 24/04/2024).
Non è dunque condivisibile l'argomento dell'appellante secondo cui la mancanza della lettera di affidamento imporrebbe di considerare tutte le rimesse come solutorie: una tale impostazione, oltre a contraddire gli approdi ormai consolidati della Suprema Corte, porterebbe paradossalmente a ignorare l'effettiva operatività del rapporto e la volontà delle parti come risultante dagli atti.
Alla luce della documentazione e della CTU, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che nei periodi anteriori al decennio prescritto non vi fossero rimesse solutorie idonee a far
4 decorrere la prescrizione.
La censura secondo cui il giudice avrebbe aderito acriticamente alla CTU non è fondata: la motivazione, benché sintetica, dà conto delle ragioni per cui le conclusioni del consulente siano state ritenute coerenti con gli atti di causa.
Né può essere condivisa la tesi per cui la Corte d'appello dovrebbe recepire le conclusioni della
CTU integrativa svolta in secondo grado e secondo cui tutte le rimesse del periodo ultradecennale dovrebbero considerarsi solutorie: tale integrazione, infatti, si fonda sull'assunto
— non condivisibile — che in assenza di contratto scritto il rapporto debba considerarsi senz'altro non affidato.
Per le ragioni esposte, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
La doglianza relativa al secondo motivo di appello, con la quale la banca contesta la sentenza impugnata nei capi in cui sono stati dichiarati nulli i contratti, applicati gli interessi al tasso legale, escluse spese, oneri e commissioni di massimo scoperto, rilevato il superamento del tasso soglia dell'usura e rideterminati i saldi dei conti correnti, risulta anch'essa infondata.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato la CTU, la quale ha accertato che per specifici periodi non vi era prova documentale della conclusione scritta dei contratti di conto corrente. In tale contesto, la nullità dei contratti costituisce il naturale esito dell'applicazione dell'art. 117 del
TUB, secondo cui, in assenza di pattuizione scritta, la banca non può addebitare alcun importo a titolo di interessi, oneri o commissioni, e devono quindi trovare applicazione le condizioni di legge o, se più favorevoli, quelle pubblicizzate al momento della conclusione del rapporto.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la sentenza ha giustamente escluso la sua applicazione per i periodi in cui non risultava pattuita in maniera determinata. L'orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, riconosce infatti la spettanza della CMS solo se espressamente indicata nel contratto e chiaramente calcolata.
Analogamente, il Tribunale ha correttamente escluso l'anatocismo in assenza di formale comunicazione al cliente delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 118 del TUB.
5 Sotto il profilo dell'usura, la consulenza tecnica ha accertato che eventuali superamenti della soglia legale non derivano da pattuizioni originarie, ma da modifiche unilaterali del tasso. Tali variazioni, in mancanza di comunicazione al correntista, costituiscono nuove pattuizioni nulle,
e ne consegue che gli interessi ad esse correlati non possono essere dovuti. L'applicazione di tale principio costituisce attuazione della normativa antiusura, volta a prevenire elusioni contrattuali mediante variazioni unilaterali successive. Ne consegue che la sentenza ha correttamente determinato l'inesigibilità degli interessi e degli oneri relativi ai periodi in cui il tasso ha ecceduto la soglia consentita.
Per quanto concerne la rideterminazione dei saldi dei conti correnti, il Tribunale ha effettuato un calcolo coerente, comprendente esclusivamente le somme dovute in forza di contratti validi e documentati, e ha escluso gli addebiti illegittimi. La condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite è, quindi, naturale conseguenza dell'accertata illegittimità degli addebiti, in piena conformità ai principi generali di diritto in materia di ripetizione di indebito.
In definitiva, la sentenza impugnata ha valutato in maniera completa e coerente la documentazione contrattuale, le condizioni economiche, la CTU e la normativa applicabile, applicando correttamente i principi di diritto in materia di nullità dei contratti bancari, commissioni di massimo scoperto, anatocismo e usura.
L'appello deve essere integralmente rigettato, confermando le decisioni assunte dal Tribunale.
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CTU di questo grado sono poste a carico della parte appellante, tenuta anche all'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1.Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 75/2018 del Parte_1
Tribunale di Palermo;
2.Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della
6 , che si liquidano Controparte_2 in complessivi € 9.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Camera di Consiglio il 25 settembre 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
IN L. RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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