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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 373 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, (PI Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Salvo nel cui studio in Rose, Via Gen. P.IVA_1
Carlo Alberto dalla Chiesa, 37/D è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice opponente -
E
(quale concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: e Controparte_2 P.IVA_2
Partita Iva n. ), elettivamente domiciliata in Caivano (Na) via Gramsci n. 35, presso lo P.IVA_3 studio dell'Avv. Roberto Russo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta –
NONCHE'
Controparte_2
- convenuto opposto non costituito -
Controparte_3
- terzo pignorato non costituito - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la il e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di introdurre il giudizio di merito del ricorso in opposizione spiegato, ai sensi dell'art. 617
[...]
c.p.c, avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, datato 16.12.2021, con cui la quale concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_1
, aveva ordinato ai terzi pignorati il pagamento diretto delle somme Controparte_2
detenute per conto del debitore, fino alla concorrenza del credito di € 5.199,95, ricevendo dalla
[...]
il versamento della somma di € 2.071,97. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesistente notificazione del pignoramento di cui aveva avuto cognizione solo a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta successivamente, in data 26.10.2022, nonché la nullità di quest'ultimo atto, dovendo lo stesso precedere il pignoramento, e la sua carente motivazione, per assenza di specificazione del credito a cui si riferiva.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, con condanna dei convenuti alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., nonché l'estinzione parziale della procedura esecutiva ex art. 72 bis DPR 602/73 per intervenuto pagamento di parte del credito pignorato;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che era stata notificata alla in data 25.9.2020, ingiunzione fiscale n. 2019/698 Parte_1
per omesso versamento ICI per l'anno 2013, non impugnata dalla società; che, in forza di tale titolo esecutivo, era stato emesso atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 –bis D.P.R. 602/73, n.
MUPG6020210000604 del 16/12/2021, per il credito complessivo di € 5.199,95, a seguito del quale, in data 17/2/2022, era pervenuto l'accredito di soli euro 2.071,97; che, vista l'infruttuosità parziale della procedura esecutiva, il concessionario aveva notificato intimazione ad adempiere n. 2022/1050, per l'importo di euro 3.171,04, quale residuo successivo al primo accredito del terzo pignorato;
che, pertanto, era stato seguito l'iter previsto dalla normativa ai fini della regolarità della procedura esecutiva, né era ravvisabile alcun vizio di motivazione degli atti.
Concludeva chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata nel merito.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il e la Controparte_2 [...]
non si costituivano in giudizio. Controparte_3
pagina 2 di 6 Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte opponente, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del e la Controparte_2 [...]
che, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti Controparte_3
in giudizio.
La ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione Parte_1 Parte_1
agli atti esecutivi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 19.1.2023 a conclusione della fase sommaria ed entro il termine perentorio assegnato da quest'ultimo, avendo interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità dell'atto di pignoramento e la condanna delle parti opposte alla restituzione delle somme già indebitamente percepite.
Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, va accertata prioritariamente la questione relativa all'avvenuta rituale notificazione del pignoramento.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, con conseguente insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni (ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ.,
pagina 3 di 6 n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez.
Unite n. 14916/2016: L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Tali principi, espressi in riferimento al pignoramento presso terzi ordinario, sono utilmente invocabili anche al pignoramento diretto di cui all'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'atto con cui si dà impulso alla procedura esecutiva deve necessariamente essere portato a conoscenza del debitore sul cui patrimonio lo stesso incide, mediante l'ordine di pagamento diretto rivolto al terzo pignorato.
Orbene, nella fattispecie in esame, la debitrice ha dedotto di non Parte_1
avere mai ricevuto la notificazione del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, datato 16.12.2021, avendo ricevuto, solo in data 26.10.2022, la notificazione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50
DPR n.602/1973 per l'importo di € 3.171,04.
Dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli delle parti risulta che la abbia Controparte_1
emesso un'ingiunzione fiscale n. 2019/698 del 20.9.2019 per IMU 2013 per l'importo di euro 4.920,92 notificata alla società il 25.9.2020 e che, sulla scorta di tale titolo esecutivo, abbia emesso atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 di euro 5.199,95, datato 16.12.2021.
Inoltre, il terzo pignorato ha provveduto al pagamento parziale, Controparte_3
per l'importo di euro 2.071,97, con addebito in data 15.2.2022 sul conto corrente (cfr. estratto del conto corrente allegato al fascicolo dell'opponente) in esito al quale, attesa la parziale incapienza, il concessionario per la riscossione ha notificato intimazione di pagamento n. 2022/1050 del 15.9.2022 per l'importo di euro 3.127,98 (pari alla differenza tra l'importo euro 5.199,95 portato dal pignoramento e la somma di euro 2.071,97 già riscossa).
Tuttavia, non risulta allegata alcuna prova della notificazione dell'atto di pignoramento alla società debitrice, né nella fase sommaria né nel presente giudizio.
