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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1555/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UR RE MA SS, Presidente
FONZO ZI GI, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4097/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016764406000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso presentato da Ricorrente_1 SrL avverso la cartella di pagamento in epigrafe meglio descritta notificata al ricorrente in data 15/04/2025, relativa a controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/1972.
Il ricorrente era stato ammesso al pagamento rateizzato, definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1 comma
1 commi da 231 a 252 L. 197/2022.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto ritenendo illegittima l'intimazione impugnata perché emessa in violazione della citata L. 197/2022 e dell'art. 360 comma 3 cpc.
Si è costituita AD eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso l'integrazione del contraddittorio ai sensi del nuovo teso dell'art.14 D.Lgs. 546/1992; la Corte disponeva in tal senso con ordinanza del 26/11/2025.
L' Agenzia delle Entrate si è pertanto costituita ed ha controdedotto sostenendo che la cartella di pagamento
è stata correttamente notificata posto che il contribuente è decaduto dal beneficio concesso avendo interrotto i versamenti, non avendo provveduto a versare più nulla, a decorrere dalla sesta rata, sulla scorta di quanto previsto dal piano di rateizzazione. Per tali ragioni, in virtù dell'art 8 D.Lgs 218/1997 non può essere invocato il termine di decadenza non essendosi verificati i presupposti previsti dalla legge per la decorrenza del detto termine. Si insiste sulla legittimità dell'atto impugnato in assenza di tutti i regolari pagamenti delle rate previste dalla legge. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte di Giustizia Tributaria, rileva, al riguardo, che la Agenzia delle Entrate, sul presupposto del mancato integrale versamento ( sulla base della rateizzazione prevista) dell'importo dovuto e soprattutto della mancanza dei regolari successivi pagamenti, dopo i versamenti iniziali, ha provveduto a notificare l'atto oggetto del presente giudizio. L'accertato inadempimento ha ampiamente giustificato, sulla scorta della normativa vigente correttamente richiamata dalle resistenti, l'emissione e la notifica dell'intimazione de qua, immune da vizi propri e la stessa, pertanto, deve ritenersi legittima perché fondata ex lege.
Consegue alla soccombenza della ricorrente il pagamento delle spese in favore della resistente che, in assenza di nota specifica, si liquidano in € 5000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente che si liquidano in € 5000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UR RE MA SS, Presidente
FONZO ZI GI, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4097/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016764406000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso presentato da Ricorrente_1 SrL avverso la cartella di pagamento in epigrafe meglio descritta notificata al ricorrente in data 15/04/2025, relativa a controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/1972.
Il ricorrente era stato ammesso al pagamento rateizzato, definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1 comma
1 commi da 231 a 252 L. 197/2022.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto ritenendo illegittima l'intimazione impugnata perché emessa in violazione della citata L. 197/2022 e dell'art. 360 comma 3 cpc.
Si è costituita AD eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo in ogni caso l'integrazione del contraddittorio ai sensi del nuovo teso dell'art.14 D.Lgs. 546/1992; la Corte disponeva in tal senso con ordinanza del 26/11/2025.
L' Agenzia delle Entrate si è pertanto costituita ed ha controdedotto sostenendo che la cartella di pagamento
è stata correttamente notificata posto che il contribuente è decaduto dal beneficio concesso avendo interrotto i versamenti, non avendo provveduto a versare più nulla, a decorrere dalla sesta rata, sulla scorta di quanto previsto dal piano di rateizzazione. Per tali ragioni, in virtù dell'art 8 D.Lgs 218/1997 non può essere invocato il termine di decadenza non essendosi verificati i presupposti previsti dalla legge per la decorrenza del detto termine. Si insiste sulla legittimità dell'atto impugnato in assenza di tutti i regolari pagamenti delle rate previste dalla legge. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte di Giustizia Tributaria, rileva, al riguardo, che la Agenzia delle Entrate, sul presupposto del mancato integrale versamento ( sulla base della rateizzazione prevista) dell'importo dovuto e soprattutto della mancanza dei regolari successivi pagamenti, dopo i versamenti iniziali, ha provveduto a notificare l'atto oggetto del presente giudizio. L'accertato inadempimento ha ampiamente giustificato, sulla scorta della normativa vigente correttamente richiamata dalle resistenti, l'emissione e la notifica dell'intimazione de qua, immune da vizi propri e la stessa, pertanto, deve ritenersi legittima perché fondata ex lege.
Consegue alla soccombenza della ricorrente il pagamento delle spese in favore della resistente che, in assenza di nota specifica, si liquidano in € 5000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente che si liquidano in € 5000,00.