Sentenza 14 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di confisca, il prezzo del reato rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere il reato e presuppone pertanto che il reato sia stato commesso e che l'entità economica, data o promessa, abbia influito di determinazione volitiva del suo autore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato la confisca di denaro rinvenuto in possesso di un soggetto condannato per il reato di ricettazione, ritenuta dal giudice dell'esecuzione prezzo del reato in relazione ai reati futuri che il ricorrente avrebbe potuto compiere). (Conf. Sez. U., n. 9146 del 1996, Chabni, Rv. 205707).
Commentario • 1
- 1. Unificazione di traffico di influenze e millantato credito: una crasi mal riuscitahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Nota a Cass., Sez. VI, sent. 18 settembre 2019 (dep. 7 febbraio 2020), n. 5221, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini Leggi il contributo Cass. 5221/2020 Abstract. La sentenza in commento chiarisce il tema della continuità normativa tra l'abrogato art. 346, secondo comma, e il traffico di influenze illecite, così come riformulato dalla l. 3/2019. Nell'escludere tale rapporto di continuità, sconfessando l'intenzione legislativa di inglobare il millantato credito nell'art. 346-bis, la Cassazione offre lo spunto per ridiscutere l'interpretazione del traffico di influenze, il cui disvalore sembra fondarsi, più che sulla mera relazione tra mediatore e funzionario pubblico, sullo sfruttamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2020, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2020 |
Testo completo
05221-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2518/2020 ADRIANO IASILLO - Presidente- CC 14/10/2020 ANGELA TARDIO R.G.N. 526/2020 FILIPPO CASA PP SANTALUCIA -Relatore · RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Squte Spilleci, due ha chiesto il rigeño del ricorso;
RM E a Q -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 10 settembre 2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice della esecuzione, ha confermato - respingendo l'opposizione - la confisca di una somma di denaro (pari ad euro novemila) nei confronti di IN IU ed ha respinto la richiesta di restituzione di numerosi oggetti di valore ritenuti di provenienza furtiva -, mantenendo su tali beni il vincolo del sequestro e attivando la procedura per la identificazione degli aventi diritto alla restituzione.
1.1 La vicenda esecutiva, di una certa complessità, va rievocata nei seguenti termini. Va premesso che IN IU è stato tratto a giudizio per ricettazione (a seguito di perquisizione della sua vettura il 20.12.2006 gli operanti rinvengono e sequestrano un copioso quantitativo di preziosi circa 400 oggetti - di verosimile provenienza furtiva, nonché, in un borsello, la somma di novemila euro tutta in banconote da 50 euro) ma nel corso del giudizio di primo grado sopravviene la estinzione del reato per prescrizione. Non è stata, dunque, emessa una sentenza di condanna, fermo restando che nel corso della istruttoria sono state acquisite talune evidenze ritenute rilevanti (si compie riferimento, nella decisione, ad intercettazioni da cui risulta che il IN era пол in contatto con alcuni soggetti di etnia rom, da cui aveva verosimilmente ricevuto in più occasioni gioielli di provenienza furtiva). In sede di cognizione gli oggetti e il denaro restavano in sequestro, non avendo il giudice della cognizione adottato alcuna statuizione.
2. Il giudice della esecuzione, attivato da una richiesta di restituzione proveniente dal IN (materiale detentore degli oggetti e del denaro) sia in sede di prima decisione (emessa in data 14 novembre 2018) che in sede di decisione sulla opposizione, oggi impugnata, realizza le considerazioni e valutazioni che, in sintesi, si riportano. -2.1 Viene ritenuta possibile l'emissione in sede esecutiva- della confisca del denaro rinvenuto nel borsello, dovendo qualificarsi tale entità economica in termini di 'prezzo del reato' soggetto a confisca obbligatoria. Si tratta, afferma il G.e. sulla base della compiuta istruttoria, di 'somma destinata all'acquisto di altro materiale di provenienza delittuosa' (così a pag. 17 del provvedimento impugnato). La statuizione di confisca, in tale ottica, prescinde dalla emissione di decisione affermativa di responsabilità, potendo il giudice della esecuzione ricavare i dati di sostegno non già dalla sentenza (dichiarativa della prescrizione) ma dal contenuto degli atti istruttori acquisiti in sede di cognizione. 2 Tra questi, si valorizzano le captazioni di conversazioni, debitamente autorizzate, da cui emergeva che IN intratteneva contatti con più soggetti stranieri dediti a furti, con particolare riferimento agli oggetti in oro.
