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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13500 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 64073/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 64073 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020,
e vertente tra
Parte 1 (Codice Fiscale C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv.
Angelo Stefanori
Parte_2 (codice fiscale C.F. 2 ), rappresentata e difesa da Avv. ta Ylenia
Zeqireya,
attrice;
e Controparte_1 P.Iva nr. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore CP 2 Amministratore Unico ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Costantino Del Savio
,
del Foro di Civitavecchia con studio in Trevignano Romano, Via Roma 67/a,
convenuta;
Oggetto: impugnativa di delibera di società di capitali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa svolgimento del processo
Parte 1 e Parte_2 convenivano inCon atto di citazione ritualmente notificato giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Controparte 1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci in data
11.09.2020 con cui era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 nonché della delibera in pari data con cui era stato approvato a favore dell'amministratore unico di un compenso lordo per l'esercizio annuale in corso e per i successivi (fino a revoca o modifica espressa) di importo pari a 23.000,00 euro). A fondamento della svolta domanda, le attrici deducevano di essere socie della CP 1
[...] che il capitale sociale era così suddiviso: Parte 2 26 %, Parte 1 6% [...] CP_3 CP 2 ) 25%; Controparte 4 22%; 1%; Controparte_5 che la quota del 21% risultava intestata fiduciariamente a Controparte_5 al signor PE 1
[...], padre di CP_2 e Pt_1, ora deceduto;
che tale partecipazione ereditaria ai sensi degli articoli
7 e 8 dello Statuto doveva essere offerta in prelazione a tutti i soci;
che la stessa non risultava ancora intestata ad alcuno dei soci superstiti poiché l'amministratore aveva omesso di provvedere ai dovuti incombenti statutari per procedere alla sua riassegnazione;
La delibera di approvazione del bilancio impugnata era illegittima per omesso deposito del progetto di bilancio (e documenti collegati) nel rispetto dei termini di legge, in violazione dell'articolo 2429, terzo comma, c.c. e 2478 bis c.c.
Entrambe le delibere adottate erano illegittime per mancanza di quorum costitutivo, in quanto lo Statuto sociale. della Controparte_1 all'articolo 34) rubricato “quorum costitutivi e deliberativi" disponeva: "L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta".
L'amministratore unico aveva attestato falsamente a verbale la "regolare costituzione dell'assemblea per la parte di capitale sociale presente nella misura del 47%" e aveva dichiarato "aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno" consentendo quindi che su di essi fosse espressa votazione.
Si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva per il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Istruita documentalmente la causa, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.
motivi della decisione 1. Parte 1 e Parte 2 hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità ovvero annullare le delibere, adottate dall'assemblea dei soci della CP 1
[...] in data 11.09.2020, con le quali era stato approvato il bilancio chiuso al 31.12.2019 ed era stato approvato a favore dell'amministratore unico, su proposta formulata dal medesimo, un compenso lordo per l'esercizio annuale in corso e per i successivi (fino a revoca o modifica espressa) di importo pari a 23.000,00 euro).
Quale primo profilo di invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, le attrici hanno dedotto la violazione dell'art. 2429 terzo comma c.c. (richiamato dall'art. 2478 bis c.c.) a mente del quale il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
La doglianza risulta fondata.
In punto di diritto, la violazione di legge in argomento comporta l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio su istanza del socio che lamenta la violazione del suo diritto di informazione (così, Cassazione civile sez. I, 11 maggio 1998, n. 4734), indipendentemente dalla circostanza che l'impugnazione sia fondata anche su motivi di merito riguardanti il contenuto della decisione e salvo l'assorbimento del motivo di impugnazione relativo all'annullabilità in caso di accertamento della nullità della stessa delibera. Il diritto di informazione in questione, infatti, come già accennato, è funzionale a quello ad una partecipazione informata del socio all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e postula che sia effettivamente consentito ai soci di esaminare tale documento non soltanto al fine di consentire loro una tempestiva e motivata impugnazione della delibera di approvazione in caso di vizi di contenuto del bilancio approvato, ma anche e soprattutto al fine di poter discutere in sede assembleare, con la necessaria consapevolezza, circa la consistenza e l'entità di tali asseriti vizi e, in ogni caso, circa le scelte di opportunità consentite dalla legge nella predisposizione del documento, orientando la formazione della volontà degli altri soci e dell'assemblea stessa.
In altre parole, è stato correttamente precisato in giurisprudenza che l'incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio: il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l'assemblea, ai sensi dell'art. 2491 c.c., priva i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l'oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio. A tal fine non basta che il socio abbia potuto preventivamente esercitare il diritto di controllo individuale ex art. 2489 c.c., perché l'informazione dovuta non riguarda semplicemente le risultanze contabili e lo stato degli affari sociali, ma ha ad oggetto più specifico la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società risultante dall'applicazione concorrenziale dei criteri legali e delle valutazioni prudenziali degli amministratori. Le norme in proposito (oggi, art. 2429 terzo comma c.c. richiamato per le s.r.l. dall'art. 2478 bis c.c.) prefigurano un procedimento formale non surrogabile mediante trasmissione e depositi di "bozze" di documenti che finirebbero per rendere solo virtuale il procedimento voluto dalla legge (in questi esatti termini, Tribunale Milano, 15 marzo 2005).
Ne discende che ogni impedimento frapposto al socio ovvero a suo delegato che precluda allo stesso di prendere visione del progetto di bilancio comporta violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma e può giustificare l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo anche nell'ipotesi in cui detta impugnazione sia fondata anche sugli asseriti vizi di contenuto del documento e tali vizi dovessero, invece, essere ritenuti inesistenti all'esito dell'impugnazione proposta.
Se è vero, infatti, che, in tale ipotesi, l'assemblea chiamata nuovamente all'approvazione del bilancio potrebbe legittimamente limitarsi alla mera conferma di quello che aveva costituito oggetto della delibera annullata per vizi di procedimento, non può dubitarsi dell'interesse del socio ad ottenere che tale conferma sia adottata all'esito di una regolare ed informata discussione sul punto.
Ebbene, nel caso di specie, risulta sostanzialmente ammesso dalla società convenuta che le attrici non vennero poste nelle condizioni di consultare il bilancio nei giorni immediatamente precedenti alla data fissata per l'assemblea che avrebbe poi dovuto deliberare in ordine all'approvazione di esso.
Ebbene, sul punto, appare sufficiente osservare, da una parte, che il bilancio deve essere depositato e consultabile per tutta la durata del periodo (antecedente all'assemblea) indicato dalla legge e, dall'altra, che spetta al socio decidere se partecipare o meno alla assemblea di approvazione del bilancio, senza che ciò valga ad escludere che il medesimo socio abbia diritto a prendere visione del bilancio nei giorni precedenti l'assemblea, come prescritto dall'art. 2429 c.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, sotto tale profilo, quindi, la delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 della Controparte 1 si presenta invalidamente assunta.
2. Parte attrice lamenta inoltre la violazione dell'art. 34 dello Statuto sociale della
Controparte 1 rubricato "quorum costitutivi e deliberativi" dispone che: "L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta".
La censura è fondata, in quanto l'amministratore unico attestava falsamente a verbale la "regolare costituzione dell'assemblea per la parte di capitale sociale presente nella misura del 47%" e, anziché prendere atto della impossibilità a procedere per carenza del richiesto quorum costitutivo e rinviare l'assemblea ad altra data, dichiarava "aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno" consentendo quindi che su di essi fosse espressa votazione.
Invero, l'amministratore, avrebbe dovuto prendere atto della mancanza del dovuto quorum costitutivo e dichiarare l'assemblea non idonea a deliberare provvedendo poi a convocarne un'altra,
a data successiva.
Né può essere condiviso l'assunto di parte convenuta secondo cui l'amministratore avrebbe agito correttamente, poiché ai fini del computo del quorum costitutivo, non doveva essere conteggiata la quota del 21% delle quote sociali della Controparte_1 che PEsona 1, nel frattempo deceduto, deteneva per mezzo della ciò in quanto dopo la morte del sig. PEsona_1Controparte_5 gli eredi non avevano presentato la denuncia di successione.
Tale tesi non può essere condivisa, in primo luogo, poiché la morte del socio fiduciante non determina il venir meno del diritto di partecipazione all'assemblea della società fiduciaria. La morte del signor PEsona_1 , quale originario soggetto fiduciante, non priva la società fiduciaria della legittimazione all'esercizio dei diritti di socio (seppur nell'interesse dei successori dell'originario dante causa).
Sicchè non ricorre, nel caso in esame, come sostenuto da pare convenuta, l'ipotesi contemplata della norma di cui all'art. 2368 primo comma c.c., "L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima".
Invero, sussistendo una situazione di incertezza nell'individuazione dei titolari della partecipazione prima appartenente di PEsona_1 , deceduto, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2368 ultimo comma, secondo cui, ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea, occorre conteggiare le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto per motivi contingenti.
Nemmeno può condividersi quanto sostenuto dalla società convenuta e ritenersi valida l'assemblea in esame in quanto tenutasi in seconda convocazione. Infatti, Lo Statuto sociale della CP_1
[...] all'articolo 34) rubricato "quorum costitutivi e deliberativi" dispone che: "L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta". Tuttavia l'articolo 30) statuisce che: "comunque anche in seconda convocazione valgono le maggioranze previste in prima convocazione".
Alla stregua di ali considerazioni, in accoglimento della domanda va dichiarata la nullità delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della Controparte 6 in data 11.09.2020.
Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
dichiara la nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci della Controparte_1 I) in data 11.09.2020 di approvazione to il bilancio relativo all'esercizio 2019; dichiara la nullità della delibera dell'assemblea dei soci della Controparte_1 in II) data 11.09.2020 di approvazione di un compenso a favore dell'amministratore unico lordo per l'esercizio annuale in corso e per i successivi pari a 23.000,00 euro;
III) condanna la Controparte 1 al pagamento in favore di Pt 3 attrice delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi, oltre spese, importo forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 30.09. 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Flora Mazzaro
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 64073 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020,
e vertente tra
Parte 1 (Codice Fiscale C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv.
Angelo Stefanori
Parte_2 (codice fiscale C.F. 2 ), rappresentata e difesa da Avv. ta Ylenia
Zeqireya,
attrice;
e Controparte_1 P.Iva nr. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore CP 2 Amministratore Unico ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Costantino Del Savio
,
del Foro di Civitavecchia con studio in Trevignano Romano, Via Roma 67/a,
convenuta;
Oggetto: impugnativa di delibera di società di capitali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa svolgimento del processo
Parte 1 e Parte_2 convenivano inCon atto di citazione ritualmente notificato giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Controparte 1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci in data
11.09.2020 con cui era stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019 nonché della delibera in pari data con cui era stato approvato a favore dell'amministratore unico di un compenso lordo per l'esercizio annuale in corso e per i successivi (fino a revoca o modifica espressa) di importo pari a 23.000,00 euro). A fondamento della svolta domanda, le attrici deducevano di essere socie della CP 1
[...] che il capitale sociale era così suddiviso: Parte 2 26 %, Parte 1 6% [...] CP_3 CP 2 ) 25%; Controparte 4 22%; 1%; Controparte_5 che la quota del 21% risultava intestata fiduciariamente a Controparte_5 al signor PE 1
[...], padre di CP_2 e Pt_1, ora deceduto;
che tale partecipazione ereditaria ai sensi degli articoli
7 e 8 dello Statuto doveva essere offerta in prelazione a tutti i soci;
che la stessa non risultava ancora intestata ad alcuno dei soci superstiti poiché l'amministratore aveva omesso di provvedere ai dovuti incombenti statutari per procedere alla sua riassegnazione;
La delibera di approvazione del bilancio impugnata era illegittima per omesso deposito del progetto di bilancio (e documenti collegati) nel rispetto dei termini di legge, in violazione dell'articolo 2429, terzo comma, c.c. e 2478 bis c.c.
Entrambe le delibere adottate erano illegittime per mancanza di quorum costitutivo, in quanto lo Statuto sociale. della Controparte_1 all'articolo 34) rubricato “quorum costitutivi e deliberativi" disponeva: "L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta".
L'amministratore unico aveva attestato falsamente a verbale la "regolare costituzione dell'assemblea per la parte di capitale sociale presente nella misura del 47%" e aveva dichiarato "aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno" consentendo quindi che su di essi fosse espressa votazione.
Si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva per il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Istruita documentalmente la causa, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.
motivi della decisione 1. Parte 1 e Parte 2 hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità ovvero annullare le delibere, adottate dall'assemblea dei soci della CP 1
[...] in data 11.09.2020, con le quali era stato approvato il bilancio chiuso al 31.12.2019 ed era stato approvato a favore dell'amministratore unico, su proposta formulata dal medesimo, un compenso lordo per l'esercizio annuale in corso e per i successivi (fino a revoca o modifica espressa) di importo pari a 23.000,00 euro).
Quale primo profilo di invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, le attrici hanno dedotto la violazione dell'art. 2429 terzo comma c.c. (richiamato dall'art. 2478 bis c.c.) a mente del quale il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
La doglianza risulta fondata.
In punto di diritto, la violazione di legge in argomento comporta l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio su istanza del socio che lamenta la violazione del suo diritto di informazione (così, Cassazione civile sez. I, 11 maggio 1998, n. 4734), indipendentemente dalla circostanza che l'impugnazione sia fondata anche su motivi di merito riguardanti il contenuto della decisione e salvo l'assorbimento del motivo di impugnazione relativo all'annullabilità in caso di accertamento della nullità della stessa delibera. Il diritto di informazione in questione, infatti, come già accennato, è funzionale a quello ad una partecipazione informata del socio all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e postula che sia effettivamente consentito ai soci di esaminare tale documento non soltanto al fine di consentire loro una tempestiva e motivata impugnazione della delibera di approvazione in caso di vizi di contenuto del bilancio approvato, ma anche e soprattutto al fine di poter discutere in sede assembleare, con la necessaria consapevolezza, circa la consistenza e l'entità di tali asseriti vizi e, in ogni caso, circa le scelte di opportunità consentite dalla legge nella predisposizione del documento, orientando la formazione della volontà degli altri soci e dell'assemblea stessa.
In altre parole, è stato correttamente precisato in giurisprudenza che l'incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio: il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l'assemblea, ai sensi dell'art. 2491 c.c., priva i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l'oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio. A tal fine non basta che il socio abbia potuto preventivamente esercitare il diritto di controllo individuale ex art. 2489 c.c., perché l'informazione dovuta non riguarda semplicemente le risultanze contabili e lo stato degli affari sociali, ma ha ad oggetto più specifico la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società risultante dall'applicazione concorrenziale dei criteri legali e delle valutazioni prudenziali degli amministratori. Le norme in proposito (oggi, art. 2429 terzo comma c.c. richiamato per le s.r.l. dall'art. 2478 bis c.c.) prefigurano un procedimento formale non surrogabile mediante trasmissione e depositi di "bozze" di documenti che finirebbero per rendere solo virtuale il procedimento voluto dalla legge (in questi esatti termini, Tribunale Milano, 15 marzo 2005).
Ne discende che ogni impedimento frapposto al socio ovvero a suo delegato che precluda allo stesso di prendere visione del progetto di bilancio comporta violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma e può giustificare l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo anche nell'ipotesi in cui detta impugnazione sia fondata anche sugli asseriti vizi di contenuto del documento e tali vizi dovessero, invece, essere ritenuti inesistenti all'esito dell'impugnazione proposta.
Se è vero, infatti, che, in tale ipotesi, l'assemblea chiamata nuovamente all'approvazione del bilancio potrebbe legittimamente limitarsi alla mera conferma di quello che aveva costituito oggetto della delibera annullata per vizi di procedimento, non può dubitarsi dell'interesse del socio ad ottenere che tale conferma sia adottata all'esito di una regolare ed informata discussione sul punto.
