TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6258
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenze n. 139 e 140 del 2024, ha escluso l'illegittimità costituzionale delle norme di riferimento, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi eurounitari, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato e che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità)

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, evidenziando che il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento, e che il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori senza alterare l'esito delle gare.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ritiene che gli atti regionali e provinciali di recupero abbiano natura meramente attuativo-esecutiva e non siano espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, configurando un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6258
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6258
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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