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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2038/2022 r.g., promossa in grado di appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
[...] C.F._2
Piritore (PEC: Email_1 appellanti contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'avv. Mimma Filippi (PEC: Email_2 appellata nonché contro
(C.F. e CP_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Finazzo C.F._5
(PEC Email_3 appellati e contro 2
(C.F. rappresentata e difesa CP_4 C.F._6 dall'avv. Piera Stabile (PEC: Email_4 appellata
Conclusioni per gli appellanti:
“VOGLIA L'ECCELLENTISSIMA CORTE D'APPELLO
Adversis reiectis
- ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice con l'Atto introduttivo del giudizio di 1° grado e con la Memoria exart.183 5° comma c.p.c.;
- per l'effetto annullare o dichiarare nulla l'impugnata sentenza e con qualsiasi formula privarla di ogni e qualsiasi effetto e valore giuridico;
- ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate dal terzo chiamato in garanzia CP_4
- ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate dai terzi chiamati in garanzia e;
CP_2 Controparte_3
- in accoglimento della eccepita nullità e per tutti i motivi di cui al presente appello, dichiarare nulla e/o annullare l'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio
CTU e la Relazione di ctu.
Ritenuto che preliminarmente e contestualmente gli odierni appellanti signori
e insistono in tutte le eccepite eccezioni, tutte Parte_1 Parte_2 incluse e nessuna esclusa.
In totale riforma della sentenza appellata:
Nel merito:
- - Ritenuto, rispettivamente, verificatesi le eccepite usucapioni.
- - Preliminarmente, per tutti i motivi in Comparsa di Costituzione, dichiarare inammissibile l'azione proposta dall'attrice con l'Atto di Citazione, CP_1 introduttivo del presente giudizio.
- - per l'effetto annulare e o dichiarare nulla l'appellata sentenza e privarla 3
di ogni e qualsiasi effetto e valore giuridico;
- - Sempre preliminarmente ritenere e dichiarare che il sig. , Controparte_5 dal quale l'attrice per successione ha ricevuto l'appezzamento di CP_1 terreno costituito dalle particelle 210 e 371 (oltre alla particella 211) del foglio di
Mappa di Mappa 58 del Comune di Alcamo, in oggetto, e gli odierni Parte_1
e il 19 novembre 2014 hanno di comune accordo determinato Parte_2 il confine, tra il detto appezzamento di terreno, precisamente particelle 210 e 371 oggi di proprietà della , e quello del ( particella 500) e CP_1 Parte_1 quello della ( particelle 513 - 194 e 370), nell'attuale Parte_2 recinzione esistente tra la proprietà oggi ( dette Controparte_5 CP_1 particelle 210 e 371) e le proprietà ( detta particella 500) e Parte_1 [...]
( dette particelle 513 – 194 e 370) tutte del Foglio di Mappa 58 del Parte_2
Comune di Alcamo;
- per l'effetto rigettare le richieste avversarie.
- - In via esclusivamente subordinata, per tutti i motivi sopra indicati per
l'ipotesi, non auspicata e contestata, che il Decidente dovesse accogliere le domande e conclusioni avversarie con rilascio di porzione di terreno a favore della
, poiché ciò comporterebbe il restringimento, o addirittura il venir CP_1 meno, della ivi esistente detta stradella-servitù di passaggio a favore del detto fondo di proprietà della , COSTITUIRE in ampliamento, o costituire Parte_2 ex novo, per le esigenze agricole connesse alla coltivazione ed al conveniente uso del detto fondo, , anche per il transito con Parte_3 mezzi a trazione meccanica di stazza superiore, a favore del detto appezzamento di terreno di proprietà dell'odierna , sito in Alcamo Contrada Parte_2
Morticelli, censito al Catasto Terreni del Comune di Alcamo al Foglio di Mappa
58 Particelle 513 – 194 e 370 ed a carico del limitrofo appezzamento di terreno costituito dalla particella 210 del detto Foglio di Mappa 58 di proprietà della
, affinché la detta stradella esistente venga ampliata fino a sette metri, CP_1 4
o venga costituita nuova stradella posta al confine con la proprietà Parte_1 della larghezza di metri 7, ed in entrambi i casi per tutta la lunghezza della detta particella 210 e fino alle dette particelle 190 e 191 di proprietà del , Parte_1 da esercitarsi su detta particella 210 e per tutta la lunghezza della stessa particella
210, e fino alle dette particelle 190 e 191 di proprietà del;
Parte_1
- determinare in €400,00, o in quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, l'indennità dovuta alla sig.ra per la detta costituenda CP_1 servitù coattiva.
- - Ritenere e dichiarare, per tutti i suddetti motivi, che i detti terzi signori
e sono tenuti a garantire l'odierno Controparte_3 CP_2 Parte_1 nei suddetti possesso e proprietà, come sopra eccepiti trasferiti e venduti, e manlevare il da ogni e qualsiasi responsabilità oneri e condanne, Parte_1 anche per le spese del procedimento in caso di soccombenza anche parziale, con conseguenziali condanne dei predetti e Controparte_3 CP_2
- - Ritenere e dichiarare, per tutti i suddetti motivi, che il detto terzo OR
è tenuta a garantire l'odierna nei suddetti CP_4 Parte_2 possesso e proprietà, come sopra eccepiti trasferiti e venduti, e manlevare la stessa
da ogni e qualsiasi responsabilità oneri e condanne, anche Parte_2 per le spese del procedimento in caso di soccombenza anche parziale nonché per la corresponsione del corrispettivo per la concedenda servitù coattiva di cui sopra, con conseguenziali condanne della detta CP_4
- per tutto quanto alligato, eccepito, contestato e dedotto nel presente appello, rigettare, con le statuizioni del caso, l'Atto di Citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le richieste domande e conclusioni ivi formulate e precisate da parte attrice CP_1
;
[...]
Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In linea Istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, 5
si chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova chiesti in primo grado e precisamente:
- ammettersi INTERROGATORIO FORMALE di e Controparte_3 CP_2
terzi chiamati in causa, sui seguenti capitolati di prova per dire:
[...]
1) << Vero è che, con atto pubblico di compravendita in data 21/8/2013 in
Notar , di Castellammare del Golfo, N.39420 repertorio notaio, Persona_1 che mi viene esibito e riconosco e che costituisce l'Allegato n.03 della produzione
, ho venduto a la piena proprietà degli immobili Parte_4 Parte_1 meglio descritti nel predetto Atto publico di compravendita ?>>;
2) << Vero è che il confine tra i detti terreni venduti costituiti dalle Particelle
190 e 500, indicati nel capitolo 1) che precede, e il terreno di proprietà altrui costituito dalla Particella 189 e il terreno di proprietà dell'attrice CP_1 costituito dalla Particella 210 è quello risultante dalle fotografie datate 16/5/2011
e 12/8/2014 che mi vengono esibite e che costituiscono parte dell'Allegato n.10 della produzione ? >>; Parte_4
3) << Vero è che il confine tra il detto terreno venduto costituito dalle
Particelle 190 e 500, indicato nel capitolo 1) e 2) che precedono, e il terreno di proprietà dell'attrice costituito dalla Particella 210 è individuato da CP_1 picchetti come risulta dalle Foto IMG_0678, Foto IMG_0680, Foto IMG_0681 e
Foto IMG_0685 che mi vengono esibite e che costituiscono gli Allegati nn.29) - 30)
- 31) e 32) della produzione ? >>; Parte_4
- ammettersi INTERROGATORIO FORMALE di terzo CP_4 chiamata in causa, sui seguenti capitolati di prova per dire:
4) << Vero è che, con atto pubblico di compravendita in data 26/8/2015 in
Notar , di Castellammare del Golfo, N.41547 repertorio notaio, Persona_1 che mi viene esibito e riconosco e che costituisce l'Allegato n.04 della produzione
, ho venduto a la piena proprietà degli Parte_4 Parte_2 immobili meglio descritti nel predetto Atto publico di compravendita ?>>; 6
5) << vero è che sin dal mese di marzo del 2014 ho immesso Parte_2
nel possesso degli immobili che poi Le ho venduto con l'Atto pubblico di
[...] compravendita indicato nel superiore capitolo 4) ? >>;
6) << Vero è che il confine tra i detti terreni venduti costituiti dalle Particelle
513 – 194 e 370, indicati nel superiore capitolo 4) che precede, e il terreno di proprietà dell'attrice costituito dalle Particelle 210 e 371 è quello CP_1 risultante dalle fotografie datate 16/5/2011 e 12/8/2014 che mi vengono esibite e che costituiscono parte dell'Allegato n.10 della produzione ? >>; Parte_4
7) << Vero è che il confine tra il detto terreno venduto costituito dalle
Particelle 513 – 194 e 370 e il terreno di proprietà dell'attrice CP_1 costituito dalla Particella 210 e 371, indicati nei superiori capitoli 4) e 6) che precedono, è individuato da picchetti ? >>;
- ammettersi Prova Testimoniale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con il sig. , nato ad [...] il [...], ivi _1 residente in [...], sui seguenti capitolati di prova per dire:
8) << Vero è che in data 19 novembre 2014, a seguito di contatto telefonico col sig. , proprietario di parte del limitrofo terreno, e precisamente Parte_1 proprietario della Particella 500, confinante con il fondo di proprietà di mio padre
– costituito dalle Particelle 210 – 371 e 211 del Foglio di Mappa Controparte_5
58 del Comune diAlcamo, mi sono recato sui detti luoghi ove si Persona_2 trovava il detto sig. intento alle operazioni per posizionare la Parte_1 recinzione del fondo del predetto e di quello del di lui coniuge OR PT
, proprietaria dell'altra parte del limitrofo terreno, Particelle Parte_2
513 – 194 e 370, confinante con il predetto fondo di proprietà di mio padre _5
? >> ;
[...]
[... 9) << Vero è che in detta circostanza, indicata al superiore capitolo 8),
, in nome e per conto di mio padre , ed il , Persona_2 Controparte_5 Parte_1 anche per conto della di lui moglie , entrambi indicati nel Parte_2 7
precedente capitolo 8), abbiamo di comune accordo determinato la linea di confine tra il fondo di mio padre ed i terreni di proprietà del Controparte_5 Parte_1
e della di lui moglie , indicati nel superiore capitolo 8) ? >> ; Parte_2
10) << Vero è che la linea di confine tra il fondo di mio padre Controparte_5 ed i terreni di proprietà del e della di lui moglie , Parte_1 Parte_2 indicati nei superiori capitoli 8) e 9), è quella costituita dalla recinzione risultante dalle Ortofoto costituenti l'Allegato n.10, della produzione , Parte_4 nonché dalle fotografie allegate alla Relazione dell'Arch. costituente Per_3
l'Allegato n.15, nonché dalla Foto IMG_0681 che costituiscono gli Allegati N. 31) della produzione , e Foto tutte che mi Parte_4 Parte_5 vengono esibite ? >>
11) << Vero è che nel determinare la linea di confine tra il fondo di mio padre
ed i terreni di proprietà del e della di lui moglie Controparte_5 Parte_1
, indicati ai superiori capitoli 8) e 9) , detta linea è stata Parte_2 arretrata – di circa 60 centimetri - nei terreno e , rispetto ai PT Pt_2 picchetti di delimitazione ivi preesistenti, come risulta dalle Foto IMG_0678,
IMG_0680, IMG_0681 e IMG_0685 che costituiscono gli Allegati nn.29 – 30 – 31
e 32 della produzione e che mi vengono esibite? >>; Parte_4
- ammettersi Prova Testimoniale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con i signori:
, residente in [...], e Testimone_2
, residente in [...], sui Testimone_3 seguenti capitolati di prova per dire:
12) << Vero è che in data 19 novembre 2014 insieme al sig. mi Parte_1 trovavo nella proprietà , Particella 500, di quest'ultimo, sita in Alcamo Via Per
Camporeale, in quanto dovevamo posizionare la recinzione del detto terreno e del contiguo terreno della di lui moglie, Particelle 513 - 194 - 370? >>;
13) << Vero è che nella detta circostanza, indicata al superiore capitolo 12), 8
il ha ricevuto una telefonata dal sig. il quale ha Parte_1 _1 preannunciato che ci avrebbe raggiunto sul posto ? >>;
14) << Vero è che, nella circostanza indicata al superiore capitolo 12), il sig.
si è presentato in nome e per conto del padre nella _1 Controparte_5 proprietà del , indicata nel superiore capitolo 12), e entrambi hanno Parte_1 determinato la linea di confine tra il limitrofo fondo del sig. , padre Controparte_5 del detto , ed i terreni di proprietà del e della di lui moglie _1 Parte_1
, indicati nel superiorre capitolo 12) ? >>; Parte_2
15) << Vero è che sulla detta linea di confine, come determinata al superiore capitolo 14), è stata posta la recinzione tra il limitrofo fondo del sig. _5
, padre del detto , ed i terreni di proprietà del e
[...] _1 Parte_1 della di lui moglie , indicati nel superiore capitolo 12) ? >>; Parte_2
16) << Vero è che la detta recinzione posta sulla linea di confine, indicata ai superiori capitoli 14) e 15) , tra il fondo del ed i terreni di proprietà Controparte_5 del e della di lui moglie , indicati nel superiore Parte_1 Parte_2 capitolo 12), è quella risultante dalle Ortofoto costituenti l'Allegato n.10, della produzione , nonché dalle fotografie allegate alla Relazione Parte_4 dell'Arch. costituente l'Allegato n.15, della produzione Per_3 CP_6
, nonché come risulta dalle Foto IMG_0681 che costituisce l'Allegato n.30
[...] della produzione , tutte che mi Parte_4 Controparte_7 vengono esibite ? >>;
- Disporsi CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, e/o suo esonero, per verificare, sulla scorta di tutti gli atti e documentazione prodotti e depositati dagli odierni e , PT Pt_2 quanto segue:
A) – verificare la corrispondenza del confine tra il terreno costituente la
Particella 500 del Foglio di Mappa n.58 del Comune di Alcamo, di proprietà dell'odierno deducente ed il confinante terreno costituente la Parte_1 9
Particella 210 del Foglio di Mappa n.58, di proprietà dell'attrice , CP_1 con l'attuale esistente recinzione, estendendo la verifica anche ai confini di fondi di soggetti terzi, anche se detti fondi si trovano a notevole distanza, per verificare se i proprietari di detti fondi a loro volta non hanno determinato, anche involontariamente, la modifica dell'estenzione dei fondi loro confinanti con conseguente spostamento del loro confine, il tutto fino ad arrivare ai fondi oggetto di causa.
B) – verificare la corrispondenza del confine tra il terreno costituente le
Particelle 513 – 194 e 370 del Foglio di Mappa n.58 del Comune di Alcamo, di proprietà dell'odierno deducente , ed il confinante terreno Parte_2 costituito dalle Particella 210 e 371 del detto del Foglio di Mappa n.58, di proprietà dell'attrice , con l'attuale esistente recinzione, estendendo la verifica CP_1 anche ai confini difondi di soggetti terzi, anche se detti fondi si trovano a notevole distanza, per verificare se i proprietari di detti fondi a loro volta non hanno determinato, anche involontariamente, la modifica dell'estenzione dei fondi loro confinanti con conseguente spostamento del loro confine, il tutto fino ad arrivare ai fondi oggetto di causa.
Ai sensi dell'art.210 c.p.c., ordini alla
[...]
con sede in Palermo ( Controparte_8
90144) in Via Valdemone n.44, di esibire in giudizio, al fine di essere acquisiti al processo, la < riguardante l'assetto Controparte_9 planimetrico dei fondi di proprietà / / con CP_1 Parte_4 Pt_6 particolare riferimento ai tre allineamenti (AMPIEZZA – NUMERO DI FILARI –
segnati in verde con le lettere A Controparte_10
B e C nell'allegata Foto Aerea del Volo SAS Palermo del 25-07-1994 Scatto 0056
( S/N141289 ) Comune di Alcamo C.da Santa Lucia >> come richiesto con la lettera datata 18/01/2020 raccomandata ar del 20/01/2020 N.15338473250-7 inviata alla predetta Controparte_11
[...] [...]
[...]
anch'essa prodotta a prova contraria e depositata unitamente alla
[...] presente memoria (Allegati n.35 e 36 della produzione ). Parte_4
- ammettersi INTERROGATORIO FORMALE DI sul CP_1 seguente articolato:
1) << Vero è che il terreno costituito dalle Particelle 210-211-371 del Foglio di Mappa 58, da me avuto in eredità da mio padre era coltivato a Controparte_5 vigneto come risulta dalle foto allegate alla “Relazione Tecnica di Perizia dell'Ing. costituente l'Allegato n.33 produzione che mi Persona_4 Controparte_6 vengono esibite ? >>;
- ammettersi Prova Testimoniale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con il sig. , nato ad [...] il [...], ivi _1 residente in [...], sul seguente capitolato di prova per dire:
1) << Vero è che il terreno costituito dalle Particelle 210-211-371 del Foglio di Mappa 58, ricevuto da mia sorella in eredità da mio padre CP_1 _5
, era coltivato a vigneto come risulta dalle foto allegate alla “Relazione
[...]
Tecnica di Perizia” dell'Ing. costituente l'Allegato n.33 Persona_4 produzione che mi vengono esibite ? >>; Parte_4
- ammettersi Prova Testimoniale con l'Ing. , residente Persona_4 nel Corso dei Mille n° 166, con studio in Alcamo nella Via Commendatore Dott.
Navarra n.1, sui seguenti capitolati di prova per dire:
1) << Vero è che ho redatto la Relazione Tecnica Di Perizia, con Foto, “
Relazione Tecnica di Perizia”, con Foto, a mia firma Ing. Persona_4 asseverata con giuramento in data 24/01/2020 innanzi il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo, che mi Persona_5 viene esibita e riconosco e che confermo in toto in tutte le sue parti e in tutte le sue
Foto, e che costituisce l'Allegato n.33 della produzione ? >>; Parte_4
2) << Vero è che ho personalmente verificato tutto quanto da me riportato nella detta Relazione Tecnica Di Perizia, con Foto, da me redatta, asseverata con 11
giuramento in data 24/01/2020 indicata al superiore capitolato di prova n.1) ? >>.
- ad integrazione della precedente richiesta disporsi CONSULENZA
TECNICA D'UFFICIO al fine di verificare, sulla scorta di tutti gli atti e documentazione prodotti depositati e depositandi dagli odierni e PT Pt_2 con particolare riferimento alla “ Relazione Tecnica di Perizia”, con Foto, a firma dell'Ing. , asseverata con giuramento in data 24/01/2020 innanzi Persona_4 il Funzionario Giudiziario Dott.ssa dell'Ufficio del Giudice di Persona_5
Pace di Alcamo, costituente l'Allegato n.33 della produzione , ed Parte_4 alla documentazione odierna ( Allegati nn.34-35 e 36) la corrispondenza, con
l'attuale esistente recinzione posta dal , anche per il coniuge tra i PT Pt_2 fondi oggetto di causa, del detto confine di fatto esistente, come sopra dimostrato dalla Relazione di Perizia dell'Ing. ( Allegato n.33 produzione Per_4 CP_6
) , tra il terreno costituente le Particelle 500 - 513 – 194 e 370 del Foglio di
[...]
Mappa n.58 del Comune di Alcamo, di proprietà degli odierni deducenti ed il confinante terreno costituente la Particella 210 e 371 del Foglio di Mappa n.58, di proprietà dell'attrice , da una parte e il confinante terreno di CP_1 proprietà altrui ( , costituito dalle particelle 225 e 195, dall'altra parte, Pt_6
accertando che lo stato dei luoghi è tale almeno dall'anno 1987, come risulta dalle Foto allegate alla Relazione di Perizia dell'Ing. , asseverata Persona_4 con giuramento, e che costituisce l'Allegato n.33 della produzione CP_6
;
[...]
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede sin
d'ora disporsi sulla scorta della Controparte_12 documentazione in atti prodotta dagli odierni , perdeterminare in Parte_4
€400,00 l'indennità dovuta alla sig.ra per la detta costituenda servitù CP_1 coattiva, come da domanda riconvenzionale subordinata.
Si chiede inoltre ammettersi tutti i documenti depositati ai fini dell'inibitoria.
Ci si oppone alle prove testimoniali formulate dall'attrice sia CP_1 12
per le dette avvenute decadenze, pagg.24 e 25 delle dette”NOTE DI TRATTAZIONE
SCRITTA in sostituzione dell'udienza del 21/04/2023”, sia per tutti i seguenti motivi
e precisamente:
- - - si contesta quanto affermato dall'attrice in ordine alla CP_1 deduzione della Prova Testimoniale col teste sig. . _1
Inoltre: ci si oppone alla detta prova col teste sig per i seguenti _1 motivi e precisamente:- ci si oppone ai capitoli di prova 7), 8) in quanto sono: indeterminati ed indeterminabili;
irrilevanti ed ininfluenti.
- - - ci si oppone alla prova col teste sig. per i seguenti motivi: Tes_4
- i capitoli di prova 10), 11) e 12) sono inammissibili anche in quanto:
- indeterminati ed indeterminabili;
- irrilevanti ed ininfluenti.
- - - ci si oppone alla prova col teste sig. per i seguenti Testimone_5 motivi:- i capitoli di prova 13), 14) e 15) sono inammissibili anche in quanto:
- indeterminati ed indeterminabili;
- irrilevanti ed ininfluenti.
Inoltre, ci si oppone alla prova testimoniale col teste sig. , Testimone_6 formulata dai signori e per i seguenti motivi e CP_2 Controparte_3 precisamente: - - - tutti i capitoli di prova, dal capitolo I) al capitolo V), sono:
- indeterminati ed indeterminabili;
- contengono valutazioni e manifestazioni di giudizio inammissibili”
Conclusioni per : CP_1
“PIACCIA ALL' ILL.MA CORTE DI APPELLO
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
-confermare il rigetto dell'istanza di sospensiva della sentenza perché carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
- in via preliminare ed in rito ordinare all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti della terza chiamata Controparte_13
Nel merito:
- in via principale, rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed 13
in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di risposta e delle note di trattazione scritta dell'odierna parte appellata, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
- In subordine, nella denegata, ma non temuta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte appellante, stabilire che il percorso della servitù di passaggio da costituire ex novo o da ampliare, insista sulla particella n. 210 di proprietà della OR per arrestarsi al raggiungimento della parte iniziale CP_1 della particella n. 513 di proprietà della sig.ra , il tutto nel rispetto Parte_2 del limite del minore aggravio a carico del fondo servente così come stabilito dalla legge.
-Per l'effetto, condannare la parte appellante alla corresponsione di un indennizzo per la costituzione della servitù, determinato in € 6.300,00 ovvero nella misura minore o maggioredeterminata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo
In via istruttoria:
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti anche nel presente giudizio e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammetterle, si insiste nell'ammissione delle prove articolate in primo grado dalla parte attrice e non ammesse ed anche nelle contestazioni ed eccezioni, formulate nelle memorie 183 cpc., delle prove ex adverso richieste.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per e : CP_2 Controparte_3
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito: ritenere e dichiarare l'appello inammissibile nella parte in cui riguarda la 14
posizione degli odierni comparenti e che pertanto i signori e CP_2 CP_3 devono essere estromessi dal presente giudizio o, comunque, che l'appello è privo di effetti o infondato nei loro riguardi.
Rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante, nessuna esclusa, poiché infondate in fatto e in diritto, inconducenti e in quanto decaduto dal termine e pertanto rigettare l'appello in toto perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio CON DISTRAZIONE
DELLE STESSE AL SOTTOSCRITTO PROCURATORE E DIFENSORE
ANTISTATARIO CHE HA ANTICIPATO SPESE MA NON HA RISCOSSO
ONORARI”
Conclusioni per CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• Rigettare l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2 perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
• In ogni caso, rigettare poiché infondate in fatto ed in diritto le domande proposte della Signora nei confronti della Signora Pt_2 CP_4
• In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dalla Sig.ra nei confronti della Sig.ra ritenere e Pt_2 CP_4 dichiarare che la Signora ha diritto di essere garantita e manlevata dai CP_4
Sig.ri ed da ogni e qualsivoglia responsabilità, onere e CP_3 CP_14 condanna.
• Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%
I.V.A. e C.P.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 914/2022 il Tribunale di Trapani, decidendo sulle domande avanzate da nei confronti di e al CP_1 Parte_1 Parte_2 15
fine di accertare e determinare il confine tra il proprio terreno (sito in Alcamo, c/da
Maruggi iscritto al catasto terreni al foglio 58, particelle n. 210 e 371) e il terreno di proprietà dei convenuti (di cui al foglio 58, particelle 500, sub 1, 2, 3, di proprietà
e foglio 58, particelle 513, 194 e 370 di proprietà ), nonché sulle PT Pt_2 ulteriore domande subordinatamente avanzate in via riconvenzionale dai convenuti onde ottenere la costituzione (in ampliamento o ex novo) di una servitù di passaggio nonché di essere garantiti e manlevati da qualsiasi responsabilità, oneri e condanne, in caso di soccombenza, dai propri danti causa, e CP_2 Controparte_3
terzi chiamati nel processo unitamente alla CP_4 Controparte_15
- quest'ultima chiamata in causa dai predetti e
[...] CP_2
e rimasta contumace - all'esito dell'istruttoria svolta (in via documentale, CP_3 nonché a mezzo di prove orali e con l'espletamento di una c.t.u.):
- determinò il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice e dei convenuti, individuandolo in quello identificato dal CTU negli schemi di rilievo riprodotti a pag. 34 e 36 della relazione di perizia;
- accertò che l'attuale recinzione tra i fondi ricade all'interno della proprietà attorea (particella 210) ad una distanza che varia da 0 mt (al confine con la particella n. 370) ad un massimo di 4 mt. (al confine con la particella n. 189) , occupando una superficie di mq. 574, evidenziata dal CTU nello schema di rilievo riprodotto a pag.
36 della relazione di perizia;
- ordinò ai convenuti e la rimessa in Parte_1 Parte_2 pristino dello stato dei luoghi con rimozione della recinzione apposta e rilascio in favore di della porzione di terreno occupata;
CP_1
- autorizzò l'attrice ad apporre i termini sul confine così come determinato nella relazione di perizia;
- rigettò la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di passaggio in ampliamento o ex novo a carico della particella 210 di proprietà attorea;
16
- rigettò la domanda di garanzia e manleva avanzata dai convenuti nei confronti dei chiamati e CP_4 Controparte_3 CP_2
- condannò e a rifondere in favore Parte_1 Pt_2 Parte_2 dell'attrice e dei terzi chiamati costituiti le spese processuali;
- pose definitivamente le spese di CTU a carico di e Parte_1 [...]
. Parte_2
Il Tribunale, qualificata la domanda attorea quale actio finium regundorum, reputò innanzi tutto non fondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, essendo l'unica prova offerta sul punto dagli eccipienti rappresentata dalla recinzione tra i fondi, pacificamente eretta soltanto nell'anno 2014, e in assenza di atti di possesso da parte dei relativi danti causa, risultando peraltro dalle foto di cui alla c.t. di parte convenuta il carattere incolto del fondo viciniore. Escluse poi che, in base al tenore delle deposizioni raccolte, fosse stato dimostrato l'accordo, supposto dai convenuti, con , figlio dell'allora proprietario del fondo, _1
, dante causa dell'attrice, in ordine alla recinzione eseguita nel Controparte_5 novembre 2014, in mancanza peraltro di ogni eventuale potere rappresentativo, in capo al predetto , della volontà del genitore. Procedette dunque alla _1 individuazione del confine e, esclusa la presenza di segni di demarcazione nella documentazione variamente prodotta e dato conto altresì della mancata rilevazione, da parte del c.t.u., di termini di confine in campo atti a determinare in maniera univoca la posizione dello stesso, ritenne il citato confine determinabile sulla base delle sole risultanze catastali. Indi, richiamati gli esiti della c.t.u. espletata sulla sussistenza di una discrasia tra il confine catastale e la situazione di fatto, con il posizionamento della recinzione da parte dei convenuti sul fondo di proprietà dell'attrice (particella 210), per una superficie totale occupata indebitamente dai convenuti di mq. 574, respinti i rilievi di nullità della c.t.u. pure sollevati dai convenuti, aderì alle conclusioni raggiunte dal consulente.
Il Tribunale ritenne poi infondata la domanda riconvenzionale di costituzione 17
coattiva della servitù in assenza di prova della compromissione delle invocate esigenze connesse allo sfruttamento agricolo del proprio fondo connessa all'arretramento della recinzione apposta, osservando al contempo che il medesimo fondo di proprietà risulta essere già provvisto di una servitù di passaggio Pt_2 insistente sul fondo di proprietà in base a quanto indicato nel titolo di PT acquisto dell'appezzamento di terreno, e che nessuna prova è stata offerta circa l'inidoneità o insufficienza del passo esistente ai bisogni del fondo. Respinse in ultimo anche le domande di garanzia, stante la pacifica mancata modificazione dei luoghi da parte di ciascuno dei danti causa di e . PT Pt_2
2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame e Parte_1 [...]
. Parte_2
Si è costituita , preliminarmente eccependo la disintegrità del CP_1 contraddittorio nei confronti della ditta e, nel merito, Controparte_13 contestando i motivi di gravame, domandandone la reiezione.
Si sono costituiti, con un'unica comparsa, e , CP_2 Controparte_3 preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa nei confronti di essi convenuti per difetto di specificità dei motivi e del requisito di autosufficienza, oltre che per contraddittorietà, e comunque chiedendone, nel merito, il rigetto.
Si è costituita anche instando anch'essa per la conferma della CP_4 sentenza gravata e chiedendo, in subordine, di essere garantita e manlevata da ogni responsabilità da e . CP_2 Controparte_3
Scaduto il termine perentorio assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sul difetto di disintegrità del contraddittorio sollevata da . CP_1 18
Ed invero, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. 4303/2023), le ragioni che presiedono all'osservanza della norma processuale di cui all'art. 331 c.p.c. sono a tutela dei principi di ordine generale sul giudicato e sulla sua formazione e di coloro che, dopo aver partecipato in primo grado al giudizio nel concreto atteggiarsi del rapporto dedotto in lite, in quanto non chiamati nel giudizio di appello, si trovino ad essere pregiudicati nelle loro posizioni di contro ai principi di concentrazione ed utile svolgimento del giudizio;
siffatto interesse risulta, peraltro, meritevole di tutela solo qualora le parti che facciano valere la non integrità del contraddittorio restino svantaggiate dalla mancata partecipazione del terzo pretermesso nel loro interesse sostanziale o nella loro pretesa al bene della vita coltivato in giudizio, il che non avviene (i) là dove quanto ottenibile in giudizio dalla parte, all'esito della reclamata partecipazione di quel terzo, non possa essere una pronuncia di merito a sé favorevole, dovendosi, inoltre, alla luce del c.d. giusto processo, ritenere superata una visione formalistica del contraddittorio, sicché si deve intervenire su di esso con la prospettiva di assicurare che esso si svolga tra le parti che effettivamente dimostrino di avervi interesse, nonché (ii) quando le cause non siano inscindibili o dipendenti l'una dall'altra, perchè in tal caso trova applicazione l'art. 332 c.p.c., e le pronunce sulle domande cumulate non impugnate nei termini di cui agli artt. 326 e 326 c.p.c., divengono irrevocabili, non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio di gravame porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno avanzato appello (cfr. Cass.
31827/2022 e Cass. 41490/2021).
Nel caso in esame, non solo non risulta ravvisabile un effettivo interesse di alla reclamata partecipazione della terza – nei cui CP_1 Controparte_13 confronti la predetta non vanta né ha mai azionato alcuna pretesa – ma non CP_1 appare nemmeno ravvisabile un interesse della detta terza ad avere conoscenza del presente giudizio di gravame, non avendo gli originari chiamanti della
[...]
[...] [...]
[...]
e già vittoriosi nel pregresso grado rispetto alle Parte_7 CP_2 CP_3 domande nei loro confronti proposte dai convenuti odierni appellanti, reiterato nella presente sede, nemmeno in via meramente subordinata, la specifica domanda di manleva proposta invece nel precedente grado nei confronti della citata società cooperativa e respinta dal primo Giudice, così mostrando, in definitiva, di avervi rinunciato ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
4. Può dunque procedersi all'esame, nel merito, dei motivi di gravame che, nel complesso, pur nell'eterogeneità delle argomentazioni non sempre ordinatamente esposte dagli appellanti e in massima parte riproduttive delle difese già svolte nel pregresso grado, consentono comunque di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni di dissenso, con superamento, pertanto, dei profili di inammissibilità denunciati da alcuni dei convenuti.
Con il primo motivo, gli impugnanti, oltre a contestare l'assunta omessa valutazione da parte del primo Giudice della causa petendi e del petitum come indicati dall'attrice nel pregresso grado, eccepiscono, in definitiva, che CP_1
e i terzi chiamati nel giudizio non hanno adempiuto all'invito alla mediazione
[...] disposto dal Giudice all'esito della prima udienza del 26.3.2019, in mancanza di prova di domande giudiziali portate in mediazione;
sostengono pertanto l'improcedibilità di tutte le domande giudiziali formulate da e dai CP_1 terzi chiamati, erroneamente non dichiarata dal primo Giudice.
Censurano quindi, con il secondo motivo, la omessa valutazione, da parte del primo Giudice, delle dichiarazioni di parte attrice e della foto aeree in atti, con conseguente assunta errata determinazione del confine tra i fondi in questione.
Sostengono che dalle difese esposte da , oltre che dal contenuto della CP_1 lettera-fax del 15.9.2016, si evince che il fondo di proprietà di Controparte_5 padre di e da quest'ultima ereditato nell'anno 2015, era coltivato e CP_1 curato a vigneto fino ai relativi confini, laddove i fondi di proprietà degli odierni appellanti sono rimasti per lungo tempo incolti ed abbandonati, in ciò concretandosi 20
la demarcazione del confine tra i fondi. Si soffermano dunque sulle foto aeree del mese di novembre 2009, in quanto rappresentative dei suddetti stati di coltivazione dei fondi, sì che, ritenendo tali elementi, unitamente alle ulteriori Foto Aeree ed
Aerofogrammetria prodotte essi odierni appellanti con la annessa c.t.p., idonei alla determinazione del confine, a loro dire rappresentato dall'estremo limite della coltivazione a vigneto con impianto a spalliera di proprietà censurano il CP_1 ricorso, da parte del primo Giudice, alle sole risultanze catastali.
Contestano poi, con il terzo motivo, la determinazione del confine da parte del c.t.u., sollevando profili di nullità e illegittimità della relazione dell'ausiliare. In particolare, e ribadita l'assunta idoneità degli elementi indicati nel precedente motivo a consentire la determinazione del confine, riproducono le contestazioni già mosse all'elaborato peritale nel corso del pregresso grado, in punto, tra l'altro, di: mancata considerazione da parte del c.t.u. di tutte le Foto Aeree;
mancata fissazione di un ulteriore sopralluogo da parte del c.t.u. dopo avere ricevuto dalle parti le aerofotogrammetrie in buona risoluzione;
erroneità e incompletezza dei rilievi eseguiti;
mancata esecuzione di un ulteriore sopralluogo per verificare la correttezza ed esattezza delle operazioni di mera sovrapposizione catastale dallo stesso c.t.u. compiute;
misurazioni errate e conseguente errata determinazione dell'estensione di fondi confinanti. Richiamano gli esiti delle indagini eseguite dal proprio c.t.p. con riferimento alle foto tratte dal Volo del 1987, Parte_8 fotogramma 2009, foto tratta da Google Earth dell'11.6.2018, foto tratta dal Volo
S.A.S. Palermo del 1994, e sostengono che la differenza tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione catastale degli stessi vi è sempre stata (almeno a partire dal 1987).
Negano poi che in occasione del secondo sopralluogo eseguito dal c.t.u. il 21.5.2021 lo stesso abbia effettuato il rilievo con strumentazione GPS sia dei luoghi di causa che di alcuni punti dei fabbricati e confini circostanti necessari, osservando al contempo che sono successive al citato secondo e ultimo sopralluogo le richieste di fogli di mappa all'Agenzia delle Entrate, sì che assumono che il c.t.u. abbia svolto, 21
in definitiva, indagini e operazioni peritali mai comunicate alle parti.
Con il quarto motivo, si dolgono della ritenuta, da Tribunale, infondatezza dell'eccezione di usucapione dai medesimi odierni appellanti sollevata nel pregresso grado. Ribadiscono le argomentazioni già svolte sulle condizioni di coltivazione dei fondi confinanti e, dunque, sul carattere incolto e in sostanziale stato di abbandono del fondo oggi di proprietà degli stessi impugnanti, osservando al contempo che nessuno dei danti causa ha modificato l'indicato stato di fatto e di diritto, come evincibile anche dagli atti di compravendita, oltre che dal tenore delle difese svolte dai terzi chiamati, senza modificare dunque l'assetto planimetrico con gli annessi confini risultante dalle su richiamate foto aeree.
Con il quinto motivo, insistono nell'eccezione di inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, per avere voluto camuffare con CP_1
l'introdotta “Azione di Regolamento di Confine ex Art.950 C.C.” la diversa azione di rivendicazione, cercando comunque di ottenerne gli effetti. Ribadiscono, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione ex art. 950 c.c. proposta dall'avversaria, reiterando la tesi della ricostruzione del confine in base allo stato di coltivazione dei fondi, secondo quanto già indicato con il secondo motivo di gravame;
si soffermano poi sugli esiti delle prove testimoniali espletate, in relazione al presunto accordo sulla recinzione apposta in data 19.11.2014, contestualmente rinviando alle ragioni di cui al settimo motivo di gravame.
Reiterano, con il sesto motivo, la fondatezza delle domande di garanzia proposte nei confronti di e in base a quanto sopra CP_2 CP_3 CP_4 indicato.
Con il settimo motivo, ripropongono l'argomento della determinazione consensuale del confine tra il fondo ed i fondi e , CP_1 PT Pt_2 soffermandosi sugli esiti delle prove testimoniali raccolte e assumendo contrastare quando riferito dal teste con il tenore delle difese svolte dalla _1 controparte CP_1 22
Si dolgono, con l'ottavo motivo, del rigetto della subordinata domanda di costituzione della servitù in favore del fondo di proprietà , in quanto fondato, Pt_2 detto rigetto, su argomentazioni – attinenti all'inidoneità o insufficienza del passo esistente ex art. 1052 n. 1 c.c. – che potevano essere proposte soltanto dalla parte e che da quest'ultima non sono state sollevate. CP_1
Censurano infine, con l'ultimo motivo di gravame, la disposta condanna a carico di entrambi gli appellanti alla refusione delle spese processuali sostenute dai terzi e in quanto chiamati in causa da , e CP_3 CP_2 Parte_1 CP_4
in quanto chiamata in causa da , e assumono inoltre l'erroneità della
[...] Pt_2 liquidazione, poiché parametrata su un valore indeterminabile della causa, invece che ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e con riferimento dunque al reddito dominicale delle particelle interessate.
4.1. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione, di cui al primo motivo di gravame, di improcedibilità della domanda avanzata da nel pregresso grado CP_1 nonché dai terzi chiamati.
L'eccezione, oltre ad essere stata tardivamente proposta, in quanto non sollevata nel pregresso grado né nel corso della prima udienza del 26.3.2019 – all'esito della quale il Giudice, rilevato che non tutte le domande erano state oggetto di mediazione, rimetteva le parti in mediazione – né nel corso della prima udienza successiva all'espletamento della mediazione disposta dal G.I. (cfr. i verbali di udienza dinanzi al Tribunale del 19.9.2019 e del 5.11.2019), appare comunque infondata, atteso che emerge dagli atti di causa non solo l'esperimento, prima dell'introduzione processo, della procedura di mediazione a cura di , CP_1 risoltasi con il verbale negativo del 17.2.2017, ma anche, e in ogni caso, che la ulteriore mediazione disposta dal G.I. ed espletata dalle parti ha avuto ad oggetto l'intera controversia, con il chiaro richiamo nei verbali di mediazione in atti anche alle domande proposte da nel giudizio già pendente e alle eccezioni CP_1 sollevate dai convenuti. 23
4.2. Deve ora trattarsi delle doglianze attinenti alla ammissibilità e fondatezza dell'azione di regolamento dei confini proposta da , di cui ai motivi CP_1 secondo, terzo, quinto e settimo dell'atto di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione.