Ebbene, nel caso di specie, risulta sostanzialmente ammesso dalla società convenuta che le attrici non vennero poste nelle condizioni di consultare il bilancio nei giorni immediatamente precedenti alla data fissata per l'assemblea che avrebbe poi dovuto deliberare in ordine all'approvazione di esso.
Ebbene, sul punto, appare sufficiente osservare, da una parte, che il bilancio deve essere depositato e consultabile per tutta la durata del periodo (antecedente all'assemblea) indicato dalla legge e, dall'altra, che spetta al socio decidere se partecipare o meno alla assemblea di approvazione del bilancio, senza che ciò valga ad escludere che il medesimo socio abbia diritto a prendere visione del bilancio nei giorni precedenti l'assemblea, come prescritto dall'art. 2429 c.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, sotto tale profilo, quindi, la delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 della Controparte 1 si presenta invalidamente assunta.
2. Parte attrice lamenta inoltre la violazione dell'art. 34 dello Statuto sociale della
Controparte 1 rubricato "quorum costitutivi e deliberativi" dispone che: "L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta".
La censura è fondata, in quanto l'amministratore unico attestava falsamente a verbale la "regolare costituzione dell'assemblea per la parte di capitale sociale presente nella misura del 47%" e, anziché prendere atto della impossibilità a procedere per carenza del richiesto quorum costitutivo e rinviare l'assemblea ad altra data, dichiarava "aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno" consentendo quindi che su di essi fosse espressa votazione.
Invero, l'amministratore, avrebbe dovuto prendere atto della mancanza del dovuto quorum costitutivo e dichiarare l'assemblea non idonea a deliberare provvedendo poi a convocarne un'altra,
a data successiva.
Né può essere condiviso l'assunto di parte convenuta secondo cui l'amministratore avrebbe agito correttamente, poiché ai fini del computo del quorum costitutivo, non doveva essere conteggiata la quota del 21% delle quote sociali della Controparte_1 che PEsona 1, nel frattempo deceduto, deteneva per mezzo della ciò in quanto dopo la morte del sig. PEsona_1Controparte_5 gli eredi non avevano presentato la denuncia di successione.
Tale tesi non può essere condivisa, in primo luogo, poiché la morte del socio fiduciante non determina il venir meno del diritto di partecipazione all'assemblea della società fiduciaria. La morte del signor PEsona_1 , quale originario soggetto fiduciante, non priva la società fiduciaria della legittimazione all'esercizio dei diritti di socio (seppur nell'interesse dei successori dell'originario dante causa).
Sicchè non ricorre, nel caso in esame, come sostenuto da pare convenuta, l'ipotesi contemplata della norma di cui all'art. 2368 primo comma c.c., "L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima".
Invero, sussistendo una situazione di incertezza nell'individuazione dei titolari della partecipazione prima appartenente di PEsona_1 , deceduto, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2368 ultimo comma, secondo cui, ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea, occorre conteggiare le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto per motivi contingenti.
Nemmeno può condividersi quanto sostenuto dalla società convenuta e ritenersi valida l'assemblea in esame in quanto tenutasi in seconda convocazione. Infatti, Lo Statuto sociale della CP_1
[...] all'articolo 34) rubricato "quorum costitutivi e deliberativi" dispone che: "L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta". Tuttavia l'articolo 30) statuisce che: "comunque anche in seconda convocazione valgono le maggioranze previste in prima convocazione".
Alla stregua di ali considerazioni, in accoglimento della domanda va dichiarata la nullità delle delibere adottate dall'assemblea dei soci della Controparte 6 in data 11.09.2020.
Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
dichiara la nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci della Controparte_1 I) in data 11.09.2020 di approvazione to il bilancio relativo all'esercizio 2019; dichiara la nullità della delibera dell'assemblea dei soci della Controparte_1 in II) data 11.09.2020 di approvazione di un compenso a favore dell'amministratore unico lordo per l'esercizio annuale in corso e per i successivi pari a 23.000,00 euro;
III) condanna la Controparte 1 al pagamento in favore di Pt 3 attrice delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 7.616,00 per compensi, oltre spese, importo forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 30.09. 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Flora Mazzaro
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo