Art. 3.
Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal capo reparto o dall'ispettore di zona.
Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le ammende disciplinari fino a lire 100 sono inflitte dal superiore immediato e, oltre tale somma, dal capo reparto o dall'ispettore di zona.