Sentenza 3 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato US Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Agnese Notarangelo e Simona Sardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del decreto a firma del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” n. 654 del 19 aprile 2022, comunicato il 21 aprile 2022, con cui al ricorrente, nominato professore universitario di seconda fascia con Decreto Rettorile n. -OMISSIS- del - OMISSIS-, è stato determinato il nuovo trattamento economico, omettendo di riconoscere ai fini giuridici ed economici la pregressa anzianità maturata quale ricercatore presso l'Università di Bari a decorrere dal 1 dicembre 1995;
2) ove occorra, del decreto rettorile n. -OMISSIS- del -OMISSIS-di nomina del ricorrente a professore universitario di seconda fascia, nella parte in cui non si riconosce la pregressa anzianità di servizio del ricorrente quale ricercatore;
nonché
per l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento sotto il profilo giuridico ed economico del pregresso periodo lavorativo svolto presso l'Università degli Studi di Bari quale ricercatore a decorrere dal 1° dicembre 1995.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14 novembre 2022:
per l’annullamento
della nota a firma del direttore Generale dell'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, prot. 277007-VII/5 del 19 settembre 2022 Direzione Risorse Umane, avente ad oggetto: “Riscontro alla nota del 07/07/2022 (prot. di Ateneo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-)” di rigetto della istanza di ricostruzione di carriera avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ED US TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19 giugno 2022 e depositato in Segreteria in data 7 luglio 2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in punto di fatto che con decreto rettorile n. -OMISSIS- del -OMISSIS-veniva nominato in ruolo quale professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare “scienze agrarie e veterinarie” presso il Dipartimento di Scienze agroambientali e territoriali dell’Università degli Studi di Bari.
Precisava, inoltre, di essere stato ricercatore per il periodo antecedente e, più precisamente, a far data dal 1° dicembre 1995 nella medesima area disciplinare.
Con decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari n. 654 del 19 aprile 2022 veniva determinato in suo favore il nuovo trattamento economico spettantegli.
Per l’effetto della rideterminazione si attribuiva all’interessato il riconoscimento ai fini economici della classe zero in luogo della precedente classe sei cui era stato inquadrato prima della nomina a professore universitario di seconda fascia.
Il differente trattamento economico veniva compensato con l’attribuzione di un assegno ad personam assorbibile e non rivalutabile.
Avverso i menzionati decreti insorgeva, dunque, il ricorrente sollevando avverso i medesimi le seguenti censure.
Con un primo motivo di ricorso si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.P.R. 382/1980, nonché l’eccesso di potere, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, violazione dei generali principi di cui all’art. 36 della Costituzione.
In tesi, l’avanzamento di carriera in questione non sarebbe stato accompagnato da un corrispettivo miglioramento economico, determinandosi, invece un peggioramento del precedente corrispettivo da ricercatore. Parte ricorrente argomentava a sostegno della sussistenza di una discrepanza retributiva opponendo, in particolare, il mancato riconoscimento della pregressa anzianità accumulata nel ruolo di ricercatore universitario, in violazione dei principi Costituzionali e dell’art. 103, comma 2, del d.P.R. 382/1980.
Con un secondo ordine di censure si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 del d.P.R. 232/2011 e, in subordine, la sua illegittimità costituzionale. Parte ricorrente sosteneva che la norma regolamentare avrebbe abolito il fondamentale istituto della ricostruzione di carriera prevista dall’articolo 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382/1980. Il ricorrente avrebbe visto, così, azzerarsi l’anzianità di tutta la pregressa carriera universitaria con un ingiusto vulnus economico e con manifesta illogicità.
In data 6 luglio 2022 il ricorrente richiedeva al Magnifico Rettore il riconoscimento dei pregressi servizi svolti presso l’Università.
In data 8 luglio 2022 si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per resistere al ricorso, sollevando eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del gravame, altresì instando per la sua reiezione nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 novembre 2022 e depositato in Segreteria in data 14 novembre 2022 il -OMISSIS- impugnava l’ulteriore nota meglio precisata in oggetto con la quale l’Amministrazione rigettava la domanda di ricostruzione di carriera inoltrata con istanza del 6 luglio 2022.
Sollevava, in particolare, le seguenti ulteriori censure in diritto: con un primo motivo di ricorso contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.P.R. 382/1980, eccesso di potere, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, violazione dei generali principi di cui all’art. 36 della costituzione. In sintesi, il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in violazione delle norme appena richiamate, nonché in violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 36 Cost.; con un secondo motivo di gravame contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 232/2011, recante il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”; ribadiva l’errata applicazione della norma e, in subordine, l’illegittimità costituzionale della stessa per violazione dei generali principi di eguaglianza e giusta retribuzione previsti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.
