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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, a sesguito dell'udienza odierna del 20.03.25 di discussione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.3209/2024 R.G. tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Oliviero e Cosimo Parte_1
Lovelli; Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dal funzionario CP_1
Vincenzo Dimonte, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.24 la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato innanzi all'odierno Tribunale un ricorso ex art. 445 bis cpc, un Accertamento
Tecnico Preventivo, per il riconoscimento sanitario del diritto allo status di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio sollevando un'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso in esame sostenendo la pendenza di altro precedente procedimento RG n. 1348/2024 iscritto al ruolo in data 19.03.2024 avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di inabilità richiesta con la medesima domanda amministrativa unitamente all'oggetto dell'attuale ATP che risulta essere stato definito con l'omologazione della relazione tecnica depositata dal CTU.
Nel verbale di udienza del 20.03.25 la parte ricorrente impugnava e contestava la eccezione preliminare di parte resistente, mentre l' insisteva nell'accoglimento CP_1 dell'eccezione sollevata.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nella fattispecie in esame l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente merita di trovare accoglimento.
In punto di fatto risulta accertato che la parte ricorrente abbia presentato una sola domanda amministrativa al fine di ottenere il beneficio della pensione di inabilità ed il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.
n. 104/92. In data 19.03.24 la ricorrente presentava un primo ricorso per ATP avente ad oggetto il riconoscimento della pensione, mentre l'odierno procedimento era iscritto al ruolo in data 09.07.24, una volta che nel precedente era stata fissata la prima udienza ed era stato nominato il CTU che, in seguito, avrebbe provveduto al deposito della relativa relazione cui seguiva la omologazione della stessa.
LA parte resistente ha contestato il comportamento processuale della parte ricorrente chiedendo l'inammissibilità o l'improcedibilità del giudizio a causa della violazione del divieto di frazionamento della domanda in ragione del fatto che la ricorrente aveva presentato un'unica domanda amministrativa che ricomprendeva tanto il riconoscimento della pensione di inabilità, quanto il riconoscimento dell'handicap grave.
Orbene, se i diritti di creditosono ascrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo tanto da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una dispersione della conoscenza di una vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata (Cass. .4090/2017).
In effetti il procedimento di ATP deve essere coordinato con una serie di regole finalizzate a conseguire il massimo risparmio di attività processuale. E la regola del divieto di frazionamento del credito inizialmente elaborata con la sentenza n.
23726/2007 ha subito mitigazioni con la sentenza richiamata che consente la deroga al divieto, ma solo in presenza di un “apprezzabile interesse”.
Tale divieto impone la proposizione congiunta delle richieste di accertamento sanitario riconducibile alla medesima domanda amministrativa, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcun apprezzabile interesse, tenuto conto anche del dato probatorio incontestato, ed apprezzabile ai sensi dell'art. 115 cpc, del conferimento dell'incarico nella medesima data sia per il primo che per il secondo giudizio. E comunque, laddovelo sto del primo procedimento non consenta, secondo le regole ordinarie, la riunione dei fascicoli si deve tornare al principio di inammissibilità.
E nella fattispecie in oggetto risulta accertato che nel procedimento precedente il CTU ha effettuato la visita in data 19.09.24 e così la eventuale riunione determinerebbe una serie di incombenti processuali quali la revoca della nomina del CTU nominato nel presente successivo giudizio, la nomina del CTU nominato nel primo, al formulazione di un quesito supplementare con l'invio degli avvisi e l'espletamento di una nuova CTU.
