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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8626/2023 R.G. promossa da:
(cod. fisc.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Milano, e per essa, quale mandataria, (cod. fisc. p.iva: CP_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Catania, Via D'Annunzio n. 172, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Reganati (cod. fisc.:
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._1
Attrice - Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), e Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. entrambi residenti in [...] elettivamente domiciliati in Catania, Via XX Settembre n. 45 presso lo studio dell'avv. Alfio Distefano (cod. fisc.: che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4
Convenuti – Opposti
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. : ; p. iva: ), in persona del legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5 tempore, con sede legale in Milano, ed (cod. fisc. e p.iva : , in persona Controparte_6 P.IVA_6 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, entrambe elettivamente domiciliate in
Milano, Corso Europa n. 13 presso lo studio dell'avv. Luca Zitiello (cod. fisc. : ), che le C.F._5 rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lorenzo Macchia (cod. fisc. ) e Ludovica C.F._6
D'Ostuni (cod. fisc.: ); C.F._7
Terzi pignorati
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito All'udienza del 22.11.2024, successivamente al deposito degli atti conclusionali, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, indi la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per essa, la mandataria Parte_1 CP_2 ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi a suo tempo proposta avverso
[...]
l'ordinanza di assegnazione somme resa nel procedimento esecutivo n. 2687/2021 R.G.E, la cui fase sommaria è stata definita con provvedimento del 13.05.2023, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., limitatamente alla parte in cui ha disposto lo svincolo delle somme accantonate da e CP_5 Controparte_6
A fondamento dell'opposizione la società creditrice ha rilevato l'erroneità dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. nel punto in cui non dispone l'assegnazione delle somme corrisposte al debitore da e CP_5 [...]
o da esse accantonate successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento. CP_6
Con l'atto introduttivo della presente fase l'opponente ha, quindi, richiesto al Tribunale, di volere:
“accogliere la proposta opposizione ex art 617 c.p.c. spiegata nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata presso terzi rubricato al n. 2687/2021 R.G.E. del Tribunale di Catania (…) per sentir pertanto dall'On.le Tribunale adito, in annullamento, revoca e/o comunque riforma, siccome illegittima e ingiusta, della opposta ordinanza resa il 28.02.2023, notificata il successivo 01.03.2023, disporre in favore della creditrice l'assegnazione delle somme pignorate nei confronti di ed e CP_5 Controparte_6 quindi, in particolare, l'assegnazione delle somme corrisposte, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, al Sig. da ed (rispettivamente Euro Controparte_3 CP_5 Controparte_6
55.321,58 ed Euro 11.934,64) nonché delle somme ad oggi dalle stesse società accantonate
(rispettivamente Euro 1.435,01 ed Euro 306,42), con revoca, previa sospensione, dell'ordine di svincolo delle somme accantonate da e CP_5 Controparte_6
e, diversamente, sentire, alla stregua di quanto rappresentato dallo stesso Giudice dell'esecuzione nella ridetta ordinanza del 13.5.2023 (…) accertare e dichiarare la responsabilità dei terzi pignorati CP_5 ed per quanto afferisce alle somme illecitamente corrisposte successivamente alla Controparte_6 notifica dell'atto di pignoramento, al Sig. (rispettivamente Euro 55.321,58 ed Euro Controparte_3
11.934,64). (…)
Con conseguente statuizione di condanna a carico di entrambi i detti terzi pignorati al riconoscimento ed alla corrispondente corresponsione in favore del creditore procedente dei suindicati importi, pari rispettivamente ad € 55.321,58 ed € 11.934,64. Con vittoria di spese”.
In data 31.10.2023 si sono costituite in giudizio ed depositando comparse Controparte_6 CP_5 con le quali hanno richiesto al Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni:
“nel rito in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_2
[...]
nel merito in via principale respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;
in via subordinata e riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate da
[...]
con conseguente assegnazione in favore del creditore procedente e condanna di a Parte_2 CP_5 pagare quanto già corrisposto al Sig. , accertare e dichiarare che deve essere Controparte_3 CP_5 manlevata e tenuta indenne dal Sig. da ogni e qualunque responsabilità dipendente CP_3
dall'accoglimento totale o parziale delle domande formulate dall'attore e quindi per l'effetto, condannare il
Sig. al pagamento di tutte le somme che fosse condannata a pagare nei confronti dell'Attore CP_3 CP_5 in forza dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande azionate dal medesimo nel presente giudizio o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”.
In data 2.11.2023 si sono costituiti in giudizio e depositando Controparte_3 Controparte_4 comparsa con la quale hanno richiesto al Tribunale di volere:
“in via principale rigettare l'opposizione agli atti esecutivi avanzata da parte creditrice con ogni e qualsiasi formula, per tutti i motivi dedotti in premessa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi, cautelare e di merito, del presente giudizio”.
Con decreto del 26.11.2023 il Giudicante ha fissato nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 171 bis comma 3 c.p.c. ed ha concesso alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Successivamente al deposito di memorie, con provvedimento del 24.06.2024, il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la decisione, previo rispetto dei termini indicati dall'art. 189 c.p.c..
Successivamente al deposito degli scritti conclusivi, all'udienza del 22.11.2024 le parti hanno insistito nelle domande ed eccezioni già articolare, indi la causa è stata assunta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
La decisione della causa postula una premessa in fatto, in specie per quanto attiene allo svolgimento della procedura esecutiva n. 2687/2021 R.G.E. di questo Tribunale.
Agendo in forza di contratto di mutuo stipulato in notar di TA (CT), Persona_1 [...]
e, per essa, la mandataria ha avviato contro e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, quali debitori esecutati, e nei confronti di CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e quali terzi pignorati, la procedura esecutiva presso terzi n.
[...] Controparte_8 Controparte_9
2687/2021 R.G.E.
Con decreto del 14.09.2021, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto che l'udienza di comparizione – fissata per il 5.10.2021 – si svolgesse in modalità cartolare.
In data 28.09.2021 la creditrice ha depositato le dichiarazioni rese dai terzi, aventi vario tenore. In particolare, si dichiarava debitrice di strumenti finanziari nella titolarità di entrambi i Controparte_8 debitori. si dichiarava debitrice dell'importo di € 246,51 con riguardo alla e Controparte_7 CP_4 dell'importo di € 227,57 con riguardo al . I restanti terzi rendevano dichiarazioni negative. CP_3 CP_5
e in particolare, rendevano dichiarazione del seguente tenore: “in base alle
[...] Controparte_6 verifiche espletate nei data base relativi alle polizze, ai sinistri, ai fornitori e intermediari, i nominativi di e , non sono presenti nei suddetti archivi”. Unitamente alle suddette Controparte_3 Controparte_4 dichiarazioni la creditrice ha depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 5.10.2021 con le quali ha richiesto, unicamente, “l'assegnazione delle somme dovute ai debitori da e CP_8 CP_7
”.
[...]
Con atto depositato il 29.09.2021 i debitori esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione. Con provvedimento del 5.10.2021 il Giudice dell'esecuzione – dopo avere rilevato che la creditrice aveva richiesto l'assegnazione delle somme pignorate – preso atto della proposta opposizione, ne ha disposto la notifica alle altre parti. La fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata definita con ordinanza del 26.01.2022, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso il processo esecutivo. Tale statuizione è stata integralmente riformata dal Collegio del Tribunale di Catania con ordinanza assunta nella Camera di
Consiglio dell'1.04.2022.
Con atto del 6.04.2022 la creditrice procedente ha riassunto il processo esecutivo.
Fissata l'udienza del 31.05.2022 – da svolgersi ancora in modalità cartolare - per la prosecuzione del processo esecutivo, con note di trattazione scritta del 25.05.2022, la creditrice procedente si è limitata a richiedere, ancora, “l'assegnazione delle somme pignorate” .
Il Giudice dell'Esecuzione ha disposto, quindi, la vendita degli strumenti finanziari nella titolarità di
[...]
, ordinando lo svincolo degli strumenti finanziari nella titolarità della , in quanto non CP_3 CP_4 oggetto di pignoramento, rinviando, per l'assegnazione delle somme, all'udienza del 20.09.2022 da svolgersi ancora in modalità cartolare.
In data 28.07.2022 e hanno depositato atto denominato “memoria di CP_5 Controparte_6 costituzione e dichiarazione integrativa dei terzi” nel quale hanno rappresentato di avere correttamente reso dichiarazioni di terzo negative, non essendo sorto alcun debito nei confronti degli esecutati tra la data di notifica del pignoramento e l'invio delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., avvenuto il 17.09.2021.
Le suddette compagnie hanno rilevato, altresì, che, tra l'Ottobre 2021 ed il Maggio 2022, il OL avrebbe emesso alcune fatture, saldate da e mediante pagamento degli importi CP_5 Controparte_6 lordi di € 55.321,58 ed € 11.934,64, ritenendo tale condotta frutto di un errore di carattere procedurale interno alle due compagnie. Hanno rappresentato, ancora, di avere bloccato il pagamento di altre due fatture, di ammontare complessivo lordo di € 1.435,01 ed € 306,42, ed hanno dichiarato di volersi rimettere alle determinazioni del Giudice dell'Esecuzione.
Con note di trattazione scritta del 14.09.2022 la creditrice procedente ha richiesto un rinvio, non essendo noto l'esito della vendita degli strumenti finanziari. I debitori, dal canto loro, hanno contestato la ritualità delle dichiarazioni integrative rese dai terzi, ritenendole tardive e sfornite di fondamento, ponendo in evidenza la mancata contestazione da parte della creditrice con riguardo alle dichiarazioni dei terzi inizialmente rese.
All'esito dell'udienza del 20.09.2022 il Giudice dell'esecuzione ha invitato i creditori a prendere posizione sulle circostanze dedotte dai terzi.
Successivamente il procedimento è stato rinviato in considerazione della prospettata possibilità di una definizione bonaria. Fissata l'udienza del 23.02.2023 la creditrice procedente ha rilevato che in seguito alla vendita di strumenti finanziari sarebbe stata ricavata la somma di € 1.741,84. Ha richiesto, quindi, l'assegnazione del suddetto importo, di quanto dichiarato dovuto da oltre che delle somme accantonate da Controparte_7 CP_5 ed o da queste corrisposte al debitore successivamente alla notifica del
[...] Controparte_6 pignoramento.
Con ordinanza del 28.02.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla creditrice unicamente gli importi accantonati da oltre a quanto ricavato dalla vendita degli strumenti finanziari nella Controparte_7 titolarità di , quindi in totale € 2.215,92, ordinando lo svincolo delle somme accantonate Controparte_3 da e CP_5 Controparte_6
e per essa ha proposto tempestiva opposizione agli atti esecutivi Controparte_1 CP_2 avverso l'ordinanza di assegnazione, assumendone l'erroneità nella parte in cui non ha disposto l'assegnazione, in favore della creditrice, delle somme accantonate da ed o CP_5 Controparte_6 da esse corrisposte al debitore dopo la notifica dell'atto di pignoramento.
Con ordinanza del 13.05.2023 il Giudice dell'esecuzione ha confermato le valutazioni già espresse in seno all'ordinanza di assegnazione somme, limitandosi a sospenderne l'efficacia nella sola parte in cui ha disposto lo svincolo delle somme accantonate da e CP_5 Controparte_6
Quanto sopra premesso, va rilevato che a fondamento dell'opposizione, l'attrice ha rilevato l'erroneità dell'ordinanza di assegnazione, assumendo che il Giudice dell'Esecuzione – in considerazione del contenuto della dichiarazione integrativa resa da ed - avrebbe dovuto assegnarle CP_5 Controparte_6 anche le somme corrisposte o accantonate dalle compagnie SS successivamente alla trasmissione delle dichiarazioni aventi contenuto negativo.
La creditrice ha rilevato, altresì, che le dichiarazioni di quantità, originariamente rese in termini negativi, fossero frutto di errore, sicché potevano essere rettificate fino al momento in cui il Giudice dell'Esecuzione si fosse riservato per l'assegnazione. Ha richiamato, ancora, i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di sopravvenuto incremento del credito, il vincolo si estende all'importo incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 c.p.c..
Quanto sopra premesso, in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalle società terze pignorate, ed Queste ultime, CP_2 CP_5 Controparte_6 in particolare, hanno dedotto la mancanza di prova in ordine al mandato rilasciato da
[...]
qualificatasi mandataria per la gestione dei crediti nella titolarità della prima società. Controparte_10
Al riguardo va osservato che, unitamente alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., quindi entro i termini indicati dal codice di rito, l'attrice ha prodotto un atto rogato in notar di Milano, con cui Persona_2 [...] ha conferito a (la cui denominazione è stata mutata in “ ) Controparte_1 CP_11 CP_2 mandato per la gestione dei crediti. Ne deriva che ha piena legittimazione attiva nel CP_2 presente procedimento.
Nel merito l'opposizione agli atti esecutivi proposta da è infondata e va respinta. CP_2
Come già esposto, a fondamento dell'opposizione, la creditrice ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., nella parte in cui non ha disposto l'assegnazione delle somme liquidate al debitore dalle compagnie SS o da queste accantonate successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento e prima della definizione del processo esecutivo. Va rilevato, al riguardo, che nel corso del procedimento esecutivo - protrattosi a causa della proposizione di opposizione sostanziale su iniziativa dei debitori e della necessità di monetizzare gli strumenti finanziari pignorati – si sono costituite le compagnie SS terze pignorate, depositando memoria e dichiarazioni integrative, con le quali - pur ribadendo la correttezza della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. già resa e con la quale avevano comunicato l'insussistenza di crediti pignorabili - hanno rappresentato di aver erroneamente liquidato alcune fatture emesse dal a decorrere da Ottobre 2021, corrispondendo al CP_3 debitore gli importi complessivi lordi di € 55.321,58 ed € 11.934,64. Ciò, a causa della mancata segnalazione del pignoramento nelle proprie banche dati con riguardo al nominativo del debitore. Le predette compagnie hanno rilevato, infine, di essersi avvedute dell'errore prima della liquidazione degli importi di €
1.435,01 ed € 306,42, che sono rimasti, quindi, accantonati.
L'opponente, quindi, lamenta la mancata assegnazione delle somme corrisposte dalle compagnie al debitore o da esse accantonate in pendenza della procedura iscritta al n. 2687/2021 R.G.E.
La questione posta dall'opponente impone una breve disamina dei principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, in parte già richiamati nell'ordinanza di definizione della fase sommaria dell'opposizione.
È pacifico che, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il terzo debba tener conto della situazione esistente al momento in cui la dichiarazione è resa e non anche di quella esistente all'epoca in cui si è proceduto a notificare l'atto di pignoramento. In particolare, già a decorrere dagli anni novanta e successivamente con continuità, la Corte di Cassazione ha affermato che “nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo, ovvero per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta
l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo” (da ultimo: Cass. Civ. sez. VI, 08/03/2022, n.7581).
Nel caso in esame, ed in data 17.09.2021, hanno reso dichiarazioni CP_5 Controparte_6 negative, rimaste incontestate, ed in relazione alle quali non è stato mai instaurato un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Sicché, in ossequio ai principi di diritto sopra enunciati, il Giudice dell'esecuzione non poteva assegnare alcun credito, oltre a quelli vantati nei confronti di CP_7
e
[...] CP_8
A corredo del superiore principio, la Suprema Corte - pronunciandosi in relazione ad una fattispecie regolata dagli artt. 548 e 549 c.p.c, nel testo vigente prima della novella del 2012 - ha affermato che se il terzo pignorato renda dichiarazione negativa ed il creditore procedente non contesti tale dichiarazione e non chieda che si proceda all'accertamento della sussistenza dell'obbligo del terzo, il processo esecutivo si estingue, a prescindere da una formale dichiarazione di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione. E ciò in ragione dell'inerzia del creditore procedente che, pur potendo avvalersi della facoltà di cui all'art. 548 cod. proc. civ., non lo faccia, così tenendo un comportamento omissivo, equivalente a quello che, nell'ipotesi di inattività delle parti, da luogo all'estinzione (tipica) del processo esecutivo. In particolare, sebbene il testo dell'art. 548 cod. proc. civ., non ponga alcun termine per la proposizione dell'istanza da parte del creditore procedente, non può certo ritenersi che il processo esecutivo, dopo la dichiarazione negativa del terzo pignorato, possa proseguire senza limite di durata alcuno in attesa che il credito, non esistente alla data della dichiarazione, venga successivamente ad esistenza, mantenendosi frattanto il vincolo sul credito pignorato. (in motivazione: Cassazione civile sez. III, 17/05/2013, n.12113, con tale pronuncia la Corte, con riguardo alla fattispecie concreta, in cui il creditore procedente ha tenuto per i diciotto mesi intercorsi tra la prima dichiarazione – formalizzata all'udienza del 27.06.1996 – e la seconda, un comportamento del tutto inerte, essendosi limitato alla richiesta di meri rinvii, ha statuito che il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto prendere atto dell'improseguibilità del processo esecutivo già a far data dal 27.06.1996).
Non vi è dubbio che il principio da ultimo richiamato trovi applicazione anche con riguardo ai procedimenti instaurati nella vigenza delle norme processuali come modificate nel 2012. Ciò in quanto la pronuncia sopra richiamata fa applicazione del principio generale secondo cui il processo esecutivo si estingue nei casi in cui il creditore munito di titolo esecutivo non compie atti di impulso funzionali alla prosecuzione dell'esecuzione forzata.
Nella fattispecie, è dirimente la circostanza che, a fronte delle dichiarazioni rese in termini negativi da parte di ed la creditrice procedente – all'udienza di comparizione 5.10.2021 e, CP_5 Controparte_6 poi, alla successiva – si sia limitata a chiedere l'assegnazione delle ulteriori somme pignorate, senza formulare alcun rilievo o contestazione in ordine alle dichiarazioni rese dalle compagnie SS e senza formulare istanza ex art. 549 c.p.c. Ciò, alla luce di principi di legittimità sopra enunciati, ha comportato l'improcedibilità dell'esecuzione con riguardo ai crediti vantati dal debitore nei confronti delle
CO SS (pur in mancanza di una pronuncia in tal senso adottata dal G.E.), sicché non può attribuirsi rilievo alla sopravvenienza – rispetto al verificarsi della condizione di improcedibilità - di ulteriori crediti dell'esecutato nei confronti delle compagnie SS terze pignorate.
La fattispecie, quindi, è diversa rispetto a quella cui fanno riferimento le pronunce indicate dall'opponente nei propri atti (Cass. Civ. n. 21081/2015, secondo cui “in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento, non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì
l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 c.p.c.”), venendo in rilievo una ipotesi di infruttuosità dell'pignoramento con riguardo ai crediti vantati dal debitore nei confronti delle compagnie SS ed improcedibilità dell'esecuzione. Non si pone, infatti, una questione di esiguità della somma pignorata, suscettibile di incremento fino all'udienza ex art. 543 c.p.c..
Per completezza si rileva che sarebbe stato possibile prospettare una soluzione differente nell'ipotesi in cui le compagnie SS terze pignorate avessero reso l'iniziale dichiarazione in termini più ampi, ad esempio precisando di essere in attesa dell'emissione di fatture da liquidare nell'immediatezza per prestazioni rese (osservandosi che, come è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità, l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente:
c.f.r. Cass. Civ. sez. VI, 22/06/2017, n.15607); ma così non è stato, poiché le dichiarazioni sono state rese in termini inequivocabilmente negativi.
Ancora va rilevato che le dichiarazioni integrative rese dalle compagnie non sono state finalizzate a rettificare il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese in termini negativi (avendo precisato che le originarie dichiarazioni “erano e sono pienamente corrette, in quanto nessun debito è mai sorto a carico delle CO e nei confronti dei debitori esecutati tra la data di notifica del pignoramento e la data di invio delle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.”) ma, dietro sollecitazione della creditrice (come si evince dalle comunicazioni a mezzo pec del 12 Aprile 2022), hanno integrato la dichiarazione già resa facendo riferimento a dei crediti sorti dopo che le stesse avevano già reso la dichiarazione negativa non contestata. Con l'opposizione l'attrice assume, ancora, che le dichiarazioni di terzo inizialmente rese dalle compagnie non fossero corrette, non dando atto dei rapporti esistenti con il e muovendo da presupposti CP_3 insussistenti (crediti derivanti da risarcimento). La contestazione è inammissibile, poiché la questione doveva essere posta innanzi al G.E. e doveva formare oggetto dell'incidente endoesecutivo disciplinato dall'art. 549 c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice procedente avverso l'ordinanza di assegnazione somme del 28.02.2023, resa nel procedimento n. 2687/2021 R.G.E. va integralmente rigettata.
Avuto riguardo alla domanda di accertamento della responsabilità di e di e CP_5 Controparte_6 di loro condanna al pagamento – in favore della creditrice - degli importi corrisposti al debitore nella pendenza della procedura n. 2687/2021 R.G.E. (€ 55.321,58 ed € 11.934,64), questa va rigettata.
È pacifico tra le parti che i pagamenti dei superiori importi siano stati effettuati a decorrere dal 13.10.2021
(come emerge dal dettaglio delle fatture pagate dalle compagnie), quindi successivamente al momento in cui (5.10.2021) la mancata contestazione delle dichiarazioni negative rese da ed CP_5 Controparte_6 ed il mancato avvio della fase di accertamento dell'obbligo del terzo hanno determinato la parziale
[...] improcedibilità dell'esecuzione, con il conseguente venir meno del vincolo e degli obblighi di custodia in capo ai terzi. La superiore statuizione assorbe le domande di manleva proposte dalle convenute CP_5
e nei confronti di .
[...] Controparte_6 Controparte_3
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della novità delle questioni trattate, va disposta la compensazione della metà delle spese processuali tra tutte le parti, disponendo la condanna della società opponente al pagamento della restante metà in favore dei convenuti (liquidando un unico compenso con riferimento ad ed in considerazione della difesa CP_5 Controparte_6 unitaria) liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della lite dichiarato dell'opponente (€ 68.997,65).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., come invece è stato richiesto dai convenuti e in memorie ex art. Controparte_3 Controparte_4
171 ter c.p.c., non ricorrendo una ipotesi di colpa grave dell'opponente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8626/2023 R.G., così statuisce:
rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e per essa dalla mandataria Controparte_12 avverso l'ordinanza di assegnazione somme resa in data 28.02.2023 nel procedimento n. CP_2
2687/2021 R.G.E.;
rigetta le ulteriori domande proposte dall'opponente;
compensa tra le parti il pagamento della metà delle spese processuali e condanna la società opponente al pagamento della restante metà in favore dei convenuti che liquida in favore di ed CP_5 [...] in complessivi € 4.216,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ed in favore di CP_6 [...]
e in complessivi € 4.216,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. CP_3 Controparte_4
Così deciso in Catania, il giorno 6 Marzo 2025 Il GIUDICE dott. Sergio Centaro