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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5006/2020 depositato il 02/09/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 546/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 9 e pubblicata il 31/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180030084266 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5006/2020 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.546/2020, di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29620180030084266, emessa nei confronti di Resistente_1, a titolo di bollo anno d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione del contribuente di nullità della cartella di pagamento per prescrizione della pretesa impositiva, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione di norme di diritto .
Riscossione Sicilia S.p.A., a cui è subentrata l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si è costituita in giudizio, depositando controdeduzioni con ribadiva la legittimità del proprio operato.
Si è costituito in giudizio, il sig. Resistente_1 per resistere all'appello, formulando anche appello incidentale.
All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado deve essere respinto.
Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia la cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate, con l'atto di appello ha dedotto di avere notificato l'avviso di accertamento, in quanto atto prodromico della cartella di pagamento impugnata, ma tale assunto è rimasto allo stato labiale, incombendo sull'ente impositore il relativo onere probatorio.
Infatti, a tale scopo non può ritenersi idoneo l'estratto informatico dell'anagrafe tributaria depositato in atti, potendo assumere valore di prova solamente l'attestazione della relazione di notifica, ovvero l'avviso di ricevimento, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, unitamente all'avviso di liquidazione sottostante l'atto impugnato.
Ne consegue che alla Corte non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento tra l'atto presupposto e l'avviso di ricevimento postale, in quanto l'estratto informatico depositato in atti, non può assumere valore legale e, quindi, non è possibile verificare la regolarità del procedimento di notifica (Cass. n.14546/2019).
Sicchè, la mancanza di idonea prova della regolare notifica dell'atto presupposto, anche quale atto interruttivo, comporta l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, essendo decorso il termine triennale
(31/12/2017) per l'anno d'imposta 2014, rispetto alla notifica della cartella di pagamento impugnata
(12/06/2018).
Parimenti, deve essere respinto all'appello incidentale di Resistente_1 , avendo il giudice di primo grado giustamente compensato tra le parti le spese del giudizio in ragione della peculiarità della questione giuridica trattata, stante che sussiste dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alle modalità di prova della notifica a mezzo del servzio postale. Tali elementi rendono la fattispecie certamente “particolare”, che Banca_1 le “gravi ed eccezionali ragioni” previste nella formulazione dell'art. 15 DPR 546/1992.
Per le suesposte considerazioni, l'appello principale, come quello incidentale, deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
In considerazione della richiamata peculiarità della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e l'appello incidentale di Resistente_1 e per l'effetto conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 546/2020; Spese compensate.
Palermo, 13/06/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI SE FA LF
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5006/2020 depositato il 02/09/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 546/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 9 e pubblicata il 31/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180030084266 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.5006/2020 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.546/2020, di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29620180030084266, emessa nei confronti di Resistente_1, a titolo di bollo anno d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione del contribuente di nullità della cartella di pagamento per prescrizione della pretesa impositiva, stante l'omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione di norme di diritto .
Riscossione Sicilia S.p.A., a cui è subentrata l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si è costituita in giudizio, depositando controdeduzioni con ribadiva la legittimità del proprio operato.
Si è costituito in giudizio, il sig. Resistente_1 per resistere all'appello, formulando anche appello incidentale.
All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado deve essere respinto.
Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia la cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate, con l'atto di appello ha dedotto di avere notificato l'avviso di accertamento, in quanto atto prodromico della cartella di pagamento impugnata, ma tale assunto è rimasto allo stato labiale, incombendo sull'ente impositore il relativo onere probatorio.
Infatti, a tale scopo non può ritenersi idoneo l'estratto informatico dell'anagrafe tributaria depositato in atti, potendo assumere valore di prova solamente l'attestazione della relazione di notifica, ovvero l'avviso di ricevimento, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, unitamente all'avviso di liquidazione sottostante l'atto impugnato.
Ne consegue che alla Corte non è possibile riscontrare l'indispensabile collegamento tra l'atto presupposto e l'avviso di ricevimento postale, in quanto l'estratto informatico depositato in atti, non può assumere valore legale e, quindi, non è possibile verificare la regolarità del procedimento di notifica (Cass. n.14546/2019).
Sicchè, la mancanza di idonea prova della regolare notifica dell'atto presupposto, anche quale atto interruttivo, comporta l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, essendo decorso il termine triennale
(31/12/2017) per l'anno d'imposta 2014, rispetto alla notifica della cartella di pagamento impugnata
(12/06/2018).
Parimenti, deve essere respinto all'appello incidentale di Resistente_1 , avendo il giudice di primo grado giustamente compensato tra le parti le spese del giudizio in ragione della peculiarità della questione giuridica trattata, stante che sussiste dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alle modalità di prova della notifica a mezzo del servzio postale. Tali elementi rendono la fattispecie certamente “particolare”, che Banca_1 le “gravi ed eccezionali ragioni” previste nella formulazione dell'art. 15 DPR 546/1992.
Per le suesposte considerazioni, l'appello principale, come quello incidentale, deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
In considerazione della richiamata peculiarità della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e l'appello incidentale di Resistente_1 e per l'effetto conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 546/2020; Spese compensate.
Palermo, 13/06/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI SE FA LF