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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/08/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 284/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: procedimenti camerali in materia di fallimento nel procedimento iscritto al n. 284/2024 promosso da:
(C.F. ), avente sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Carrara (MS), in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore rappresentata e difesa dagli avvocati De Ferrari TE (C.F. Controparte_1
- PEC , De Ferrari Giulia C.F._1 Email_1
(C.F. - PEC e Signani Paolo (C.F. C.F._2 Email_2
- PEC , elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3 presso il loro studio in via Don Giovanni Minzoni n. 5, la Spezia reclamante contro Co
GIUDIZIALE in persona Parte_1 Parte_1 del Curatore nominato resistente contro il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova parte necessaria
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, voglia revocare la sentenza di apertura della liquidazione a carico della Società Tir Truck S.r.l.s. in liquidazione.”.
* * *
-parte resistente LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1
non ha formulato conclusioni per essere contumace.
[...]
* * *
-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla pronuncia reclamata.
Il Tribunale di Massa con sentenza n. 55/2024 pubblicata il 31/10/2024, così pronunciava: “…Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Controparte_3
Iva ), con sede in Carrara, viale Cristoforo Colombo, n. 11, in persona P.IVA_1 del liquidatore , cancellata dal Registro delle Imprese in Controparte_1 data 19/12/2023,
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
…”.
Risulta dagli atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedeva, con ricorso depositato ex art. 38 comma 1 CCII in data 17/09/2024, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
ritenendo ne sussistessero i presupposti di legge.
[...]
Si costituiva la società odierna reclamante, eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Massa, dovendosi ritenere come fittizia la sede legale pag. 2/12 indicata in viale Cristoforo Colombo n. 11 a Carrara. affermava che il Parte_1 centro direzionale dell'attività era da individuare presso la propria sede operativa di
AN TE di Magra (SP) in Via Giuncaro n. 26, con conseguente individuazione del foro competente nel Tribunale di La Spezia. La società resistente evidenziava: che i) la sede legale coincideva con l'indirizzo del commercialista Dottor ii) che Persona_1 la sede operativa era situata nel sopracitato indirizzo di AN TE Magra;
iii) che le scritture contabili erano state firmate presso lo studio del commercialista AN
RO a Sarzana (SP); iv) che le vertenze sindacali e cause di lavoro erano state promosse dinanzi al Tribunale di La Spezia (cfr.pagg.
4-5 memoria difensiva).
I difensori di TIR TRUCK s.r.l.s. in LIQUIDAZIONE in data 23/10/2024 rinunciavano al mandato professionale e venivano sostituiti dall'Avvocato Avvenente
Fabrizio (cfr. docc.
2-3 allegati al reclamo), il quale “in ragione del ristretto tempo intercorso fra il conferimento del mandato e l'udienza di discussione in via preliminare richiedeva termine a difesa”.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, rigettava l'istanza e procedeva tenendo l'udienza già fissata e rimettendo la causa al Collegio perché: i) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati correttamente notificati in data
19/9/2024 alle parti;
ii) la società si era ritualmente costituita in data 18/10/2024, formulando difese;
iii) la parte alla prima udienza del 25/10/2024 era stata comunque
“posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). Veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e il Tribunale di
Massa riteneva sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di
Liquidazione Giudiziale, in presenza di un evidente stato di insolvenza, in quanto la società “i) era stata cancellata dal Registro Imprese in data 19/12/2023; ii) dal 2019 al
2021 aveva presentato un risultato economico con perdite progressive in aumento, evidenziando un valore del patrimonio netto di segno negativo, passato da – 178.493,00 euro a – 1.546.587,00 euro nell'anno 2021; iii) nel biennio 2020/2021, il rapporto tra attivo circolante e debiti aveva evidenziato un valore decrescente, passato dallo 0,89 allo 0,58, indicando, in particolar modo, nell'ultimo esercizio, una marcata sofferenza della capacità di far fronte al proprio indebitamento;
vi) … non risultava titolare di beni immobili o mobili registrati;
v) nell'anno 2022, aveva avviato due istanze di pag. 3/12 rateizzazione di somme iscritte a ruolo, per le quali non era risultato poi eseguito alcun pagamento delle rate relative al piano di rateizzazione concordato con l'
[...]
” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Controparte_4
* * *
2. Sull'oggetto del reclamo.
TIR TRUCK s.r.l.s. proponeva reclamo e chiedeva la riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, formulando tre motivi relativi: i) alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
ii) all'incompetenza territoriale del Tribunale di Massa;
iii) alla insussistenza dei requisiti utili alla dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale.
Si costituiva il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Genova, osservando: i) che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
ii) che “non è … consentito il mero rinvio della trattazione della causa per il solo motivo della sostituzione del Difensore di fiducia, poiché ciò è dovuto alla volontà della parte e non integra perciò gli estremi del grave impedimento incolpevole di cui all'art 115 disp att cpc” (cfr. atto P.G.); iii) che era pacifica la condizione di insolvenza e sovraindebitamento della società reclamante.
La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1 ritualmente evocata in giudizio non si costituiva, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
La Corte alla prima udienza tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sui motivi di doglianza della reclamante.
con la prima doglianza lamenta la violazione Parte_1 del suo diritto di difesa, in quanto, una volta sostituiti i difensori costituiti, il nuovo legale non avrebbe avuto la possibilità di studiare la controversia ed esercitare il diritto di difesa. Invero, l'avvocato Avvenente Fabrizio aveva chiesto un breve rinvio, che gli era stato negato sul presupposto “che ogni attività difensiva si fosse esaurita con il deposito della memoria da parte dei precedenti difensori” (cfr. pag. 5 reclamo).
La censura è infondata.
pag. 4/12 Invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte “ai sensi degli artt. 85 e
301, ultimo comma, cod. proc. civ., la rinunzia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può costituire legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa”
(Cass. 2142/1982). Tale principio è applicabile anche quando è la parte a revocare il mandato difensivo giacché “la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura
- non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” (Cass. 28004/2021). Inoltre “la rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi
l'opportunità, qualora la rinunzia sia avvenuta all'udienza o in tempo immediatamente precedente” ( Cass. 1374/1987).
Comunque, l'articolo 41 del CCII dispone al primo comma che “Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso”. La norma prosegue al secondo comma precisando che “Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”. Il quarto comma dell'articolo prevede, infine che “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore, nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
ha ricevuto rituale notifica del decreto di Parte_1 fissazione della prima udienza (circostanza non oggetto di reclamo), si è potuta costituire nei termini concessile e si è costituita (circostanza anche questa non oggetto di reclamo) e ha avuto la possibilità di formulare ogni difesa che ritenesse utile e di produrre, oltre ai documenti indicati dalla legge, qualsiasi altro documento ritenuto utile per sostenere la propria difesa.
La circostanza che la società abbia nominato un nuovo difensore due giorni prima dell'udienza non ha inciso in alcun modo sul legittimo esercizio del diritto di difesa della stessa, esercitato con il deposito della comparsa, in parte consumato per lo spirare pag. 5/12 dei termini previsti dall'articolo 41, comma quarto, CCII, e, in parte, comunque esercitabile dal nuovo legale in udienza.
È, quindi, priva di fondamento la prima doglianza di reclamo che va rigettata.
* * *
con la seconda doglianza lamenta la Parte_1 violazione del principio di competenza territoriale, per cui il foro competente sarebbe quello relativo al “centro degli interessi principali del debitore”, nel caso di specie in
AN TE di Magra, in Provincia di La Spezia, con competenza territoriale non del
Tribunale di Massa ma di quello di La Spezia. La reclamante fonda la propria censura sulla circostanza che in tale sede sarebbero sempre state assunte tutte le decisioni relative all'attività della società, si sarebbe sempre tenuta la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, mentre la sede legale indicata sarebbe solo formale e risulterebbe presso lo studio di un commercialista.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Massa ha ricostruito in modo chiaro la questione relativa alla competenza territoriale affermando:
“Il legislatore ha codificato un criterio volto a radicare la competenza territoriale che fa riferimento al «centro degli interessi principali del debitore» (c.d. quale CP_5 centre of main interests of the debitor), il quale richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. Il legislatore ne ha formulato la relativa definizione all'art.
2, c. 1, lett. m), che indica il "centro degli interessi principali del debitore" come "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".
Il comma 3 dell'art. 27 CCII introduce un vero e proprio regime di presunzioni, in base al quale il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, quanto alle persone giuridiche e agli enti, anche non esercenti l'attività d'impresa, …. con "la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale" oppure, se anche questa risulta sconosciuta, si applicherà la stessa presunzione valida per le persone fisiche non esercenti attività di impresa avuto riguardo alla persona del legale rappresentante. Dunque, nella summenzionata pag. 6/12 disposizione di cui all'art. 27 comma 3 CCII vengono stabilite alcune presunzioni, che, sebbene definite nella Relazione al Codice, “in una prospettiva di semplificazione”, come “assolute”, debbano, invero, intendersi relative (e, quindi, applicabili salvo prova contraria), sia in quanto vi è un principio nella legge delega n. 155/2017 che espressamente dispone di «recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di 'centro degli interessi principali del debitore' definita dall'ordinamento dell'Unione europea», sia in quanto il tenore letterale dell'art. 27, comma 3 CCII recita che il COMI “si presume coincidente” e non che “coincide”, con le situazioni successivamente indicate (Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 24 aprile
2024).
Pertanto, la competenza territoriale per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia, quindi, meramente fittizia.
A tal fine, resta irrilevante la circostanza che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale, essendo necessario, per superare l'anzidetta presunzione, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci (Sez. 1, Ordinanza n.
5391 del 11/03/2005)” (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza reclamata).
Il Tribunale di Massa ha poi precisato che a fronte della presunzione indicata dal legislatore nell'articolo 27, terzo comma, CCII, la Parte_1
non aveva fornito una prova contraria utile a superare la presunzione
[...] perché non aveva dimostrato che presso una sede diversa da quella legale, risultante dal registro delle imprese, la società avesse un proprio “centre of main interests”, inteso come luogo ove vengono assunte, in modo abituale e riconoscibile dai terzi, le decisioni riguardanti la vita della società.
Il Tribunale di Massa, dopo aver ricostruito il dato normativo: i) ha dato rilievo al fatto che “nella sede legale, la socia unica e l'amministratrice unica pag. 7/12 si è riunita nelle date del 30/10/2021, del 10/08/2022 e Controparte_1 del 11/09/2023 per la discussione e approvazione dei bilanci di esercizio (cfr. verbali di assemblea allegati ai bilanci di esercizio pubblicati nel Registro delle Imprese –
Registro documentazione aggiornata al 25/09/2024)” (cfr. pag. 4 sentenza reclamata);
ii) ha ritenuto irrilevante che le scritture contabili potessero essere depositate altrove rispetto alla sede legale;
iii) ha considerato che la società aveva un numero consistente di dipendenti sia presso la sede legale (Carrara) che presso quella operativa (Comune di
AN TE); iv) ha ritenuto che la circostanza che presso l'indirizzo di in Carrara
Viale Cristoforo Colombo n. 11 vi fosse lo studio del Commercialista della società, non fosse utile ad escludere la presenza presso lo stesso indirizzo anche degli uffici della
(vengono invero indicati 21 dipendenti operanti Parte_1 presso la sede legale).
con le difese formulate in sede di reclamo Parte_1 Parte_1 nella propria seconda doglianza non ha superato la presunzione di cui all'articolo 27, terzo comma, CCII, né il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Massa.
Invero, la circostanza che vi siano lavoratori anche presso la sede di AN TE
Magra è un fatto legato alla struttura della società (che ha in tal luogo i propri mezzi operativi) ed è stato già valutato dal Tribunale di Massa. Non assume, poi, rilievo dirimente che la competenza, per le cause di lavoro dei dipendenti e per i relativi decreti ingiuntivi, si sia radicata presso il luogo ove gli stessi prestavano servizio e ove la società aveva una propria sede operativa.
Risulta del pari esaminata dal Tribunale di Massa la circostanza che i documenti contabili non fossero custoditi presso la sede legale ma altrove e, invero, tale luogo, scelto dalla società, non individua il “centre of main interests”.
È stata, poi, considerata dal Tribunale di Massa anche la circostanza che la sede legale coincidesse con l'indirizzo ove aveva il proprio ufficio il commercialista della società, fatto che non esclude la presenza presso lo stesso stabile anche di dipendenti della società e della sede legale, né rileva che presso il medesimo indirizzo vi fosse la sede legale di una pluralità di altre società.
L'unico elemento rilevante, cioè la circostanza che presso la sede legale sono stati approvati i bilanci della società e quindi assunte le scelte fondamentali per la vita pag. 8/12 societaria, non è stato oggetto di puntuale censura da parte della reclamante che si è limitata a ricordare la composizione unipersonale della società e che, attesa tale natura, per l'approvazione di tali atti non si era costituita una assemblea di soci in senso proprio. Va osservato, a tale riguardo, che la struttura societaria è indifferente ai fini della individuazione del “centre of main interests”, perché comunque l'unico socio ha assunto, in virtù delle proprie prerogative, le scelte fondamentali per la società, approvando quei bilanci presso la sede legale.
Risulta, in sostanza, che il reclamante non ha fornito elementi opposti dai quali poter desumere che scelte, diverse dalla approvazione dei bilanci, altrettanto importanti per la vita societaria fossero state assunte altrove e, in particolare, presso la sede di AN
TE Magra. Gli elementi offerti dal reclamante sono stati già vagliati dal Tribunale di Massa e gli ulteriori profili evidenziati in sede di reclamo non sono utili a superare la presunzione posta dall'articolo 27, terzo comma, CCII.
È, quindi, priva di fondamento anche la seconda doglianza di reclamo che va rigettata.
* * *
con la terza doglianza lamenta l'erroneità Parte_1 della sentenza reclamata nella parte in cu ha stabilito l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Invero, la società afferma che “Sebbene lo stato di liquidazione in cui versava la concludente sia stato nel tempo concluso da parte del liquidatore con la richiesta di iscrizione della cancellazione della società, avvenuta in data 19 dicembre
2023, tuttavia l'effetto estintivo non si estende ai debiti tributari – sostanzialmente gli unici debiti della Società - ai sensi articolo 28 co. 4 D.Lgs. 175/2014 che così, infatti, recita: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l'estinzione della società' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Cosicché sussisteva, come oggi sussiste, l'interesse per il socio di definire ogni rapporto pendente con l'erario avvalendosi dello strumento di regolazione della crisi, accordo di ristrutturazione, anche in proiezione alla prospettata apertura dei termini per una rottamazione quinques usufruibile anche da una società cancellata dal registro delle pag. 9/12 imprese in virtù del cennato D.Lgs. 175/2014 (Cfr Cass. civ. n. 10831/2023)” (cfr. pag.
17 reclamo).
Il reclamante, attesa l'esistenza di rilevanti debiti erariali, ha rilevato che anche dopo l'attività di liquidazione volontaria e la cancellazione della società, ai sensi dell'articolo
28, quarto comma, del Decreto Legislativo 175/2014, tali debiti non si sono estinti ed evidenzia quindi come, se fosse stato concesso un termine a difesa al proprio legale, la società avrebbe potuto chiedere la revoca della cancellazione e accedere alla rottamazione. afferma che avrebbe potuto Parte_1 Parte_1
“deliberare la revoca della cancellazione della società dal registro delle imprese e di incaricare i propri consulenti, legale e fiscale, di avanzare senza indugio una proposta di transazione fiscale nell'ambito di una istanza di composizione della crisi d'impresa
(PRO) per la continuità di impresa.” (cfr. pag. 17 reclamo). Il reclamante, quanto poi al contenuto dell'articolo 33, quarto comma, CCII sostiene che si tratterebbe di norma
“irragionevole” (cfr. ibidem) per la quale, ove il proprio legale fosse stato rimesso in termini, avrebbe potuto sollevare questione di costituzionalità (“Infatti la preclusione per le società cancellate di accedere agli strumenti di composizione della crisi, siccome disposta dall'articolo 33 comma 4 CCI sotto pena di inammissibilità, contrasta in ragionevolezza sia con il precetto normativo di cui allo stesso art. 33 commi 1 e 2 - che invece legittima l'apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi degli imprenditori cancellati nel registro imprese - così come altresì con l'art. 28 comma 4 del D.Lgs.
175/2014 che invece sancisce una postergata estinzione della società decorsi 5 anni dalla cancellazione per i tributi verso il fisco. Anche la proposizione di un tale rilievo, occorrendo anche a mezzo di eccezione di incostituzionalità, è stata di fatto negata al nuovo difensore che evidentemente non ebbe il tempo necessario per una disamina così approfondita, ancorché lo avesse vanamente richiesto al Tribunale” cfr. pag. 18 reclamo).
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Massa ha riconosciuto i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per l'aperura della procedura in oggetto, ritenendo che la società non avesse compiutamente provato “la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata), in quanto: i) la pag. 10/12 reclamante era stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/12/2023 ed il ricorso per la sua liquidazione giudiziale era stato presentato entro l'anno dalla cancellazione ex art. 33, primo comma, CCII;
ii) esisteva una preclusione per le società cancellate di accedere agli strumenti di composizione concordata della crisi o di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 33, coma quarto, CCII;
iii) la società aveva esercitato un'attività commerciale, avente come oggetto sociale il “trasporto di merci conto terzi;
- noleggio di autocarri ed attrezzature impiegate nella suindicata attività […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro Imprese); iv) la società rientrava “nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); v) la società aveva omesso di depositare la documentazione, aggiornata e richiesta ai fini del contraddittorio, attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Rispetto alla articolata pronuncia del Tribunale di Massa, l'unica doglianza formulata dalla reclamante è relativa al fatto di non aver potuto accedere agli strumenti di composizione concordata della crisi o di ristrutturazione dei debiti in virtù della previsione di cui all'art. 33, comma quarto, CCII. Si osserva a tale riguardo che, da un lato il reclamante non ha formalmente sollevato alcuna questione di costituzionalità di tale norma (solo paventata) e che, dall'altro, la disposizione di cui all'art. 33, comma quarto, CCII, è perfettamente congruente sia con il complessivo assetto della normativa sulla Crisi di Impresa e sull'Insolvenza, sia con le norme costituzionali. Invero, la società che cessa la propria attività di impresa e, all'esito della liquidazione volontaria, ottiene la cancellazione dal registro delle imprese società, ha scelto di non svolgere più attività economica e non può quindi accedere agli strumenti alternativi indicati dall'articolo 33, comma quarto, CCII, che presuppongono la continuazione dell'attività di impresa e sono incompatibili con la cessazione della stessa.
Il reclamante non ha censurato la sentenza impugnata sotto altri profili: non ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d, del
CCII, non ha contestato l'esistenza di rilevanti debiti erariali, non ha contestato il proprio stato di insolvenza. pag. 11/12 Risulta, quindi, priva di fondamento anche la terza doglianza di reclamo che va rigettata.
* * *
5. Sulle spese e sull'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nulla va disposto in punto spese risultando la resistente controparte di
[...]
contumace. Parte_1
Si deve, invece, dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), applicabile anche in sede di reclamo alla presente materia (Cass. 15533/2024) giacché lo stesso è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA il reclamo e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza reclamata;
3. NULLA in punto spese;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché il reclamo è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Sezione - Volontaria Giurisdizione
R.G. 284/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: procedimenti camerali in materia di fallimento nel procedimento iscritto al n. 284/2024 promosso da:
(C.F. ), avente sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Carrara (MS), in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore rappresentata e difesa dagli avvocati De Ferrari TE (C.F. Controparte_1
- PEC , De Ferrari Giulia C.F._1 Email_1
(C.F. - PEC e Signani Paolo (C.F. C.F._2 Email_2
- PEC , elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3 presso il loro studio in via Don Giovanni Minzoni n. 5, la Spezia reclamante contro Co
GIUDIZIALE in persona Parte_1 Parte_1 del Curatore nominato resistente contro il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova parte necessaria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte reclamante ha formulato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione, voglia revocare la sentenza di apertura della liquidazione a carico della Società Tir Truck S.r.l.s. in liquidazione.”.
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-parte resistente LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1
non ha formulato conclusioni per essere contumace.
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-il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova ha formulato le seguenti conclusioni:
“rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla pronuncia reclamata.
Il Tribunale di Massa con sentenza n. 55/2024 pubblicata il 31/10/2024, così pronunciava: “…Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019,
1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Controparte_3
Iva ), con sede in Carrara, viale Cristoforo Colombo, n. 11, in persona P.IVA_1 del liquidatore , cancellata dal Registro delle Imprese in Controparte_1 data 19/12/2023,
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
…”.
Risulta dagli atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa chiedeva, con ricorso depositato ex art. 38 comma 1 CCII in data 17/09/2024, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
ritenendo ne sussistessero i presupposti di legge.
[...]
Si costituiva la società odierna reclamante, eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Massa, dovendosi ritenere come fittizia la sede legale pag. 2/12 indicata in viale Cristoforo Colombo n. 11 a Carrara. affermava che il Parte_1 centro direzionale dell'attività era da individuare presso la propria sede operativa di
AN TE di Magra (SP) in Via Giuncaro n. 26, con conseguente individuazione del foro competente nel Tribunale di La Spezia. La società resistente evidenziava: che i) la sede legale coincideva con l'indirizzo del commercialista Dottor ii) che Persona_1 la sede operativa era situata nel sopracitato indirizzo di AN TE Magra;
iii) che le scritture contabili erano state firmate presso lo studio del commercialista AN
RO a Sarzana (SP); iv) che le vertenze sindacali e cause di lavoro erano state promosse dinanzi al Tribunale di La Spezia (cfr.pagg.
4-5 memoria difensiva).
I difensori di TIR TRUCK s.r.l.s. in LIQUIDAZIONE in data 23/10/2024 rinunciavano al mandato professionale e venivano sostituiti dall'Avvocato Avvenente
Fabrizio (cfr. docc.
2-3 allegati al reclamo), il quale “in ragione del ristretto tempo intercorso fra il conferimento del mandato e l'udienza di discussione in via preliminare richiedeva termine a difesa”.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, rigettava l'istanza e procedeva tenendo l'udienza già fissata e rimettendo la causa al Collegio perché: i) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati correttamente notificati in data
19/9/2024 alle parti;
ii) la società si era ritualmente costituita in data 18/10/2024, formulando difese;
iii) la parte alla prima udienza del 25/10/2024 era stata comunque
“posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). Veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e il Tribunale di
Massa riteneva sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di
Liquidazione Giudiziale, in presenza di un evidente stato di insolvenza, in quanto la società “i) era stata cancellata dal Registro Imprese in data 19/12/2023; ii) dal 2019 al
2021 aveva presentato un risultato economico con perdite progressive in aumento, evidenziando un valore del patrimonio netto di segno negativo, passato da – 178.493,00 euro a – 1.546.587,00 euro nell'anno 2021; iii) nel biennio 2020/2021, il rapporto tra attivo circolante e debiti aveva evidenziato un valore decrescente, passato dallo 0,89 allo 0,58, indicando, in particolar modo, nell'ultimo esercizio, una marcata sofferenza della capacità di far fronte al proprio indebitamento;
vi) … non risultava titolare di beni immobili o mobili registrati;
v) nell'anno 2022, aveva avviato due istanze di pag. 3/12 rateizzazione di somme iscritte a ruolo, per le quali non era risultato poi eseguito alcun pagamento delle rate relative al piano di rateizzazione concordato con l'
[...]
” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). Controparte_4
* * *
2. Sull'oggetto del reclamo.
TIR TRUCK s.r.l.s. proponeva reclamo e chiedeva la riforma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, formulando tre motivi relativi: i) alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
ii) all'incompetenza territoriale del Tribunale di Massa;
iii) alla insussistenza dei requisiti utili alla dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale.
Si costituiva il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Genova, osservando: i) che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
ii) che “non è … consentito il mero rinvio della trattazione della causa per il solo motivo della sostituzione del Difensore di fiducia, poiché ciò è dovuto alla volontà della parte e non integra perciò gli estremi del grave impedimento incolpevole di cui all'art 115 disp att cpc” (cfr. atto P.G.); iii) che era pacifica la condizione di insolvenza e sovraindebitamento della società reclamante.
La LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_1 ritualmente evocata in giudizio non si costituiva, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
La Corte alla prima udienza tratteneva la causa in decisione.
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3. Sui motivi di doglianza della reclamante.
con la prima doglianza lamenta la violazione Parte_1 del suo diritto di difesa, in quanto, una volta sostituiti i difensori costituiti, il nuovo legale non avrebbe avuto la possibilità di studiare la controversia ed esercitare il diritto di difesa. Invero, l'avvocato Avvenente Fabrizio aveva chiesto un breve rinvio, che gli era stato negato sul presupposto “che ogni attività difensiva si fosse esaurita con il deposito della memoria da parte dei precedenti difensori” (cfr. pag. 5 reclamo).
La censura è infondata.
pag. 4/12 Invero, per costante giurisprudenza della Suprema Corte “ai sensi degli artt. 85 e
301, ultimo comma, cod. proc. civ., la rinunzia al mandato da parte del difensore di una delle parti non può costituire legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa”
(Cass. 2142/1982). Tale principio è applicabile anche quando è la parte a revocare il mandato difensivo giacché “la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura
- non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” (Cass. 28004/2021). Inoltre “la rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi
l'opportunità, qualora la rinunzia sia avvenuta all'udienza o in tempo immediatamente precedente” ( Cass. 1374/1987).
Comunque, l'articolo 41 del CCII dispone al primo comma che “Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso”. La norma prosegue al secondo comma precisando che “Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”. Il quarto comma dell'articolo prevede, infine che “Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore, nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.
ha ricevuto rituale notifica del decreto di Parte_1 fissazione della prima udienza (circostanza non oggetto di reclamo), si è potuta costituire nei termini concessile e si è costituita (circostanza anche questa non oggetto di reclamo) e ha avuto la possibilità di formulare ogni difesa che ritenesse utile e di produrre, oltre ai documenti indicati dalla legge, qualsiasi altro documento ritenuto utile per sostenere la propria difesa.
La circostanza che la società abbia nominato un nuovo difensore due giorni prima dell'udienza non ha inciso in alcun modo sul legittimo esercizio del diritto di difesa della stessa, esercitato con il deposito della comparsa, in parte consumato per lo spirare pag. 5/12 dei termini previsti dall'articolo 41, comma quarto, CCII, e, in parte, comunque esercitabile dal nuovo legale in udienza.
È, quindi, priva di fondamento la prima doglianza di reclamo che va rigettata.
* * *
con la seconda doglianza lamenta la Parte_1 violazione del principio di competenza territoriale, per cui il foro competente sarebbe quello relativo al “centro degli interessi principali del debitore”, nel caso di specie in
AN TE di Magra, in Provincia di La Spezia, con competenza territoriale non del
Tribunale di Massa ma di quello di La Spezia. La reclamante fonda la propria censura sulla circostanza che in tale sede sarebbero sempre state assunte tutte le decisioni relative all'attività della società, si sarebbe sempre tenuta la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, mentre la sede legale indicata sarebbe solo formale e risulterebbe presso lo studio di un commercialista.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Massa ha ricostruito in modo chiaro la questione relativa alla competenza territoriale affermando:
“Il legislatore ha codificato un criterio volto a radicare la competenza territoriale che fa riferimento al «centro degli interessi principali del debitore» (c.d. quale CP_5 centre of main interests of the debitor), il quale richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. Il legislatore ne ha formulato la relativa definizione all'art.
2, c. 1, lett. m), che indica il "centro degli interessi principali del debitore" come "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".
Il comma 3 dell'art. 27 CCII introduce un vero e proprio regime di presunzioni, in base al quale il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, quanto alle persone giuridiche e agli enti, anche non esercenti l'attività d'impresa, …. con "la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale" oppure, se anche questa risulta sconosciuta, si applicherà la stessa presunzione valida per le persone fisiche non esercenti attività di impresa avuto riguardo alla persona del legale rappresentante. Dunque, nella summenzionata pag. 6/12 disposizione di cui all'art. 27 comma 3 CCII vengono stabilite alcune presunzioni, che, sebbene definite nella Relazione al Codice, “in una prospettiva di semplificazione”, come “assolute”, debbano, invero, intendersi relative (e, quindi, applicabili salvo prova contraria), sia in quanto vi è un principio nella legge delega n. 155/2017 che espressamente dispone di «recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di 'centro degli interessi principali del debitore' definita dall'ordinamento dell'Unione europea», sia in quanto il tenore letterale dell'art. 27, comma 3 CCII recita che il COMI “si presume coincidente” e non che “coincide”, con le situazioni successivamente indicate (Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 24 aprile
2024).
Pertanto, la competenza territoriale per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia, quindi, meramente fittizia.
A tal fine, resta irrilevante la circostanza che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale, essendo necessario, per superare l'anzidetta presunzione, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci (Sez. 1, Ordinanza n.
5391 del 11/03/2005)” (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza reclamata).
Il Tribunale di Massa ha poi precisato che a fronte della presunzione indicata dal legislatore nell'articolo 27, terzo comma, CCII, la Parte_1
non aveva fornito una prova contraria utile a superare la presunzione
[...] perché non aveva dimostrato che presso una sede diversa da quella legale, risultante dal registro delle imprese, la società avesse un proprio “centre of main interests”, inteso come luogo ove vengono assunte, in modo abituale e riconoscibile dai terzi, le decisioni riguardanti la vita della società.
Il Tribunale di Massa, dopo aver ricostruito il dato normativo: i) ha dato rilievo al fatto che “nella sede legale, la socia unica e l'amministratrice unica pag. 7/12 si è riunita nelle date del 30/10/2021, del 10/08/2022 e Controparte_1 del 11/09/2023 per la discussione e approvazione dei bilanci di esercizio (cfr. verbali di assemblea allegati ai bilanci di esercizio pubblicati nel Registro delle Imprese –
Registro documentazione aggiornata al 25/09/2024)” (cfr. pag. 4 sentenza reclamata);
ii) ha ritenuto irrilevante che le scritture contabili potessero essere depositate altrove rispetto alla sede legale;
iii) ha considerato che la società aveva un numero consistente di dipendenti sia presso la sede legale (Carrara) che presso quella operativa (Comune di
AN TE); iv) ha ritenuto che la circostanza che presso l'indirizzo di in Carrara
Viale Cristoforo Colombo n. 11 vi fosse lo studio del Commercialista della società, non fosse utile ad escludere la presenza presso lo stesso indirizzo anche degli uffici della
(vengono invero indicati 21 dipendenti operanti Parte_1 presso la sede legale).
con le difese formulate in sede di reclamo Parte_1 Parte_1 nella propria seconda doglianza non ha superato la presunzione di cui all'articolo 27, terzo comma, CCII, né il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Massa.
Invero, la circostanza che vi siano lavoratori anche presso la sede di AN TE
Magra è un fatto legato alla struttura della società (che ha in tal luogo i propri mezzi operativi) ed è stato già valutato dal Tribunale di Massa. Non assume, poi, rilievo dirimente che la competenza, per le cause di lavoro dei dipendenti e per i relativi decreti ingiuntivi, si sia radicata presso il luogo ove gli stessi prestavano servizio e ove la società aveva una propria sede operativa.
Risulta del pari esaminata dal Tribunale di Massa la circostanza che i documenti contabili non fossero custoditi presso la sede legale ma altrove e, invero, tale luogo, scelto dalla società, non individua il “centre of main interests”.
È stata, poi, considerata dal Tribunale di Massa anche la circostanza che la sede legale coincidesse con l'indirizzo ove aveva il proprio ufficio il commercialista della società, fatto che non esclude la presenza presso lo stesso stabile anche di dipendenti della società e della sede legale, né rileva che presso il medesimo indirizzo vi fosse la sede legale di una pluralità di altre società.
L'unico elemento rilevante, cioè la circostanza che presso la sede legale sono stati approvati i bilanci della società e quindi assunte le scelte fondamentali per la vita pag. 8/12 societaria, non è stato oggetto di puntuale censura da parte della reclamante che si è limitata a ricordare la composizione unipersonale della società e che, attesa tale natura, per l'approvazione di tali atti non si era costituita una assemblea di soci in senso proprio. Va osservato, a tale riguardo, che la struttura societaria è indifferente ai fini della individuazione del “centre of main interests”, perché comunque l'unico socio ha assunto, in virtù delle proprie prerogative, le scelte fondamentali per la società, approvando quei bilanci presso la sede legale.
Risulta, in sostanza, che il reclamante non ha fornito elementi opposti dai quali poter desumere che scelte, diverse dalla approvazione dei bilanci, altrettanto importanti per la vita societaria fossero state assunte altrove e, in particolare, presso la sede di AN
TE Magra. Gli elementi offerti dal reclamante sono stati già vagliati dal Tribunale di Massa e gli ulteriori profili evidenziati in sede di reclamo non sono utili a superare la presunzione posta dall'articolo 27, terzo comma, CCII.
È, quindi, priva di fondamento anche la seconda doglianza di reclamo che va rigettata.
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con la terza doglianza lamenta l'erroneità Parte_1 della sentenza reclamata nella parte in cu ha stabilito l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Invero, la società afferma che “Sebbene lo stato di liquidazione in cui versava la concludente sia stato nel tempo concluso da parte del liquidatore con la richiesta di iscrizione della cancellazione della società, avvenuta in data 19 dicembre
2023, tuttavia l'effetto estintivo non si estende ai debiti tributari – sostanzialmente gli unici debiti della Società - ai sensi articolo 28 co. 4 D.Lgs. 175/2014 che così, infatti, recita: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l'estinzione della società' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Cosicché sussisteva, come oggi sussiste, l'interesse per il socio di definire ogni rapporto pendente con l'erario avvalendosi dello strumento di regolazione della crisi, accordo di ristrutturazione, anche in proiezione alla prospettata apertura dei termini per una rottamazione quinques usufruibile anche da una società cancellata dal registro delle pag. 9/12 imprese in virtù del cennato D.Lgs. 175/2014 (Cfr Cass. civ. n. 10831/2023)” (cfr. pag.
17 reclamo).
Il reclamante, attesa l'esistenza di rilevanti debiti erariali, ha rilevato che anche dopo l'attività di liquidazione volontaria e la cancellazione della società, ai sensi dell'articolo
28, quarto comma, del Decreto Legislativo 175/2014, tali debiti non si sono estinti ed evidenzia quindi come, se fosse stato concesso un termine a difesa al proprio legale, la società avrebbe potuto chiedere la revoca della cancellazione e accedere alla rottamazione. afferma che avrebbe potuto Parte_1 Parte_1
“deliberare la revoca della cancellazione della società dal registro delle imprese e di incaricare i propri consulenti, legale e fiscale, di avanzare senza indugio una proposta di transazione fiscale nell'ambito di una istanza di composizione della crisi d'impresa
(PRO) per la continuità di impresa.” (cfr. pag. 17 reclamo). Il reclamante, quanto poi al contenuto dell'articolo 33, quarto comma, CCII sostiene che si tratterebbe di norma
“irragionevole” (cfr. ibidem) per la quale, ove il proprio legale fosse stato rimesso in termini, avrebbe potuto sollevare questione di costituzionalità (“Infatti la preclusione per le società cancellate di accedere agli strumenti di composizione della crisi, siccome disposta dall'articolo 33 comma 4 CCI sotto pena di inammissibilità, contrasta in ragionevolezza sia con il precetto normativo di cui allo stesso art. 33 commi 1 e 2 - che invece legittima l'apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi degli imprenditori cancellati nel registro imprese - così come altresì con l'art. 28 comma 4 del D.Lgs.
175/2014 che invece sancisce una postergata estinzione della società decorsi 5 anni dalla cancellazione per i tributi verso il fisco. Anche la proposizione di un tale rilievo, occorrendo anche a mezzo di eccezione di incostituzionalità, è stata di fatto negata al nuovo difensore che evidentemente non ebbe il tempo necessario per una disamina così approfondita, ancorché lo avesse vanamente richiesto al Tribunale” cfr. pag. 18 reclamo).
La censura è infondata.
Invero, il Tribunale di Massa ha riconosciuto i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per l'aperura della procedura in oggetto, ritenendo che la società non avesse compiutamente provato “la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata), in quanto: i) la pag. 10/12 reclamante era stata cancellata dal registro delle imprese in data 19/12/2023 ed il ricorso per la sua liquidazione giudiziale era stato presentato entro l'anno dalla cancellazione ex art. 33, primo comma, CCII;
ii) esisteva una preclusione per le società cancellate di accedere agli strumenti di composizione concordata della crisi o di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 33, coma quarto, CCII;
iii) la società aveva esercitato un'attività commerciale, avente come oggetto sociale il “trasporto di merci conto terzi;
- noleggio di autocarri ed attrezzature impiegate nella suindicata attività […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro Imprese); iv) la società rientrava “nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); v) la società aveva omesso di depositare la documentazione, aggiornata e richiesta ai fini del contraddittorio, attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Rispetto alla articolata pronuncia del Tribunale di Massa, l'unica doglianza formulata dalla reclamante è relativa al fatto di non aver potuto accedere agli strumenti di composizione concordata della crisi o di ristrutturazione dei debiti in virtù della previsione di cui all'art. 33, comma quarto, CCII. Si osserva a tale riguardo che, da un lato il reclamante non ha formalmente sollevato alcuna questione di costituzionalità di tale norma (solo paventata) e che, dall'altro, la disposizione di cui all'art. 33, comma quarto, CCII, è perfettamente congruente sia con il complessivo assetto della normativa sulla Crisi di Impresa e sull'Insolvenza, sia con le norme costituzionali. Invero, la società che cessa la propria attività di impresa e, all'esito della liquidazione volontaria, ottiene la cancellazione dal registro delle imprese società, ha scelto di non svolgere più attività economica e non può quindi accedere agli strumenti alternativi indicati dall'articolo 33, comma quarto, CCII, che presuppongono la continuazione dell'attività di impresa e sono incompatibili con la cessazione della stessa.
Il reclamante non ha censurato la sentenza impugnata sotto altri profili: non ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d, del
CCII, non ha contestato l'esistenza di rilevanti debiti erariali, non ha contestato il proprio stato di insolvenza. pag. 11/12 Risulta, quindi, priva di fondamento anche la terza doglianza di reclamo che va rigettata.
* * *
5. Sulle spese e sull'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nulla va disposto in punto spese risultando la resistente controparte di
[...]
contumace. Parte_1
Si deve, invece, dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. SS.UU. 4315/2020), applicabile anche in sede di reclamo alla presente materia (Cass. 15533/2024) giacché lo stesso è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA il reclamo e, per l'effetto,
2. CONFERMA la sentenza reclamata;
3. NULLA in punto spese;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché il reclamo è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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