Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 793/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai IGg.ri Magistrati:
dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 793/2022 R.G., introitata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia in tal senso delle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
C.P.C., promossa da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 30.08.1961, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Emanuela De Vito (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Salvo (RC) il 13.06.1964, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pasquale Cananzi (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter C.P.C. prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 02.12.2024 (parte ricorrente) e 20.01.2025 (parte resistente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso introduttivo del 27.06.2022, regolarmente notificato,
[...]
ha adito il Tribunale di Locri al fine di ottenere la Parte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con l'odierna resistente in Vibo Valentia il 29 Controparte_2
gennaio 1989 (atto trascritto al registro dello stato civile dell'anzidetto Comune per l'anno 1989, parte II, serie A, n. 11), senza riconoscere alcun mantenimento in favore della controparte e dei loro figli maggiorenni, con la revoca quindi dell'assegno di mantenimento di complessivi € 500,00 mensili riconosciuto in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Locri con decreto del
22.07.2009.
Si costituiva la resistente non opponendosi alla sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ma, al contempo, tale parte ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda relativa all'assegno di mantenimento in suo favore, chiedendo la corresponsione, a carico del di un congruo assegno divorzile “per le rinunce Pt_1 alle proprie ambizioni professionali”, nonché la corresponsione di un congruo assegno di mantenimento anche in favore dei figli.
Con ordinanza del 06.12.2022, il Presidente del Tribunale ha ritenuto, sulla scorta delle allegazioni e delle risultanze processuali, “che le richieste formulate dal meritano totale accoglimento, in quanto risulta dimostrato che la figlia Pt_1
, nelle more divenuta maggiorenne, ha un lavoro ( seppure precario) e Per_1
risulta coniugata con tale con il quale si è trasferita a Cava Manara CP_3
(PV); il figlio , anch'egli maggiorenne, è dipendente delle Ferrovie dello Per_2
Stato, con contratto di formazione, all'esito del cui periodo sarà assunto dall'azienda a tempo indeterminato, mentre la resistente svolge attività lavorativa presso un esercizio commerciale sito sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria a tempo indeterminato per sei ore al giorno ( percependo uno stipendio di € 1.200 al mese) ed è comunque provvista di capacità lavorativa con la quale poter incrementare l'ammontare dei rediti percepiti, ove ritenuti insufficienti.”.
La causa è stata poi istruita a mezzo prove documentali rispettivamente prodotte dalle parti, stante il rigetto disposto dal Giudice Istruttore, con ordinanza del
21.03.2024, della ammissione dei mezzi di prova addotti dalle parti.
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
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concordatario, contratto dalle odierne parti in data 29 gennaio 1989, in Vibo
Valentia, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Vibo Valentia per l'anno
1989, parte II, serie A, n. 11, è fondata e va, pertanto, accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto di cui all'all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898 (così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 3) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in quanto è ormai decorso il termine di sei mesi prescritto dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
16.07.2009, trattandosi di caso di procedura di separazione consensuale, senza che, come riconosciuto pacificamente da entrambi, sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi né gli stessi hanno più ripreso la convivenza.
A sua volta, va verificato se sussistano i presupposti per revocare, come invocato da parte ricorrente, il contributo di mantenimento in favore della controparte, già posto a carico del in sede di separazione consensuale, oppure per mantenere Pt_1
tale contributo, come invece chiesto da parte resistente.
In particolare, in relazione al diritto preteso da parte resistente all'assegno divorzile a carico dell'altra, vanno richiamati i criteri ermeneutici fissati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287).
In merito, deve osservarsi che l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale demandava al giudice l'accertamento in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da raffrontare ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del medesimo (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), è stato oggetto di rivisitazione da parte della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il parametro del “tenore di vita” collida radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il legame matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche
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economico-patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 C.C.), sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce con il proteggere un'indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale e può tradursi in una violazione del diritto fondamentale dell'individuo a costituirsi una nuova famiglia (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016 e Cass. n.
6289/2014).
In detta pronuncia, la Suprema Corte aveva dunque operato una netta distinzione tra criterio attributivo dell'assegno (an debeatur), inspirato al principio dell'“auto- responsabilità economica”, ove il giudice è chiamato a verificare l'“indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente (mancanza di “mezzi adeguati”
o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), desunta dai principali “indici”, quali, tra gli altri, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo) e la stabile disponibilità di una casa di abitazione, dal criterio determinativo dell'assegno (quantum debeatur), informato al principio della
“solidarietà economica” dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno, ove il giudice tiene conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(…) condizioni dei coniugi, (…) ragioni della decisione, (…) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (…) reddito di entrambi (…)”, valutandoli in rapporto alla
“durata del matrimonio”).
Il contrasto tra i due orientamenti è stato risolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la pronuncia n. 18287/2018 dell'11.07.2018, la quale ha rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non
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dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017,
Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si componga anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa imponendo così al Giudice una valutazione comparativa dell'entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine, della trasformazione e della possibile evoluzione degli stessi. Il principio espresso dalle
Sezioni Unite impone, infatti, una “valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi”.
Peraltro, mentre nella precedente sentenza n. 11504/2017 “l'adeguatezza dei mezzi” assumeva carattere oggettivo, poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle vicende sottese alla condizione economica attuale del richiedente, con la sentenza in esame le Sezioni
Unite hanno voluto individualizzare la valutazione, arrivando a sostenere che la
“disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla
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radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresentano il “punto di partenza” dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
Il ragionamento dovrà dunque svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e solo “mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”.
Anche con la successiva pronuncia n. 18681 del 2020 la Cassazione ha ribadito che “Alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell' art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”.
Orbene, applicando al caso di specie i principi enunciati in funzione nomofilattica dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, e dunque prendendo le mosse dall'esistenza o meno di una “disparità attuale” tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi, tenendo anche conto del contributo di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale, nella durata di circa venti anni del vincolo matrimoniale dalla celebrazione il 29.01.1989 fino all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione in data 16.07.2009, il Collegio ritiene infondata la
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pretesa di parte resistente di corresponsione dell'assegno divorzile a carico del ricorrente.
Nel caso all'esame del Tribunale, va anzitutto rilevato – sulla base delle allegazioni delle parti e le dichiarazioni sul punto rese dal e dalla Pt_1 CP_1 all'udienza di comparizione nel presente giudizio del 07.12.2022 – che attualmente, mentre il percepisce una pensione di € 1.956,00 mensile, la svolge Pt_1 CP_1
attività lavorativa dipendente presso un esercizio commerciale di Reggio Calabria, percependo lo stipendio mensile di € 1.200,00. Inoltre, dalla dichiarazione dei redditi in atti relativa all'anno 2021 si desume che la era beneficiaria di un reddito CP_1 complessivo netto annuo di € 16.317,00, mentre il come si desume Pt_1 dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti relativa all'anno 2020, aveva percepito un reddito annuo da lavoro dipendente di € 41.278,59.
Inoltre, per quanto riguarda il periodo precedente ed in costanza di matrimonio, parte resistente ha prospettato il lamentato sacrificio delle proprie “ambizioni professionali” in termini generici ed indeterminati, in assenza altresì di qualsivoglia idoneo supporto documentale (“Anche se attualmente impiegata presso un negozio sito in Corso Garibaldi di Reggio Calabria (al riguardo potrebbero esserci a breve delle delle modifiche contrattuali, rispetto a quelle attuali per le quali la IG.ra
è titolare di contratto a tempo indeterminato ed a sei ore, con conseguente CP_1
riduzione del trattamento economico) è inopinabile che debba tenersi da conto soprattutto delle rinunce fatte dalla stessa alle proprie ambizioni professionali per dedicarsi alla famiglia. (…) La IG.ra , a causa dei debiti contratti dal IG, CP_1
(relativamente al fitto di un distributore di benzina), anche in costanza di Pt_1
matrimonio ha dovuto sempre farsi carico di un mutuo da lei sempre onorato.
Ciononostante ella, dopo la separazione, si è trovata sommersa da innumerevoli cartelle di pagamento per debiti contratti dal IG. e mai dallo stesso pagati, Pt_1
comportandole molteplici difficoltà economiche soprattutto quando ancora non aveva un'attività lavorativa continuativa. Si evidenzia circostanza alquanto
“curiosa ” che il IG. si sia ben organizzato nello intestare tutti i debiti Pt_1
(fra cui i mutui ) contratti in costanza di matrimonio alla IG. in modo che CP_1
Lei risultasse la sola garante nel caso in cui lui non avesse potuto fronteggiare le rate del mutuo come poi è stato. Ciò mentre si beava dei redditi aggiuntivi al suo lavoro derivanti dalla gestione dei ben che accumulava. Nel caso di specie, per
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andare all'attuale, sebbene sia innegabile che la IG.ra svolga un a attività CP_1
lavorativa , non può non tenersi conto delle rinunce fatte ed ancora di più alle difficoltà incontrate, dopo anni trascorsi ad occuparsi della famiglia in particolare dei propri figli anche dopo la separazione visto che il IG. non ha mai Pt_1
provveduto a versare alcun contributo al mantenimento, per la ricerca di un posto di lavoro tenuto conto dell'età. Di fatto è proprio nel momento migliore di carriera lavorativa come responsabile di punto vendita di prestigiosa azienda dell'abbigliamento, che la IG.ra si vedeva costretta addirittura a lasciare Pt_2
quel lavoro per sobbarcarsi i debiti che il marito voleva lei contraesse quale lavoratore autonomo ed imprenditore presunto, per la realizzazione di impresa nel settore dei carburanti.”), nonché a fronte della specifica contestazione sul punto della controparte (“Inoltre, si contesta quanto sostenuto da parte resistente, in merito alle rinunce fatte dalla IG.ra per dedicarsi alla famiglia. Infatti, la CP_1
IG.ra , nel corso del matrimonio, non solo gestiva un distributore di benzina, CP_1
ma ha anche svolto dei lavori saltuari. I debiti di cui fa menzione parte resistente, sono stati contratti dalla IG.ra , ma sono stati interamente pagati dal IG. CP_1
anche nel periodo successivo alla separazione, tanto è vero che Parte_1
il IG. conserva gli originali (allegati in copia sub 4 e 5, Parte_1
dicendosi pronti alla loro esibizione in originale pel caso di contestazione avversaria od ordine del Tribunale) dei pagamenti effettuati in prima persona, sebbene i bollettini indichino, come intestatario del debito, la IG.ra . Proprio CP_1
per consentirgli di effettuare tali pagamenti, inoltre, in data 11.05.2010, la IG.ra
aveva scritto e firmato una delega in favore del IG. (all.to 6).”). CP_1 Pt_1
In tal modo, dunque, non è dato rinvenire alcun elemento fattuale sufficientemente certo, nonchè univocamente IGnificativo, circa la sussistenza nel caso di specie di un effettivo sacrificio delle proprie aspettative professionali in capo alla resistente quale diretta conseguenza del fatto di essersi dedicata sia all'assistenza ed alla cura dei figli e del coniuge, nonché all'attività più strettamente domestica nel corso del matrimonio ed, ancora, sia alla collaborazione con il marito nella attività di gestione di un distributore di benzina (i cui eventuali proventi devono comunque ritenersi destinati alle eIGenze familiari)
Va ancora evidenziato che la vive attualmente presso la casa coniugale, Pt_3
di cui è proprietaria esclusiva in quanto oggetto di donazione effettuata a suo
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beneficio dalla madre, con la conseguenza assenza di spese per le proprie eIGenze abitative, nonché percepisce il suddetto reddito da lavoro dipendente, con la conseguenza che deve escludersi l'oggettiva inadeguatezza dei suoi mezzi economici.
Dunque, deve escludersi che la parte resistente sia oggi priva di “mezzi adeguati” per vivere. In particolare, non risulta che la si trovi in una situazione di CP_1
“effettiva e concreta non autosufficienza economica”, a cagione di scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, con la conseguenza insussistenza nel caso di specie dei presupposti per il diritto, in capo alla stessa , di ottenere la corresponsione dell'assegno divorzile CP_1 nei confronti del (cfr. App. Roma 18.6.2020 n. 2946: “Al fine di accertare se Pt_1
il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico- patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo <al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate considerazione durata del matrimonio e dell richiedente>”).
Sul punto, va in particolare evidenziato, in relazione alla componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, che in atti non risulta alcuna idonea e specifica prospettazione e, quindi, alcun rigoroso accertamento circa
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l'effettivo nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi ed il contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. Inoltre, in assenza della prova di siffatto nesso causale, il richiesto assegno di mantenimento potrebbe essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale – tuttavia – consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole, diversamente dal caso di specie, non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa (cfr., in questo senso, per un caso analogo a quello di specie, Cass., sez. I, 11/12/2023, n.
34374: “L'assegno divorzile, nella sua componente perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra la accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale - tuttavia - consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli, di guisa che il giudice del merito deve accertare la impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente
e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte manente matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la valutazione circa il contributo fornito all'incremento patrimoniale del l'ex marito è svolto in maniera ipotetica, rispetto alle scelte e alla condotta di vita familiare della moglie, così come in relazione al nesso di causalità, tanto più che la moglie, comunque, lavorava, anche se presso la impresa del marito, percependo uno stipendio, per cui non tutto il suo tempo era dedicato alla cura della famiglia)”.
Non può trovare accoglimento anche l'ulteriore domanda di parte resistente circa l'assegno da corrispondere, a carico di controparte, a titolo di mantenimento in
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favore dei due figli divenuti maggiorenni delle odierne parti ( nata il Persona_3
09.10.1991 a Reggio Calabria, e , nato il [...] a [...] Persona_4
Calabria).
Sul punto si deve tenere conto, innanzitutto, che, come già evidenziato in sede di ordinanza presidenziale (dato pacifico tra le parti), la figlia ha un lavoro Per_1
(seppure precario) e risulta coniugata con , con il quale si è trasferita a CP_3
Cava Manara (PV), mentre il figlio è dipendente delle Ferrovie dello Per_2
Stato, con contratto di formazione, all'esito del cui periodo sarà assunto dall'azienda a tempo indeterminato.
In linea generale, secondo la consolidata ed anche risalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità, i presupposti giustificativi dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne vengono meno non appena lo stesso trovi un'occupazione confacente alle proprie inclinazioni di vita e lavorative, non potendo la successiva perdita per qualsivoglia ragione dell'impiego – non verificatasi nel caso di specie – condurre ad una reviviscenza del detto obbligo ormai estinto.
La Suprema Corte su tale questione ha difatti affermato che: “il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge
(o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Nè assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento, peraltro controverso e non accertato dal giudice di merito), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12063/2017), confermando quanto già in precedenza statuito dal giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare (come nella specie) un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cassazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo
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stesso abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, o come, per restare al caso di specie, “la negatività dell'andamento dell'attività”) le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno
(Cassazione 7195/97; 12477/04) nel senso esattamente che il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede… nel dovere dell'altro coniuge di assicurare al figlio un'istruzione ed una formulazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo… così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio appunto dell'attività lavorativa da parte di quello (Cassazione 2392/98)” (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 26259/ 2005) ed, ancora sulla stessa questione: “il raggiungimento dell'indipendenza economica non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che fa ragionevolmente dedurne l'acquisto, anche se per licenziamento, dimissioni od altra causa tale rapporto venga meno” (cfr. Cass. Civ., sent. n.
21773/2008).
Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso di specie la domanda avanzata dalla di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli da porre a CP_1 carico del ricorrente, non appare meritevole di accoglimento, stante appunto l'attuale espletamento di una prestazione lavorativa da parte loro, con una prospettiva concreta di continuità, tale da affermare il raggiungimento dell'indipendenza economica, nonché tenuto conto che la figlia non è più concivente con la Per_1
madre.
La regolamentazione delle spese di giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte resistente, nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della tipologia dell'odierno giudizio (valore indeterminabile-complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ai valori minimi stante la modesta complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto definitivamente pronunciando sulla causa n.
793/2022 R.G. come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
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a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a Melito Porto Salvo (RC) il [...], in [...] il CP_1
29 gennaio 1989 (atto trascritto al registro dello stato civile dell'anzidetto
Comune per l'anno 1989, parte II, serie A, n. 11);
b) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda posta da parte resistente di corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore ed in favore dei figli;
d) condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di conIGlio del 22 gennaio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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