In data 3 dicembre 2025 in seguito allo scambio di conclusionali e repliche si teneva l’udienza pubblica per la discussione in presenza dei difensori delle parti, come da relativo verbale.
All’esito, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il rigetto per infondatezza nel merito dei motivi di doglianza è da ritenersi assorbente rispetto alle preliminari questioni di rito poste dall’Amministrazione resistente.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.P.R. n. 232/2011.
Le paventate censure per contrasto ai principi costituzionali della corrente disciplina del trattamento retributivo dei docenti e ricercatori universitari non possono essere condivise.
Il nuovo dettato normativo, frutto di una chiara scelta politica del Legislatore, espressamente rinnova la precedente disciplina e, benché questa comporti un trattamento economico deteriore rispetto alla precedente disciplina, questo non risulta essere in contrasto con il dettato costituzionale.
In particolare, la norma in esame non è in contrasto né con il principio di uguaglianza né con quello di ragionevolezza.
L’intervento del Legislatore ha ridisegnato in maniera sistematica l’intero impianto di reclutamento e la conseguente progressione di carriera dei docenti universitari, optando espressamente per un trattamento economico meno favorevole rispetto al pregresso sistema.
Nel bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti, la riforma in esame risponde, in particolare, a legittime logiche di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione per uniformazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti.
Non convince nemmeno l’argomentazione proposta dal ricorrente quanto al presunto contrasto con l’art. 36 della Costituzione in tema di proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e trattamento economico.
Invero, sebbene l’istituto della ricostruzione di carriera previsto dalla previgente normativa sia stato abolito, la riforma ha garantito quanto segue:
“ nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam , non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica ” (cfr. art. 3, comma 5, D.P.R. 232 del 2011).
Pertanto, il legittimo esercizio del potere normativo da un lato, e la corresponsione di un assegno compensativo dall’altro, rendono manifestamente infondate le pretese di illegittimità costituzionale della norma, dovendone per ciò conseguire il rigetto della sollevata eccezione di costituzionalità.
Quanto agli ulteriori profili di merito, le censure avverso i provvedimenti impugnati sono parimenti infondate e possono essere trattate congiuntamente vertendo tutte sulle medesime questioni di massima.
La riforma del 2010 ha espressamente abolito l’istituto della ricostruzione di carriera.
Conseguentemente, le richieste di applicazione della precedente normativa avanzate in sede procedimentale e, da ultimo, nella sede processuale, si collocano in diretto contrasto con una espressa ed inequivocabile previsione di legge.
Parte ricorrente con il primo motivo di ricorso argomenta a favore della transitorietà della disciplina e da ciò ne fa discendere la possibilità di richiamare la previgente normativa.
Tale ricostruzione, tuttavia, è evidentemente frutto di un errore in fatto.
Il Supremo Consesso Amministrativo ha, recentemente ribadito che “ l’art. 8 [del D.P.R. 220/2011] ha previsto, al comma 3, la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
Il prefato art. 8, legge n. 240/2010, non ha infatti abolito il riconoscimento dei servizi pregressi per i professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente, i quali possono continuare ad avvalersi dell’istituto della ricostruzione all’esito dell’eventuale richiesta, e, comunque, secondo quanto previsto all’art. 4, d.P.R. n. 232/2011 ” (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 168 del 2025).
La soluzione proposta dal Consiglio di Stato è in linea con il tenore letterale della norma in esame.
La transitorietà descritta dal ricorrente, tuttavia, è riferita ai pubblici dipendenti assunti prima della riforma, cui, in osservanza del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, è fatta salva la possibilità di usufruire dell’istituto vigente al momento della loro assunzione onde garantire l’omogeneità di trattamento dei dipendenti immessi in servizio nel medesimo periodo e assoggettabili, pertanto, eventualmente alla pregressa disciplina.
Tale condizione non è quella del ricorrente, essendo il medesimo stato assunto come professore associato successivamente all’entrata in vigore della riforma.
Ne consegue l’infondatezza delle censure di merito svolte e la legittimità dell’operato amministrativo per come concretamente posto in essere.
L’infondatezza dei motivi di cui al ricorso introduttivo impedisce altresì l’accoglimento dei motivi aggiunti presentati avverso il rigetto della istanza di ricostruzione di carriera avanzata dal ricorrente, trovando essi fondamento nelle stesse censure sollevate nell’ambito del ricorso introduttivo.
Ne consegue l’integrale reiezione del gravame.
Da ultimo, la peculiarità del caso in esame e l’oggettiva complessità in fatto delle questioni trattate permettono di ritenere sussistenti i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OL, Presidente
ED US TA, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED US TA | LE OL |
IL SEGRETARIO