Tale scissione e duplicazione si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti traducendo il frazionamento in un abuso degli strmenti processuali che l'ordinamento offre soltanto nei limiti già eposti che non risultnao ravvisabili nella fattispecie in esame.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale della parte ricorrente, in applicazione degli artt. 92 e segg. cpc, doverosa appare la condanna della parte ricorrente al pagamento dele spese di lite, reso in modo equitativo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.07.24 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo;
condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 nella somma di €.500,00, oltre accessori di Legge, se dovuti, in favore dell' . CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 20.03.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, a sesguito dell'udienza odierna del 20.03.25 di discussione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.3209/2024 R.G. tra:
rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Oliviero e Cosimo Parte_1
Lovelli; Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dal funzionario CP_1
Vincenzo Dimonte, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.07.24 la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato innanzi all'odierno Tribunale un ricorso ex art. 445 bis cpc, un Accertamento
Tecnico Preventivo, per il riconoscimento sanitario del diritto allo status di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio sollevando un'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso in esame sostenendo la pendenza di altro precedente procedimento RG n. 1348/2024 iscritto al ruolo in data 19.03.2024 avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di inabilità richiesta con la medesima domanda amministrativa unitamente all'oggetto dell'attuale ATP che risulta essere stato definito con l'omologazione della relazione tecnica depositata dal CTU.
Nel verbale di udienza del 20.03.25 la parte ricorrente impugnava e contestava la eccezione preliminare di parte resistente, mentre l' insisteva nell'accoglimento CP_1 dell'eccezione sollevata.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nella fattispecie in esame l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente merita di trovare accoglimento.
In punto di fatto risulta accertato che la parte ricorrente abbia presentato una sola domanda amministrativa al fine di ottenere il beneficio della pensione di inabilità ed il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.
n. 104/92. In data 19.03.24 la ricorrente presentava un primo ricorso per ATP avente ad oggetto il riconoscimento della pensione, mentre l'odierno procedimento era iscritto al ruolo in data 09.07.24, una volta che nel precedente era stata fissata la prima udienza ed era stato nominato il CTU che, in seguito, avrebbe provveduto al deposito della relativa relazione cui seguiva la omologazione della stessa.
LA parte resistente ha contestato il comportamento processuale della parte ricorrente chiedendo l'inammissibilità o l'improcedibilità del giudizio a causa della violazione del divieto di frazionamento della domanda in ragione del fatto che la ricorrente aveva presentato un'unica domanda amministrativa che ricomprendeva tanto il riconoscimento della pensione di inabilità, quanto il riconoscimento dell'handicap grave.
Orbene, se i diritti di creditosono ascrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo tanto da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una dispersione della conoscenza di una vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata (Cass. .4090/2017).
In effetti il procedimento di ATP deve essere coordinato con una serie di regole finalizzate a conseguire il massimo risparmio di attività processuale. E la regola del divieto di frazionamento del credito inizialmente elaborata con la sentenza n.
23726/2007 ha subito mitigazioni con la sentenza richiamata che consente la deroga al divieto, ma solo in presenza di un “apprezzabile interesse”.
Tale divieto impone la proposizione congiunta delle richieste di accertamento sanitario riconducibile alla medesima domanda amministrativa, non ricorrendo nella fattispecie in esame alcun apprezzabile interesse, tenuto conto anche del dato probatorio incontestato, ed apprezzabile ai sensi dell'art. 115 cpc, del conferimento dell'incarico nella medesima data sia per il primo che per il secondo giudizio. E comunque, laddovelo sto del primo procedimento non consenta, secondo le regole ordinarie, la riunione dei fascicoli si deve tornare al principio di inammissibilità.
E nella fattispecie in oggetto risulta accertato che nel procedimento precedente il CTU ha effettuato la visita in data 19.09.24 e così la eventuale riunione determinerebbe una serie di incombenti processuali quali la revoca della nomina del CTU nominato nel presente successivo giudizio, la nomina del CTU nominato nel primo, al formulazione di un quesito supplementare con l'invio degli avvisi e l'espletamento di una nuova CTU.
Tale scissione e duplicazione si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti traducendo il frazionamento in un abuso degli strmenti processuali che l'ordinamento offre soltanto nei limiti già eposti che non risultnao ravvisabili nella fattispecie in esame.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale della parte ricorrente, in applicazione degli artt. 92 e segg. cpc, doverosa appare la condanna della parte ricorrente al pagamento dele spese di lite, reso in modo equitativo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 09.07.24 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo;
condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1 nella somma di €.500,00, oltre accessori di Legge, se dovuti, in favore dell' . CP_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 20.03.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA