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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 139/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] (3043 - FR) il 4 agosto 1967 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
[...] ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_1
Reggio Emilia, viale Regina Elena n. 13/2 (42100 – RE)
APPELLANTE
contro
(C.F. ), nata a [...] (41121 – MO) il Controparte_1 C.F._2
21/04/1969 ed ivi residente, alla via Giardini n. 305 (41125 – MO), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Dario Crepaldi ed Email_2 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dario Crepaldi, in Modena, viale Ciro Menotti n.
43 (41121 - MO)
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
*
pagina 1 di 15 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1297/2023, resa dal Tribunale di Modena in data
18/07/2023 e pubblicata in data 27/07/2023, in seno al procedimento R.G. n. 3999/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1297/2023, resa in data 18/07/2023 e pubblicata in data 27/07/2023, il Tribunale di
Modena, avendo già pronunciato con sentenza parziale del 16 giugno 2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1 all'esito dell'istruttoria svolta, ha così regolato le relative condizioni:
1) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione Per_1 paritetica dello stesso presso entrambi i genitori e regolamentazione delle frequentazioni genitori- figlio, secondo il calendario previsto alla pg. 14 della consulenza tecnica in atti;
2) Dispone, quanto al figlio minore , che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario Per_1 in forma diretta, con revoca, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, delle diverse statuizioni adottate in via provvisoria;
3) Dispone che la casa familiare resti assegnata alla resistente, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente _2
4) Dispone, quanto al figlio un contributo ordinario di mantenimento a carico del padre di _2 euro 600,00 mensili da versarsi alla madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con effetto a far data dalla pubblicazione del provvedimento;
5) Dispone, quanto alle spese straordinarie previste nel Protocollo in atto presso il Tribunale di
Modena, che le stesse siano a carico dei genitori in misura pari al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
6) Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Persona_3 matrimonio;
7) Compensa per intero le spese del presente giudizio;
8) Pone le spese di Ctu, liquidate in corso di causa con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha ritenuto:
- di non doversi occupare dell'affidamento e della collocazione del figlio essendo costui _2 divenuto maggiorenne nelle more del procedimento;
- che non fossero emersi elementi di pregiudizio per l'interesse del figlio minore delle parti, , Per_1 tali da imporre una scelta differente rispetto all'affidamento condiviso di quest'ultimo a entrambi i genitori. Soluzione, questa, da privilegiare, in quanto più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti pagina 2 di 15 dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del ragazzo, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata, che ha evidenziato come la riduzione nella frequentazione padre-figlio fosse più connessa a una scelta di comodità di del minore, che a ragioni di dissidio.
- di assegnare la casa familiare alla madre per il fatto che comunque il figlio maggiorenne _2 non ancora economicamente autosufficiente, era di fatto collocato presso quest'ultima. Sul punto, il collegio di prime cure ha evidenziato che in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare - malgrado abbia anche riflessi economici - è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. La concessione del beneficio in parola resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto del collocamento di figli minori o, come in questo caso, della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- circa il mantenimento del figlio , il Tribunale di Modena ha optato per la previsione di una Per_1 modalità di assistenza in forma diretta da parte dei genitori, in conseguenza della collocazione paritetica di costui presso ciascuno di essi, con conseguente revoca del contributo prima previsto a carico del padre ed in favore della madre;
- rispetto al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, sul _2 presupposto che il ragazzo vivesse stabilmente con la madre e non avesse rapporti di frequentazione con il padre, considerata anche la rispettiva situazione economica delle parti, il Giudice di prime cure ha previsto un mantenimento a carico del padre per una somma pari a € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT e con decorrenza dall'emissione del provvedimento, ponendo le spese straordinarie per entrambi i figli a carico di ambedue le parti, nella misura del 70 % a carico del padre e
30% a carico della madre.
2. Con ricorso in appello depositato in data 27 gennaio 2024, ha impugnato Parte_1 la citata sentenza, affidando il gravame ai seguenti quattro motivi:
1) con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione della disciplina di cui all'art. 337 septies, secondo comma c.c., per non avere il Tribunale di Modena tenuto conto della
“psicosi NAS in trattamento” da cui è risultato affetto il figlio che comporterebbe un _2 handicap grave in capo a quest'ultimo, tale da giustificare l'applicabilità d'ufficio, nei confronti dello stesso e in merito alla regolamentazione dei rapporti con ciascun genitore, delle disposizioni previste in favore dei figli minori. In conseguenza di ciò, l'appellante ha chiesto una modifica della decisione impugnata, con una regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascuno dei _2 genitori secondo tempi paritari, coincidenti con i periodi di permanenza presso gli stessi del figlio pagina 3 di 15 minore , nonché di disporre che allo stesso venga applicato anche il calendario di Per_1 frequentazione dei genitori nei periodi di chiusura scolastica già previsto per il figlio;
Per_1
2) con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 sexies primo comma per avere il Tribunale confermato l'assegnazione della casa coniugale a
In particolare, secondo la ricostruzione prospettata, in conseguenza Controparte_1 dell'accoglimento del primo motivo di appello, con la permanenza paritaria anche del figlio _2 presso ciascun genitore, verrebbe meno il presupposto posto alla base del Giudice di merito ai fini della decisione assunta.
3) con il terzo motivo di appello, in subordine rispetto all'accoglimento del primo, la parte ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter, quarto comma c.c., per avere il Tribunale posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma _2 economicamente ancora non autosufficiente, pari ad € 600,00 mensili, sull'erroneo presupposto che lo stesso non avesse rapporti con quest'ultimo e che, pertanto, fosse interamente a carico della madre. Sul punto, la parte ha sottolineato che percepirebbe anche una pensione di invalidità, chiedendo _2 quantomeno una riduzione del contributo a 300,00 euro mensili;
4) con il quarto motivo, infine, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato in ordine alla domanda di eliminazione dell'obbligo, in capo al , di provvedere al pagamento diretto ed integrale delle rate del mutuo che gli ex Pt_1 coniugi hanno contratto per l'acquisto della casa familiare ad entrambi intestata, quale componente del contributo al mantenimento per i figli e . In particolare, in tesi dell'appellante, _2 Per_1 all'epoca della separazione consensuale le parti avrebbero strutturato il contributo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per i figli, in parte come versamento mensile periodico di € 1.000,00 complessivi (€ 500,00 per ciascun figlio) e in parte con l'assunzione da parte dell'odierno appellante dell'onere di provvedere al rimborso della quota del mutuo predetto anche per la parte gravante sulla madre, anch'essa mutuataria. Alla luce di quanto precedentemente dedotto, le condizioni di fatto sarebbero mutate e anche sotto tale profilo l'obbligazione di mantenimento della prole dell'appellante andrebbe rideterminata, con l'esclusione del pagamento della quota di mutuo di pertinenza della
CP_1
2.2- In data 12 aprile 2024 si è costituita resistendo all'appello, Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto e formulando a sua volta appello incidentale, deducendo che:
- circa le deduzioni poste dall'appellante a sostegno del primo motivo di appello avanzato, la ha sottolineato come non sia portatore di handicap grave ai sensi e per gli CP_1 _2 effetti della L. 5/02/1992 n. 104, art. 3 comma 3, essendo invece stato dichiarato soltanto “inabile pagina 4 di 15 temporaneamente alla attività lavorativa”. Egli, pertanto, non potrebbe essere equiparato a un minorenne bisognoso, con conseguente inoperatività della disciplina di cui all'art. 337 septies, secondo comma c.c..In ogni caso , rispetto alla collocazione paritaria, l'appellata ha sottolineato che _2 non avrebbe piacere di vedersi collocato 15 giorni al mese presso la casa del padre, mostrando il ragazzo una forte riluttanza al solo pensiero di fermarsi presso la dimora dell'appellante più di qualche ora alla settimana;
- dall'infondatezza del primo motivo di appello, l'appellata ha fatto discendere la caducazione - rispettivamente - dei motivi secondo e terzo, chiedendo integrale conferma, sui punti, delle statuizioni contenute all'interno del provvedimento impugnato.
Quanto alla provvidenza che percepirebbe, l'appellata ha precisato che questa risulta gestita _2 autonomamente dal ragazzo, confluendo direttamente all'interno del conto corrente a lui intestato.
Detta somma, dunque, non potrebbe computarsi ad un eventuale mantenimento, costituendo un emolumento autonomo, temporaneo e reversibile;
- in ordine al quarto motivo di appello, l'appellata ha dedotto la sua totale infondatezza, rilevando che si tratterebbe di argomentazione non inerente in alcun modo al mantenimento dei figli.
In ogni caso, a proposto appello incidentale, affidato a due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo, l'appellata/appellante incidentale, ha richiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, nel punto in cui il Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto del figlio minore
, con collocazione paritetica dello stesso presso entrambi i genitori. Per_1
Secondo quanto esposto, in particolare, la soluzione proposta dal Giudice di prime cure non verrebbe rispettata da parte del padre, né il figlio avrebbe piacere di rispettarla, disattendendo continuamente le disposizioni date.
La parte chiede, pertanto, di ridefinire il calendario in atto, venendo incontro alle primarie esigenze del figlio e ai suoi desiderata. Per_1
In subordine, l'appellata -appellante incidentale chiede che continui ad essere collocato presso Per_1 la madre, ma in modo prevalente, per circa 20/22 giorni al mese, secondo l'attuale calendario.
Con il secondo motivo, avanzato in subordine rispetto all'accoglimento del primo, CP_1
a chiesto che – rimodulato il calendario in atto - venga riconosciuto alla stessa anche un
[...] contributo ordinario di mantenimento per il figlio , da porre a carico del padre, per un importo Per_1 pari ad € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con effetto a far data dalla pubblicanda sentenza.
2.3- con ordinanza del 23/04/2024, depositata in data 30/04/2024, la Corte, preso atto del tempo oramai trascorso dall'indagine peritale effettuata nel corso primo giudizio, degli eventi nel frattempo pagina 5 di 15 intervenuti nella situazione di vita delle parti e del contrasto tra le stesse esistente, inerente alla descrizione della frequentazione con i figli in atto (tale da non rendere possibile coglierne l'oggettiva consistenza), ha ritenuto necessario dare corso a una nuova indagine peritale, affidata al dott. Per_4
anche al fine di valutare adeguatamente quale regime di collocamento e di frequentazione
[...] con il genitore non collocatario meglio rispondesse alle esigenze di e di _2 Persona_5
All'esito, all'udienza del 24 giugno 2025, la Corte, preso atto della rinuncia – alla luce delle conclusioni del CTU- da parte dell'appellante al motivo di appello relativo all'assegnazione della casa coniugale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Le risultanze della CTU, svolta nel pieno contraddittorio dei consulenti di parte, consentono di ritenere ormai superata la domanda di cui al primo motivo d'appello, mentre la seconda - ad essa conseguente – è stata espressamente rinunciata dal difensore all'udienza del 24 giugno 2025.
E' il caso peraltro di soffermarsi sul contenuto e sulle conclusioni della relazione del consulente dott.
che per la professionalità d'impostazione scientifica, la sua serietà di indagine Persona_4
(anche attraverso il confronto con i professionisti che si sono occupati di , il profondo _2 impegno dialogante con le parti , ed infine per la chiarezza e logicità di argomentazione anche quanto alle conclusioni e alle valutazioni effettuate, meritano di essere pienamente condivise e richiamate in questa sede, nella quale devono ritenersi integralmente richiamate, non solo per brevità, ma perché una sintesi delle risultanze dei dialoghi con le parti e i ragazzi in essa riportate, delle diagnosi cliniche rilevanti, dei fatti che riferiscono accaduti, dei passaggi valutativi, sapientemente alternati, risulta inevitabilmente riduttiva.
L'espletata CTU consente in primo luogo a questa Corte di comprendere l'attuale condizione di
(nato il [...]) e di (7 novembre 2008) figli delle parti, avendo il _2 Per_1 Pt_1 consulente provveduto in maniera esaustiva a rispondere al quesito postogli, che per completezza si riporta:
“Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuta ogni ulteriore indagine ritenuta necessaria od opportuna con particolare riguardo alle patologie di cui i figli delle parti sono portatori, tenuto conto della situazione psico-fisica di nonché della volontà e delle esigenze Persona_6 espresse da e da nell'audizione degli stessi cui il CTU è delegato Persona_6 Persona_5
(avendo cura di verificare comunque l'opportunità e disponibilità all'ascolto di _2 maggiorenne):a descrivere la condizione psico- fisica di entrambi i figli e in particolare di _2 evidenziando le caratteristiche del quadro patologico di quest'ultimo e delle necessità di cura e relazione che esso comporta, stante la sua qualifica alla stregua di “ di handicap grave” risultante dal pagina 6 di 15 doc 1 di parte appellante (e di cui questa Corte deve tener conto ai sensi e per gli effetti dell'art 337 septies c.c.); a evidenziare le esigenze del minore e del maggiorenne fragile, valutando quale sia la modalità di collocamento e di frequentazione con il genitore non prevalentemente convivente che meglio risponde alle esigenze di e di ed eventualmente ad elaborare la _2 Persona_5 proposta di collocamento e i tempi e modi di permanenza di e di presso _2 Persona_5 ciascun genitore più rispondente all'interesse degli stessi;
a suggerire eventuali percorsi adeguati, per
i genitori e per i figli, atti a favorire l'equilibrata crescita del minore e la serena relazione di entrambi con i genitori tenuto conto delle peculiari condizioni cliniche di e;
a dar conto e _2 Per_1 rispondere alle osservazioni dei CTP eventualmente nominati ai quali avrà inviato bozza di relazione, concedendo loro un termine di 15 giorni per rispondere”;
Va detto inoltre che le operazioni peritali si sono rivelate momento non soltanto diagnostico e valutativo, ma di collaborazione per le persone coinvolte, in particolare per quanto riguarda _2 il quale nonostante la sua faticosa condizione, ha voluto mettersi in gioco rendendosi disponibile all'audizione e al dialogo, nell'ammirevole intento idealizzato di consentire una ritrovata sintonia fra i genitori espresso anche al di fuori delle audizioni e che il CTU ha valorizzato, evidenziando “il desiderio idealizzato di poter “chiudere la CTU” comprando un appartamento ad entrambi i genitori per il “bene della famiglia” espresso nei vocali, seppure in un momento di emotività elevata, rappresenta adeguatamente l'impasse che sta vivendo di fronte alla conflittualità genitoriale, riferita anche alla causa presente, e alla problematicità dei rapporti con la figura paterna) (pag 68 della relazione)
Il CTU ha utilizzato gli incontri peritali per offrire suggerimenti e in particolare segnalare “ai genitori, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli stessi, come la priorità di benessere clinico passi necessariamente attraverso la comprensione (e accettazione) migliore possibile dello status patologico del ragazzo, che possa condurre ad una “revisione” degli atteggiamenti che tendono a “normalizzare” eccessivamente la visione di T., accantonandone i lati patologici presenti. Il CTU rinforza i genitori nelle rispettive capacità di miglioramento, volte ad un supporto più adeguato di T.,che non collimano evidentemente con la visione giudiziale del contesto della CTU e le relative ricadute sui figli.”
Risulta inoltre che le operazioni sono state occasione per le parti di espressione di autenticità e di riflessione ed è quindi auspicabile che siano accolti i suggerimenti dati dal CTU e che le parti diano seguito alle sue proposte, che anche in questa sede è bene riportare:
Per entrambi i genitori, preso atto dell'elevata conflittualità esplicata nel corso degli anni, appaiono necessari, come già proposto dalla precedente CTU, dei momenti di condivisione decisionale ed
pagina 7 di 15 educativa, tramite l'aiuto di un mediatore o figura similare (psicologo , educatore, mediatore), al fine di:
-concordare degli obiettivi comuni per entrambi i figli;
-ridurre la conflittualità genitoriale;
- modificare gli stili di relazionali, facendoli rientrare nell'ottica di una normalizzazione comunicativa intrafamiliare. Si indirizza il padre ad una revisione dei propri atteggiamenti nei confronti di entrambi
i figli, mediante un sostegno sulla funzione genitoriale, al fine di armonizzare al meglio le proprie caratteristiche affettive, educative, e di pensiero in sintonia con le esigenze dei figli. Appare particolarmente utile un aiuto in riferimento al maggiore, sia per un approfondimento della questione relativa al disturbo psicotico sia per un investimento emotivo più sintonico in relazione ai bisogni dello stesso. La madre può trovare giovamento in un percorso di sostegno e counseling rivolto a modulare il proprio stile educativo e genitoriale nei confronti di entrambi i figli, secondo le particolari esigenze del momento evolutivo di e del complesso percorso di Per come condiviso Per_1 _2 _2 dal collegio peritale, sarà necessaria una prosecuzione del percorso clinico in atto, se possibile con ulteriore incremento del lavoro personale su di sé mediante una presa in carico individuale psicoterapeutica. Per appare invece necessario un intervento più incisivo a livello Per_1 psicoeducativo da parte di entrambi i genitori, con necessità di contenimento e maggiore equilibrio tra le due sponde genitoriali.
4 - Venendo ora più specificamente ad esaminare i motivi d'appello, e in primo luogo alla identificazione della condizione del primogenito maggiorenne e cioè se lo stesso debba _2 considerarsi affetto da handicap grave tale da giustificare l'applicabilità d'ufficio, nei confronti dello stesso e in merito alla regolamentazione dei rapporti con ciascun genitore, delle disposizioni previste in favore dei figli minori, all'esito della CTU deve ritenersi che ad oggi non possa considerarsi _2 alla stregua di minorenne.
Pur essendosi rivelata doverosa tale verifica, stante la grave diagnosi effettivamente fatta dalla
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap all'esito della visita del 23 novembre 2022 a causa del disturbo di tipo psicotico a carattere delirante – persecutorio di verosimilmente _2 iniziato nel 2021,1 emerge infatti che la situazione attuale, a distanza di 3 anni circa, vede un miglioramento clinico del ragazzo con rientro dei sintomi di tipo produttivo (quali ad es. deliri ed 1 Il verbale riporta psicosi nas e il riconoscimento di gravità con revisione nel mese di novembre 2025 e invalidità al 100% (v. verbale commissione medica doc 1 di parte appellante;
relazione del CTU pag 73, ed inoltre pagg70 e 74), e il CTU descrive ampiamente la gravissima situazione di _2 relativa alla patologia manifestatasi con una crisi pantoclastica nel marzo 2022, dopo circa 7-8 mesi di ritiro scolastico e sociale e successiva presa in carico da parte del CSM con avvio di terapia farmacologica con risperidone, successivo switch a lurasidone e contestuale percorso psicologico Pag 74 CTU pagina 8 di 15 allucinazioni), con qualche screzio che si manifesta con il ripresentarsi dei conflitti familiari. Anche nei momenti di acuzie non vengono riferiti agiti aggressivi. A livello di funzionamento globale si segnalano: una ripresa della scuola con modalità facilitate;
un'idoneità alla patente di guida, in modo da poter iniziare il percorso relativo;
una ripresa della socializzazione amicale, della sua passione di fare musica, dello svolgimento delle vacanze con amici e genitori. Nel complesso emerge un'evoluzione caratterizzata da un miglioramento significativo, che risponde molto alle aspettative dei genitori, entrambi risultati presenti e di sostegno per il ragazzo, ognuno con le proprie modalità.
Il dott. conclude infatti sena esitazione che da tutto il materiale esaminato da come si Per_4 esprime, dai questionari somministrati, va considerato un ragazzo maggiorenne in grado di _2 autodeterminarsi, che sa quello che vuole, che esprime in modo coerente i propri desiderata;
in questo momento non lascia emergere apparenti deficit nelle capacità cognitive, decisionali e volitive. La condizione clinica del 2022 è nettamente cambiata, nell'ottica di un miglioramento e stabilizzazione progressiva del quadro psicotico, che si afferma come ben compensato, pur con residui sintomi psicotici a espressione saltuaria di tipo ideativo ed interpretativo e di più frequenti sintomi di tipo affettivo che risentono molto degli stati di stress. La terapia farmacologica non sembra interferire pesantemente con le abilità generali, nè tantomeno, come agli atti (idoneità riconosciuta al conseguimento della patente), sulle capacità di guida e di autonomia personale, nè sulla gestione del denaro. Risultano ancora presenti deficit nella gestione della vita quotidiana quali la frequenza regolare a scuola e l'impegno/applicazione agli studi, la regolarità/puntualità nelle visite medico psicologiche, e il mantenimento di un adeguato ritmo nictemerale. I punti di forza del ragazzo sono rappresentati da una buona intelligenza, da un'adeguata capacità di eloquio ed entrata in sintonia con l'altro, dal riconoscimento delle proprie difficoltà, dal ricorso all' aiuto ove necessario e dalla consapevolezza della necessità di essere aiutato dalle cure farmacologiche e non. Sembra stia maturando una maggiore consapevolezza della cura di sé e nell'autonomizzazione dell'accesso alle visite specialistiche.
Va quindi senz'altro escluso che, quand'anche ciò fosse in concreto realizzabile e opportuno, possa essere in qualsiasi modo giudizialmente regolata la sua permanenza presso i genitori, alla stregua di un figlio minorenne, ai sensi degli artt. 337 ter, 2° e 3° co. c.c. – 337 septies c.c.
Il primo motivo d'appello va quindi respinto.
5 – E' poi pacifico e comprovato dalle motivate risultanze della CTU che abita con la madre _2
e che tale situazione è quella che meglio risponde alle esigenze del giovane.
Lo stesso appellante, preso atto delle conclusioni del CTU, ha rinunciato alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, sulla quale pertanto non occorre neppure pronunciarsi. pagina 9 di 15 E' peraltro significativo evidenziare che al riguardo il CTU ha affermato che “La casa attuale dove risiede non è unicamente una comfort zone nella quale il ragazzo fa quello che vuole, si chiude o si apre a suo piacimento nel rapporto con gli altri, esercita i propri desideri e passioni, ma ha un significato protettivo. Il mantenimento dello status abitativo attuale è quello che meglio rispecchia le sue esigenze di persona e di paziente. Non può essere sottaciuto il rapporto privilegiato con la madre e la necessità di una figura di riferimento costante, fisicamente disponibile. Stante la condizione clinica di T. descritta in dettaglio e a cui si rimanda, non appare possibile forzare il ragazzo maggiorenne ad una residenzialità, per quanto alternata, presso l'abitazione paterna, non percepita dal ragazzo come una modalità di investimento psichico ed affettivo duratura. Si fa del resto presente che durante il corso di tutto l'iter peritale non è emerso alcun oggettivo presupposto per tale soluzione. T., privilegiando la relazione con la madre, come esplicitato ampiamente, oscilla tra un bisogno di iperprotezione e uno di autonomia;
nel contempo conserva un significativo e importante bisogno del rapporto con il padre a livello affettivo. Starà ai genitori cogliere al meglio le esigenze del figlio e le migliori opportunità per esplicare la relazione. Va infine segnalato che, alla luce del viaggio studio all'estero del fratello minore per 6 mesi, tale “finestra” di indipendenza ed autonomia del minore dovrebbe essere opportunamente capitalizzata dai genitori permettendo una maggiore focalizzazione con il primogenito, andando aldilà delle conclusioni peritali e giudiziali della vertenza in atto.
Sono dunque auspicabili frequenti condivisioni di tempi e spazi tra il padre e anche _2 usufruendo dei periodi di week end, vacanze e quant'altro possibile concordare reciprocamente tra i due, sia al di fuori della condizione abitativa paterna sia all'interno. In aggiunta sarebbe altamente Per favorevole un ripristino del tempo di frequenza presso l'attuale abitazione di a parte del padre, al fine di favorire al massimo relazioni affettivamente e reciprocamente soddisfacenti, realistiche sul piano pratico, alla luce della situazione psichica del figlio.”
6- Quanto sopra detto peraltro rileva anche ai fini delle domande di natura economica formulate dall'appellante, in primo luogo alla richiesta di revoca o comunque riduzione del contributo posto a suo carico e in favore della madre per il mantenimento di _2
In proposito va detto infatti che dalla CTU è emerso che egli – pur notevolmente migliorato (come sopra si è detto) è tuttavia tuttora affetto da una grave patologia psichiatrica e necessita di costante attenzione, cura e sostegno, cui provvede esclusivamente la madre convivente, che costituisce per lui
“figura di riferimento costante, fisicamente disponibile”.
Non è stato contestato che da quando si è manifestata la patologia di la madre ha optato per _2 il part-time (pag 11 memoria di costituzione in appello) e conseguentemente ha subito una riduzione dei suoi redditi da lavoro. pagina 10 di 15 Inoltre è innegabile che lo stesso miglioramento delle condizioni del giovane comporta per la madre convivente un maggiore impegno – in termini di attenzione e denaro – tenuto conto che il suo attuale stato di salute e personale gli ha consentito il ripristino di una vita sociale, della frequentazione scolastica e amicale, di dedicarsi agli amici e agli hobby e perfino di conseguire la patente di guida
(circostanze tutte emerse dalla CTU) e che da un lato comportano maggiori spese nella quotidianità, dall'altro non fanno venir meno la necessità di una costante attenzione e disponibilità ad intervenire.
Vero è che l'appellante ha affermato che a causa della sua invalidità percepirebbe un _2 emolumento di 386,27 euro mensili, deducendo che tale somma sarebbe nella disponibilità della madre:
l'appellata ha peraltro precisato che tale somma confluisce nel conto corrente del ragazzo, che la gestisce autonomamente senza rendere conto a nessuno, nemmeno alla madre.
Poichè il ragazzo è maggiorenne e non risultano adottati provvedimenti che riducano la sua capacità di agire e neppure di sostegno, non vi è motivo di ritenere diversamente.
E' vero inoltre che si tratta di un emolumento di natura assistenziale autonomo, temporaneo e reversibile, che nel preciso momento della vita del ragazzo ben può costituire u ulteriore stimolo della sua ritrovata autonomia sociale, e di sostegno nella sua autogestione, e possono tuttalpiù aiutarlo a far fronte in parte alle piccole spese che proprio il miglioramento della sua condizione gli comporta. Tali provvidenze non possono certo inficiare il diritto della madre convivente ad ottenere un contributo per l'impegno economico che il costante accudimento di le comporta. _2
E' appena il caso di notare poi che all'epoca della separazione (v. verbale di separazione del 31 ottobre
2014), quando aveva undici anni e quasi sei, le parti concordarono che il padre _2 Per_1 tenesse con sé i bambini a week end alterni e due giorni a settimana, e che contribuisse al loro mantenimento con la dazione della somma di 500,00 euro per ciascuno annualmente rivalutabile, oltre al 70% delle spese straordinarie”.
L'importo di 600 euro riconosciuto con la sentenza impugnata è ad oggi rimasto il medesimo di allora
(alla data odierna la somma di 500 euro rivalutata è pari a 599,86 euro), nonostante l'età di _2
(oggi ormai 22 anni), le necessità di cura più volte richiamate, la permanenza ormai assolutamente prevalente del ragazzo presso la madre (anche se non può escludersi che egli frequenti sporadicamente il padre, e tanto meno può dirsi che quest'ultimo si disinteressi di lui, è certo che vive _2 stabilmente con la madre, per le ragioni che il CTU ha ben spiegato) e i compiti domestici e di accudimento da questa svolti – se non in via esclusiva – in maniera preponderante.
Quanto alle condizioni economico reddituali dei genitori, sulle quali gli stessi non si sono soffermati, non avendo neppure prodotto le dichiarazioni fiscali aggiornate, si osserva che da quelle prodotte (le pagina 11 di 15 ultime riguardano gli anni 2021 e 2022) emergono redditi del padre quasi doppi rispetto a quelli materni.
Ne consegue che non vi sono ragioni neppure per ridurre il contributo del padre al mantenimento di
_2
7- Non è fondata neppure il motivo d'appello con il quale chiede l'eliminazione Parte_1 dell'obbligo del pagamento integrale della quota di mutuo a suo tempo concordato con la moglie in sede di separazione, perché tale previsione avrebbe costituito una modalità di corresponsione di parte del mantenimento della prole, soggetta alle modifiche conseguenti ai mutamenti delle condizioni di fatto rispetto al periodo in cui era stata stabilita. In concreto tale pagamento renderebbe gli obblighi in capo all'appellante eccessivamente gravosi, tenuto conto del fatto che, per effetto dell'inflazione, egli si trova a pagare un rateo mensile di 890,00 euro a fronte della rata di euro 564,00 corrisposta nel 2019.
Al riguardo si osserva che, come eccepito dalla difesa dell'appellata, non risulta che tale obbligo, previsto alla clausola n 19 del ricorso consensuale di separazione (“i coniugi convengono quale patto della loro separazione consensuale, che il Dr provvederà al pagamento diretto ed integrale delle Pt_1 rate residue alle rispettive scadenze di entrambi i mutui, salvo il diritto di estinzione anticipata”) fosse stato contemplato come modalità di parziale adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole
(regolato dall'art. 13 delle condizioni suddette).
E pertanto esso non appare modificabile secondo la disciplina di quest'ultimo (ex artt. 337 quinquies c.c. e 710 c.p.c.)
E' infatti orientamento consolidato della Suprema Corte che “La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass Sez. 1, sent. 16909/2015;
70208/2019; 24687/2022; 20234/2024).
D'altra parte, quand'anche si volesse interpretare la complessiva disciplina allora concordata dalle parti nel senso che essere intendessero considerare il pagamento anche della quota di mutuo di pertinenza pagina 12 di 15 della da parte del alla stregua di un contributo al mantenimento dei figli, non si CP_1 Pt_1 potrebbe nel merito ritenere giustificata la sua eliminazione.
Vero è infatti che l'appellante lamenta un aggravio del rateo di mutuo complessiva di circa 330 euro (di cui la metà sarebbe comunque a suo carico), ma nulla deduce in ordine al miglioramento delle proprie condizioni reddituali intervenuto negli 11 anni intercorsi dalla separazione e sulle sue attuali condizioni.
Alla luce di quanto sopra detto, peraltro, un'eventuale comparazione fra queste ultime e quelle attuali della ex moglie e del maggiore aggravio di costei a causa delle condizioni del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, non potrebbe che deporre in senso contrario a quello auspicato dall'appellante.
8 – Va infine respinto l'appello incidentale proposto dalla eve essere respinto, alla luce CP_1 delle convincenti considerazioni della CTU.
Il dott. infatti, dopo aver approfonditamente descritto anche la personalità del minore Per_4
e la sua relazione con entrambi i genitori, evidenziando inoltre che il ragazzo a breve egli Per_1 partirà per il Canada, dove rimarrà sei mesi per frequentare un quadrimestre della quarta classe superiore, esperienza vissuta sia da che dai genitori in maniera positiva e come occasione di Per_1 cambiamento positivo e per la crescita, “... fa notare che, sebbene il minore abbia chiesto tra i suoi desiderata una riduzione della frequenza presso l'abitazione paterna, appare ancora Per_1 necessitare della presenza del padre con adeguata continuità, in linea con quella attuale. Si ritiene importante dare uno spazio adeguato alla relazione, alla luce del tempo limitato per il raggiungimento della maggiore età. A. rispetta la figura paterna, ne conosce i lati positivi e negativi. Per quanto emergano alcune reciproche difficoltà nella relazione padre-figlio, queste appaiono superabili, essendoci le possibilità per entrambi di una migliore evoluzione della relazione, che non può prescindere da un adeguato spazio temporale. Non si ravvede dunque l'opportunità di un'ulteriore cambiamento delle condizioni di collocamento del minore, anche in considerazione dell'assetto psicologico riscontrato nel ragazzo, che richiede l'esplicazione di una funzione paterna affettivo relazionale da sviluppare ulteriormente oltre che normativa. Saranno quindi da favorire momenti di relazione a due, aldilà della compatibile vicinanza periodica in caso di compiti/studio etc, in cui andranno tenuti comunque in considerazione e favoriti i tempi necessari e compatibili con l'autonomia adolescenziale di cui dispone il ragazzo, tra cui le uscite, gli sport, le relazioni sociali intra ed extrafamiliari.”.
A fronte delle osservazioni della CTP materna, il CTU, pur riconoscendo il desiderio manifestato da di stare prevalente con la madre, dove si troverebbe “molto più comodo”, ha Per_1 condivisibilmente replicato che ciò non risponde a dei criteri preferenziali di tipo educativo nell'ambito pagina 13 di 15 della genitorialità; che come dalla stessa osservato, il ragazzo manifesta un pattern tipicamente adolescenziale e che, come riconosciuto dalla madre stessa, ha a volte bisogno di un intervento più fermo.
Tali rilievi sono condivisi dalla Corte, che pure fa proprie, in particolare, le conclusioni finali e gli auspici del CTU, secondo il quale appare inevitabile in ragione dell'età , la possibilità di concedere adeguati spazi di libertà al ragazzo per il consolidamento delle maggiori autonomie. Si ritiene tuttavia più utile mantenere comunque un adeguato spazio alla relazione paterna, In ragione anche del prossimo, tra poco più di un anno, raggiungimento della maggiore età di , e della possibilità Per_1 quindi di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, si confida nella possibilità nel tempo che rimane, che si consolidi un più proficuo legame padre-figlio La premesse di quanto esposto si fondano sulla capacità di meglio comprendere le necessità cliniche e personologiche del minore da parte del padre , nonchè soprattutto in un impegno educativo realmente “condiviso” da parte dei genitori, per i quali si riconfermano le note conclusive operative esplicitate rispetto ad un sostegno alla loro funzione formativa ed educativa.
Il rigetto della domanda di modifica dei periodi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore, assorbe la richiesta di previsione di un contributo al mantenimento anche per , subordinata Per_1 all'accoglimento del primo motivo.
9 – Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale comportano la reciproca soccombenza delle parti e giustificano l''integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, resasi necessaria nell'interesse dei figli, e rivelatasi particolarmente proficua anche tenuto conto del mutamento delle condizioni di salute di vanno poste a carico di entrambe le _2 parti, nella misura già separatamente liquidata.
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Modena
n. 1297/2023
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado e pone a carico di entrambe, ciascuna per metà, delle spese di CTU, come già liquidate;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e pagina 14 di 15 dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 24 giugno 2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 139/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] (3043 - FR) il 4 agosto 1967 e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv.
[...] ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_1
Reggio Emilia, viale Regina Elena n. 13/2 (42100 – RE)
APPELLANTE
contro
(C.F. ), nata a [...] (41121 – MO) il Controparte_1 C.F._2
21/04/1969 ed ivi residente, alla via Giardini n. 305 (41125 – MO), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Dario Crepaldi ed Email_2 Email_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dario Crepaldi, in Modena, viale Ciro Menotti n.
43 (41121 - MO)
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
*
pagina 1 di 15 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1297/2023, resa dal Tribunale di Modena in data
18/07/2023 e pubblicata in data 27/07/2023, in seno al procedimento R.G. n. 3999/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1297/2023, resa in data 18/07/2023 e pubblicata in data 27/07/2023, il Tribunale di
Modena, avendo già pronunciato con sentenza parziale del 16 giugno 2021 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1 all'esito dell'istruttoria svolta, ha così regolato le relative condizioni:
1) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocazione Per_1 paritetica dello stesso presso entrambi i genitori e regolamentazione delle frequentazioni genitori- figlio, secondo il calendario previsto alla pg. 14 della consulenza tecnica in atti;
2) Dispone, quanto al figlio minore , che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario Per_1 in forma diretta, con revoca, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, delle diverse statuizioni adottate in via provvisoria;
3) Dispone che la casa familiare resti assegnata alla resistente, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente _2
4) Dispone, quanto al figlio un contributo ordinario di mantenimento a carico del padre di _2 euro 600,00 mensili da versarsi alla madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con effetto a far data dalla pubblicazione del provvedimento;
5) Dispone, quanto alle spese straordinarie previste nel Protocollo in atto presso il Tribunale di
Modena, che le stesse siano a carico dei genitori in misura pari al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
6) Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Persona_3 matrimonio;
7) Compensa per intero le spese del presente giudizio;
8) Pone le spese di Ctu, liquidate in corso di causa con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha ritenuto:
- di non doversi occupare dell'affidamento e della collocazione del figlio essendo costui _2 divenuto maggiorenne nelle more del procedimento;
- che non fossero emersi elementi di pregiudizio per l'interesse del figlio minore delle parti, , Per_1 tali da imporre una scelta differente rispetto all'affidamento condiviso di quest'ultimo a entrambi i genitori. Soluzione, questa, da privilegiare, in quanto più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti pagina 2 di 15 dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del ragazzo, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata, che ha evidenziato come la riduzione nella frequentazione padre-figlio fosse più connessa a una scelta di comodità di del minore, che a ragioni di dissidio.
- di assegnare la casa familiare alla madre per il fatto che comunque il figlio maggiorenne _2 non ancora economicamente autosufficiente, era di fatto collocato presso quest'ultima. Sul punto, il collegio di prime cure ha evidenziato che in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare - malgrado abbia anche riflessi economici - è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. La concessione del beneficio in parola resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto del collocamento di figli minori o, come in questo caso, della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- circa il mantenimento del figlio , il Tribunale di Modena ha optato per la previsione di una Per_1 modalità di assistenza in forma diretta da parte dei genitori, in conseguenza della collocazione paritetica di costui presso ciascuno di essi, con conseguente revoca del contributo prima previsto a carico del padre ed in favore della madre;
- rispetto al figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, sul _2 presupposto che il ragazzo vivesse stabilmente con la madre e non avesse rapporti di frequentazione con il padre, considerata anche la rispettiva situazione economica delle parti, il Giudice di prime cure ha previsto un mantenimento a carico del padre per una somma pari a € 600,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT e con decorrenza dall'emissione del provvedimento, ponendo le spese straordinarie per entrambi i figli a carico di ambedue le parti, nella misura del 70 % a carico del padre e
30% a carico della madre.
2. Con ricorso in appello depositato in data 27 gennaio 2024, ha impugnato Parte_1 la citata sentenza, affidando il gravame ai seguenti quattro motivi:
1) con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione della disciplina di cui all'art. 337 septies, secondo comma c.c., per non avere il Tribunale di Modena tenuto conto della
“psicosi NAS in trattamento” da cui è risultato affetto il figlio che comporterebbe un _2 handicap grave in capo a quest'ultimo, tale da giustificare l'applicabilità d'ufficio, nei confronti dello stesso e in merito alla regolamentazione dei rapporti con ciascun genitore, delle disposizioni previste in favore dei figli minori. In conseguenza di ciò, l'appellante ha chiesto una modifica della decisione impugnata, con una regolamentazione dei tempi di permanenza di presso ciascuno dei _2 genitori secondo tempi paritari, coincidenti con i periodi di permanenza presso gli stessi del figlio pagina 3 di 15 minore , nonché di disporre che allo stesso venga applicato anche il calendario di Per_1 frequentazione dei genitori nei periodi di chiusura scolastica già previsto per il figlio;
Per_1
2) con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 sexies primo comma per avere il Tribunale confermato l'assegnazione della casa coniugale a
In particolare, secondo la ricostruzione prospettata, in conseguenza Controparte_1 dell'accoglimento del primo motivo di appello, con la permanenza paritaria anche del figlio _2 presso ciascun genitore, verrebbe meno il presupposto posto alla base del Giudice di merito ai fini della decisione assunta.
3) con il terzo motivo di appello, in subordine rispetto all'accoglimento del primo, la parte ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter, quarto comma c.c., per avere il Tribunale posto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma _2 economicamente ancora non autosufficiente, pari ad € 600,00 mensili, sull'erroneo presupposto che lo stesso non avesse rapporti con quest'ultimo e che, pertanto, fosse interamente a carico della madre. Sul punto, la parte ha sottolineato che percepirebbe anche una pensione di invalidità, chiedendo _2 quantomeno una riduzione del contributo a 300,00 euro mensili;
4) con il quarto motivo, infine, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale pronunciato in ordine alla domanda di eliminazione dell'obbligo, in capo al , di provvedere al pagamento diretto ed integrale delle rate del mutuo che gli ex Pt_1 coniugi hanno contratto per l'acquisto della casa familiare ad entrambi intestata, quale componente del contributo al mantenimento per i figli e . In particolare, in tesi dell'appellante, _2 Per_1 all'epoca della separazione consensuale le parti avrebbero strutturato il contributo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per i figli, in parte come versamento mensile periodico di € 1.000,00 complessivi (€ 500,00 per ciascun figlio) e in parte con l'assunzione da parte dell'odierno appellante dell'onere di provvedere al rimborso della quota del mutuo predetto anche per la parte gravante sulla madre, anch'essa mutuataria. Alla luce di quanto precedentemente dedotto, le condizioni di fatto sarebbero mutate e anche sotto tale profilo l'obbligazione di mantenimento della prole dell'appellante andrebbe rideterminata, con l'esclusione del pagamento della quota di mutuo di pertinenza della
CP_1
2.2- In data 12 aprile 2024 si è costituita resistendo all'appello, Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto e formulando a sua volta appello incidentale, deducendo che:
- circa le deduzioni poste dall'appellante a sostegno del primo motivo di appello avanzato, la ha sottolineato come non sia portatore di handicap grave ai sensi e per gli CP_1 _2 effetti della L. 5/02/1992 n. 104, art. 3 comma 3, essendo invece stato dichiarato soltanto “inabile pagina 4 di 15 temporaneamente alla attività lavorativa”. Egli, pertanto, non potrebbe essere equiparato a un minorenne bisognoso, con conseguente inoperatività della disciplina di cui all'art. 337 septies, secondo comma c.c..In ogni caso , rispetto alla collocazione paritaria, l'appellata ha sottolineato che _2 non avrebbe piacere di vedersi collocato 15 giorni al mese presso la casa del padre, mostrando il ragazzo una forte riluttanza al solo pensiero di fermarsi presso la dimora dell'appellante più di qualche ora alla settimana;
- dall'infondatezza del primo motivo di appello, l'appellata ha fatto discendere la caducazione - rispettivamente - dei motivi secondo e terzo, chiedendo integrale conferma, sui punti, delle statuizioni contenute all'interno del provvedimento impugnato.
Quanto alla provvidenza che percepirebbe, l'appellata ha precisato che questa risulta gestita _2 autonomamente dal ragazzo, confluendo direttamente all'interno del conto corrente a lui intestato.
Detta somma, dunque, non potrebbe computarsi ad un eventuale mantenimento, costituendo un emolumento autonomo, temporaneo e reversibile;
- in ordine al quarto motivo di appello, l'appellata ha dedotto la sua totale infondatezza, rilevando che si tratterebbe di argomentazione non inerente in alcun modo al mantenimento dei figli.
In ogni caso, a proposto appello incidentale, affidato a due motivi. Controparte_1
Con il primo motivo, l'appellata/appellante incidentale, ha richiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, nel punto in cui il Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto del figlio minore
, con collocazione paritetica dello stesso presso entrambi i genitori. Per_1
Secondo quanto esposto, in particolare, la soluzione proposta dal Giudice di prime cure non verrebbe rispettata da parte del padre, né il figlio avrebbe piacere di rispettarla, disattendendo continuamente le disposizioni date.
La parte chiede, pertanto, di ridefinire il calendario in atto, venendo incontro alle primarie esigenze del figlio e ai suoi desiderata. Per_1
In subordine, l'appellata -appellante incidentale chiede che continui ad essere collocato presso Per_1 la madre, ma in modo prevalente, per circa 20/22 giorni al mese, secondo l'attuale calendario.
Con il secondo motivo, avanzato in subordine rispetto all'accoglimento del primo, CP_1
a chiesto che – rimodulato il calendario in atto - venga riconosciuto alla stessa anche un
[...] contributo ordinario di mantenimento per il figlio , da porre a carico del padre, per un importo Per_1 pari ad € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con effetto a far data dalla pubblicanda sentenza.
2.3- con ordinanza del 23/04/2024, depositata in data 30/04/2024, la Corte, preso atto del tempo oramai trascorso dall'indagine peritale effettuata nel corso primo giudizio, degli eventi nel frattempo pagina 5 di 15 intervenuti nella situazione di vita delle parti e del contrasto tra le stesse esistente, inerente alla descrizione della frequentazione con i figli in atto (tale da non rendere possibile coglierne l'oggettiva consistenza), ha ritenuto necessario dare corso a una nuova indagine peritale, affidata al dott. Per_4
anche al fine di valutare adeguatamente quale regime di collocamento e di frequentazione
[...] con il genitore non collocatario meglio rispondesse alle esigenze di e di _2 Persona_5
All'esito, all'udienza del 24 giugno 2025, la Corte, preso atto della rinuncia – alla luce delle conclusioni del CTU- da parte dell'appellante al motivo di appello relativo all'assegnazione della casa coniugale, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Le risultanze della CTU, svolta nel pieno contraddittorio dei consulenti di parte, consentono di ritenere ormai superata la domanda di cui al primo motivo d'appello, mentre la seconda - ad essa conseguente – è stata espressamente rinunciata dal difensore all'udienza del 24 giugno 2025.
E' il caso peraltro di soffermarsi sul contenuto e sulle conclusioni della relazione del consulente dott.
che per la professionalità d'impostazione scientifica, la sua serietà di indagine Persona_4
(anche attraverso il confronto con i professionisti che si sono occupati di , il profondo _2 impegno dialogante con le parti , ed infine per la chiarezza e logicità di argomentazione anche quanto alle conclusioni e alle valutazioni effettuate, meritano di essere pienamente condivise e richiamate in questa sede, nella quale devono ritenersi integralmente richiamate, non solo per brevità, ma perché una sintesi delle risultanze dei dialoghi con le parti e i ragazzi in essa riportate, delle diagnosi cliniche rilevanti, dei fatti che riferiscono accaduti, dei passaggi valutativi, sapientemente alternati, risulta inevitabilmente riduttiva.
L'espletata CTU consente in primo luogo a questa Corte di comprendere l'attuale condizione di
(nato il [...]) e di (7 novembre 2008) figli delle parti, avendo il _2 Per_1 Pt_1 consulente provveduto in maniera esaustiva a rispondere al quesito postogli, che per completezza si riporta:
“Provveda il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuta ogni ulteriore indagine ritenuta necessaria od opportuna con particolare riguardo alle patologie di cui i figli delle parti sono portatori, tenuto conto della situazione psico-fisica di nonché della volontà e delle esigenze Persona_6 espresse da e da nell'audizione degli stessi cui il CTU è delegato Persona_6 Persona_5
(avendo cura di verificare comunque l'opportunità e disponibilità all'ascolto di _2 maggiorenne):a descrivere la condizione psico- fisica di entrambi i figli e in particolare di _2 evidenziando le caratteristiche del quadro patologico di quest'ultimo e delle necessità di cura e relazione che esso comporta, stante la sua qualifica alla stregua di “ di handicap grave” risultante dal pagina 6 di 15 doc 1 di parte appellante (e di cui questa Corte deve tener conto ai sensi e per gli effetti dell'art 337 septies c.c.); a evidenziare le esigenze del minore e del maggiorenne fragile, valutando quale sia la modalità di collocamento e di frequentazione con il genitore non prevalentemente convivente che meglio risponde alle esigenze di e di ed eventualmente ad elaborare la _2 Persona_5 proposta di collocamento e i tempi e modi di permanenza di e di presso _2 Persona_5 ciascun genitore più rispondente all'interesse degli stessi;
a suggerire eventuali percorsi adeguati, per
i genitori e per i figli, atti a favorire l'equilibrata crescita del minore e la serena relazione di entrambi con i genitori tenuto conto delle peculiari condizioni cliniche di e;
a dar conto e _2 Per_1 rispondere alle osservazioni dei CTP eventualmente nominati ai quali avrà inviato bozza di relazione, concedendo loro un termine di 15 giorni per rispondere”;
Va detto inoltre che le operazioni peritali si sono rivelate momento non soltanto diagnostico e valutativo, ma di collaborazione per le persone coinvolte, in particolare per quanto riguarda _2 il quale nonostante la sua faticosa condizione, ha voluto mettersi in gioco rendendosi disponibile all'audizione e al dialogo, nell'ammirevole intento idealizzato di consentire una ritrovata sintonia fra i genitori espresso anche al di fuori delle audizioni e che il CTU ha valorizzato, evidenziando “il desiderio idealizzato di poter “chiudere la CTU” comprando un appartamento ad entrambi i genitori per il “bene della famiglia” espresso nei vocali, seppure in un momento di emotività elevata, rappresenta adeguatamente l'impasse che sta vivendo di fronte alla conflittualità genitoriale, riferita anche alla causa presente, e alla problematicità dei rapporti con la figura paterna) (pag 68 della relazione)
Il CTU ha utilizzato gli incontri peritali per offrire suggerimenti e in particolare segnalare “ai genitori, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli stessi, come la priorità di benessere clinico passi necessariamente attraverso la comprensione (e accettazione) migliore possibile dello status patologico del ragazzo, che possa condurre ad una “revisione” degli atteggiamenti che tendono a “normalizzare” eccessivamente la visione di T., accantonandone i lati patologici presenti. Il CTU rinforza i genitori nelle rispettive capacità di miglioramento, volte ad un supporto più adeguato di T.,che non collimano evidentemente con la visione giudiziale del contesto della CTU e le relative ricadute sui figli.”
Risulta inoltre che le operazioni sono state occasione per le parti di espressione di autenticità e di riflessione ed è quindi auspicabile che siano accolti i suggerimenti dati dal CTU e che le parti diano seguito alle sue proposte, che anche in questa sede è bene riportare:
Per entrambi i genitori, preso atto dell'elevata conflittualità esplicata nel corso degli anni, appaiono necessari, come già proposto dalla precedente CTU, dei momenti di condivisione decisionale ed
pagina 7 di 15 educativa, tramite l'aiuto di un mediatore o figura similare (psicologo , educatore, mediatore), al fine di:
-concordare degli obiettivi comuni per entrambi i figli;
-ridurre la conflittualità genitoriale;
- modificare gli stili di relazionali, facendoli rientrare nell'ottica di una normalizzazione comunicativa intrafamiliare. Si indirizza il padre ad una revisione dei propri atteggiamenti nei confronti di entrambi
i figli, mediante un sostegno sulla funzione genitoriale, al fine di armonizzare al meglio le proprie caratteristiche affettive, educative, e di pensiero in sintonia con le esigenze dei figli. Appare particolarmente utile un aiuto in riferimento al maggiore, sia per un approfondimento della questione relativa al disturbo psicotico sia per un investimento emotivo più sintonico in relazione ai bisogni dello stesso. La madre può trovare giovamento in un percorso di sostegno e counseling rivolto a modulare il proprio stile educativo e genitoriale nei confronti di entrambi i figli, secondo le particolari esigenze del momento evolutivo di e del complesso percorso di Per come condiviso Per_1 _2 _2 dal collegio peritale, sarà necessaria una prosecuzione del percorso clinico in atto, se possibile con ulteriore incremento del lavoro personale su di sé mediante una presa in carico individuale psicoterapeutica. Per appare invece necessario un intervento più incisivo a livello Per_1 psicoeducativo da parte di entrambi i genitori, con necessità di contenimento e maggiore equilibrio tra le due sponde genitoriali.
4 - Venendo ora più specificamente ad esaminare i motivi d'appello, e in primo luogo alla identificazione della condizione del primogenito maggiorenne e cioè se lo stesso debba _2 considerarsi affetto da handicap grave tale da giustificare l'applicabilità d'ufficio, nei confronti dello stesso e in merito alla regolamentazione dei rapporti con ciascun genitore, delle disposizioni previste in favore dei figli minori, all'esito della CTU deve ritenersi che ad oggi non possa considerarsi _2 alla stregua di minorenne.
Pur essendosi rivelata doverosa tale verifica, stante la grave diagnosi effettivamente fatta dalla
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap all'esito della visita del 23 novembre 2022 a causa del disturbo di tipo psicotico a carattere delirante – persecutorio di verosimilmente _2 iniziato nel 2021,1 emerge infatti che la situazione attuale, a distanza di 3 anni circa, vede un miglioramento clinico del ragazzo con rientro dei sintomi di tipo produttivo (quali ad es. deliri ed 1 Il verbale riporta psicosi nas e il riconoscimento di gravità con revisione nel mese di novembre 2025 e invalidità al 100% (v. verbale commissione medica doc 1 di parte appellante;
relazione del CTU pag 73, ed inoltre pagg70 e 74), e il CTU descrive ampiamente la gravissima situazione di _2 relativa alla patologia manifestatasi con una crisi pantoclastica nel marzo 2022, dopo circa 7-8 mesi di ritiro scolastico e sociale e successiva presa in carico da parte del CSM con avvio di terapia farmacologica con risperidone, successivo switch a lurasidone e contestuale percorso psicologico Pag 74 CTU pagina 8 di 15 allucinazioni), con qualche screzio che si manifesta con il ripresentarsi dei conflitti familiari. Anche nei momenti di acuzie non vengono riferiti agiti aggressivi. A livello di funzionamento globale si segnalano: una ripresa della scuola con modalità facilitate;
un'idoneità alla patente di guida, in modo da poter iniziare il percorso relativo;
una ripresa della socializzazione amicale, della sua passione di fare musica, dello svolgimento delle vacanze con amici e genitori. Nel complesso emerge un'evoluzione caratterizzata da un miglioramento significativo, che risponde molto alle aspettative dei genitori, entrambi risultati presenti e di sostegno per il ragazzo, ognuno con le proprie modalità.
Il dott. conclude infatti sena esitazione che da tutto il materiale esaminato da come si Per_4 esprime, dai questionari somministrati, va considerato un ragazzo maggiorenne in grado di _2 autodeterminarsi, che sa quello che vuole, che esprime in modo coerente i propri desiderata;
in questo momento non lascia emergere apparenti deficit nelle capacità cognitive, decisionali e volitive. La condizione clinica del 2022 è nettamente cambiata, nell'ottica di un miglioramento e stabilizzazione progressiva del quadro psicotico, che si afferma come ben compensato, pur con residui sintomi psicotici a espressione saltuaria di tipo ideativo ed interpretativo e di più frequenti sintomi di tipo affettivo che risentono molto degli stati di stress. La terapia farmacologica non sembra interferire pesantemente con le abilità generali, nè tantomeno, come agli atti (idoneità riconosciuta al conseguimento della patente), sulle capacità di guida e di autonomia personale, nè sulla gestione del denaro. Risultano ancora presenti deficit nella gestione della vita quotidiana quali la frequenza regolare a scuola e l'impegno/applicazione agli studi, la regolarità/puntualità nelle visite medico psicologiche, e il mantenimento di un adeguato ritmo nictemerale. I punti di forza del ragazzo sono rappresentati da una buona intelligenza, da un'adeguata capacità di eloquio ed entrata in sintonia con l'altro, dal riconoscimento delle proprie difficoltà, dal ricorso all' aiuto ove necessario e dalla consapevolezza della necessità di essere aiutato dalle cure farmacologiche e non. Sembra stia maturando una maggiore consapevolezza della cura di sé e nell'autonomizzazione dell'accesso alle visite specialistiche.
Va quindi senz'altro escluso che, quand'anche ciò fosse in concreto realizzabile e opportuno, possa essere in qualsiasi modo giudizialmente regolata la sua permanenza presso i genitori, alla stregua di un figlio minorenne, ai sensi degli artt. 337 ter, 2° e 3° co. c.c. – 337 septies c.c.
Il primo motivo d'appello va quindi respinto.
5 – E' poi pacifico e comprovato dalle motivate risultanze della CTU che abita con la madre _2
e che tale situazione è quella che meglio risponde alle esigenze del giovane.
Lo stesso appellante, preso atto delle conclusioni del CTU, ha rinunciato alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, sulla quale pertanto non occorre neppure pronunciarsi. pagina 9 di 15 E' peraltro significativo evidenziare che al riguardo il CTU ha affermato che “La casa attuale dove risiede non è unicamente una comfort zone nella quale il ragazzo fa quello che vuole, si chiude o si apre a suo piacimento nel rapporto con gli altri, esercita i propri desideri e passioni, ma ha un significato protettivo. Il mantenimento dello status abitativo attuale è quello che meglio rispecchia le sue esigenze di persona e di paziente. Non può essere sottaciuto il rapporto privilegiato con la madre e la necessità di una figura di riferimento costante, fisicamente disponibile. Stante la condizione clinica di T. descritta in dettaglio e a cui si rimanda, non appare possibile forzare il ragazzo maggiorenne ad una residenzialità, per quanto alternata, presso l'abitazione paterna, non percepita dal ragazzo come una modalità di investimento psichico ed affettivo duratura. Si fa del resto presente che durante il corso di tutto l'iter peritale non è emerso alcun oggettivo presupposto per tale soluzione. T., privilegiando la relazione con la madre, come esplicitato ampiamente, oscilla tra un bisogno di iperprotezione e uno di autonomia;
nel contempo conserva un significativo e importante bisogno del rapporto con il padre a livello affettivo. Starà ai genitori cogliere al meglio le esigenze del figlio e le migliori opportunità per esplicare la relazione. Va infine segnalato che, alla luce del viaggio studio all'estero del fratello minore per 6 mesi, tale “finestra” di indipendenza ed autonomia del minore dovrebbe essere opportunamente capitalizzata dai genitori permettendo una maggiore focalizzazione con il primogenito, andando aldilà delle conclusioni peritali e giudiziali della vertenza in atto.
Sono dunque auspicabili frequenti condivisioni di tempi e spazi tra il padre e anche _2 usufruendo dei periodi di week end, vacanze e quant'altro possibile concordare reciprocamente tra i due, sia al di fuori della condizione abitativa paterna sia all'interno. In aggiunta sarebbe altamente Per favorevole un ripristino del tempo di frequenza presso l'attuale abitazione di a parte del padre, al fine di favorire al massimo relazioni affettivamente e reciprocamente soddisfacenti, realistiche sul piano pratico, alla luce della situazione psichica del figlio.”
6- Quanto sopra detto peraltro rileva anche ai fini delle domande di natura economica formulate dall'appellante, in primo luogo alla richiesta di revoca o comunque riduzione del contributo posto a suo carico e in favore della madre per il mantenimento di _2
In proposito va detto infatti che dalla CTU è emerso che egli – pur notevolmente migliorato (come sopra si è detto) è tuttavia tuttora affetto da una grave patologia psichiatrica e necessita di costante attenzione, cura e sostegno, cui provvede esclusivamente la madre convivente, che costituisce per lui
“figura di riferimento costante, fisicamente disponibile”.
Non è stato contestato che da quando si è manifestata la patologia di la madre ha optato per _2 il part-time (pag 11 memoria di costituzione in appello) e conseguentemente ha subito una riduzione dei suoi redditi da lavoro. pagina 10 di 15 Inoltre è innegabile che lo stesso miglioramento delle condizioni del giovane comporta per la madre convivente un maggiore impegno – in termini di attenzione e denaro – tenuto conto che il suo attuale stato di salute e personale gli ha consentito il ripristino di una vita sociale, della frequentazione scolastica e amicale, di dedicarsi agli amici e agli hobby e perfino di conseguire la patente di guida
(circostanze tutte emerse dalla CTU) e che da un lato comportano maggiori spese nella quotidianità, dall'altro non fanno venir meno la necessità di una costante attenzione e disponibilità ad intervenire.
Vero è che l'appellante ha affermato che a causa della sua invalidità percepirebbe un _2 emolumento di 386,27 euro mensili, deducendo che tale somma sarebbe nella disponibilità della madre:
l'appellata ha peraltro precisato che tale somma confluisce nel conto corrente del ragazzo, che la gestisce autonomamente senza rendere conto a nessuno, nemmeno alla madre.
Poichè il ragazzo è maggiorenne e non risultano adottati provvedimenti che riducano la sua capacità di agire e neppure di sostegno, non vi è motivo di ritenere diversamente.
E' vero inoltre che si tratta di un emolumento di natura assistenziale autonomo, temporaneo e reversibile, che nel preciso momento della vita del ragazzo ben può costituire u ulteriore stimolo della sua ritrovata autonomia sociale, e di sostegno nella sua autogestione, e possono tuttalpiù aiutarlo a far fronte in parte alle piccole spese che proprio il miglioramento della sua condizione gli comporta. Tali provvidenze non possono certo inficiare il diritto della madre convivente ad ottenere un contributo per l'impegno economico che il costante accudimento di le comporta. _2
E' appena il caso di notare poi che all'epoca della separazione (v. verbale di separazione del 31 ottobre
2014), quando aveva undici anni e quasi sei, le parti concordarono che il padre _2 Per_1 tenesse con sé i bambini a week end alterni e due giorni a settimana, e che contribuisse al loro mantenimento con la dazione della somma di 500,00 euro per ciascuno annualmente rivalutabile, oltre al 70% delle spese straordinarie”.
L'importo di 600 euro riconosciuto con la sentenza impugnata è ad oggi rimasto il medesimo di allora
(alla data odierna la somma di 500 euro rivalutata è pari a 599,86 euro), nonostante l'età di _2
(oggi ormai 22 anni), le necessità di cura più volte richiamate, la permanenza ormai assolutamente prevalente del ragazzo presso la madre (anche se non può escludersi che egli frequenti sporadicamente il padre, e tanto meno può dirsi che quest'ultimo si disinteressi di lui, è certo che vive _2 stabilmente con la madre, per le ragioni che il CTU ha ben spiegato) e i compiti domestici e di accudimento da questa svolti – se non in via esclusiva – in maniera preponderante.
Quanto alle condizioni economico reddituali dei genitori, sulle quali gli stessi non si sono soffermati, non avendo neppure prodotto le dichiarazioni fiscali aggiornate, si osserva che da quelle prodotte (le pagina 11 di 15 ultime riguardano gli anni 2021 e 2022) emergono redditi del padre quasi doppi rispetto a quelli materni.
Ne consegue che non vi sono ragioni neppure per ridurre il contributo del padre al mantenimento di
_2
7- Non è fondata neppure il motivo d'appello con il quale chiede l'eliminazione Parte_1 dell'obbligo del pagamento integrale della quota di mutuo a suo tempo concordato con la moglie in sede di separazione, perché tale previsione avrebbe costituito una modalità di corresponsione di parte del mantenimento della prole, soggetta alle modifiche conseguenti ai mutamenti delle condizioni di fatto rispetto al periodo in cui era stata stabilita. In concreto tale pagamento renderebbe gli obblighi in capo all'appellante eccessivamente gravosi, tenuto conto del fatto che, per effetto dell'inflazione, egli si trova a pagare un rateo mensile di 890,00 euro a fronte della rata di euro 564,00 corrisposta nel 2019.
Al riguardo si osserva che, come eccepito dalla difesa dell'appellata, non risulta che tale obbligo, previsto alla clausola n 19 del ricorso consensuale di separazione (“i coniugi convengono quale patto della loro separazione consensuale, che il Dr provvederà al pagamento diretto ed integrale delle Pt_1 rate residue alle rispettive scadenze di entrambi i mutui, salvo il diritto di estinzione anticipata”) fosse stato contemplato come modalità di parziale adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole
(regolato dall'art. 13 delle condizioni suddette).
E pertanto esso non appare modificabile secondo la disciplina di quest'ultimo (ex artt. 337 quinquies c.c. e 710 c.p.c.)
E' infatti orientamento consolidato della Suprema Corte che “La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass Sez. 1, sent. 16909/2015;
70208/2019; 24687/2022; 20234/2024).
D'altra parte, quand'anche si volesse interpretare la complessiva disciplina allora concordata dalle parti nel senso che essere intendessero considerare il pagamento anche della quota di mutuo di pertinenza pagina 12 di 15 della da parte del alla stregua di un contributo al mantenimento dei figli, non si CP_1 Pt_1 potrebbe nel merito ritenere giustificata la sua eliminazione.
Vero è infatti che l'appellante lamenta un aggravio del rateo di mutuo complessiva di circa 330 euro (di cui la metà sarebbe comunque a suo carico), ma nulla deduce in ordine al miglioramento delle proprie condizioni reddituali intervenuto negli 11 anni intercorsi dalla separazione e sulle sue attuali condizioni.
Alla luce di quanto sopra detto, peraltro, un'eventuale comparazione fra queste ultime e quelle attuali della ex moglie e del maggiore aggravio di costei a causa delle condizioni del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, non potrebbe che deporre in senso contrario a quello auspicato dall'appellante.
8 – Va infine respinto l'appello incidentale proposto dalla eve essere respinto, alla luce CP_1 delle convincenti considerazioni della CTU.
Il dott. infatti, dopo aver approfonditamente descritto anche la personalità del minore Per_4
e la sua relazione con entrambi i genitori, evidenziando inoltre che il ragazzo a breve egli Per_1 partirà per il Canada, dove rimarrà sei mesi per frequentare un quadrimestre della quarta classe superiore, esperienza vissuta sia da che dai genitori in maniera positiva e come occasione di Per_1 cambiamento positivo e per la crescita, “... fa notare che, sebbene il minore abbia chiesto tra i suoi desiderata una riduzione della frequenza presso l'abitazione paterna, appare ancora Per_1 necessitare della presenza del padre con adeguata continuità, in linea con quella attuale. Si ritiene importante dare uno spazio adeguato alla relazione, alla luce del tempo limitato per il raggiungimento della maggiore età. A. rispetta la figura paterna, ne conosce i lati positivi e negativi. Per quanto emergano alcune reciproche difficoltà nella relazione padre-figlio, queste appaiono superabili, essendoci le possibilità per entrambi di una migliore evoluzione della relazione, che non può prescindere da un adeguato spazio temporale. Non si ravvede dunque l'opportunità di un'ulteriore cambiamento delle condizioni di collocamento del minore, anche in considerazione dell'assetto psicologico riscontrato nel ragazzo, che richiede l'esplicazione di una funzione paterna affettivo relazionale da sviluppare ulteriormente oltre che normativa. Saranno quindi da favorire momenti di relazione a due, aldilà della compatibile vicinanza periodica in caso di compiti/studio etc, in cui andranno tenuti comunque in considerazione e favoriti i tempi necessari e compatibili con l'autonomia adolescenziale di cui dispone il ragazzo, tra cui le uscite, gli sport, le relazioni sociali intra ed extrafamiliari.”.
A fronte delle osservazioni della CTP materna, il CTU, pur riconoscendo il desiderio manifestato da di stare prevalente con la madre, dove si troverebbe “molto più comodo”, ha Per_1 condivisibilmente replicato che ciò non risponde a dei criteri preferenziali di tipo educativo nell'ambito pagina 13 di 15 della genitorialità; che come dalla stessa osservato, il ragazzo manifesta un pattern tipicamente adolescenziale e che, come riconosciuto dalla madre stessa, ha a volte bisogno di un intervento più fermo.
Tali rilievi sono condivisi dalla Corte, che pure fa proprie, in particolare, le conclusioni finali e gli auspici del CTU, secondo il quale appare inevitabile in ragione dell'età , la possibilità di concedere adeguati spazi di libertà al ragazzo per il consolidamento delle maggiori autonomie. Si ritiene tuttavia più utile mantenere comunque un adeguato spazio alla relazione paterna, In ragione anche del prossimo, tra poco più di un anno, raggiungimento della maggiore età di , e della possibilità Per_1 quindi di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, si confida nella possibilità nel tempo che rimane, che si consolidi un più proficuo legame padre-figlio La premesse di quanto esposto si fondano sulla capacità di meglio comprendere le necessità cliniche e personologiche del minore da parte del padre , nonchè soprattutto in un impegno educativo realmente “condiviso” da parte dei genitori, per i quali si riconfermano le note conclusive operative esplicitate rispetto ad un sostegno alla loro funzione formativa ed educativa.
Il rigetto della domanda di modifica dei periodi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore, assorbe la richiesta di previsione di un contributo al mantenimento anche per , subordinata Per_1 all'accoglimento del primo motivo.
9 – Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale comportano la reciproca soccombenza delle parti e giustificano l''integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, resasi necessaria nell'interesse dei figli, e rivelatasi particolarmente proficua anche tenuto conto del mutamento delle condizioni di salute di vanno poste a carico di entrambe le _2 parti, nella misura già separatamente liquidata.
10- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Modena
n. 1297/2023
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado e pone a carico di entrambe, ciascuna per metà, delle spese di CTU, come già liquidate;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e pagina 14 di 15 dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 24 giugno 2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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