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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/08/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 718 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 718/2024 R.G. promossa con ricorso in appello depositato in data 12.07.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 21.01.2025
d a
Parte_1
OGGETTO: in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
Opposizione rappresentata e difesa dagli avv.ti Moraschi Renato e Scofone Carlo, giusta procura agli atti all'ordinanza-ingiunzione
APPELLANTE ex artt. 22 e ss.,
c o n t r o L689/1981 relative a
[...]
, in persona del Presidente legale rappresentante Parte_3
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Moraschini Emanuele, Poli
Magda, Rizzardi Raffaella dell'Avvocatura Provinciale, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
pagina 1 di 14 In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2267/2024 in data
30.05.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento del gravame qui proposto e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2267/2024;
− accerti e dichiari che l'escussione promossa dalla della polizza n. Parte_3
1653468 è riferita alle obbligazioni afferenti la fase di post gestione della discarica sita nel comune di Castegnato;
− accerti e dichiari l'estraneità di dette obbligazioni alla polizza per la gestione della discarica;
− accerti e dichiari l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D.
639/2010 emessa dalla Provincia di e notificata alla Compagnia in Pt_3
data 17.4.2018;
− per l'effetto, revochi, annulli o comunque dichiari inefficace la predetta ingiunzione, dichiarando che nulla deve la Compagnia per i titoli di cui è causa.
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Dell'appellata rigettare l'appello siccome infondato per le ragioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza appellata e l'ordinanza ingiunzione emessa dalla e notificata in data 17/4/2018 ex art. 2 RD 639/2010. Parte_3
Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 14 1. Con citazione in opposizione in data 10.05.2018
[...]
Parte_4
(d'ora in poi impugnava l'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/2010 Pt_5
della , notificata in data 17.4.2018, recante l'intimazione Parte_3
al pagamento della somma di € 250.344,00 in virtù della polizza fideiussoria n. 1653468 del 07.11.2005 emessa dalla detta Compagnia per un massimale di
€ 781.296,00 ai sensi dell'art. 14, co. 1, e art. 13 del D.Lgs 36/02, a garanzia della regolare gestione di una discarica a Castegnato esercitata dal 2011 al
2016 da . CP_1
La discarica era stata autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1625 del 6 agosto 2002 e le condizioni del suo esercizio erano state delineate dall'autorizzazione n. 2484 del 24 agosto 2005. Con nota prot. 4392/2016 del
15 gennaio 2016, la aveva dichiarato chiusa la discarica ai sensi Parte_3
dell'art. 12, co. 3, D.Lgs. 36/2003.
Successivamente, la Provincia accertava che (doc. 14 “- CP_1 Pt_5
non ha rispettato alcune condizioni e prescrizioni dettate dall'autorizzazione in ordine agli obblighi di controllo;
- non effettua il monitoraggio delle matrici;
- non ha trasmesso la relazione annuale obbligatoria relativa al
2016; - non ha effettuato la manutenzione degli impianti;
a causa della crescita incontrollata della vegetazione in alcuni punti non è stato possibile verificare lo stato della recinzione e dell'impianto di raccolta e regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento superficiale;
-. i lavori per il completamento del ripristino ambientale non sono stati iniziati;
-. a seguito delle dimissioni del direttore tecnico, non ha provveduto ad affidare la gestione tecnica dell'impianto ad alcuna persona fisica, tecnicamente competente come previsto dall'art. 9, comma l del d.lgs. n. 36/03; - tuttora non ha dimostrato di aver monitorato e controllato l'impianto in quanto, anche per il 2017 non ha trasmesso la relazione annuale obbligatoria”. Pertanto, la riteneva necessario procedere agli interventi sostitutivi che Parte_3
pagina 3 di 14 individuava in:
1. completamento delle opere di ripristino ambientale per €
50.200,00,
2. manutenzione presidi e impianti per € 65.000,00; monitoraggi ambientali, rilievi, direzione tecnica, progettazione, oneri sicurezza per €
90.000,00, per un totale di € 205.200,00 con IVA di legge (22%) per l'importo totale di € 250.344,00. Ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/2010 emetteva, quindi, ingiunzione di pagamento a per detto importo, in virtù di detta Pt_5
Polizza.
Nell'opposizione lamentava l'estraneità degli inadempimenti Pt_5
contestati al perimetro oggettivo della polizza, che deduceva essere stata prestata per la gestione operativa della discarica, mentre l'escussione sarebbe, invece, stata promossa per costi legati in toto ad obbligazioni riferite alla gestione post-operativa, che a sua volta sarebbe stata coperta da diversa polizza.
2. La CI si costituiva contestando le censure sollevate dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2267/2024 del 30 maggio 2024, respingeva l'opposizione della e condannava la società al pagamento Pt_5
delle somme ingiunte oltre le spese di lite.
Il Tribunale riteneva che la normativa distinguesse “chiaramente un periodo operativo ed un periodo post operativo, il primo nel quale è consentito
l'esercizio della discarica e sono prescritte una serie di condizioni ed attività a tutela della salute pubblica ed il secondo nel quale sono prescritte delle attività non più finalizzate all'esercizio della discarica in sicurezza, ma al mantenimento delle condizioni di salute pubblica e di monitoraggio onde evitare danni ambientali”, ma che una serie di misure (quali “la conterminazione con barriere fisiche, il convogliamento del percolato e di possibili emissioni gassose, il monitoraggio della falda acquifera, la gestione della vegetazione”), fossero comuni alle due fasi. Rilevava che “altre prescrizioni sono tipiche dell'una o dell'altra fase, della seconda ad esempio
pagina 4 di 14 la piantumazione e quanto previsto nella autorizzazione a proposito del ripristino ambientale di cui all'art. 9 comma 1 lettera f del dlgs 36/2003, quanto emergesse durante la procedura di chiusura e contemplato dall'art. 12 del citato decreto, procedura che nel caso di specie è durata dal 2011 al
2016”. Richiamava, inoltre, quanto previsto nel contratto: la “garanzia attivata (art. 3 del contratto) è valida per contratto per la “intera gestione operativa della discarica e per i 2 (due anni) successivi alla comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs 36/2003": sotto il profilo temporale quindi la polizza con la richiesta che risale al 2017 è tempestiva rispetto alla chiusura della discarica, del gennaio 2016 si riferisce a periodo temporalmente coperto. All'art. 2 poi il contratto specifica che la polizza copre le prescrizioni della autorizzazione ai sensi dell'art. 14 “garantendo altresì che le procedure di cui all'art. 13 del d.lgs 36/03 siano eseguite":
l'art. 13 citato descrive tanto la gestione operativa che quella post-operativa e prescrive che “ Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale”.
Riteneva non lecita la lettura propugnata dalla parte attrice in quanto svuoterebbe di significato la previsione per le garanzie per “le procedure di cui all'art. 13” che sono riferite all'intera gestione della discarica senza distinzione fra prima o dopo il provvedimento di chiusura. Richiamava, inoltre, la ratio della normativa che è quella di “trasferire i costi diffusi connessi all'utilizzo del territorio a scopo privato e lucrativo su chi ha beneficiato dei profitti” e, pertanto, “questi costi devono esser anche quelli di recupero e necessari per la dovuta attenzione all'ambiente che giustamente la norma considera unitariamente;
se il principio è che questi costi devono essere garantiti ciò significa che tanto nella fase operativa che in periodo successivo non possono esservi vuoti di tutela, tanto dell'operatore economico
pagina 5 di 14 che ha gestito la discarica, quanto del suo garante”. Il Tribunale concludeva che la suddivisione fra garanzia per gestione operativa e post-operativa non derivava da una scissione dell'attività, che anzi andava considerata unitariamente, ma dalla necessità di calcolare gli adempimenti per un periodo che poteva arrivare fino a 30 anni, e che il meccanismo della garanzia copriva anche la fase successiva alla chiusura per i primi due anni. “Nel caso di specie
l'operatore pareva essersi eclissato dopo la data della chiusura, avendo incassato dalla gestione e negandosi ai costi ed adempimenti successivi, come elencati nell'art. 13 menzionato e come contemplati nei vari provvedimenti della , rimasti purtroppo inadempiuti;
questi costi però non possono Parte_3
e non debbono restare a carico dello Stato ed in effetti il meccanismo della garanzia pattuita anche per gli adempimenti dell'art. 13 e per due anni dopo la chiusura, copre anche questa fase”.
4. ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza Pt_5
gravata.
5. La , in persona del legale rapp.te p.t., si è costituita chiedendo Parte_3
il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 21.01.2025 la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con un unico motivo di gravame deduce la “violazione e/o falsa Pt_5
applicazione degli artt. 8, 12, 13 e 14 del Dlgs 36/2003”, nonché “violazione
e/o falsa applicazione degli art, 1, 2 e 3 della polizza”. Sostiene che il
Tribunale avrebbe interpretato estensivamente il perimetro oggettivo e temporale della garanzia, con decisione non condivisibile, poiché il contratto garantiva le operazioni relative alla gestione operativa della discarica, mentre l'escussione era stata promossa per costi operativi legati alla post-gestione coperti da distinto contratto. Lamenta che l'interpretazione del Tribunale di una garanzia che si adatta dopo i primi due anni di gestione post operativa pagina 6 di 14 successiva alla chiusura non sarebbe sostenuta da nessuna norma di legge ed integrerebbe una ricostruzione apodittica e priva di fondamenti giuridici. Alle esigenze della fase di post gestione sarebbe preposta la relativa polizza, diversa da quella di cui è causa. Le voci di spesa per le quali la ha Parte_3
escusso la polizza (completamento opere di ripristino ambientale, manutenzione presidi e impianti e smaltimento percolato, monitoraggi ambientali, rilievi, direzione tecnica, progettazione, oneri sicurezza) sarebbero inerenti ad inadempimenti collocabili temporalmente dopo la chiusura e oggettivamente in post gestione e, pertanto, riguarderebbero la gestione post operativa, garantita da diversa polizza. Il D.lgs. 36/2003 prevederebbe due distinte garanzie (relative a gestione operativa e gestione post operativa) separate - sia come perimetro di efficacia che come oggetto - dalla dichiarazione di chiusura definitiva della discarica, intervenuta ai sensi dell'art. 12, co. 3, D.lgs. 36/2003. Quanto all'art. 13, la relativa indicazione, riportata nell'art. 3 del contratto, andrebbe traguardata alla natura della garanzia, definita dallo stesso art. 2 come “copertura delle spese necessarie alla gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura”; pertanto, il riferimento all'art. 13, andrebbe limitato alla sola fase di gestione operativa: diversamente opinando, non ci sarebbe bisogno di una apposita garanzia di post gestione e quella de qua sarebbe una garanzia sostanzialmente ad ombrello sull'intera autorizzazione. Le procedure dell'art. 13 sarebbero garantite dalla polizza gestione durante la fase di gestione e dalla polizza post gestione durante la fase di post gestione. Attività di gestione e post gestione sarebbero radicalmente diverse e lo spartiacque (la dichiarazione di chiusura) definirebbe gli ambiti temporali e operativi di una e dell'altra: ad ognuna corrisponderebbe una polizza ad hoc. Deduce che, seppure le responsabilità del gestore sono le stesse sia in fase di gestione che in fase di post gestione
(art. 12), in ogni caso la Compagnia non riveste il ruolo di gestore, limitandosi invece a coprire uno specifico periodo e uno specifico insieme di obbligazioni.
pagina 7 di 14 La CI eccepisce che le attività indicate nell'ingiunzione opposta riguardavano la fase di gestione ed erano pertinenti alla polizza escussa: i monitoraggi ambientali dovevano essere realizzati anche durante la gestione perché il pericolo di inquinamento era presente per tutta la durata dell'attività autorizzata e non solo dopo la chiusura, come previsto dall'allegato 2 al
D.Lgs. 36/03. Rileva che il provvedimento di chiusura si perfezionerebbe solo con il completamento del recupero ambientale, nel caso non attuato, e che la garanzia aveva mantenuto validità ed efficacia;
gli interventi sostitutivi riguardavano la fase di gestione operativa della discarica e non erano stati posti in essere dal gestore autorizzato nonostante solleciti e diffide.
L'appello non merita accoglimento.
Le censure dell'appellante si fondano su una interpretazione eccessivamente rigida della distinzione tra gestione operativa e post-operativa che non trova riscontro né nella disciplina contrattuale né nella normativa di settore.
Per verificare se la polizza fideiussoria de qua sia relativa alla gestione operativa o alla post-gestione della discarica, è dirimente esaminare la volontà delle parti siccome oggetto del relativo contratto di fideiussione ed, in particolare, le premesse ed il contenuto degli artt. 2-4: il riferimento è chiaro ed è l'adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione n. 2484 del 17.08.2005 (tra le quali è espressamente previsto il
“ripristino ambientale”), nonché l'esecuzione delle procedure previste negli artt. 13 (“gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura”) e 14 D.Lgs. 36/2003: art. 2 – “Delimitazione della garanzia” –
“La presente garanzia … assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.36/03, garantendo, altresì, che le procedure di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 36/03 siano eseguite”; art. 3 – “Efficacia e durata della garanzia” – “La presente garanzia … è efficace per l'intera gestione operativa della discarica e per i 2
(due) anni successivi alla comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma
pagina 8 di 14 3, del D.Lgs. n. 36/03. Decorso il termine di cui sopra la garanzia resterà comunque valida sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente pubblico competente”.
L'atto autorizzativo n. 2484/05 prescrive in particolare che:
· il piano di sorveglianza e controllo richiedeva il monitoraggio delle matrici e la verifica dei livelli di guardia delle acque sotterranee;
· relativamente al piano di gestione post operativa, “tutte le operazioni di manutenzione previste dovranno proseguire per tutta la durata della gestione post operativa e annotate su un apposito registro da esibire, su richiesta degli enti di controllo”;
· “Con periodicità almeno annuale, sia durante la gestione operativa, sia durante la gestione post operativa, il gestore ha l'obbligo d'inviare agli enti di controllo una relazione riportante i principali dati sull'attività gestionale della discarica, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 36/03”
(punto 2.5).
E' pur vero che, come rileva l'appellante, la procedura di chiusura è formalmente avvenuta. Ma ai sensi dell'art. 12 – “procedura di chiusura” –
D.lgs. n.36/2003 la "chiusura" della discarica avviene dopo l'ispezione dell'Autorità di controllo che verifica la conformità della discarica a quanto previsto nel progetto autorizzato. La fase di chiusura della discarica fa, quindi, parte della gestione operativa, mentre la gestione post-operativa attuata dopo il ripristino ambientale consiste nella mera manutenzione e controllo delle opere.
Ad analoga conclusione conduce quanto previsto nell'Allegato 2, sub 4.,
D.Lgs. 36/2003 che disciplina la fase “post-operativa” come quella che si riferisce in particolare alle attività di mera “manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti”. La giurisprudenza ha, invero, ribadito che “ai sensi dell'art. 12 comma 3, d.lg. n. 36 del 2003, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che
pagina 9 di 14 l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art.10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
in effetti, fino alla chiusura della discarica nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all'art.
13 citato della corretta gestione operativa dell'impianto, che prevede il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
la garanzia di gestione operativa
(art. 14, comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del succitato art. 12, comma 3. Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2018, n. 3585” (Cons. Stato n.
8268/2024 con richiamo anche a Cons. Stato n. 3610/2018).
E', inoltre, agli atti il provvedimento prot. 4392/16 del 15.01.2016 con il quale la Provincia comunica l'avvenuta chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, co. 3, precisando che “dalla data odierna ha inizio la gestione post-operativa dell'impianto”. Tuttavia, nella stessa è precisato quanto segue: “Si evidenzia che ai sensi dell'art. 14, comma 3, punto a) del d.lgs. 36/2003, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa sarà trattenuta per almeno 2 (due anni dalla data della presente comunicazione. Sarà svincolata, su richiesta del gestore, previa verifica:
-dell'assenza di contaminazioni della falda dovute alla discarica, dell'efficienza degli impianti e dei presidi;
-dell'efficienza della copertura (assenza di rotture, avvallamenti etc.);
-del completamento degli interventi di recupero ambientale (ricomposizione della maglia storica territoriale, con ulteriori filari alberati, da realizzarsi con
l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone, la cui consistenza e localizzazione dovrà essere concordata con la Provincia di ) come Pt_3
pagina 10 di 14 previsto dagli atti autorizzativi e dal decreto n. 11353 del 03/11/2009 della
Regione Lombardia.
Infine, si invita il gestore, a trasmettere agli Enti la relazione di cui all'art. 10 comma 2, lettera 1), del d.lgs. 36/2003, relativa all'anno precedente, completa di tutte le informazioni dei rapporti di prova e degli esiti delle attività controllo e manutenzione previste dalla norma e dagli atti autorizzativi, entro il 31 marzo di ogni anno”.
Nel caso, non è contestato il mancato adempimento delle attività la cui esecuzione è prevista come conditio sine qua non per ritenere effettivamente
“chiusa” la discarica. Come evidenziato dalla stessa nella Parte_3
comunicazione del 15.01.2016, lo svincolo della garanzia era condizionato al
"completamento degli interventi di recupero ambientale" che costituisce parte integrante della gestione operativa quando non completato al momento della chiusura formale.
Quanto ai monitoraggi ambientali e alla manutenzione dei presidi, tali attività non possono essere considerate esclusivamente pertinenti alla fase post- operativa. Come correttamente evidenziato dall'appellata, i monitoraggi ambientali costituiscono obblighi trasversali alle diverse fasi di gestione della discarica e, pertanto, devono essere realizzati anche durante la gestione operativa, poiché il pericolo di inquinamento derivante dalla discarica è presente per tutta la durata dell'attività autorizzata.
L'allegato 21 al D.Lgs. 36/2003 prevede che le modalità di gestione e le procedure di sorveglianza e controllo sono comuni durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, “al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente".
Quindi, sebbene formalmente esista una distinzione tra la chiusura della fase operativa (gestione) e l'inizio della fase di post-gestione, nel caso alcune attività tipiche della fase di gestione (quale ad. es il recupero ambientale) possono ritenersi proseguite anche nella fase formale di “chiusura”, ciò in conformità, peraltro, a quanto disposto dalla Provincia.
Quanto, poi, alla durata temporale della garanzia, il contratto di fideiussione prevedeva espressamente che la stessa fosse valida per "i 2 (due anni) successivi alla comunicazione di chiusura". L'escussione del 2017 rientrava pienamente in tale periodo, essendo la chiusura stata comunicata nel gennaio
2016. Inoltre, l'art. 3 del contratto stabiliva che "le garanzie saranno comunque valide sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post- operativa della discarica affinché:
- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica;
- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;
i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
-il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;
- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale. Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:
- quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
− volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
− volume finale disponibile;
− produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
- quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia
(kWh/anno);
− risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni. (...)”.
pagina 12 di 14 ", condizione che non si era verificata proprio a causa degli Pt_3
inadempimenti del gestore.
In conclusione, la corretta interpretazione del quadro normativo e contrattuale porta a concludere che la garanzia prestata da copriva Pt_5
legittimamente le attività per cui è stata richiesta l'escussione, trattandosi di inadempimenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza e relativi ad obbligazioni riconducibili alla gestione operativa della discarica.
La sentenza di primo grado ha, dunque, correttamente inquadrato la fattispecie, evidenziando come la suddivisione tra le diverse tipologie di garanzie non derivi da una netta scissione delle attività, ma dalla necessità di modulare la copertura assicurativa in relazione alla diversa durata e intensità degli obblighi nelle varie fasi di vita della discarica.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore euro 250.344,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_4
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
2) condanna Parte_4
in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
pagina 13 di 14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.01.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. Princìpi generali. Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive. Disciplina, inoltre, gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo. Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15. I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:
- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente; pagina 11 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 718 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 718/2024 R.G. promossa con ricorso in appello depositato in data 12.07.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 21.01.2025
d a
Parte_1
OGGETTO: in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
Opposizione rappresentata e difesa dagli avv.ti Moraschi Renato e Scofone Carlo, giusta procura agli atti all'ordinanza-ingiunzione
APPELLANTE ex artt. 22 e ss.,
c o n t r o L689/1981 relative a
[...]
, in persona del Presidente legale rappresentante Parte_3
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Moraschini Emanuele, Poli
Magda, Rizzardi Raffaella dell'Avvocatura Provinciale, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
pagina 1 di 14 In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2267/2024 in data
30.05.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento del gravame qui proposto e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2267/2024;
− accerti e dichiari che l'escussione promossa dalla della polizza n. Parte_3
1653468 è riferita alle obbligazioni afferenti la fase di post gestione della discarica sita nel comune di Castegnato;
− accerti e dichiari l'estraneità di dette obbligazioni alla polizza per la gestione della discarica;
− accerti e dichiari l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D.
639/2010 emessa dalla Provincia di e notificata alla Compagnia in Pt_3
data 17.4.2018;
− per l'effetto, revochi, annulli o comunque dichiari inefficace la predetta ingiunzione, dichiarando che nulla deve la Compagnia per i titoli di cui è causa.
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.
Dell'appellata rigettare l'appello siccome infondato per le ragioni esposte e per l'effetto confermare la sentenza appellata e l'ordinanza ingiunzione emessa dalla e notificata in data 17/4/2018 ex art. 2 RD 639/2010. Parte_3
Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 14 1. Con citazione in opposizione in data 10.05.2018
[...]
Parte_4
(d'ora in poi impugnava l'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/2010 Pt_5
della , notificata in data 17.4.2018, recante l'intimazione Parte_3
al pagamento della somma di € 250.344,00 in virtù della polizza fideiussoria n. 1653468 del 07.11.2005 emessa dalla detta Compagnia per un massimale di
€ 781.296,00 ai sensi dell'art. 14, co. 1, e art. 13 del D.Lgs 36/02, a garanzia della regolare gestione di una discarica a Castegnato esercitata dal 2011 al
2016 da . CP_1
La discarica era stata autorizzata con determinazione dirigenziale n. 1625 del 6 agosto 2002 e le condizioni del suo esercizio erano state delineate dall'autorizzazione n. 2484 del 24 agosto 2005. Con nota prot. 4392/2016 del
15 gennaio 2016, la aveva dichiarato chiusa la discarica ai sensi Parte_3
dell'art. 12, co. 3, D.Lgs. 36/2003.
Successivamente, la Provincia accertava che (doc. 14 “- CP_1 Pt_5
non ha rispettato alcune condizioni e prescrizioni dettate dall'autorizzazione in ordine agli obblighi di controllo;
- non effettua il monitoraggio delle matrici;
- non ha trasmesso la relazione annuale obbligatoria relativa al
2016; - non ha effettuato la manutenzione degli impianti;
a causa della crescita incontrollata della vegetazione in alcuni punti non è stato possibile verificare lo stato della recinzione e dell'impianto di raccolta e regimazione delle acque meteoriche di ruscellamento superficiale;
-. i lavori per il completamento del ripristino ambientale non sono stati iniziati;
-. a seguito delle dimissioni del direttore tecnico, non ha provveduto ad affidare la gestione tecnica dell'impianto ad alcuna persona fisica, tecnicamente competente come previsto dall'art. 9, comma l del d.lgs. n. 36/03; - tuttora non ha dimostrato di aver monitorato e controllato l'impianto in quanto, anche per il 2017 non ha trasmesso la relazione annuale obbligatoria”. Pertanto, la riteneva necessario procedere agli interventi sostitutivi che Parte_3
pagina 3 di 14 individuava in:
1. completamento delle opere di ripristino ambientale per €
50.200,00,
2. manutenzione presidi e impianti per € 65.000,00; monitoraggi ambientali, rilievi, direzione tecnica, progettazione, oneri sicurezza per €
90.000,00, per un totale di € 205.200,00 con IVA di legge (22%) per l'importo totale di € 250.344,00. Ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/2010 emetteva, quindi, ingiunzione di pagamento a per detto importo, in virtù di detta Pt_5
Polizza.
Nell'opposizione lamentava l'estraneità degli inadempimenti Pt_5
contestati al perimetro oggettivo della polizza, che deduceva essere stata prestata per la gestione operativa della discarica, mentre l'escussione sarebbe, invece, stata promossa per costi legati in toto ad obbligazioni riferite alla gestione post-operativa, che a sua volta sarebbe stata coperta da diversa polizza.
2. La CI si costituiva contestando le censure sollevate dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2267/2024 del 30 maggio 2024, respingeva l'opposizione della e condannava la società al pagamento Pt_5
delle somme ingiunte oltre le spese di lite.
Il Tribunale riteneva che la normativa distinguesse “chiaramente un periodo operativo ed un periodo post operativo, il primo nel quale è consentito
l'esercizio della discarica e sono prescritte una serie di condizioni ed attività a tutela della salute pubblica ed il secondo nel quale sono prescritte delle attività non più finalizzate all'esercizio della discarica in sicurezza, ma al mantenimento delle condizioni di salute pubblica e di monitoraggio onde evitare danni ambientali”, ma che una serie di misure (quali “la conterminazione con barriere fisiche, il convogliamento del percolato e di possibili emissioni gassose, il monitoraggio della falda acquifera, la gestione della vegetazione”), fossero comuni alle due fasi. Rilevava che “altre prescrizioni sono tipiche dell'una o dell'altra fase, della seconda ad esempio
pagina 4 di 14 la piantumazione e quanto previsto nella autorizzazione a proposito del ripristino ambientale di cui all'art. 9 comma 1 lettera f del dlgs 36/2003, quanto emergesse durante la procedura di chiusura e contemplato dall'art. 12 del citato decreto, procedura che nel caso di specie è durata dal 2011 al
2016”. Richiamava, inoltre, quanto previsto nel contratto: la “garanzia attivata (art. 3 del contratto) è valida per contratto per la “intera gestione operativa della discarica e per i 2 (due anni) successivi alla comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs 36/2003": sotto il profilo temporale quindi la polizza con la richiesta che risale al 2017 è tempestiva rispetto alla chiusura della discarica, del gennaio 2016 si riferisce a periodo temporalmente coperto. All'art. 2 poi il contratto specifica che la polizza copre le prescrizioni della autorizzazione ai sensi dell'art. 14 “garantendo altresì che le procedure di cui all'art. 13 del d.lgs 36/03 siano eseguite":
l'art. 13 citato descrive tanto la gestione operativa che quella post-operativa e prescrive che “ Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale”.
Riteneva non lecita la lettura propugnata dalla parte attrice in quanto svuoterebbe di significato la previsione per le garanzie per “le procedure di cui all'art. 13” che sono riferite all'intera gestione della discarica senza distinzione fra prima o dopo il provvedimento di chiusura. Richiamava, inoltre, la ratio della normativa che è quella di “trasferire i costi diffusi connessi all'utilizzo del territorio a scopo privato e lucrativo su chi ha beneficiato dei profitti” e, pertanto, “questi costi devono esser anche quelli di recupero e necessari per la dovuta attenzione all'ambiente che giustamente la norma considera unitariamente;
se il principio è che questi costi devono essere garantiti ciò significa che tanto nella fase operativa che in periodo successivo non possono esservi vuoti di tutela, tanto dell'operatore economico
pagina 5 di 14 che ha gestito la discarica, quanto del suo garante”. Il Tribunale concludeva che la suddivisione fra garanzia per gestione operativa e post-operativa non derivava da una scissione dell'attività, che anzi andava considerata unitariamente, ma dalla necessità di calcolare gli adempimenti per un periodo che poteva arrivare fino a 30 anni, e che il meccanismo della garanzia copriva anche la fase successiva alla chiusura per i primi due anni. “Nel caso di specie
l'operatore pareva essersi eclissato dopo la data della chiusura, avendo incassato dalla gestione e negandosi ai costi ed adempimenti successivi, come elencati nell'art. 13 menzionato e come contemplati nei vari provvedimenti della , rimasti purtroppo inadempiuti;
questi costi però non possono Parte_3
e non debbono restare a carico dello Stato ed in effetti il meccanismo della garanzia pattuita anche per gli adempimenti dell'art. 13 e per due anni dopo la chiusura, copre anche questa fase”.
4. ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della sentenza Pt_5
gravata.
5. La , in persona del legale rapp.te p.t., si è costituita chiedendo Parte_3
il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 21.01.2025 la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con un unico motivo di gravame deduce la “violazione e/o falsa Pt_5
applicazione degli artt. 8, 12, 13 e 14 del Dlgs 36/2003”, nonché “violazione
e/o falsa applicazione degli art, 1, 2 e 3 della polizza”. Sostiene che il
Tribunale avrebbe interpretato estensivamente il perimetro oggettivo e temporale della garanzia, con decisione non condivisibile, poiché il contratto garantiva le operazioni relative alla gestione operativa della discarica, mentre l'escussione era stata promossa per costi operativi legati alla post-gestione coperti da distinto contratto. Lamenta che l'interpretazione del Tribunale di una garanzia che si adatta dopo i primi due anni di gestione post operativa pagina 6 di 14 successiva alla chiusura non sarebbe sostenuta da nessuna norma di legge ed integrerebbe una ricostruzione apodittica e priva di fondamenti giuridici. Alle esigenze della fase di post gestione sarebbe preposta la relativa polizza, diversa da quella di cui è causa. Le voci di spesa per le quali la ha Parte_3
escusso la polizza (completamento opere di ripristino ambientale, manutenzione presidi e impianti e smaltimento percolato, monitoraggi ambientali, rilievi, direzione tecnica, progettazione, oneri sicurezza) sarebbero inerenti ad inadempimenti collocabili temporalmente dopo la chiusura e oggettivamente in post gestione e, pertanto, riguarderebbero la gestione post operativa, garantita da diversa polizza. Il D.lgs. 36/2003 prevederebbe due distinte garanzie (relative a gestione operativa e gestione post operativa) separate - sia come perimetro di efficacia che come oggetto - dalla dichiarazione di chiusura definitiva della discarica, intervenuta ai sensi dell'art. 12, co. 3, D.lgs. 36/2003. Quanto all'art. 13, la relativa indicazione, riportata nell'art. 3 del contratto, andrebbe traguardata alla natura della garanzia, definita dallo stesso art. 2 come “copertura delle spese necessarie alla gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura”; pertanto, il riferimento all'art. 13, andrebbe limitato alla sola fase di gestione operativa: diversamente opinando, non ci sarebbe bisogno di una apposita garanzia di post gestione e quella de qua sarebbe una garanzia sostanzialmente ad ombrello sull'intera autorizzazione. Le procedure dell'art. 13 sarebbero garantite dalla polizza gestione durante la fase di gestione e dalla polizza post gestione durante la fase di post gestione. Attività di gestione e post gestione sarebbero radicalmente diverse e lo spartiacque (la dichiarazione di chiusura) definirebbe gli ambiti temporali e operativi di una e dell'altra: ad ognuna corrisponderebbe una polizza ad hoc. Deduce che, seppure le responsabilità del gestore sono le stesse sia in fase di gestione che in fase di post gestione
(art. 12), in ogni caso la Compagnia non riveste il ruolo di gestore, limitandosi invece a coprire uno specifico periodo e uno specifico insieme di obbligazioni.
pagina 7 di 14 La CI eccepisce che le attività indicate nell'ingiunzione opposta riguardavano la fase di gestione ed erano pertinenti alla polizza escussa: i monitoraggi ambientali dovevano essere realizzati anche durante la gestione perché il pericolo di inquinamento era presente per tutta la durata dell'attività autorizzata e non solo dopo la chiusura, come previsto dall'allegato 2 al
D.Lgs. 36/03. Rileva che il provvedimento di chiusura si perfezionerebbe solo con il completamento del recupero ambientale, nel caso non attuato, e che la garanzia aveva mantenuto validità ed efficacia;
gli interventi sostitutivi riguardavano la fase di gestione operativa della discarica e non erano stati posti in essere dal gestore autorizzato nonostante solleciti e diffide.
L'appello non merita accoglimento.
Le censure dell'appellante si fondano su una interpretazione eccessivamente rigida della distinzione tra gestione operativa e post-operativa che non trova riscontro né nella disciplina contrattuale né nella normativa di settore.
Per verificare se la polizza fideiussoria de qua sia relativa alla gestione operativa o alla post-gestione della discarica, è dirimente esaminare la volontà delle parti siccome oggetto del relativo contratto di fideiussione ed, in particolare, le premesse ed il contenuto degli artt. 2-4: il riferimento è chiaro ed è l'adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione n. 2484 del 17.08.2005 (tra le quali è espressamente previsto il
“ripristino ambientale”), nonché l'esecuzione delle procedure previste negli artt. 13 (“gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura”) e 14 D.Lgs. 36/2003: art. 2 – “Delimitazione della garanzia” –
“La presente garanzia … assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.36/03, garantendo, altresì, che le procedure di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 36/03 siano eseguite”; art. 3 – “Efficacia e durata della garanzia” – “La presente garanzia … è efficace per l'intera gestione operativa della discarica e per i 2
(due) anni successivi alla comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma
pagina 8 di 14 3, del D.Lgs. n. 36/03. Decorso il termine di cui sopra la garanzia resterà comunque valida sino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente pubblico competente”.
L'atto autorizzativo n. 2484/05 prescrive in particolare che:
· il piano di sorveglianza e controllo richiedeva il monitoraggio delle matrici e la verifica dei livelli di guardia delle acque sotterranee;
· relativamente al piano di gestione post operativa, “tutte le operazioni di manutenzione previste dovranno proseguire per tutta la durata della gestione post operativa e annotate su un apposito registro da esibire, su richiesta degli enti di controllo”;
· “Con periodicità almeno annuale, sia durante la gestione operativa, sia durante la gestione post operativa, il gestore ha l'obbligo d'inviare agli enti di controllo una relazione riportante i principali dati sull'attività gestionale della discarica, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 36/03”
(punto 2.5).
E' pur vero che, come rileva l'appellante, la procedura di chiusura è formalmente avvenuta. Ma ai sensi dell'art. 12 – “procedura di chiusura” –
D.lgs. n.36/2003 la "chiusura" della discarica avviene dopo l'ispezione dell'Autorità di controllo che verifica la conformità della discarica a quanto previsto nel progetto autorizzato. La fase di chiusura della discarica fa, quindi, parte della gestione operativa, mentre la gestione post-operativa attuata dopo il ripristino ambientale consiste nella mera manutenzione e controllo delle opere.
Ad analoga conclusione conduce quanto previsto nell'Allegato 2, sub 4.,
D.Lgs. 36/2003 che disciplina la fase “post-operativa” come quella che si riferisce in particolare alle attività di mera “manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti”. La giurisprudenza ha, invero, ribadito che “ai sensi dell'art. 12 comma 3, d.lg. n. 36 del 2003, la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che
pagina 9 di 14 l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art.10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
in effetti, fino alla chiusura della discarica nei termini anzidetti, il gestore è responsabile, in conformità all'art.
13 citato della corretta gestione operativa dell'impianto, che prevede il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura, il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
la garanzia di gestione operativa
(art. 14, comma 1) assicura, dunque, tali adempimenti e deve essere prestata fino alla definitiva chiusura della discarica ai sensi del succitato art. 12, comma 3. Consiglio di Stato sez. V, 11/06/2018, n. 3585” (Cons. Stato n.
8268/2024 con richiamo anche a Cons. Stato n. 3610/2018).
E', inoltre, agli atti il provvedimento prot. 4392/16 del 15.01.2016 con il quale la Provincia comunica l'avvenuta chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12, co. 3, precisando che “dalla data odierna ha inizio la gestione post-operativa dell'impianto”. Tuttavia, nella stessa è precisato quanto segue: “Si evidenzia che ai sensi dell'art. 14, comma 3, punto a) del d.lgs. 36/2003, la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa sarà trattenuta per almeno 2 (due anni dalla data della presente comunicazione. Sarà svincolata, su richiesta del gestore, previa verifica:
-dell'assenza di contaminazioni della falda dovute alla discarica, dell'efficienza degli impianti e dei presidi;
-dell'efficienza della copertura (assenza di rotture, avvallamenti etc.);
-del completamento degli interventi di recupero ambientale (ricomposizione della maglia storica territoriale, con ulteriori filari alberati, da realizzarsi con
l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone, la cui consistenza e localizzazione dovrà essere concordata con la Provincia di ) come Pt_3
pagina 10 di 14 previsto dagli atti autorizzativi e dal decreto n. 11353 del 03/11/2009 della
Regione Lombardia.
Infine, si invita il gestore, a trasmettere agli Enti la relazione di cui all'art. 10 comma 2, lettera 1), del d.lgs. 36/2003, relativa all'anno precedente, completa di tutte le informazioni dei rapporti di prova e degli esiti delle attività controllo e manutenzione previste dalla norma e dagli atti autorizzativi, entro il 31 marzo di ogni anno”.
Nel caso, non è contestato il mancato adempimento delle attività la cui esecuzione è prevista come conditio sine qua non per ritenere effettivamente
“chiusa” la discarica. Come evidenziato dalla stessa nella Parte_3
comunicazione del 15.01.2016, lo svincolo della garanzia era condizionato al
"completamento degli interventi di recupero ambientale" che costituisce parte integrante della gestione operativa quando non completato al momento della chiusura formale.
Quanto ai monitoraggi ambientali e alla manutenzione dei presidi, tali attività non possono essere considerate esclusivamente pertinenti alla fase post- operativa. Come correttamente evidenziato dall'appellata, i monitoraggi ambientali costituiscono obblighi trasversali alle diverse fasi di gestione della discarica e, pertanto, devono essere realizzati anche durante la gestione operativa, poiché il pericolo di inquinamento derivante dalla discarica è presente per tutta la durata dell'attività autorizzata.
L'allegato 21 al D.Lgs. 36/2003 prevede che le modalità di gestione e le procedure di sorveglianza e controllo sono comuni durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, “al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente".
Quindi, sebbene formalmente esista una distinzione tra la chiusura della fase operativa (gestione) e l'inizio della fase di post-gestione, nel caso alcune attività tipiche della fase di gestione (quale ad. es il recupero ambientale) possono ritenersi proseguite anche nella fase formale di “chiusura”, ciò in conformità, peraltro, a quanto disposto dalla Provincia.
Quanto, poi, alla durata temporale della garanzia, il contratto di fideiussione prevedeva espressamente che la stessa fosse valida per "i 2 (due anni) successivi alla comunicazione di chiusura". L'escussione del 2017 rientrava pienamente in tale periodo, essendo la chiusura stata comunicata nel gennaio
2016. Inoltre, l'art. 3 del contratto stabiliva che "le garanzie saranno comunque valide sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.
I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post- operativa della discarica affinché:
- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica;
- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;
i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
-il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;
- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale. Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:
- quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
− volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
− volume finale disponibile;
− produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
- quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia
(kWh/anno);
− risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni. (...)”.
pagina 12 di 14 ", condizione che non si era verificata proprio a causa degli Pt_3
inadempimenti del gestore.
In conclusione, la corretta interpretazione del quadro normativo e contrattuale porta a concludere che la garanzia prestata da copriva Pt_5
legittimamente le attività per cui è stata richiesta l'escussione, trattandosi di inadempimenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza e relativi ad obbligazioni riconducibili alla gestione operativa della discarica.
La sentenza di primo grado ha, dunque, correttamente inquadrato la fattispecie, evidenziando come la suddivisione tra le diverse tipologie di garanzie non derivi da una netta scissione delle attività, ma dalla necessità di modulare la copertura assicurativa in relazione alla diversa durata e intensità degli obblighi nelle varie fasi di vita della discarica.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore euro 250.344,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_4
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
2) condanna Parte_4
in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi (di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
pagina 13 di 14 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21.01.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. Princìpi generali. Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive. Disciplina, inoltre, gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo. Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15. I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:
- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente; pagina 11 di 14