Tali motivi non sono fondati.
È innanzi tutto correttamente qualificata come actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (cfr. Cass. 2297/2017). Rientra, dunque, nell'azione ex art. 950
c.c. (e non nella rivendicazione) la situazione, analoga a quella per cui è processo, in cui un proprietario lamenti l'usurpazione di una striscia di terreno confinante, purché il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell'attore (v. Cass.
4703/1997).
Premesso che l'incertezza sulla delimitazione tra due proprietà confinanti può essere sia di tipo oggettivo, quando manchi una delimitazione visibile tra le due proprietà (come, ad esempio, termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, cfr. Cass. 3723/2011), sia di tipo soggettivo, quando esiste una demarcazione visibile tra i due fondi ma non vi sia rispondenza tra il confine apparente e quello reale, deve innanzi tutto ritenersi sussistente nel caso concreto il citato presupposto dell'azione, non potendosi ricavare né dal tenore delle difese di
, né dalle foto aeree variamente richiamate dagli appellanti l'esistenza CP_1 24
di una delimitazione certa e visibile, nel senso su indicato, tra le due proprietà, non riconducibile alla sola estensione delle colture presenti sul fondo e, dunque, CP_1 non individuabile nell'estremo limite della coltivazione a vigneto di proprietà
come invece sostenuto dagli odierni impugnanti (v. in particolare nel CP_1 secondo e quinto motivo di appello), tenuto conto del resto delle stesse esigenze della coltivazione. L'unica delimitazione visibile nei fotogrammi in atti risale ad epoca successiva all'anno 2014 (v. in particolare, il fotogramma da Google Earth
2017 nella relazione del c.t. di parte attrice nel pregresso grado) e coincide con la recinzione oggetto di causa, di cui si duole. CP_1
Deve ora osservarsi che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 950 c.c., il quale verte sull'accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante (cfr. Cass.
13986/2010 e, tra le più recenti, Cass. 7944/2020), si caratterizza in quanto ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto (vindicatio duplex incertae partis)
e, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso, dovendosi attribuire particolare rilevanza, nel caso di fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, ove i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (cfr. Cass. 11322/2020, Cass. 17756/2015
e Cass. 512/2006). Rimane fermo il ricorso all'accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali, in ipotesi di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi ovvero qualora gli elementi raccolti, per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino inidonei alla determinazione certa del confine (v.
Cass. 14020/2017).
Nel caso in esame, esclusa, come detto, la presenza nelle foto aeree di specifici segni di demarcazione tra i fondi, quanto meno sino all'epoca della realizzazione della recinzione per cui è processo, pacificamente apposta dagli 25
odierni appellanti il 19.11.2014, nessun elemento significativo agli indicati fini si ricava dai titoli di acquisto – che richiamano i dati catastali – rivelandosi, per altro verso, non decisiva la ordinanza del Tribunale di Trapani del 20.4.2004 (v. nel fascicolo di ) che ha dichiarato esecutivo un progetto di divisione, CP_1 relativo invero a numerosi e altri beni immobili variamente dislocati, tra CP_16
e , con attribuzione a quest'ultimo, dante causa di
[...] Controparte_5 CP_1
il terreno di c.da Maruggi peraltro all'epoca comprensivo di ulteriori
[...] particelle non rilevanti agli odierni fini, ed indicativo anch'esso dei soli dati catastali.
Nessun termine di delimitazione, poi, è stato rinvenuto dal c.t.u. sui luoghi di causa, come cippi, picchetti o manufatti, atti a determinare in maniera univoca la posizione del confine.
Ne deriva che corretto si rivela, contrariamente a quanto ritenuto dagli impugnanti (v. in particolare il terzo motivo di gravame), il riferimento in definitiva operato dal Tribunale alle risultanze catastali, secondo quanto ricostruito dal consulente nominato.
Non ricorrono, del resto, i profili di nullità e illegittimità denunciati nell'atto di appello relativamente alle operazioni peritali espletate.
Ed invero, le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (come, ad esempio, il catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, peraltro anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (v. Cass. 6098/1982 e più recentemente Cass. 13109/1992). Non risulta inoltre che dopo l'acquisizione della documentazione indicata dagli appellanti, il consulente abbia eseguito ulteriori accessi, differenti da quelli riportati nell'elaborato, risalendo del resto ad epoca antecedente all'ultimo sopralluogo del
21.5.2021 l'autorizzazione concessa dal G.I. il 17.5.2021 per l'utilizzo della 26
strumentazione GPS per il rilievo topografico (autorizzazione richiesta dal c.t.u. il
14.5.2021, per come evincibile dagli atti del fascicolo del pregresso grado).
Quanto al contenuto della relazione, sono dettagliatamente esposte nell'elaborato, ed esaustive rispetto ai quesiti posti, le indagini svolte dal c.t.u. con la metodologia applicata anche attraverso il riferimento alle mappe di impianto o agli estratti di mappa più attendibili, variamente confrontate dal c.t.u. e sottoposte a specifiche procedure di georeferenziazione, tutte puntualmente descritte nell'elaborato in atti, con i calcoli delle coordinate dei punti di confine.
Dalle complesse indagini svolte dal c.t.u. è emerso che la recinzione in paletti di cemento e rete metallica di cui oggi si discute non corrisponde al confine catastale tra i due fondi oggetto di causa, bensì sconfina sulla particella 210 (di proprietà
per una misura minima di mt.
0.00 ed una massima di mt.
4.00 per una CP_1 superficie totale occupata di mq. 574 (v. anche la rappresentazione grafica a pag.
36 della relazione del c.t.u.).
Per ciò che attiene poi al presunto accordo sull'esatto posizionamento della recinzione (v. il settimo motivo di gravame), nessuno tra gli elementi raccolti e/o indicati dagli appellanti autorizza a ritenere in concreto intervenuto un regolamento amichevole della linea di confine, tale da precludere l'iniziativa assunta da CP_1
[...]
E' appena il caso di rilevare, infatti, che anche ammesso che , _1 figlio dell'allora proprietario , fosse andato sui luoghi al momento Controparte_5 dell'apposizione della recinzione, non solo non risulta che in tale occasione i presenti avessero concordato il posizionamento e le distanze come in effetti realizzato dall'odierna parte appellante (il teste a peraltro dichiarato Tes_7 di “non” avere “partecipato in prima persona a questa conversazione” tra PT
e in quanto egli era “distante” e che “Al termine di questa
[...] _1 discussione tra i due” era stato “il sig. ” a riferire al testimone “che andava PT tutto bene e che potevamo procedere a posizionare i paletti, nei punti corrispondenti 27
ai picchetti” mentre “IL Sig. già se ne era andato, quando il _1 PT
… ha riferito ciò”), ma nemmeno risulta, come pure e in ultimo rilevato dal
Tribunale, che, quand'anche un accordo fosse realmente intervenuto, il soggetto interpellato avesse un qualche potere di rappresentare il proprietario.
Consegue, da quanto sin qui esposto, la reiterata fondatezza dell'azione esperita da con la conferma delle annesse statuizioni adottate dal CP_1 primo Giudice.
4.3. Non vale, del resto, a paralizzare la pretesa dell'attrice nel pregresso grado l'eccezione di usucapione, reiterata dagli appellanti con il quarto motivo di gravame, dovendosi anche in tal caso ribadire il rigetto dell'eccezione come già disposto dal Tribunale.
E' invero lo stesso tenore delle argomentazioni esposte dagli appellanti, in relazione al sostanziale stato di abbandono del terreno ad essi pervenuto e che si sarebbe mantenuto negli anni, in assenza di opere o modifiche che nemmeno i relativi danti causa avrebbero mai posto in essere, ad evidenziare l'assenza di atti di possesso e/o di signoria sul bene e, in particolare, sulla striscia di terreno per cui
è causa, tali da integrare la fattispecie acquisitiva invocata. L'unica attività materiale dedotta è rappresentata dall'apposizione della recinzione che, poiché avvenuta, secondo quanto indicato dagli stessi appellanti, nell'anno 2014, non sarebbe comunque, per come già rilevato dal primo Giudice, temporalmente sufficiente per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario.
4.4. E' del pari infondato il sesto motivo di appello, con cui gli impugnanti reiterano le domande di garanzia dispiegate nei confronti dei terzi chiamati e CP_3 CP_2 CP_4
In assenza di opere o modifiche dello stato dei luoghi riconducibili ai predetti terzi chiamati, in base a quanto riferito dai medesimi impugnanti, e dovendosi per converso ricondurre unicamente all'iniziativa assunta dall'odierna parte appellante l'arbitraria apposizione della recinzione che ha dato luogo, nella preesistente 28
mancanza di segni certi di delimitazione tra i fondi, anche ad una incertezza di tipo soggettivo, deve ribadirsi la reiezione delle domande di garanzia.
4.5. Passando ora alla domanda di costituzione coattiva in ampliamento o ex novo della servitù a vantaggio del fondo , non ricorre il vizio della pronuncia Pt_9 censurato con l'ottavo motivo di gravame e deve essere, ancora una volta, confermato il rigetto delle annesse pretese.
Al di là della dubbia estensione della prospettata servitù (da ampliare e/o costituire ex novo) che parrebbe altresì interessare, dal lato passivo, anche la proprietà [v. a pagg. 2, 10 e 13 della comparsa responsiva dei convenuti PT nel pregresso grado, e v. anche nell'atto di acquisto del 26.8.2015 in favore di dove si fa riferimento ad un “diritto di passaggio da esercitarsi su Parte_10 una stradella della larghezza di metri sette …, che partendo dalla Strada
Provinciale corre ed insiste su proprietà distinta con la particelle 190 e PT
191 e poi girando verso il terreno di proprietà corre a fianco del confine Per_6 del detto terreno di proprietà su terreno di proprietà Per_6 Persona_7
(particella 5000) sino a raggiungere il terreno oggetto delle presente vendita”], va comunque rilevato che, quanto alla richiesta di ampliamento della servitù esistente, costituiscono condizioni essenziali dell'azione, che spetta al richiedente allegare, dedurre ed offrire, la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del presunto fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare, e la realizzabilità dell'ampliamento nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1051 c.c.. La necessità di ampliare il passaggio coattivo va, infatti, collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione (v. tra le altre Cass. 382/2010 e Cass. 8192/2000). 29
Nel caso in esame, nessun concreto elemento la richiedente ha offerto onde comprovare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'ampliamento richiesto.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla domanda di costituzione ex novo della servitù coattiva a carico, specificamente, del fondo atteso che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un CP_1 fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria e tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola (v. Cass. 5489/2006). In assenza di siffatta prova, che era onere dell'attrice in riconvenzione offrire, la relativa domanda è stata correttamente respinta dal Tribunale.
Rimane assorbita la richiesta di indennizzo subordinatamente reiterata da
CP_1
4.6. La sentenza gravata deve essere infine confermata anche nella parte attinente al governo delle spese, con reiezione dell'ultimo motivo di gravame, rivelandosi la statuizione del Tribunale, innanzi tutto, conforme al canone della soccombenza anche con riferimento al rapporto processuale tra la parte convenuta chiamante nel pregresso grado e i terzi chiamati vittoriosi, e ripartendosi, comunque, l'obbligazione (solidale) di refusione delle spese processuali, in concreto posta a carico di entrambi gli odierni appellanti, nei rapporti interni in parti uguali tra i coobbligati (art. 1298 c.c.).
Va confermato il parametro nella specie richiamato dal primo Giudice per la liquidazione delle spese processuali, con il riferimento alle cause di valore indeterminabile, tenuto conto della molteplicità delle domande avanzate nello stesso processo, non tutte di valore determinabile (si consideri, ad esempio, con 30
riferimento alle domande riconvenzionali, l'incerta individuazione del/i fondo/i servente/i con gli annessi valori, nonché il tenore delle domande di manleva), sì che la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (cfr. Cass.
16318/2011).
5. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado, con conseguente condanna della parte appellante soccombente a rifondere in favore delle controparti le citate spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile-bassa complessità) della lite e della natura, contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con distrazione, quanto alle spese liquidate in favore della parte appellata in Persona_7 favore del relativo difensore, avv. Alessandro Finazzo, dichiaratosi antistatario.
Stante il rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta il gravame interposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 914/2022 resa dal Tribunale di Trapani in data 27.10.2022; condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata CP_1
nonché in favore della parte appellata e e
[...] CP_2 Controparte_3 inoltre, in favore dell'ulteriore parte appellata le spese processuali CP_4 che liquida, per ciascuna delle dette parti, in complessivi €. 4.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre, quanto alle spese liquidate per al relativo difensore, avv. Alessandro Finazzo, dichiaratosi Parte_11 antistatario;
31
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 25.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2038/2022 r.g., promossa in grado di appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
[...] C.F._2
Piritore (PEC: Email_1 appellanti contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'avv. Mimma Filippi (PEC: Email_2 appellata nonché contro
(C.F. e CP_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Finazzo C.F._5
(PEC Email_3 appellati e contro 2
(C.F. rappresentata e difesa CP_4 C.F._6 dall'avv. Piera Stabile (PEC: Email_4 appellata
Conclusioni per gli appellanti:
“VOGLIA L'ECCELLENTISSIMA CORTE D'APPELLO
Adversis reiectis
- ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate da parte attrice con l'Atto introduttivo del giudizio di 1° grado e con la Memoria exart.183 5° comma c.p.c.;
- per l'effetto annullare o dichiarare nulla l'impugnata sentenza e con qualsiasi formula privarla di ogni e qualsiasi effetto e valore giuridico;
- ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate dal terzo chiamato in garanzia CP_4
- ritenere e dichiarare improcedibili tutte le domande giudiziali formulate dai terzi chiamati in garanzia e;
CP_2 Controparte_3
- in accoglimento della eccepita nullità e per tutti i motivi di cui al presente appello, dichiarare nulla e/o annullare l'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio
CTU e la Relazione di ctu.
Ritenuto che preliminarmente e contestualmente gli odierni appellanti signori
e insistono in tutte le eccepite eccezioni, tutte Parte_1 Parte_2 incluse e nessuna esclusa.
In totale riforma della sentenza appellata:
Nel merito:
- - Ritenuto, rispettivamente, verificatesi le eccepite usucapioni.
- - Preliminarmente, per tutti i motivi in Comparsa di Costituzione, dichiarare inammissibile l'azione proposta dall'attrice con l'Atto di Citazione, CP_1 introduttivo del presente giudizio.
- - per l'effetto annulare e o dichiarare nulla l'appellata sentenza e privarla 3
di ogni e qualsiasi effetto e valore giuridico;
- - Sempre preliminarmente ritenere e dichiarare che il sig. , Controparte_5 dal quale l'attrice per successione ha ricevuto l'appezzamento di CP_1 terreno costituito dalle particelle 210 e 371 (oltre alla particella 211) del foglio di
Mappa di Mappa 58 del Comune di Alcamo, in oggetto, e gli odierni Parte_1
e il 19 novembre 2014 hanno di comune accordo determinato Parte_2 il confine, tra il detto appezzamento di terreno, precisamente particelle 210 e 371 oggi di proprietà della , e quello del ( particella 500) e CP_1 Parte_1 quello della ( particelle 513 - 194 e 370), nell'attuale Parte_2 recinzione esistente tra la proprietà oggi ( dette Controparte_5 CP_1 particelle 210 e 371) e le proprietà ( detta particella 500) e Parte_1 [...]
( dette particelle 513 – 194 e 370) tutte del Foglio di Mappa 58 del Parte_2
Comune di Alcamo;
- per l'effetto rigettare le richieste avversarie.
- - In via esclusivamente subordinata, per tutti i motivi sopra indicati per
l'ipotesi, non auspicata e contestata, che il Decidente dovesse accogliere le domande e conclusioni avversarie con rilascio di porzione di terreno a favore della
, poiché ciò comporterebbe il restringimento, o addirittura il venir CP_1 meno, della ivi esistente detta stradella-servitù di passaggio a favore del detto fondo di proprietà della , COSTITUIRE in ampliamento, o costituire Parte_2 ex novo, per le esigenze agricole connesse alla coltivazione ed al conveniente uso del detto fondo, , anche per il transito con Parte_3 mezzi a trazione meccanica di stazza superiore, a favore del detto appezzamento di terreno di proprietà dell'odierna , sito in Alcamo Contrada Parte_2
Morticelli, censito al Catasto Terreni del Comune di Alcamo al Foglio di Mappa
58 Particelle 513 – 194 e 370 ed a carico del limitrofo appezzamento di terreno costituito dalla particella 210 del detto Foglio di Mappa 58 di proprietà della
, affinché la detta stradella esistente venga ampliata fino a sette metri, CP_1 4
o venga costituita nuova stradella posta al confine con la proprietà Parte_1 della larghezza di metri 7, ed in entrambi i casi per tutta la lunghezza della detta particella 210 e fino alle dette particelle 190 e 191 di proprietà del , Parte_1 da esercitarsi su detta particella 210 e per tutta la lunghezza della stessa particella
210, e fino alle dette particelle 190 e 191 di proprietà del;
Parte_1
- determinare in €400,00, o in quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, l'indennità dovuta alla sig.ra per la detta costituenda CP_1 servitù coattiva.
- - Ritenere e dichiarare, per tutti i suddetti motivi, che i detti terzi signori
e sono tenuti a garantire l'odierno Controparte_3 CP_2 Parte_1 nei suddetti possesso e proprietà, come sopra eccepiti trasferiti e venduti, e manlevare il da ogni e qualsiasi responsabilità oneri e condanne, Parte_1 anche per le spese del procedimento in caso di soccombenza anche parziale, con conseguenziali condanne dei predetti e Controparte_3 CP_2
- - Ritenere e dichiarare, per tutti i suddetti motivi, che il detto terzo OR
è tenuta a garantire l'odierna nei suddetti CP_4 Parte_2 possesso e proprietà, come sopra eccepiti trasferiti e venduti, e manlevare la stessa
da ogni e qualsiasi responsabilità oneri e condanne, anche Parte_2 per le spese del procedimento in caso di soccombenza anche parziale nonché per la corresponsione del corrispettivo per la concedenda servitù coattiva di cui sopra, con conseguenziali condanne della detta CP_4
- per tutto quanto alligato, eccepito, contestato e dedotto nel presente appello, rigettare, con le statuizioni del caso, l'Atto di Citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le richieste domande e conclusioni ivi formulate e precisate da parte attrice CP_1
;
[...]
Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In linea Istruttoria, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, 5
si chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova chiesti in primo grado e precisamente:
- ammettersi INTERROGATORIO FORMALE di e Controparte_3 CP_2
terzi chiamati in causa, sui seguenti capitolati di prova per dire:
[...]
1) << Vero è che, con atto pubblico di compravendita in data 21/8/2013 in
Notar , di Castellammare del Golfo, N.39420 repertorio notaio, Persona_1 che mi viene esibito e riconosco e che costituisce l'Allegato n.03 della produzione
, ho venduto a la piena proprietà degli immobili Parte_4 Parte_1 meglio descritti nel predetto Atto publico di compravendita ?>>;
2) << Vero è che il confine tra i detti terreni venduti costituiti dalle Particelle
190 e 500, indicati nel capitolo 1) che precede, e il terreno di proprietà altrui costituito dalla Particella 189 e il terreno di proprietà dell'attrice CP_1 costituito dalla Particella 210 è quello risultante dalle fotografie datate 16/5/2011
e 12/8/2014 che mi vengono esibite e che costituiscono parte dell'Allegato n.10 della produzione ? >>; Parte_4
3) << Vero è che il confine tra il detto terreno venduto costituito dalle
Particelle 190 e 500, indicato nel capitolo 1) e 2) che precedono, e il terreno di proprietà dell'attrice costituito dalla Particella 210 è individuato da CP_1 picchetti come risulta dalle Foto IMG_0678, Foto IMG_0680, Foto IMG_0681 e
Foto IMG_0685 che mi vengono esibite e che costituiscono gli Allegati nn.29) - 30)
- 31) e 32) della produzione ? >>; Parte_4
- ammettersi INTERROGATORIO FORMALE di terzo CP_4 chiamata in causa, sui seguenti capitolati di prova per dire:
4) << Vero è che, con atto pubblico di compravendita in data 26/8/2015 in
Notar , di Castellammare del Golfo, N.41547 repertorio notaio, Persona_1 che mi viene esibito e riconosco e che costituisce l'Allegato n.04 della produzione
, ho venduto a la piena proprietà degli Parte_4 Parte_2 immobili meglio descritti nel predetto Atto publico di compravendita ?>>; 6
5) << vero è che sin dal mese di marzo del 2014 ho immesso Parte_2
nel possesso degli immobili che poi Le ho venduto con l'Atto pubblico di
[...] compravendita indicato nel superiore capitolo 4) ? >>;
6) << Vero è che il confine tra i detti terreni venduti costituiti dalle Particelle
513 – 194 e 370, indicati nel superiore capitolo 4) che precede, e il terreno di proprietà dell'attrice costituito dalle Particelle 210 e 371 è quello CP_1 risultante dalle fotografie datate 16/5/2011 e 12/8/2014 che mi vengono esibite e che costituiscono parte dell'Allegato n.10 della produzione ? >>; Parte_4
7) << Vero è che il confine tra il detto terreno venduto costituito dalle
Particelle 513 – 194 e 370 e il terreno di proprietà dell'attrice CP_1 costituito dalla Particella 210 e 371, indicati nei superiori capitoli 4) e 6) che precedono, è individuato da picchetti ? >>;
- ammettersi Prova Testimoniale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con il sig. , nato ad [...] il [...], ivi _1 residente in [...], sui seguenti capitolati di prova per dire:
8) << Vero è che in data 19 novembre 2014, a seguito di contatto telefonico col sig. , proprietario di parte del limitrofo terreno, e precisamente Parte_1 proprietario della Particella 500, confinante con il fondo di proprietà di mio padre
– costituito dalle Particelle 210 – 371 e 211 del Foglio di Mappa Controparte_5
58 del Comune diAlcamo, mi sono recato sui detti luoghi ove si Persona_2 trovava il detto sig. intento alle operazioni per posizionare la Parte_1 recinzione del fondo del predetto e di quello del di lui coniuge OR PT
, proprietaria dell'altra parte del limitrofo terreno, Particelle Parte_2
513 – 194 e 370, confinante con il predetto fondo di proprietà di mio padre _5
? >> ;
[...]
[... 9) << Vero è che in detta circostanza, indicata al superiore capitolo 8),
, in nome e per conto di mio padre , ed il , Persona_2 Controparte_5 Parte_1 anche per conto della di lui moglie , entrambi indicati nel Parte_2 7
precedente capitolo 8), abbiamo di comune accordo determinato la linea di confine tra il fondo di mio padre ed i terreni di proprietà del Controparte_5 Parte_1
e della di lui moglie , indicati nel superiore capitolo 8) ? >> ; Parte_2
10) << Vero è che la linea di confine tra il fondo di mio padre Controparte_5 ed i terreni di proprietà del e della di lui moglie , Parte_1 Parte_2 indicati nei superiori capitoli 8) e 9), è quella costituita dalla recinzione risultante dalle Ortofoto costituenti l'Allegato n.10, della produzione , Parte_4 nonché dalle fotografie allegate alla Relazione dell'Arch. costituente Per_3
l'Allegato n.15, nonché dalla Foto IMG_0681 che costituiscono gli Allegati N. 31) della produzione , e Foto tutte che mi Parte_4 Parte_5 vengono esibite ? >>
11) << Vero è che nel determinare la linea di confine tra il fondo di mio padre
ed i terreni di proprietà del e della di lui moglie Controparte_5 Parte_1
, indicati ai superiori capitoli 8) e 9) , detta linea è stata Parte_2 arretrata – di circa 60 centimetri - nei terreno e , rispetto ai PT Pt_2 picchetti di delimitazione ivi preesistenti, come risulta dalle Foto IMG_0678,
IMG_0680, IMG_0681 e IMG_0685 che costituiscono gli Allegati nn.29 – 30 – 31
e 32 della produzione e che mi vengono esibite? >>; Parte_4
- ammettersi Prova Testimoniale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con i signori:
, residente in [...], e Testimone_2
, residente in [...], sui Testimone_3 seguenti capitolati di prova per dire:
12) << Vero è che in data 19 novembre 2014 insieme al sig. mi Parte_1 trovavo nella proprietà , Particella 500, di quest'ultimo, sita in Alcamo Via Per
Camporeale, in quanto dovevamo posizionare la recinzione del detto terreno e del contiguo terreno della di lui moglie, Particelle 513 - 194 - 370? >>;
13) << Vero è che nella detta circostanza, indicata al superiore capitolo 12), 8
il ha ricevuto una telefonata dal sig. il quale ha Parte_1 _1 preannunciato che ci avrebbe raggiunto sul posto ? >>;
14) << Vero è che, nella circostanza indicata al superiore capitolo 12), il sig.
si è presentato in nome e per conto del padre nella _1 Controparte_5 proprietà del , indicata nel superiore capitolo 12), e entrambi hanno Parte_1 determinato la linea di confine tra il limitrofo fondo del sig. , padre Controparte_5 del detto , ed i terreni di proprietà del e della di lui moglie _1 Parte_1
, indicati nel superiorre capitolo 12) ? >>; Parte_2
15) << Vero è che sulla detta linea di confine, come determinata al superiore capitolo 14), è stata posta la recinzione tra il limitrofo fondo del sig. _5
, padre del detto , ed i terreni di proprietà del e
[...] _1 Parte_1 della di lui moglie , indicati nel superiore capitolo 12) ? >>; Parte_2
16) << Vero è che la detta recinzione posta sulla linea di confine, indicata ai superiori capitoli 14) e 15) , tra il fondo del ed i terreni di proprietà Controparte_5 del e della di lui moglie , indicati nel superiore Parte_1 Parte_2 capitolo 12), è quella risultante dalle Ortofoto costituenti l'Allegato n.10, della produzione , nonché dalle fotografie allegate alla Relazione Parte_4 dell'Arch. costituente l'Allegato n.15, della produzione Per_3 CP_6
, nonché come risulta dalle Foto IMG_0681 che costituisce l'Allegato n.30
[...] della produzione , tutte che mi Parte_4 Controparte_7 vengono esibite ? >>;
- Disporsi CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, e/o suo esonero, per verificare, sulla scorta di tutti gli atti e documentazione prodotti e depositati dagli odierni e , PT Pt_2 quanto segue:
A) – verificare la corrispondenza del confine tra il terreno costituente la
Particella 500 del Foglio di Mappa n.58 del Comune di Alcamo, di proprietà dell'odierno deducente ed il confinante terreno costituente la Parte_1 9
Particella 210 del Foglio di Mappa n.58, di proprietà dell'attrice , CP_1 con l'attuale esistente recinzione, estendendo la verifica anche ai confini di fondi di soggetti terzi, anche se detti fondi si trovano a notevole distanza, per verificare se i proprietari di detti fondi a loro volta non hanno determinato, anche involontariamente, la modifica dell'estenzione dei fondi loro confinanti con conseguente spostamento del loro confine, il tutto fino ad arrivare ai fondi oggetto di causa.
B) – verificare la corrispondenza del confine tra il terreno costituente le
Particelle 513 – 194 e 370 del Foglio di Mappa n.58 del Comune di Alcamo, di proprietà dell'odierno deducente , ed il confinante terreno Parte_2 costituito dalle Particella 210 e 371 del detto del Foglio di Mappa n.58, di proprietà dell'attrice , con l'attuale esistente recinzione, estendendo la verifica CP_1 anche ai confini difondi di soggetti terzi, anche se detti fondi si trovano a notevole distanza, per verificare se i proprietari di detti fondi a loro volta non hanno determinato, anche involontariamente, la modifica dell'estenzione dei fondi loro confinanti con conseguente spostamento del loro confine, il tutto fino ad arrivare ai fondi oggetto di causa.
Ai sensi dell'art.210 c.p.c., ordini alla
[...]
con sede in Palermo ( Controparte_8
90144) in Via Valdemone n.44, di esibire in giudizio, al fine di essere acquisiti al processo, la < riguardante l'assetto Controparte_9 planimetrico dei fondi di proprietà / / con CP_1 Parte_4 Pt_6 particolare riferimento ai tre allineamenti (AMPIEZZA – NUMERO DI FILARI –
segnati in verde con le lettere A Controparte_10
B e C nell'allegata Foto Aerea del Volo SAS Palermo del 25-07-1994 Scatto 0056
( S/N141289 ) Comune di Alcamo C.da Santa Lucia >> come richiesto con la lettera datata 18/01/2020 raccomandata ar del 20/01/2020 N.15338473250-7 inviata alla predetta Controparte_11
[...] [...]
[...]
anch'essa prodotta a prova contraria e depositata unitamente alla
[...] presente memoria (Allegati n.35 e 36 della produzione ). Parte_4
- ammettersi INTERROGATORIO FORMALE DI sul CP_1 seguente articolato:
1) << Vero è che il terreno costituito dalle Particelle 210-211-371 del Foglio di Mappa 58, da me avuto in eredità da mio padre era coltivato a Controparte_5 vigneto come risulta dalle foto allegate alla “Relazione Tecnica di Perizia dell'Ing. costituente l'Allegato n.33 produzione che mi Persona_4 Controparte_6 vengono esibite ? >>;
- ammettersi Prova Testimoniale, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, con il sig. , nato ad [...] il [...], ivi _1 residente in [...], sul seguente capitolato di prova per dire:
1) << Vero è che il terreno costituito dalle Particelle 210-211-371 del Foglio di Mappa 58, ricevuto da mia sorella in eredità da mio padre CP_1 _5
, era coltivato a vigneto come risulta dalle foto allegate alla “Relazione
[...]
Tecnica di Perizia” dell'Ing. costituente l'Allegato n.33 Persona_4 produzione che mi vengono esibite ? >>; Parte_4
- ammettersi Prova Testimoniale con l'Ing. , residente Persona_4 nel Corso dei Mille n° 166, con studio in Alcamo nella Via Commendatore Dott.
Navarra n.1, sui seguenti capitolati di prova per dire:
1) << Vero è che ho redatto la Relazione Tecnica Di Perizia, con Foto, “
Relazione Tecnica di Perizia”, con Foto, a mia firma Ing. Persona_4 asseverata con giuramento in data 24/01/2020 innanzi il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo, che mi Persona_5 viene esibita e riconosco e che confermo in toto in tutte le sue parti e in tutte le sue
Foto, e che costituisce l'Allegato n.33 della produzione ? >>; Parte_4
2) << Vero è che ho personalmente verificato tutto quanto da me riportato nella detta Relazione Tecnica Di Perizia, con Foto, da me redatta, asseverata con 11
giuramento in data 24/01/2020 indicata al superiore capitolato di prova n.1) ? >>.
- ad integrazione della precedente richiesta disporsi CONSULENZA
TECNICA D'UFFICIO al fine di verificare, sulla scorta di tutti gli atti e documentazione prodotti depositati e depositandi dagli odierni e PT Pt_2 con particolare riferimento alla “ Relazione Tecnica di Perizia”, con Foto, a firma dell'Ing. , asseverata con giuramento in data 24/01/2020 innanzi Persona_4 il Funzionario Giudiziario Dott.ssa dell'Ufficio del Giudice di Persona_5
Pace di Alcamo, costituente l'Allegato n.33 della produzione , ed Parte_4 alla documentazione odierna ( Allegati nn.34-35 e 36) la corrispondenza, con
l'attuale esistente recinzione posta dal , anche per il coniuge tra i PT Pt_2 fondi oggetto di causa, del detto confine di fatto esistente, come sopra dimostrato dalla Relazione di Perizia dell'Ing. ( Allegato n.33 produzione Per_4 CP_6
) , tra il terreno costituente le Particelle 500 - 513 – 194 e 370 del Foglio di
[...]
Mappa n.58 del Comune di Alcamo, di proprietà degli odierni deducenti ed il confinante terreno costituente la Particella 210 e 371 del Foglio di Mappa n.58, di proprietà dell'attrice , da una parte e il confinante terreno di CP_1 proprietà altrui ( , costituito dalle particelle 225 e 195, dall'altra parte, Pt_6
accertando che lo stato dei luoghi è tale almeno dall'anno 1987, come risulta dalle Foto allegate alla Relazione di Perizia dell'Ing. , asseverata Persona_4 con giuramento, e che costituisce l'Allegato n.33 della produzione CP_6
;
[...]
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede sin
d'ora disporsi sulla scorta della Controparte_12 documentazione in atti prodotta dagli odierni , perdeterminare in Parte_4
€400,00 l'indennità dovuta alla sig.ra per la detta costituenda servitù CP_1 coattiva, come da domanda riconvenzionale subordinata.
Si chiede inoltre ammettersi tutti i documenti depositati ai fini dell'inibitoria.
Ci si oppone alle prove testimoniali formulate dall'attrice sia CP_1 12
per le dette avvenute decadenze, pagg.24 e 25 delle dette”NOTE DI TRATTAZIONE
SCRITTA in sostituzione dell'udienza del 21/04/2023”, sia per tutti i seguenti motivi
e precisamente:
- - - si contesta quanto affermato dall'attrice in ordine alla CP_1 deduzione della Prova Testimoniale col teste sig. . _1
Inoltre: ci si oppone alla detta prova col teste sig per i seguenti _1 motivi e precisamente:- ci si oppone ai capitoli di prova 7), 8) in quanto sono: indeterminati ed indeterminabili;
irrilevanti ed ininfluenti.
- - - ci si oppone alla prova col teste sig. per i seguenti motivi: Tes_4
- i capitoli di prova 10), 11) e 12) sono inammissibili anche in quanto:
- indeterminati ed indeterminabili;
- irrilevanti ed ininfluenti.
- - - ci si oppone alla prova col teste sig. per i seguenti Testimone_5 motivi:- i capitoli di prova 13), 14) e 15) sono inammissibili anche in quanto:
- indeterminati ed indeterminabili;
- irrilevanti ed ininfluenti.
Inoltre, ci si oppone alla prova testimoniale col teste sig. , Testimone_6 formulata dai signori e per i seguenti motivi e CP_2 Controparte_3 precisamente: - - - tutti i capitoli di prova, dal capitolo I) al capitolo V), sono:
- indeterminati ed indeterminabili;
- contengono valutazioni e manifestazioni di giudizio inammissibili”
Conclusioni per : CP_1
“PIACCIA ALL' ILL.MA CORTE DI APPELLO
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
-confermare il rigetto dell'istanza di sospensiva della sentenza perché carente dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
- in via preliminare ed in rito ordinare all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti della terza chiamata Controparte_13
Nel merito:
- in via principale, rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto ed 13
in diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di risposta e delle note di trattazione scritta dell'odierna parte appellata, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
- In subordine, nella denegata, ma non temuta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte appellante, stabilire che il percorso della servitù di passaggio da costituire ex novo o da ampliare, insista sulla particella n. 210 di proprietà della OR per arrestarsi al raggiungimento della parte iniziale CP_1 della particella n. 513 di proprietà della sig.ra , il tutto nel rispetto Parte_2 del limite del minore aggravio a carico del fondo servente così come stabilito dalla legge.
-Per l'effetto, condannare la parte appellante alla corresponsione di un indennizzo per la costituzione della servitù, determinato in € 6.300,00 ovvero nella misura minore o maggioredeterminata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo
In via istruttoria:
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti anche nel presente giudizio e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammetterle, si insiste nell'ammissione delle prove articolate in primo grado dalla parte attrice e non ammesse ed anche nelle contestazioni ed eccezioni, formulate nelle memorie 183 cpc., delle prove ex adverso richieste.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per e : CP_2 Controparte_3
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Nel merito: ritenere e dichiarare l'appello inammissibile nella parte in cui riguarda la 14
posizione degli odierni comparenti e che pertanto i signori e CP_2 CP_3 devono essere estromessi dal presente giudizio o, comunque, che l'appello è privo di effetti o infondato nei loro riguardi.
Rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante, nessuna esclusa, poiché infondate in fatto e in diritto, inconducenti e in quanto decaduto dal termine e pertanto rigettare l'appello in toto perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio CON DISTRAZIONE
DELLE STESSE AL SOTTOSCRITTO PROCURATORE E DIFENSORE
ANTISTATARIO CHE HA ANTICIPATO SPESE MA NON HA RISCOSSO
ONORARI”
Conclusioni per CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• Rigettare l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2 perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
• In ogni caso, rigettare poiché infondate in fatto ed in diritto le domande proposte della Signora nei confronti della Signora Pt_2 CP_4
• In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dalla Sig.ra nei confronti della Sig.ra ritenere e Pt_2 CP_4 dichiarare che la Signora ha diritto di essere garantita e manlevata dai CP_4
Sig.ri ed da ogni e qualsivoglia responsabilità, onere e CP_3 CP_14 condanna.
• Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%
I.V.A. e C.P.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 914/2022 il Tribunale di Trapani, decidendo sulle domande avanzate da nei confronti di e al CP_1 Parte_1 Parte_2 15
fine di accertare e determinare il confine tra il proprio terreno (sito in Alcamo, c/da
Maruggi iscritto al catasto terreni al foglio 58, particelle n. 210 e 371) e il terreno di proprietà dei convenuti (di cui al foglio 58, particelle 500, sub 1, 2, 3, di proprietà
e foglio 58, particelle 513, 194 e 370 di proprietà ), nonché sulle PT Pt_2 ulteriore domande subordinatamente avanzate in via riconvenzionale dai convenuti onde ottenere la costituzione (in ampliamento o ex novo) di una servitù di passaggio nonché di essere garantiti e manlevati da qualsiasi responsabilità, oneri e condanne, in caso di soccombenza, dai propri danti causa, e CP_2 Controparte_3
terzi chiamati nel processo unitamente alla CP_4 Controparte_15
- quest'ultima chiamata in causa dai predetti e
[...] CP_2
e rimasta contumace - all'esito dell'istruttoria svolta (in via documentale, CP_3 nonché a mezzo di prove orali e con l'espletamento di una c.t.u.):
- determinò il confine tra il fondo di proprietà dell'attrice e dei convenuti, individuandolo in quello identificato dal CTU negli schemi di rilievo riprodotti a pag. 34 e 36 della relazione di perizia;
- accertò che l'attuale recinzione tra i fondi ricade all'interno della proprietà attorea (particella 210) ad una distanza che varia da 0 mt (al confine con la particella n. 370) ad un massimo di 4 mt. (al confine con la particella n. 189) , occupando una superficie di mq. 574, evidenziata dal CTU nello schema di rilievo riprodotto a pag.
36 della relazione di perizia;
- ordinò ai convenuti e la rimessa in Parte_1 Parte_2 pristino dello stato dei luoghi con rimozione della recinzione apposta e rilascio in favore di della porzione di terreno occupata;
CP_1
- autorizzò l'attrice ad apporre i termini sul confine così come determinato nella relazione di perizia;
- rigettò la domanda riconvenzionale di costituzione di servitù coattiva di passaggio in ampliamento o ex novo a carico della particella 210 di proprietà attorea;
16
- rigettò la domanda di garanzia e manleva avanzata dai convenuti nei confronti dei chiamati e CP_4 Controparte_3 CP_2
- condannò e a rifondere in favore Parte_1 Pt_2 Parte_2 dell'attrice e dei terzi chiamati costituiti le spese processuali;
- pose definitivamente le spese di CTU a carico di e Parte_1 [...]
. Parte_2
Il Tribunale, qualificata la domanda attorea quale actio finium regundorum, reputò innanzi tutto non fondata l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti, essendo l'unica prova offerta sul punto dagli eccipienti rappresentata dalla recinzione tra i fondi, pacificamente eretta soltanto nell'anno 2014, e in assenza di atti di possesso da parte dei relativi danti causa, risultando peraltro dalle foto di cui alla c.t. di parte convenuta il carattere incolto del fondo viciniore. Escluse poi che, in base al tenore delle deposizioni raccolte, fosse stato dimostrato l'accordo, supposto dai convenuti, con , figlio dell'allora proprietario del fondo, _1
, dante causa dell'attrice, in ordine alla recinzione eseguita nel Controparte_5 novembre 2014, in mancanza peraltro di ogni eventuale potere rappresentativo, in capo al predetto , della volontà del genitore. Procedette dunque alla _1 individuazione del confine e, esclusa la presenza di segni di demarcazione nella documentazione variamente prodotta e dato conto altresì della mancata rilevazione, da parte del c.t.u., di termini di confine in campo atti a determinare in maniera univoca la posizione dello stesso, ritenne il citato confine determinabile sulla base delle sole risultanze catastali. Indi, richiamati gli esiti della c.t.u. espletata sulla sussistenza di una discrasia tra il confine catastale e la situazione di fatto, con il posizionamento della recinzione da parte dei convenuti sul fondo di proprietà dell'attrice (particella 210), per una superficie totale occupata indebitamente dai convenuti di mq. 574, respinti i rilievi di nullità della c.t.u. pure sollevati dai convenuti, aderì alle conclusioni raggiunte dal consulente.
Il Tribunale ritenne poi infondata la domanda riconvenzionale di costituzione 17
coattiva della servitù in assenza di prova della compromissione delle invocate esigenze connesse allo sfruttamento agricolo del proprio fondo connessa all'arretramento della recinzione apposta, osservando al contempo che il medesimo fondo di proprietà risulta essere già provvisto di una servitù di passaggio Pt_2 insistente sul fondo di proprietà in base a quanto indicato nel titolo di PT acquisto dell'appezzamento di terreno, e che nessuna prova è stata offerta circa l'inidoneità o insufficienza del passo esistente ai bisogni del fondo. Respinse in ultimo anche le domande di garanzia, stante la pacifica mancata modificazione dei luoghi da parte di ciascuno dei danti causa di e . PT Pt_2
2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame e Parte_1 [...]
. Parte_2
Si è costituita , preliminarmente eccependo la disintegrità del CP_1 contraddittorio nei confronti della ditta e, nel merito, Controparte_13 contestando i motivi di gravame, domandandone la reiezione.
Si sono costituiti, con un'unica comparsa, e , CP_2 Controparte_3 preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa nei confronti di essi convenuti per difetto di specificità dei motivi e del requisito di autosufficienza, oltre che per contraddittorietà, e comunque chiedendone, nel merito, il rigetto.
Si è costituita anche instando anch'essa per la conferma della CP_4 sentenza gravata e chiedendo, in subordine, di essere garantita e manlevata da ogni responsabilità da e . CP_2 Controparte_3
Scaduto il termine perentorio assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sul difetto di disintegrità del contraddittorio sollevata da . CP_1 18
Ed invero, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. 4303/2023), le ragioni che presiedono all'osservanza della norma processuale di cui all'art. 331 c.p.c. sono a tutela dei principi di ordine generale sul giudicato e sulla sua formazione e di coloro che, dopo aver partecipato in primo grado al giudizio nel concreto atteggiarsi del rapporto dedotto in lite, in quanto non chiamati nel giudizio di appello, si trovino ad essere pregiudicati nelle loro posizioni di contro ai principi di concentrazione ed utile svolgimento del giudizio;
siffatto interesse risulta, peraltro, meritevole di tutela solo qualora le parti che facciano valere la non integrità del contraddittorio restino svantaggiate dalla mancata partecipazione del terzo pretermesso nel loro interesse sostanziale o nella loro pretesa al bene della vita coltivato in giudizio, il che non avviene (i) là dove quanto ottenibile in giudizio dalla parte, all'esito della reclamata partecipazione di quel terzo, non possa essere una pronuncia di merito a sé favorevole, dovendosi, inoltre, alla luce del c.d. giusto processo, ritenere superata una visione formalistica del contraddittorio, sicché si deve intervenire su di esso con la prospettiva di assicurare che esso si svolga tra le parti che effettivamente dimostrino di avervi interesse, nonché (ii) quando le cause non siano inscindibili o dipendenti l'una dall'altra, perchè in tal caso trova applicazione l'art. 332 c.p.c., e le pronunce sulle domande cumulate non impugnate nei termini di cui agli artt. 326 e 326 c.p.c., divengono irrevocabili, non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio di gravame porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno avanzato appello (cfr. Cass.
31827/2022 e Cass. 41490/2021).
Nel caso in esame, non solo non risulta ravvisabile un effettivo interesse di alla reclamata partecipazione della terza – nei cui CP_1 Controparte_13 confronti la predetta non vanta né ha mai azionato alcuna pretesa – ma non CP_1 appare nemmeno ravvisabile un interesse della detta terza ad avere conoscenza del presente giudizio di gravame, non avendo gli originari chiamanti della
[...]
[...] [...]
[...]
e già vittoriosi nel pregresso grado rispetto alle Parte_7 CP_2 CP_3 domande nei loro confronti proposte dai convenuti odierni appellanti, reiterato nella presente sede, nemmeno in via meramente subordinata, la specifica domanda di manleva proposta invece nel precedente grado nei confronti della citata società cooperativa e respinta dal primo Giudice, così mostrando, in definitiva, di avervi rinunciato ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
4. Può dunque procedersi all'esame, nel merito, dei motivi di gravame che, nel complesso, pur nell'eterogeneità delle argomentazioni non sempre ordinatamente esposte dagli appellanti e in massima parte riproduttive delle difese già svolte nel pregresso grado, consentono comunque di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata e le ragioni di dissenso, con superamento, pertanto, dei profili di inammissibilità denunciati da alcuni dei convenuti.
Con il primo motivo, gli impugnanti, oltre a contestare l'assunta omessa valutazione da parte del primo Giudice della causa petendi e del petitum come indicati dall'attrice nel pregresso grado, eccepiscono, in definitiva, che CP_1
e i terzi chiamati nel giudizio non hanno adempiuto all'invito alla mediazione
[...] disposto dal Giudice all'esito della prima udienza del 26.3.2019, in mancanza di prova di domande giudiziali portate in mediazione;
sostengono pertanto l'improcedibilità di tutte le domande giudiziali formulate da e dai CP_1 terzi chiamati, erroneamente non dichiarata dal primo Giudice.
Censurano quindi, con il secondo motivo, la omessa valutazione, da parte del primo Giudice, delle dichiarazioni di parte attrice e della foto aeree in atti, con conseguente assunta errata determinazione del confine tra i fondi in questione.
Sostengono che dalle difese esposte da , oltre che dal contenuto della CP_1 lettera-fax del 15.9.2016, si evince che il fondo di proprietà di Controparte_5 padre di e da quest'ultima ereditato nell'anno 2015, era coltivato e CP_1 curato a vigneto fino ai relativi confini, laddove i fondi di proprietà degli odierni appellanti sono rimasti per lungo tempo incolti ed abbandonati, in ciò concretandosi 20
la demarcazione del confine tra i fondi. Si soffermano dunque sulle foto aeree del mese di novembre 2009, in quanto rappresentative dei suddetti stati di coltivazione dei fondi, sì che, ritenendo tali elementi, unitamente alle ulteriori Foto Aeree ed
Aerofogrammetria prodotte essi odierni appellanti con la annessa c.t.p., idonei alla determinazione del confine, a loro dire rappresentato dall'estremo limite della coltivazione a vigneto con impianto a spalliera di proprietà censurano il CP_1 ricorso, da parte del primo Giudice, alle sole risultanze catastali.
Contestano poi, con il terzo motivo, la determinazione del confine da parte del c.t.u., sollevando profili di nullità e illegittimità della relazione dell'ausiliare. In particolare, e ribadita l'assunta idoneità degli elementi indicati nel precedente motivo a consentire la determinazione del confine, riproducono le contestazioni già mosse all'elaborato peritale nel corso del pregresso grado, in punto, tra l'altro, di: mancata considerazione da parte del c.t.u. di tutte le Foto Aeree;
mancata fissazione di un ulteriore sopralluogo da parte del c.t.u. dopo avere ricevuto dalle parti le aerofotogrammetrie in buona risoluzione;
erroneità e incompletezza dei rilievi eseguiti;
mancata esecuzione di un ulteriore sopralluogo per verificare la correttezza ed esattezza delle operazioni di mera sovrapposizione catastale dallo stesso c.t.u. compiute;
misurazioni errate e conseguente errata determinazione dell'estensione di fondi confinanti. Richiamano gli esiti delle indagini eseguite dal proprio c.t.p. con riferimento alle foto tratte dal Volo del 1987, Parte_8 fotogramma 2009, foto tratta da Google Earth dell'11.6.2018, foto tratta dal Volo
S.A.S. Palermo del 1994, e sostengono che la differenza tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione catastale degli stessi vi è sempre stata (almeno a partire dal 1987).
Negano poi che in occasione del secondo sopralluogo eseguito dal c.t.u. il 21.5.2021 lo stesso abbia effettuato il rilievo con strumentazione GPS sia dei luoghi di causa che di alcuni punti dei fabbricati e confini circostanti necessari, osservando al contempo che sono successive al citato secondo e ultimo sopralluogo le richieste di fogli di mappa all'Agenzia delle Entrate, sì che assumono che il c.t.u. abbia svolto, 21
in definitiva, indagini e operazioni peritali mai comunicate alle parti.
Con il quarto motivo, si dolgono della ritenuta, da Tribunale, infondatezza dell'eccezione di usucapione dai medesimi odierni appellanti sollevata nel pregresso grado. Ribadiscono le argomentazioni già svolte sulle condizioni di coltivazione dei fondi confinanti e, dunque, sul carattere incolto e in sostanziale stato di abbandono del fondo oggi di proprietà degli stessi impugnanti, osservando al contempo che nessuno dei danti causa ha modificato l'indicato stato di fatto e di diritto, come evincibile anche dagli atti di compravendita, oltre che dal tenore delle difese svolte dai terzi chiamati, senza modificare dunque l'assetto planimetrico con gli annessi confini risultante dalle su richiamate foto aeree.
Con il quinto motivo, insistono nell'eccezione di inammissibilità dell'azione di regolamento dei confini, per avere voluto camuffare con CP_1
l'introdotta “Azione di Regolamento di Confine ex Art.950 C.C.” la diversa azione di rivendicazione, cercando comunque di ottenerne gli effetti. Ribadiscono, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione ex art. 950 c.c. proposta dall'avversaria, reiterando la tesi della ricostruzione del confine in base allo stato di coltivazione dei fondi, secondo quanto già indicato con il secondo motivo di gravame;
si soffermano poi sugli esiti delle prove testimoniali espletate, in relazione al presunto accordo sulla recinzione apposta in data 19.11.2014, contestualmente rinviando alle ragioni di cui al settimo motivo di gravame.
Reiterano, con il sesto motivo, la fondatezza delle domande di garanzia proposte nei confronti di e in base a quanto sopra CP_2 CP_3 CP_4 indicato.
Con il settimo motivo, ripropongono l'argomento della determinazione consensuale del confine tra il fondo ed i fondi e , CP_1 PT Pt_2 soffermandosi sugli esiti delle prove testimoniali raccolte e assumendo contrastare quando riferito dal teste con il tenore delle difese svolte dalla _1 controparte CP_1 22
Si dolgono, con l'ottavo motivo, del rigetto della subordinata domanda di costituzione della servitù in favore del fondo di proprietà , in quanto fondato, Pt_2 detto rigetto, su argomentazioni – attinenti all'inidoneità o insufficienza del passo esistente ex art. 1052 n. 1 c.c. – che potevano essere proposte soltanto dalla parte e che da quest'ultima non sono state sollevate. CP_1
Censurano infine, con l'ultimo motivo di gravame, la disposta condanna a carico di entrambi gli appellanti alla refusione delle spese processuali sostenute dai terzi e in quanto chiamati in causa da , e CP_3 CP_2 Parte_1 CP_4
in quanto chiamata in causa da , e assumono inoltre l'erroneità della
[...] Pt_2 liquidazione, poiché parametrata su un valore indeterminabile della causa, invece che ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e con riferimento dunque al reddito dominicale delle particelle interessate.
4.1. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione, di cui al primo motivo di gravame, di improcedibilità della domanda avanzata da nel pregresso grado CP_1 nonché dai terzi chiamati.
L'eccezione, oltre ad essere stata tardivamente proposta, in quanto non sollevata nel pregresso grado né nel corso della prima udienza del 26.3.2019 – all'esito della quale il Giudice, rilevato che non tutte le domande erano state oggetto di mediazione, rimetteva le parti in mediazione – né nel corso della prima udienza successiva all'espletamento della mediazione disposta dal G.I. (cfr. i verbali di udienza dinanzi al Tribunale del 19.9.2019 e del 5.11.2019), appare comunque infondata, atteso che emerge dagli atti di causa non solo l'esperimento, prima dell'introduzione processo, della procedura di mediazione a cura di , CP_1 risoltasi con il verbale negativo del 17.2.2017, ma anche, e in ogni caso, che la ulteriore mediazione disposta dal G.I. ed espletata dalle parti ha avuto ad oggetto l'intera controversia, con il chiaro richiamo nei verbali di mediazione in atti anche alle domande proposte da nel giudizio già pendente e alle eccezioni CP_1 sollevate dai convenuti. 23
4.2. Deve ora trattarsi delle doglianze attinenti alla ammissibilità e fondatezza dell'azione di regolamento dei confini proposta da , di cui ai motivi CP_1 secondo, terzo, quinto e settimo dell'atto di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione.
