Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2309 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2309 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PISTAFERRI CARMINE presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. PISTAFERRI CARMINE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 20/07/1989 (atto n. 156, P. I, sez. D, anno 1989), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 14/05/2019, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 10114/2019. Pt_2
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 16/01/1990 e il 23/07/1993, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata
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Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, di non prevedere nessun assegno divorzile per entrambi, economicamente autosufficienti, precisando che, con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI il 20/07/1989 (atto n. Parte_1 CP_1
156, P. I, sez. D, reg. Atti Matrimonio anno 1989);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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