2.2 Quanto ai monili, gli stessi vengono qualificati in termini di 'profitto del reato', il che configura in diritto una ipotesi di confisca facoltativa non realizzabile in sede esecutiva. Tuttavia la loro evidente (per modalità di conservazione e caratteristiche intrinseche, ampiamente descritte in atti) provenienza delittuosa, impone di ritenere non legittimato alla restituzione il IN, detentore al momento del sequestro. Viene pertanto respinta la domanda di restituzione dei monili (per carenza di legittimazione in capo all'istante) e mantenuto il sequestro degli stessi, con apertura di una procedura tesa alla possibile identificazione degli aventi diritto.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge IN IU, deducendo - in due motivi erronea applicazione della - - disciplina regolatrice e vizio di motivazione. ROT 3.1 Il ricorrente articola, in sintesi, più doglianze. Deduce profili di abnormità della decisione impugnata in riferimento alla assenza di una norma che facoltizzi il giudice della esecuzione a 'completare' l'accertamento del fatto o comunque il contenuto della decisione emessa in cognizione. La decisione emessa nei confronti del IN non conteneva alcun apprezzamento del fatto e pertanto non poteva, in sostanza, il giudice della esecuzione 'sostituirsi' a quello della cognizione, finendo con il realizzare una ricostruzione postuma della responsabilità penale. Si ipotizza, altresì, una sorta di reformatio in peius non consentita.
3.2 Quanto ai monili se ne ipotizza l'avvenuta confisca senza che sia intervenuto un accertamento della responsabilità (neanche in primo grado) per il reato di ricettazione. Manca del tutto la motivazione circa l'elemento psicologico del reato e si evidenziano, in sede esecutiva, solo alcune caratteristiche obiettive delle res. Quanto al denaro si contesta, in ogni caso, la sua qualificazione in termini di 'prezzo del reato'. Si afferma nella decisione impugnata, in modo del tutto arbitrario ed apodittico, che tale somma sia potenzialmente destinata a future transazioni illecite, il che è del tutto indimostrato. Peraltro si tratterebbe di reati 'da commettersi in futuro rispetto al momento del sequestro, il che rende erronea la qualificazione operata . 3 3. Il ricorso è fondato in riferimento alla intervenuta confisca della somma di denaro, mentre è infondato nel resto.
3.1 Il primo aspetto da prendere in esame riguarda l'unica statuizione di confisca cui il giudice della esecuzione è pervenuto, relativa alla somma di denaro pari ad euro novemila, rinvenuta nel borsello del IN in sede di perquisizione (posto che per i restanti oggetti non può parlarsi di confisca, ma di mancata identificazione dell'istante IN quale avente diritto alla restituzione). Nel provvedimento impugnato, certamente non connotato da alcun profilo di abnormità né strutturale che funzionale, si ritiene possibile pervenire alla qualificazione, in sede esecutiva, della natura di tali res rimaste in sequestro in termini di «prezzo del reato>> pur in assenza di un accertamento della 1 responsabilità penale per il delitto di ricettazione (o di furto).
3.2 La questione in diritto, circa l'ambito dei poteri spettanti al giudice della esecuzione, riguarda pertanto il possibile apprezzamento di elementi di prova tesi non già alla - preclusa dalla declaratoria di intervenuta prescrizione affermazione di responsabilità del soggetto tratto a giudizio, quanto alla qualificazione del टिम rapporto esistente tra la somma di denaro (rinvenuta nella disponibilità materiale del IN) e il fatto di reato (ricettazione) per cui risulta esercitata l'azione penale. 4 In tal senso, non può dirsi in astratto - preclusa la ricostruzione, in sede esecutiva, di simile nesso, lì dove i materiali probatori raccolti nel giudizio di cognizione esprimano in modo inequivoco una simile caratteristica degli oggetti rimasti in sequestro, tale da concretizzare una delle ipotesi di confisca obbligatoria. La sede esecutiva giurisdizionale consente, come ritenuto più volte negli arresti di questa Corte, un limitato esercizio di poteri di «qualificazione» del rapporto esistente tra determinati oggetti ed il fatto per cui si è proceduto, dovendosi aver riguardo alle caratteristiche obiettive degli oggetti che potrebbero determinare anche in assenza di condanna simile statuizione di confisca. In tale direzione, di recente, si è ribadito (v. Sez. III n. 1503 del 22.6.2017, dep.2018, rv 273534, nonchè Sez. I n. 7940 del 12.12.2019, dep.2020, rv 278585) che a fronte della declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, lì dove il giudice della cognizione non abbia adottato statuizione alcuna in merito ad oggetti rimasti in sequestro, il giudice della esecuzione può apprezzare l'esistenza di una ipotesi di obbligatorietà della confisca nell'ambito del procedimento delineato dal legislatore agli articoli 676 e 667 cod. proc.pen., ed a tale orientamento il Collegio presta adesione. 4 3.3 Tuttavia, pur ritenendo astrattamente possibile l'emissione di simile provvedimento, è evidente che l'apprezzamento fattuale sottostante deve limitarsi ad una presa d'atto della esistenza di univoci elementi di prova tali da consentire, con certezza, la «iscrizione» degli oggetti in questione in una delle categorie normative comportanti la confisca obbligatoria, tra cui rientra quella del prezzo del reato (ai sensi dell'art.240 co.2 cod. pen.). Nel caso in esame, dunque, non è in discussione l'esistenza del potere in astratto di operare simile qualificazione in sede esecutiva ma è l'avvenuta qualificazione nel caso concreto del denaro in termini di «prezzo del reato» a non essere conforme alla nozione elaborata sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il che rende viziata la statuizione di confisca.
3.4 Va ricordato infatti che per «prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U n. 9149 del 3.7.1996, rv 205707). Simile qualificazione presuppone che il reato sia stato commesso e che l'entità economica (data o promessa) abbia influito nel processo di determinazione volitiva del suo autore, rappresentando uno dei motivi che hanno spinto l'interessato a RM commettere il reato. E' dunque da escludersi (in tal senso Sez. VI 55852 del 17.10.2017, rv 272204) che possa parlarsi di «prezzo del reato» in riferimento a condotte illecite future, non venute in essere sul piano fenomenico nel momento in cui si realizza il sequestro del denaro, non essendo possibile l'apprezzamento concreto di quel - qualificato - nesso causale di tipo psichico tra la consegna (o anche la promessa specifica) del bene e la consumazione dell'illecito. La esistenza, in altre parole, di una consuetudine relazionale tra il IN e soggetti dediti a furti aspetto evidenziato dal giudice della esecuzione non consente di - ritenere che 'quella' somma di denaro rinvenuta in possesso del IN fosse stata vincolata in modo specifico al pagamento di azioni illecite già commesse (a seguito di un accordo preventivo intervenuto tra il IN e il soggetto autore del furto), in modo da incidere sul processo volitivo dell'autore del reato. Del resto la stessa decisione impugnata ne ipotizza una sorta di mero accantonamento per il futuro pagamento di oggetti di illecita provenienza, il che oltre a non rappresentare una conclusione obbligata in termini di prova non corrisponde alla nozione di prezzo del reato sin qui richiamata. Va pertanto disposto, in tale parte, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con le conseguenze di legge.
3.5 Quanto agli oggetti di valore il ricorso è infondato. 5 La prospettazione del ricorrente non è coerente con il contenuto della decisione, posto che come si è anticipato - il giudice dell'esecuzione, apprezzando in modo - non illogico le modalità della custodia e le caratteristiche obiettive degli oggetti è pervenuto non già alla confisca dei midesimi ma alla negazione della esistenza del diritto alla restituzione in favore del detentore IN. Si tratta di una qualificazione non solo consentita in sede esecutiva, lì dove sostenuta da un accertamento incidentale della illegittimità dell'acquisto (in tal senso v. Sez. V n. 35370 del 22.9.2006, rv 235025) ma basata su evidenze dimostrative ampiamente esposte nella decisione, logicamente apprezzate e, pertanto, non rivalutabili nella presente sede di legittimità. Su tale punto della decisione il ricorso va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca del danaro e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc.pen.. Così deciso il 14 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Adriano Iasillo JulianoLorillo потор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2021 PILOCANOCANCELLIER CORTE SUP E 6