Tali motivi non sono fondati.
È innanzi tutto correttamente qualificata come actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (cfr. Cass. 2297/2017). Rientra, dunque, nell'azione ex art. 950
c.c. (e non nella rivendicazione) la situazione, analoga a quella per cui è processo, in cui un proprietario lamenti l'usurpazione di una striscia di terreno confinante, purché il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell'attore (v. Cass.
4703/1997).
Premesso che l'incertezza sulla delimitazione tra due proprietà confinanti può essere sia di tipo oggettivo, quando manchi una delimitazione visibile tra le due proprietà (come, ad esempio, termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, cfr. Cass. 3723/2011), sia di tipo soggettivo, quando esiste una demarcazione visibile tra i due fondi ma non vi sia rispondenza tra il confine apparente e quello reale, deve innanzi tutto ritenersi sussistente nel caso concreto il citato presupposto dell'azione, non potendosi ricavare né dal tenore delle difese di
, né dalle foto aeree variamente richiamate dagli appellanti l'esistenza CP_1 24
di una delimitazione certa e visibile, nel senso su indicato, tra le due proprietà, non riconducibile alla sola estensione delle colture presenti sul fondo e, dunque, CP_1 non individuabile nell'estremo limite della coltivazione a vigneto di proprietà
come invece sostenuto dagli odierni impugnanti (v. in particolare nel CP_1 secondo e quinto motivo di appello), tenuto conto del resto delle stesse esigenze della coltivazione. L'unica delimitazione visibile nei fotogrammi in atti risale ad epoca successiva all'anno 2014 (v. in particolare, il fotogramma da Google Earth
2017 nella relazione del c.t. di parte attrice nel pregresso grado) e coincide con la recinzione oggetto di causa, di cui si duole. CP_1
Deve ora osservarsi che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 950 c.c., il quale verte sull'accertamento quantitativo del diritto di proprietà con effetto recuperatorio della porzione di immobile posseduta illegittimamente dal confinante (cfr. Cass.
13986/2010 e, tra le più recenti, Cass. 7944/2020), si caratterizza in quanto ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto (vindicatio duplex incertae partis)
e, sul versante probatorio, ogni mezzo di prova è ammesso, dovendosi attribuire particolare rilevanza, nel caso di fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, ove i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo (cfr. Cass. 11322/2020, Cass. 17756/2015
e Cass. 512/2006). Rimane fermo il ricorso all'accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali, in ipotesi di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi ovvero qualora gli elementi raccolti, per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità, risultino inidonei alla determinazione certa del confine (v.
Cass. 14020/2017).
Nel caso in esame, esclusa, come detto, la presenza nelle foto aeree di specifici segni di demarcazione tra i fondi, quanto meno sino all'epoca della realizzazione della recinzione per cui è processo, pacificamente apposta dagli 25
odierni appellanti il 19.11.2014, nessun elemento significativo agli indicati fini si ricava dai titoli di acquisto – che richiamano i dati catastali – rivelandosi, per altro verso, non decisiva la ordinanza del Tribunale di Trapani del 20.4.2004 (v. nel fascicolo di ) che ha dichiarato esecutivo un progetto di divisione, CP_1 relativo invero a numerosi e altri beni immobili variamente dislocati, tra CP_16
e , con attribuzione a quest'ultimo, dante causa di
[...] Controparte_5 CP_1
il terreno di c.da Maruggi peraltro all'epoca comprensivo di ulteriori
[...] particelle non rilevanti agli odierni fini, ed indicativo anch'esso dei soli dati catastali.
Nessun termine di delimitazione, poi, è stato rinvenuto dal c.t.u. sui luoghi di causa, come cippi, picchetti o manufatti, atti a determinare in maniera univoca la posizione del confine.
Ne deriva che corretto si rivela, contrariamente a quanto ritenuto dagli impugnanti (v. in particolare il terzo motivo di gravame), il riferimento in definitiva operato dal Tribunale alle risultanze catastali, secondo quanto ricostruito dal consulente nominato.
Non ricorrono, del resto, i profili di nullità e illegittimità denunciati nell'atto di appello relativamente alle operazioni peritali espletate.
Ed invero, le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (come, ad esempio, il catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, peraltro anche dopo la chiusura delle operazioni peritali (v. Cass. 6098/1982 e più recentemente Cass. 13109/1992). Non risulta inoltre che dopo l'acquisizione della documentazione indicata dagli appellanti, il consulente abbia eseguito ulteriori accessi, differenti da quelli riportati nell'elaborato, risalendo del resto ad epoca antecedente all'ultimo sopralluogo del
21.5.2021 l'autorizzazione concessa dal G.I. il 17.5.2021 per l'utilizzo della 26
strumentazione GPS per il rilievo topografico (autorizzazione richiesta dal c.t.u. il
14.5.2021, per come evincibile dagli atti del fascicolo del pregresso grado).
Quanto al contenuto della relazione, sono dettagliatamente esposte nell'elaborato, ed esaustive rispetto ai quesiti posti, le indagini svolte dal c.t.u. con la metodologia applicata anche attraverso il riferimento alle mappe di impianto o agli estratti di mappa più attendibili, variamente confrontate dal c.t.u. e sottoposte a specifiche procedure di georeferenziazione, tutte puntualmente descritte nell'elaborato in atti, con i calcoli delle coordinate dei punti di confine.
Dalle complesse indagini svolte dal c.t.u. è emerso che la recinzione in paletti di cemento e rete metallica di cui oggi si discute non corrisponde al confine catastale tra i due fondi oggetto di causa, bensì sconfina sulla particella 210 (di proprietà
per una misura minima di mt.
0.00 ed una massima di mt.
4.00 per una CP_1 superficie totale occupata di mq. 574 (v. anche la rappresentazione grafica a pag.
36 della relazione del c.t.u.).
Per ciò che attiene poi al presunto accordo sull'esatto posizionamento della recinzione (v. il settimo motivo di gravame), nessuno tra gli elementi raccolti e/o indicati dagli appellanti autorizza a ritenere in concreto intervenuto un regolamento amichevole della linea di confine, tale da precludere l'iniziativa assunta da CP_1
[...]
E' appena il caso di rilevare, infatti, che anche ammesso che , _1 figlio dell'allora proprietario , fosse andato sui luoghi al momento Controparte_5 dell'apposizione della recinzione, non solo non risulta che in tale occasione i presenti avessero concordato il posizionamento e le distanze come in effetti realizzato dall'odierna parte appellante (il teste a peraltro dichiarato Tes_7 di “non” avere “partecipato in prima persona a questa conversazione” tra PT
e in quanto egli era “distante” e che “Al termine di questa
[...] _1 discussione tra i due” era stato “il sig. ” a riferire al testimone “che andava PT tutto bene e che potevamo procedere a posizionare i paletti, nei punti corrispondenti 27
ai picchetti” mentre “IL Sig. già se ne era andato, quando il _1 PT
… ha riferito ciò”), ma nemmeno risulta, come pure e in ultimo rilevato dal
Tribunale, che, quand'anche un accordo fosse realmente intervenuto, il soggetto interpellato avesse un qualche potere di rappresentare il proprietario.
Consegue, da quanto sin qui esposto, la reiterata fondatezza dell'azione esperita da con la conferma delle annesse statuizioni adottate dal CP_1 primo Giudice.
4.3. Non vale, del resto, a paralizzare la pretesa dell'attrice nel pregresso grado l'eccezione di usucapione, reiterata dagli appellanti con il quarto motivo di gravame, dovendosi anche in tal caso ribadire il rigetto dell'eccezione come già disposto dal Tribunale.
E' invero lo stesso tenore delle argomentazioni esposte dagli appellanti, in relazione al sostanziale stato di abbandono del terreno ad essi pervenuto e che si sarebbe mantenuto negli anni, in assenza di opere o modifiche che nemmeno i relativi danti causa avrebbero mai posto in essere, ad evidenziare l'assenza di atti di possesso e/o di signoria sul bene e, in particolare, sulla striscia di terreno per cui
è causa, tali da integrare la fattispecie acquisitiva invocata. L'unica attività materiale dedotta è rappresentata dall'apposizione della recinzione che, poiché avvenuta, secondo quanto indicato dagli stessi appellanti, nell'anno 2014, non sarebbe comunque, per come già rilevato dal primo Giudice, temporalmente sufficiente per il riconoscimento dell'acquisto a titolo originario.
4.4. E' del pari infondato il sesto motivo di appello, con cui gli impugnanti reiterano le domande di garanzia dispiegate nei confronti dei terzi chiamati e CP_3 CP_2 CP_4
In assenza di opere o modifiche dello stato dei luoghi riconducibili ai predetti terzi chiamati, in base a quanto riferito dai medesimi impugnanti, e dovendosi per converso ricondurre unicamente all'iniziativa assunta dall'odierna parte appellante l'arbitraria apposizione della recinzione che ha dato luogo, nella preesistente 28
mancanza di segni certi di delimitazione tra i fondi, anche ad una incertezza di tipo soggettivo, deve ribadirsi la reiezione delle domande di garanzia.
4.5. Passando ora alla domanda di costituzione coattiva in ampliamento o ex novo della servitù a vantaggio del fondo , non ricorre il vizio della pronuncia Pt_9 censurato con l'ottavo motivo di gravame e deve essere, ancora una volta, confermato il rigetto delle annesse pretese.
Al di là della dubbia estensione della prospettata servitù (da ampliare e/o costituire ex novo) che parrebbe altresì interessare, dal lato passivo, anche la proprietà [v. a pagg. 2, 10 e 13 della comparsa responsiva dei convenuti PT nel pregresso grado, e v. anche nell'atto di acquisto del 26.8.2015 in favore di dove si fa riferimento ad un “diritto di passaggio da esercitarsi su Parte_10 una stradella della larghezza di metri sette …, che partendo dalla Strada
Provinciale corre ed insiste su proprietà distinta con la particelle 190 e PT
191 e poi girando verso il terreno di proprietà corre a fianco del confine Per_6 del detto terreno di proprietà su terreno di proprietà Per_6 Persona_7
(particella 5000) sino a raggiungere il terreno oggetto delle presente vendita”], va comunque rilevato che, quanto alla richiesta di ampliamento della servitù esistente, costituiscono condizioni essenziali dell'azione, che spetta al richiedente allegare, dedurre ed offrire, la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del presunto fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare, e la realizzabilità dell'ampliamento nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1051 c.c.. La necessità di ampliare il passaggio coattivo va, infatti, collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e, quindi, anche subordinatamente all'accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione (v. tra le altre Cass. 382/2010 e Cass. 8192/2000). 29
Nel caso in esame, nessun concreto elemento la richiedente ha offerto onde comprovare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'ampliamento richiesto.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla domanda di costituzione ex novo della servitù coattiva a carico, specificamente, del fondo atteso che la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un CP_1 fondo non intercluso postula, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria e tale requisito, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola (v. Cass. 5489/2006). In assenza di siffatta prova, che era onere dell'attrice in riconvenzione offrire, la relativa domanda è stata correttamente respinta dal Tribunale.
Rimane assorbita la richiesta di indennizzo subordinatamente reiterata da
CP_1
4.6. La sentenza gravata deve essere infine confermata anche nella parte attinente al governo delle spese, con reiezione dell'ultimo motivo di gravame, rivelandosi la statuizione del Tribunale, innanzi tutto, conforme al canone della soccombenza anche con riferimento al rapporto processuale tra la parte convenuta chiamante nel pregresso grado e i terzi chiamati vittoriosi, e ripartendosi, comunque, l'obbligazione (solidale) di refusione delle spese processuali, in concreto posta a carico di entrambi gli odierni appellanti, nei rapporti interni in parti uguali tra i coobbligati (art. 1298 c.c.).
Va confermato il parametro nella specie richiamato dal primo Giudice per la liquidazione delle spese processuali, con il riferimento alle cause di valore indeterminabile, tenuto conto della molteplicità delle domande avanzate nello stesso processo, non tutte di valore determinabile (si consideri, ad esempio, con 30
riferimento alle domande riconvenzionali, l'incerta individuazione del/i fondo/i servente/i con gli annessi valori, nonché il tenore delle domande di manleva), sì che la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (cfr. Cass.
16318/2011).
5. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado, con conseguente condanna della parte appellante soccombente a rifondere in favore delle controparti le citate spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile-bassa complessità) della lite e della natura, contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con distrazione, quanto alle spese liquidate in favore della parte appellata in Persona_7 favore del relativo difensore, avv. Alessandro Finazzo, dichiaratosi antistatario.
Stante il rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta il gravame interposto da e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 914/2022 resa dal Tribunale di Trapani in data 27.10.2022; condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata CP_1
nonché in favore della parte appellata e e
[...] CP_2 Controparte_3 inoltre, in favore dell'ulteriore parte appellata le spese processuali CP_4 che liquida, per ciascuna delle dette parti, in complessivi €. 4.000,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre, quanto alle spese liquidate per al relativo difensore, avv. Alessandro Finazzo, dichiaratosi Parte_11 antistatario;
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dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 25.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo