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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14176/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 14176/2020 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. POLLINA NINO e
[...] CodiceFiscale_2 dell'avv. LODRINI ELENA, presso il primo elettivamente domiciliate in Brescia, via XXV aprile n. 18, attrici contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TR RI e dell'avv. CRESPI GIANLUCA EMANUELE, presso il primo elettivamente domiciliata in Milano, Via Solferino n.7, convenuta OGGETTO: risarcimento danni Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 3.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo.
Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp.
1 att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
e moglie e figlia di hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo che: Controparte_1
- il proprio congiunto ha lavorato nel periodo dal 1980 sino al 2004 alle dipendenze Controparte_2
di presso lo stabilimento di Marone (Bs), Via Zanardelli, in reparti che lo Controparte_1
costringevano a stare contatto costante con fumi intensi e polveri inquinanti derivanti dalla lavorazione della pece e del catrame in assenza di efficaci sistemi di aspirazione e captazione delle polveri e dei fumi;
quantomeno sino al 1998, l'azienda ha messo a disposizione dei lavoratori solo mascherine antipolvere, indossate dagli operai raramente in ragione delle alte temperature e vista l'assenza di controllo sul loro utilizzo da parte del datore di lavoro;
a far data dal 1998, a seguito di problemi di salute (infarto del miocardio), il proprio congiunto è stato adibito esclusivamente a mansioni di manutentore presso l'officina aziendale;
nel novembre / dicembre 2003 al sig. è stata diagnosticata neoplasia del rene destro, CP_2 nell'agosto 2004 sottoposto a intervento di nefrectomia destra, in data 11.12.2004 è deceduto, a causa della neoplasia renale con metastasi ossee e polmonari;
con referto a firma del dott. in data 9.9.2004, il Dipartimento di Prevenzione SPSAL – Persona_1
Cont Brescia, ha accertato la eziogenesi professionale della malattia;
l' , ritenuta la natura professionale della neoplasia che ha portato al decesso del sig. ha CP_4 CP_2
riconosciuto in favore della moglie , con decorrenza 12.12.2014, una rendita annua Parte_1
pari ad euro 13.423,80; anche la consulenza medico legale in data 18.4.2005, a firma della dott.ssa Persona_2 dell'Istituto di Medicina Legale di Brescia, disposta nel procedimento penale 10300/03 R.G.N.R.
Tribunale di Brescia, al quale era stato riunito il procedimento n. 24009/2004, a carico dei vertici aziendali di è ha evidenziato che “le indagini svolte dal servizio PSAL di Controparte_1
Brescia consentono di ritenere, in via di probabilità, che l'attività lavorativa svolta da CP_2
abbia svolto un ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia renale che ha condotto il
[...] soggetto al decesso”;
2 con sentenze ex art. 444 c.p.c. n. 975/03 e n. 976/03 del Gup presso il Tribunale di Brescia alcuni dirigenti della società convenuta hanno patteggiato la pena in ordine al reato di cui all'art. 589 c. 2 e
3 e 590 c.p. per aver cagionato con colpa il decesso per malattia professionale o la malattia professionale di numerosi dipendenti;
sussiste nesso di causalità tra l'esposizione del lavoratore ai predetti tali agenti inquinanti e l'insorgenza della neoplasia renale che lo aveva poi condotto al decesso, come emerso dalla documentazione sopra richiamata;
il legame tra il sig. e le odierne attrici è sempre stato molto intenso, al di là del vincolo Controparte_2
di parentela (si ribadisce, moglie e figlia) e di convivenza.
Tanto premesso, le attrici hanno chiesto l'accertamento e la declaratoria di responsabilità di
[...]
nella causazione della malattia professionale contratta da con CP_1 Controparte_2
conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio subiti.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del Controparte_1
diritto al risarcimento del danno fatto valere dalle attrici, nel merito contestando le pretese di controparte sia nell'an, sotto il profilo della esposizione del sul luogo di lavoro agli “IPA” e CP_2
della sussistenza del nesso di causalità tra l'eventuale esposizione e l'insorgenza della neoplasia del rene, che nel quantum.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.07.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente magistrato assegnatario nella trattazione della causa, la trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sull'eccezione di prescrizione del diritto vantato dalle attrici.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione reiterata in sede di conclusioni dalla società convenuta di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalle attrici richiamando le condivisibili motivazioni enucleate dal precedente giudicante nell'ordinanza del 29.07.2021.
La condotta ascritta a infatti, integra in astratto il reato di omicidio colposo Controparte_1
aggravato di cui agli artt. 589 c. 2 e 3 e 590 c.p.
3 Tanto basta affinché si applichi l'art. 2947 c. 3 c.c., che prevede una prescrizione più lunga per il diritto al risarcimento del danno quando, testualmente il fatto illecito sia “considerato dalla legge come reato”.
Non rileva, dunque che, per i motivi di seguito illustrati, non sia configurabile il nesso di causa tra la condotta e l'evento lesivo, esulando dal presente giudizio l'accertamento della fattispecie delittuosa in concreto, invece fondante il giudizio di penale responsabilità.
3. La qualificazione giuridica della domanda e il riparto dell'onere probatorio.
La domanda delle attrici va qualificata in termini di azione di responsabilità da illecito extracontrattuale a norma dell'art. 2043 c.c.
Diversamente opinando rispetto agli assunti attorei, infatti, l'azione risarcitoria avanzata iure proprio dagli eredi, come quella di specie, non involge i principi enucleati nella sentenza della Cassazione
Civile, Sez. Lav., 24 settembre 2025, n. 26021 (“il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo”), invero presupponenti che la domanda di risarcimento sia proposta dal lavoratore (Cass. n. 2/2020 sez. Lav.).
Ne discende che l'onere probatorio non è affievolito dall'individuazione di profili di colpa del datore nella violazione dell'art. 2087 c.c., istituto di natura contrattuale in cui opera la presunzione di colpevolezza (iuris tantum).
Né può invocarsi l'attenuazione dell'onere probatorio (in punto di nesso di causa) contemplato nelle ipotesi di malattia inclusa nella tabella allegata al D.p.r. n. 1124/1965 e al D.l.gs. n. 38/2000 (cfr. Cass.
n. 13024/2017), non rientrando la malattia sofferta dal (neoplasia al rene) in detta previsione. CP_2
Si procederà pertanto ad accertare se le attrici abbiano provato gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale (condotta illecita, il dolo/colpa dell'agente, l'evento lesivo e nesso ci causa) alla luce dei principi che sovraintendono all'onere probatorio gravante sull'attore in detta materia.
4. Le cause del decesso di , la condotta colposa di e il nesso Controparte_2 Controparte_1
di causa.
Incontestato, oltre che documentato in atti, che abbia lavorato dal 1980 al 2004 alle Controparte_2
dipendenze della convenuta presso lo stabilimento di Marone (Bs), Via Controparte_1
Zanardelli, quale manutentore, nei reparti “Forni”, “Blocchi” e “Mattoni”, ove venivano prodotti
4 manufatti refrattari per l'industria siderurgica (c.d. blocchi) mediante un impasto di dolomite miscelata con catrame di carbone e pece e che lo stesso sia deceduto in data 11.12.2004 a causa di
“carcinoma renale”.
Con certezza, inoltre, a parere della scrivente può affermarsi che siano provate l'esposizione del durante l'attività lavorativa agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e la violazione, da CP_2
parte della società convenuta, dell'obblio gravante sull'imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
La documentazione prodotta dalle attrici, in particolare gli atti di indagine dai quali è originato il procedimento penale definito con le sentenze ex art. 444 c.p.c. n. 975/03 e n. 976/03 pronunciate dal
Gup di questo Tribunale (doc 8 e ss. della produzione attorea), utilizzati in questa sede come argomenti di prova, convergono in maniera univoca a dimostrazione sia della “elevata esposizione del CP_2
a polveri, fumi e vapori, contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA), derivanti dalla lavorazione della dolomite, catrame di carbon fossile, carbon coke e pece in tutti e tre i reparti in cui ha operato il sig. , ossia reparto blocchi, mattoni e forni” (cfr rilevazioni ed indagini Controparte_2 effettuate da e Laboratorio d'igiene e profilassi) che della inosservanza di norme di CP_5 igiene dettate al fine di evitare eventi mortali e lesivi dell'incolumità dei lavoratori (cfr CNR concernenti l'igiene del lavoro presso l'azienda consulenze tecniche redatte dai Controparte_1
C.T. del P.M. ingg. e sommarie informazioni rese da in data 10.3.2000, CP_6 Per_3 Persona_4
nella sua qualità di dirigente presso la negli anni 67/21; sommarie informazioni rese Controparte_1
dai lavoratori , , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, , , riferite all'attività svolta presso la ditta
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13
comunicazione n.r. redatta il 23 giugno 1995 dall' di Chiari, valutazione Controparte_1 CP_5
della mortalità per tumori negli addetti dell'azienda redatta dal Dr. Controparte_1 [...]
del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica, indagini ambientali e delle relazioni Per_14 tecniche effettuate dall' presso l'azienda rilievi fotografici commentati, CP_5 Controparte_1
effettuati nel 1992 presso lo stabilimento della . Controparte_1
Alla stregua delle suddette emergenze, dunque, è provato che la società convenuta, nella qualità di datrice di lavoro, avvia violato plurime disposizioni di legge a tutela del lavoro:
- art. 4 DPR 303/56 per mancata attuazione delle misure di igiene previste nel decreto ed omessa informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti;
- art. 9 DPR 303/56 per mancata aerazione dei reparti Forni, Mattoni, Blocchi;
5 - art. 14 DPR 303/1956 per mancata adozione di locali di riposo dotati di un efficace sistema di ricambio dell'aria;
- art. 17 DPR 303/56 per inidonea conservazione e smaltimento degli scarti delle lavorazioni, che rimanevano “in polvere” presso i reparti;
- art. 19 DPR 303/56, per mancata separazione dei reparti con lavorazioni pericolose e insalubri.
Può ritenersi integrata, pertanto, la condotta illecita ascritta al datore di lavoro.
Non può invece affermarsi con altrettanta certezza che sussista il nesso di causalità tra l'esposizione del sig. agli agenti inquinanti sopra menzionati e la contrazione della patologia che lo ha CP_2
portato al decesso (cancro al rene).
In tema di infortuni sul lavoro e malattia professionale il nesso di causa trova applicazione la regola dettata dall' art. 41 c.p.c., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sè sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni (ex multis Cass. n. 6105 del
2015; n. 27952 del 2018; n. 678 del 2023).
Si aggiunga che, alla stregua di condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, il nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e l'evento infausto “può ritenersi dimostrato allorchè, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia” (Cass. pen. 38991 del 2010; Cass. pen. 33311 del 2012; Cass. pen. 24997 del 2012).
Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, inoltre, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come, ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
6 Applicando detti principi alla specie, occorre evidenziare che gli assunti attorei poggiano sulle risultanze degli accertamenti eseguiti dal dott. medico legale dell'ASL Brescia, Per_1 nell'immediatezza del decesso di e degli accertamenti autoptici condotti sul cadavere Controparte_2
del lavoratore dal medico legale dott.ssa nell'ambito del proc. pen. 10300/03 R.G.N.R.. Per_2
Nella relazione, a firma del predetto medico del lavoro, recate data 9.09.2004, con riguardo alle cause del decesso di si legge: “la consistente esposizione lavorativa, non contenuta con Controparte_2
efficaci mezzi di prevenzione tecnica e di protezione personale e la latenza della neoplasia (23 anni) consentono di ritenere altamente probabile l'esistenza di una genes professionale nell'insorgenza della patologia renale diagnosticata al lavoratore, sulla base delle valutazioni epidemiologiche effettuate dallo AR (monografia supplemento 7/1989 vol. n. 34 – carbon coke e componenti volatili)
(cfr doc. 4 produzione attorea)
Nella relazione della dott.ssa datata 18.4.2005 si attesta che: “le indagini svolte dal servizio Per_2
PSAL di Brescia consentono di ritenere, in via di probabilità, che l'attività lavorativa svolta da
abbia svolto un ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia renale che ha Controparte_2 condotto il soggetto al decesso” (doc. 6).
Ebbene, le ipotesi probabilistiche prospettate dagli esperti investiti degli accertamenti del caso all'epoca del decesso del a parere della scrivente Giudice, sono superate da una prova nuova, CP_2
emersa nel presente giudizio, a seguito di accertamenti condotti dal collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal prof. compendiati nella relazione depositata in data Persona_15 Persona_16
29.12.2022 come integrata in data 27.03.2023, in merito al cui operato non sono apprezzabili motivi di censura avendo i ctu condotto le indagini con rigore scientifico e risposto in maniera esaustiva ai quesiti peritali e alle osservazioni dei consulenti di parte, alla luce di letteratura scientifica successiva a quella menzionata dal dott. e recepita dalla dott.ssa Per_1 Per_2
Gli esperti, premesso che è stato certamente esposto nello svolgimento della sua Controparte_2
attività lavorativa a numerosi agenti inquinanti, tra cui le miscele di IPA, hanno escluso, tuttavia, la configurabilità di “un rapporto di causa tra l'esposizione lavorativa agli idrocarburi aromatici policiclici e l'insorgenza della neoplasia renale che in ultima analisi ha portato al decesso”.
Trattasi di conclusioni fondate sull'osservazione di plurimi studi scientifici, dai più attuali a quelli più risalenti attraverso i quali gli esperti hanno verificato come, a partire dal 1989 non vi sia più certezza per sostenere che il rene sia organo bersaglio dell'esposizione a IPA e ciò a differenza di altri organi quali ad esempio la vescica.
7 “Nelle valutazioni AR successive (rispetto a quelle utilizzate nella precedente relazione)
(Monografie Volume 92 del 2010 e Volume 100F del 2012) il rene non è più stato contemplato come possibile organo bersaglio dell'esposizione occupazionale ad IPA, associando quest'ultima essenzialmente a tumori della cute, del polmone e della vescica. Dunque, ricapitolando, tutto il contenzioso in trattazione origina da una classificazione AR del 1989 di una “possibile” associazione tra tumore renale ed esposizione ad IPA, che non è stata però più confermata successivamente per assenza di evidenze scientifiche epidemiologiche e sperimentali”.
In maniera convincente e condivisibile, i consulenti hanno altresì precisato che “Le Monografie AR attengono al metodo scientifico dell'accumulo di evidenze in favore di associazioni causali tra agenti di rischio e patologie neoplastiche. Per tale stessa natura necessitano di un'opera di aggiornamento costante, parallelo all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, che determina un'evoluzione delle classificazioni di associazione.
Laddove tali associazioni sono effettivamente scientificamente fondate, le evidenze scientifiche di solito si consolidano, per cui, parallelamente, le classificazioni della AR aumentano di forza (da possibile a probabile a certa) nelle diverse Monografie che vengono elaborate nel tempo sui medesimi agenti di rischio.
Nel caso dell'associazione tra esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici (di seguito IPA) e tumore renale, [….] il fatto che nelle Monografie successive a quella del 1989 il rene non sia più citato tra gli organi bersaglio dell'azione cancerogena degli IPA stessi indica che con il progredire delle conoscenze scientifiche le evidenze di associazione, che nel 1989 erano piuttosto deboli ed avevano portato ad una classificazione di associazione al livello della possibilità (ricordiamo essere la più bassa nel sistema di graduazione AR), hanno perso via via consistenza nel tempo, al punto da non meritare la riconferma dell'associazione stessa.
Di converso, ciò non sarebbe accaduto se le evidenze disponibili al 1989 fossero state ulteriormente confermate e avvalorate in prosieguo da studi scientifici apportanti evidenze scientifiche positive sull'associazione.”. Ed ancora “l'assenza di conferma del livello di possibilità nelle Monografie successive a quella del 1989 è indicativo di una progressiva vera perdita di evidenza scientifica sull'associazione IPA-tumore renale.”
A fronte di dette conclusioni, dunque, diventano recessive le risultanze delle consulenze richiamate dalle attrici a sostegno delle proprie domande in quanto basate su letteratura scientifica non confermata nel tempo.
8 D'altronde la stessa dott.ssa è giunta a sostenere che le indagini epidemiologiche convergono Per_2 verso un generale consenso nel riconoscere un qualche ruolo eziologico degli IPA nell'insorgenza del tumore del polmone e della vescica;
al contrario per i tumori a carico di altri organi e apparati
(tumore stomaco, rene, leucemie), non vi sono dati del tutto concordanti, Sono numerosi gli studi riportati in letteratura specialistica ove viene riconosciuto un significativo aumento del rischio di insorgenza di carcinoma renale in soggetti con esposizione prolungata a IPA (superiore a 10 anni)
(pag.7 relazione . Per_2
Ne discende la mancanza di prova del nesso di causa in applicazione dei principi che governano questa materia, sopra invocati.
Privo di rilievo, peraltro, si stima l'assunto attoreo secondo cui, riferendo i ctu di concause nella causazione della malattia tumorale contratta dal quali l'obesità e il fumo, gli stessi avrebbero CP_2 implicitamente ritenuto trattarsi di fattori ulteriori rispetto l'esposizione agli agenti inquinanti (IPA).
Detti accertamenti, infatti, poggiano sulla premessa di fondo, ribadita dagli ausiliari anche in seno all'elaborato integrativo (pag. 7/8), della insussistenza di dati scientifici a riprova dell'eziogensi lavorativa sicché non deve procedersi al giudizio di bilanciamento delle concause, come invece richiesto dalle attrici.
L'applicazione del principio di equivalenza causale sancito dall'art. 41 c.p. presuppone la sussistenza, quanto meno, di una concausa lavorativa che, però, nel caso di specie, è stata esclusa all'esito dell'istruttoria, come peraltro, confermato da tutti i precedenti di legittimità richiamati in ricorso dagli stessi ricorrenti, aventi ad oggetto casi in cui risultava accertato un ruolo almeno concausale dell'attività lavorativa in concreto svolta dai lavoratori.
In definitiva, in mancanza di prova del nesso di causa tra condotta ed evento lesivo, la domanda attorea deve essere rigettata.
5. Le spese di lite e di ctu.
Ricorrono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti valorizzando la circostanza che l'esito negativo della presente causa sia dipeso dalla lettura e interpretazione di letteratura scientifica rivelatasi mutevole nel tempo e che quindi la decisione poggi su un deficit probatorio sul nesso di causalità legato al progresso scientifico.
Le spese di ctu, in ragione della soccombenza, si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
9 controvertibilità della materia e la e quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalle attrici;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Brescia il 16.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 14176/2020 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. POLLINA NINO e
[...] CodiceFiscale_2 dell'avv. LODRINI ELENA, presso il primo elettivamente domiciliate in Brescia, via XXV aprile n. 18, attrici contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TR RI e dell'avv. CRESPI GIANLUCA EMANUELE, presso il primo elettivamente domiciliata in Milano, Via Solferino n.7, convenuta OGGETTO: risarcimento danni Conclusioni Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 3.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo.
Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp.
1 att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
e moglie e figlia di hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo che: Controparte_1
- il proprio congiunto ha lavorato nel periodo dal 1980 sino al 2004 alle dipendenze Controparte_2
di presso lo stabilimento di Marone (Bs), Via Zanardelli, in reparti che lo Controparte_1
costringevano a stare contatto costante con fumi intensi e polveri inquinanti derivanti dalla lavorazione della pece e del catrame in assenza di efficaci sistemi di aspirazione e captazione delle polveri e dei fumi;
quantomeno sino al 1998, l'azienda ha messo a disposizione dei lavoratori solo mascherine antipolvere, indossate dagli operai raramente in ragione delle alte temperature e vista l'assenza di controllo sul loro utilizzo da parte del datore di lavoro;
a far data dal 1998, a seguito di problemi di salute (infarto del miocardio), il proprio congiunto è stato adibito esclusivamente a mansioni di manutentore presso l'officina aziendale;
nel novembre / dicembre 2003 al sig. è stata diagnosticata neoplasia del rene destro, CP_2 nell'agosto 2004 sottoposto a intervento di nefrectomia destra, in data 11.12.2004 è deceduto, a causa della neoplasia renale con metastasi ossee e polmonari;
con referto a firma del dott. in data 9.9.2004, il Dipartimento di Prevenzione SPSAL – Persona_1
Cont Brescia, ha accertato la eziogenesi professionale della malattia;
l' , ritenuta la natura professionale della neoplasia che ha portato al decesso del sig. ha CP_4 CP_2
riconosciuto in favore della moglie , con decorrenza 12.12.2014, una rendita annua Parte_1
pari ad euro 13.423,80; anche la consulenza medico legale in data 18.4.2005, a firma della dott.ssa Persona_2 dell'Istituto di Medicina Legale di Brescia, disposta nel procedimento penale 10300/03 R.G.N.R.
Tribunale di Brescia, al quale era stato riunito il procedimento n. 24009/2004, a carico dei vertici aziendali di è ha evidenziato che “le indagini svolte dal servizio PSAL di Controparte_1
Brescia consentono di ritenere, in via di probabilità, che l'attività lavorativa svolta da CP_2
abbia svolto un ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia renale che ha condotto il
[...] soggetto al decesso”;
2 con sentenze ex art. 444 c.p.c. n. 975/03 e n. 976/03 del Gup presso il Tribunale di Brescia alcuni dirigenti della società convenuta hanno patteggiato la pena in ordine al reato di cui all'art. 589 c. 2 e
3 e 590 c.p. per aver cagionato con colpa il decesso per malattia professionale o la malattia professionale di numerosi dipendenti;
sussiste nesso di causalità tra l'esposizione del lavoratore ai predetti tali agenti inquinanti e l'insorgenza della neoplasia renale che lo aveva poi condotto al decesso, come emerso dalla documentazione sopra richiamata;
il legame tra il sig. e le odierne attrici è sempre stato molto intenso, al di là del vincolo Controparte_2
di parentela (si ribadisce, moglie e figlia) e di convivenza.
Tanto premesso, le attrici hanno chiesto l'accertamento e la declaratoria di responsabilità di
[...]
nella causazione della malattia professionale contratta da con CP_1 Controparte_2
conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio subiti.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del Controparte_1
diritto al risarcimento del danno fatto valere dalle attrici, nel merito contestando le pretese di controparte sia nell'an, sotto il profilo della esposizione del sul luogo di lavoro agli “IPA” e CP_2
della sussistenza del nesso di causalità tra l'eventuale esposizione e l'insorgenza della neoplasia del rene, che nel quantum.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.07.2025, la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente magistrato assegnatario nella trattazione della causa, la trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sull'eccezione di prescrizione del diritto vantato dalle attrici.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione reiterata in sede di conclusioni dalla società convenuta di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalle attrici richiamando le condivisibili motivazioni enucleate dal precedente giudicante nell'ordinanza del 29.07.2021.
La condotta ascritta a infatti, integra in astratto il reato di omicidio colposo Controparte_1
aggravato di cui agli artt. 589 c. 2 e 3 e 590 c.p.
3 Tanto basta affinché si applichi l'art. 2947 c. 3 c.c., che prevede una prescrizione più lunga per il diritto al risarcimento del danno quando, testualmente il fatto illecito sia “considerato dalla legge come reato”.
Non rileva, dunque che, per i motivi di seguito illustrati, non sia configurabile il nesso di causa tra la condotta e l'evento lesivo, esulando dal presente giudizio l'accertamento della fattispecie delittuosa in concreto, invece fondante il giudizio di penale responsabilità.
3. La qualificazione giuridica della domanda e il riparto dell'onere probatorio.
La domanda delle attrici va qualificata in termini di azione di responsabilità da illecito extracontrattuale a norma dell'art. 2043 c.c.
Diversamente opinando rispetto agli assunti attorei, infatti, l'azione risarcitoria avanzata iure proprio dagli eredi, come quella di specie, non involge i principi enucleati nella sentenza della Cassazione
Civile, Sez. Lav., 24 settembre 2025, n. 26021 (“il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo”), invero presupponenti che la domanda di risarcimento sia proposta dal lavoratore (Cass. n. 2/2020 sez. Lav.).
Ne discende che l'onere probatorio non è affievolito dall'individuazione di profili di colpa del datore nella violazione dell'art. 2087 c.c., istituto di natura contrattuale in cui opera la presunzione di colpevolezza (iuris tantum).
Né può invocarsi l'attenuazione dell'onere probatorio (in punto di nesso di causa) contemplato nelle ipotesi di malattia inclusa nella tabella allegata al D.p.r. n. 1124/1965 e al D.l.gs. n. 38/2000 (cfr. Cass.
n. 13024/2017), non rientrando la malattia sofferta dal (neoplasia al rene) in detta previsione. CP_2
Si procederà pertanto ad accertare se le attrici abbiano provato gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale (condotta illecita, il dolo/colpa dell'agente, l'evento lesivo e nesso ci causa) alla luce dei principi che sovraintendono all'onere probatorio gravante sull'attore in detta materia.
4. Le cause del decesso di , la condotta colposa di e il nesso Controparte_2 Controparte_1
di causa.
Incontestato, oltre che documentato in atti, che abbia lavorato dal 1980 al 2004 alle Controparte_2
dipendenze della convenuta presso lo stabilimento di Marone (Bs), Via Controparte_1
Zanardelli, quale manutentore, nei reparti “Forni”, “Blocchi” e “Mattoni”, ove venivano prodotti
4 manufatti refrattari per l'industria siderurgica (c.d. blocchi) mediante un impasto di dolomite miscelata con catrame di carbone e pece e che lo stesso sia deceduto in data 11.12.2004 a causa di
“carcinoma renale”.
Con certezza, inoltre, a parere della scrivente può affermarsi che siano provate l'esposizione del durante l'attività lavorativa agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e la violazione, da CP_2
parte della società convenuta, dell'obblio gravante sull'imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
La documentazione prodotta dalle attrici, in particolare gli atti di indagine dai quali è originato il procedimento penale definito con le sentenze ex art. 444 c.p.c. n. 975/03 e n. 976/03 pronunciate dal
Gup di questo Tribunale (doc 8 e ss. della produzione attorea), utilizzati in questa sede come argomenti di prova, convergono in maniera univoca a dimostrazione sia della “elevata esposizione del CP_2
a polveri, fumi e vapori, contenenti idrocarburi policiclici aromatici (IPA), derivanti dalla lavorazione della dolomite, catrame di carbon fossile, carbon coke e pece in tutti e tre i reparti in cui ha operato il sig. , ossia reparto blocchi, mattoni e forni” (cfr rilevazioni ed indagini Controparte_2 effettuate da e Laboratorio d'igiene e profilassi) che della inosservanza di norme di CP_5 igiene dettate al fine di evitare eventi mortali e lesivi dell'incolumità dei lavoratori (cfr CNR concernenti l'igiene del lavoro presso l'azienda consulenze tecniche redatte dai Controparte_1
C.T. del P.M. ingg. e sommarie informazioni rese da in data 10.3.2000, CP_6 Per_3 Persona_4
nella sua qualità di dirigente presso la negli anni 67/21; sommarie informazioni rese Controparte_1
dai lavoratori , , , , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, , , riferite all'attività svolta presso la ditta
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13
comunicazione n.r. redatta il 23 giugno 1995 dall' di Chiari, valutazione Controparte_1 CP_5
della mortalità per tumori negli addetti dell'azienda redatta dal Dr. Controparte_1 [...]
del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica, indagini ambientali e delle relazioni Per_14 tecniche effettuate dall' presso l'azienda rilievi fotografici commentati, CP_5 Controparte_1
effettuati nel 1992 presso lo stabilimento della . Controparte_1
Alla stregua delle suddette emergenze, dunque, è provato che la società convenuta, nella qualità di datrice di lavoro, avvia violato plurime disposizioni di legge a tutela del lavoro:
- art. 4 DPR 303/56 per mancata attuazione delle misure di igiene previste nel decreto ed omessa informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti;
- art. 9 DPR 303/56 per mancata aerazione dei reparti Forni, Mattoni, Blocchi;
5 - art. 14 DPR 303/1956 per mancata adozione di locali di riposo dotati di un efficace sistema di ricambio dell'aria;
- art. 17 DPR 303/56 per inidonea conservazione e smaltimento degli scarti delle lavorazioni, che rimanevano “in polvere” presso i reparti;
- art. 19 DPR 303/56, per mancata separazione dei reparti con lavorazioni pericolose e insalubri.
Può ritenersi integrata, pertanto, la condotta illecita ascritta al datore di lavoro.
Non può invece affermarsi con altrettanta certezza che sussista il nesso di causalità tra l'esposizione del sig. agli agenti inquinanti sopra menzionati e la contrazione della patologia che lo ha CP_2
portato al decesso (cancro al rene).
In tema di infortuni sul lavoro e malattia professionale il nesso di causa trova applicazione la regola dettata dall' art. 41 c.p.c., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sè sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni (ex multis Cass. n. 6105 del
2015; n. 27952 del 2018; n. 678 del 2023).
Si aggiunga che, alla stregua di condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, il nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e l'evento infausto “può ritenersi dimostrato allorchè, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia” (Cass. pen. 38991 del 2010; Cass. pen. 33311 del 2012; Cass. pen. 24997 del 2012).
Nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, inoltre, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come, ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
6 Applicando detti principi alla specie, occorre evidenziare che gli assunti attorei poggiano sulle risultanze degli accertamenti eseguiti dal dott. medico legale dell'ASL Brescia, Per_1 nell'immediatezza del decesso di e degli accertamenti autoptici condotti sul cadavere Controparte_2
del lavoratore dal medico legale dott.ssa nell'ambito del proc. pen. 10300/03 R.G.N.R.. Per_2
Nella relazione, a firma del predetto medico del lavoro, recate data 9.09.2004, con riguardo alle cause del decesso di si legge: “la consistente esposizione lavorativa, non contenuta con Controparte_2
efficaci mezzi di prevenzione tecnica e di protezione personale e la latenza della neoplasia (23 anni) consentono di ritenere altamente probabile l'esistenza di una genes professionale nell'insorgenza della patologia renale diagnosticata al lavoratore, sulla base delle valutazioni epidemiologiche effettuate dallo AR (monografia supplemento 7/1989 vol. n. 34 – carbon coke e componenti volatili)
(cfr doc. 4 produzione attorea)
Nella relazione della dott.ssa datata 18.4.2005 si attesta che: “le indagini svolte dal servizio Per_2
PSAL di Brescia consentono di ritenere, in via di probabilità, che l'attività lavorativa svolta da
abbia svolto un ruolo concausale nell'insorgenza della neoplasia renale che ha Controparte_2 condotto il soggetto al decesso” (doc. 6).
Ebbene, le ipotesi probabilistiche prospettate dagli esperti investiti degli accertamenti del caso all'epoca del decesso del a parere della scrivente Giudice, sono superate da una prova nuova, CP_2
emersa nel presente giudizio, a seguito di accertamenti condotti dal collegio peritale composto dalla dott.ssa e dal prof. compendiati nella relazione depositata in data Persona_15 Persona_16
29.12.2022 come integrata in data 27.03.2023, in merito al cui operato non sono apprezzabili motivi di censura avendo i ctu condotto le indagini con rigore scientifico e risposto in maniera esaustiva ai quesiti peritali e alle osservazioni dei consulenti di parte, alla luce di letteratura scientifica successiva a quella menzionata dal dott. e recepita dalla dott.ssa Per_1 Per_2
Gli esperti, premesso che è stato certamente esposto nello svolgimento della sua Controparte_2
attività lavorativa a numerosi agenti inquinanti, tra cui le miscele di IPA, hanno escluso, tuttavia, la configurabilità di “un rapporto di causa tra l'esposizione lavorativa agli idrocarburi aromatici policiclici e l'insorgenza della neoplasia renale che in ultima analisi ha portato al decesso”.
Trattasi di conclusioni fondate sull'osservazione di plurimi studi scientifici, dai più attuali a quelli più risalenti attraverso i quali gli esperti hanno verificato come, a partire dal 1989 non vi sia più certezza per sostenere che il rene sia organo bersaglio dell'esposizione a IPA e ciò a differenza di altri organi quali ad esempio la vescica.
7 “Nelle valutazioni AR successive (rispetto a quelle utilizzate nella precedente relazione)
(Monografie Volume 92 del 2010 e Volume 100F del 2012) il rene non è più stato contemplato come possibile organo bersaglio dell'esposizione occupazionale ad IPA, associando quest'ultima essenzialmente a tumori della cute, del polmone e della vescica. Dunque, ricapitolando, tutto il contenzioso in trattazione origina da una classificazione AR del 1989 di una “possibile” associazione tra tumore renale ed esposizione ad IPA, che non è stata però più confermata successivamente per assenza di evidenze scientifiche epidemiologiche e sperimentali”.
In maniera convincente e condivisibile, i consulenti hanno altresì precisato che “Le Monografie AR attengono al metodo scientifico dell'accumulo di evidenze in favore di associazioni causali tra agenti di rischio e patologie neoplastiche. Per tale stessa natura necessitano di un'opera di aggiornamento costante, parallelo all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, che determina un'evoluzione delle classificazioni di associazione.
Laddove tali associazioni sono effettivamente scientificamente fondate, le evidenze scientifiche di solito si consolidano, per cui, parallelamente, le classificazioni della AR aumentano di forza (da possibile a probabile a certa) nelle diverse Monografie che vengono elaborate nel tempo sui medesimi agenti di rischio.
Nel caso dell'associazione tra esposizione a Idrocarburi Policiclici Aromatici (di seguito IPA) e tumore renale, [….] il fatto che nelle Monografie successive a quella del 1989 il rene non sia più citato tra gli organi bersaglio dell'azione cancerogena degli IPA stessi indica che con il progredire delle conoscenze scientifiche le evidenze di associazione, che nel 1989 erano piuttosto deboli ed avevano portato ad una classificazione di associazione al livello della possibilità (ricordiamo essere la più bassa nel sistema di graduazione AR), hanno perso via via consistenza nel tempo, al punto da non meritare la riconferma dell'associazione stessa.
Di converso, ciò non sarebbe accaduto se le evidenze disponibili al 1989 fossero state ulteriormente confermate e avvalorate in prosieguo da studi scientifici apportanti evidenze scientifiche positive sull'associazione.”. Ed ancora “l'assenza di conferma del livello di possibilità nelle Monografie successive a quella del 1989 è indicativo di una progressiva vera perdita di evidenza scientifica sull'associazione IPA-tumore renale.”
A fronte di dette conclusioni, dunque, diventano recessive le risultanze delle consulenze richiamate dalle attrici a sostegno delle proprie domande in quanto basate su letteratura scientifica non confermata nel tempo.
8 D'altronde la stessa dott.ssa è giunta a sostenere che le indagini epidemiologiche convergono Per_2 verso un generale consenso nel riconoscere un qualche ruolo eziologico degli IPA nell'insorgenza del tumore del polmone e della vescica;
al contrario per i tumori a carico di altri organi e apparati
(tumore stomaco, rene, leucemie), non vi sono dati del tutto concordanti, Sono numerosi gli studi riportati in letteratura specialistica ove viene riconosciuto un significativo aumento del rischio di insorgenza di carcinoma renale in soggetti con esposizione prolungata a IPA (superiore a 10 anni)
(pag.7 relazione . Per_2
Ne discende la mancanza di prova del nesso di causa in applicazione dei principi che governano questa materia, sopra invocati.
Privo di rilievo, peraltro, si stima l'assunto attoreo secondo cui, riferendo i ctu di concause nella causazione della malattia tumorale contratta dal quali l'obesità e il fumo, gli stessi avrebbero CP_2 implicitamente ritenuto trattarsi di fattori ulteriori rispetto l'esposizione agli agenti inquinanti (IPA).
Detti accertamenti, infatti, poggiano sulla premessa di fondo, ribadita dagli ausiliari anche in seno all'elaborato integrativo (pag. 7/8), della insussistenza di dati scientifici a riprova dell'eziogensi lavorativa sicché non deve procedersi al giudizio di bilanciamento delle concause, come invece richiesto dalle attrici.
L'applicazione del principio di equivalenza causale sancito dall'art. 41 c.p. presuppone la sussistenza, quanto meno, di una concausa lavorativa che, però, nel caso di specie, è stata esclusa all'esito dell'istruttoria, come peraltro, confermato da tutti i precedenti di legittimità richiamati in ricorso dagli stessi ricorrenti, aventi ad oggetto casi in cui risultava accertato un ruolo almeno concausale dell'attività lavorativa in concreto svolta dai lavoratori.
In definitiva, in mancanza di prova del nesso di causa tra condotta ed evento lesivo, la domanda attorea deve essere rigettata.
5. Le spese di lite e di ctu.
Ricorrono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti valorizzando la circostanza che l'esito negativo della presente causa sia dipeso dalla lettura e interpretazione di letteratura scientifica rivelatasi mutevole nel tempo e che quindi la decisione poggi su un deficit probatorio sul nesso di causalità legato al progresso scientifico.
Le spese di ctu, in ragione della soccombenza, si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
9 controvertibilità della materia e la e quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalle attrici;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Brescia il 16.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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