Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 26 no- vembre 2024, iscritta al n. 2980 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 17 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio, Persona_1
nato fuori dal matrimonio a Roma il 25 maggio 2015.
[...]
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
coabitazione prevalente con e presso la madre.
2) Il minor ferma la collocazione presso la madre, potrà vedere e stare Per_1
in padre liberamente anche con il pernotto in caso di accordo tra i genitori, e co- munque, in caso di disaccordo, secondo i seguenti accordi: il minore starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali con il pernotto dall'uscita di scuola al giorno seguente quando verrà ricondotto a scuola da comunicare alla madre almeno 48 ore prima e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle 21.00 quando verrà ricondotto a casa dalla madre;
vacanze natalizie: il minore trascorrerà con ciascun genitore pari tempo, ad anni alterni dal 23 al 30 compresi con un genitore e dal 31 al 7 gennaio con l'altro/a e l'anno successivo l'inverso; vacanze pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni dal sabato alla do- menica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al martedì con l'atro/a e l'anno successivo l'inverso; vacanze estive: viene previsto un periodo di vacanza che il minore potrà trascorrere con ciascun genitore di due settimane ciascuno da potersi svolgere anche frazionate in due periodi di una settimana ciascuno da co- municare all'latro genitore almeno trenta giorni prima. Se un genitore prevede un periodo di vacanza fuori dalla normale residenza comunicherà all'altro/a destina- zione e recapiti.
3) Il Sig contribuirà al mantenimento d versando men- Parte_2 Per_1
silmente alla Sig.r in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Pt_1
di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versare alle pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
coordinate bancarie già conosciute, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo, da concordare preventivamente tra i genitori.
4) Le parti dichiarano che l'assegno unico per il figlio viene e continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
5) Le parti si rilasciano il consenso per il rinnovo e/o rilascio documenti per il mi- nore e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale residenza e/o dimora”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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