Consegue che deve ritenersi ab origine inesistente la notificazione del pignoramento alla debitrice e che, per tale ragione, non è invocabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo che si riferisce alla diversa fattispecie di nullità della notificazione del pignoramento (cfr. Cass. Civ., n. 11290/2020: “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto
pagina 4 di 6 conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante (come nel caso di specie, ndr) o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione).
Tale motivo è, di per sé, sufficiente a conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti di in ragione dell'invalidità del Parte_1
pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 di euro 5.199,95, datato 16.12.2021, dalla stessa mai notificato alla debitrice, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti.
Va accolta, altresì, la domanda di ripetizione della somma di euro 2.071,97 prelevata dal conto corrente della debitrice, atteso che l'invalidità del pignoramento rende indebito il prelievo, sicchè va pronunciata la condanna della alla restituzione del predetto importo, in favore della Controparte_1
oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al Parte_1
soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 2.600,01 ed € 5.200,00), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico della attesa l'imputabilità ad essa del vizio relativo al difetto di notificazione del Controparte_1
pignoramento.
Nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla per l'effetto, Parte_2 dichiara l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione e l'invalidità Controparte_1
del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 di euro 5.199,95, datato 16.12.2021, per omessa notifica alla debitrice;
2) condanna la alla restituzione, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 2.071,97, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda
[...]
fino al soddisfo;
3) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.278,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
pagina 5 di 6 4) nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
Cosenza, 11.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 373 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, (PI Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Salvo nel cui studio in Rose, Via Gen. P.IVA_1
Carlo Alberto dalla Chiesa, 37/D è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice opponente -
E
(quale concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: e Controparte_2 P.IVA_2
Partita Iva n. ), elettivamente domiciliata in Caivano (Na) via Gramsci n. 35, presso lo P.IVA_3 studio dell'Avv. Roberto Russo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta –
NONCHE'
Controparte_2
- convenuto opposto non costituito -
Controparte_3
- terzo pignorato non costituito - avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la il e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di introdurre il giudizio di merito del ricorso in opposizione spiegato, ai sensi dell'art. 617
[...]
c.p.c, avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, datato 16.12.2021, con cui la quale concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Controparte_1
, aveva ordinato ai terzi pignorati il pagamento diretto delle somme Controparte_2
detenute per conto del debitore, fino alla concorrenza del credito di € 5.199,95, ricevendo dalla
[...]
il versamento della somma di € 2.071,97. Controparte_3
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'inesistente notificazione del pignoramento di cui aveva avuto cognizione solo a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta successivamente, in data 26.10.2022, nonché la nullità di quest'ultimo atto, dovendo lo stesso precedere il pignoramento, e la sua carente motivazione, per assenza di specificazione del credito a cui si riferiva.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, con condanna dei convenuti alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione, per violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., nonché l'estinzione parziale della procedura esecutiva ex art. 72 bis DPR 602/73 per intervenuto pagamento di parte del credito pignorato;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che era stata notificata alla in data 25.9.2020, ingiunzione fiscale n. 2019/698 Parte_1
per omesso versamento ICI per l'anno 2013, non impugnata dalla società; che, in forza di tale titolo esecutivo, era stato emesso atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 –bis D.P.R. 602/73, n.
MUPG6020210000604 del 16/12/2021, per il credito complessivo di € 5.199,95, a seguito del quale, in data 17/2/2022, era pervenuto l'accredito di soli euro 2.071,97; che, vista l'infruttuosità parziale della procedura esecutiva, il concessionario aveva notificato intimazione ad adempiere n. 2022/1050, per l'importo di euro 3.171,04, quale residuo successivo al primo accredito del terzo pignorato;
che, pertanto, era stato seguito l'iter previsto dalla normativa ai fini della regolarità della procedura esecutiva, né era ravvisabile alcun vizio di motivazione degli atti.
Concludeva chiedendo che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata nel merito.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il e la Controparte_2 [...]
non si costituivano in giudizio. Controparte_3
pagina 2 di 6 Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte opponente, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del e la Controparte_2 [...]
che, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti Controparte_3
in giudizio.
La ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione Parte_1 Parte_1
agli atti esecutivi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 19.1.2023 a conclusione della fase sommaria ed entro il termine perentorio assegnato da quest'ultimo, avendo interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della nullità dell'atto di pignoramento e la condanna delle parti opposte alla restituzione delle somme già indebitamente percepite.
Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, va accertata prioritariamente la questione relativa all'avvenuta rituale notificazione del pignoramento.
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 cod. proc. civ. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, con conseguente insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni (ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ.,
pagina 3 di 6 n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez.
Unite n. 14916/2016: L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Tali principi, espressi in riferimento al pignoramento presso terzi ordinario, sono utilmente invocabili anche al pignoramento diretto di cui all'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'atto con cui si dà impulso alla procedura esecutiva deve necessariamente essere portato a conoscenza del debitore sul cui patrimonio lo stesso incide, mediante l'ordine di pagamento diretto rivolto al terzo pignorato.
Orbene, nella fattispecie in esame, la debitrice ha dedotto di non Parte_1
avere mai ricevuto la notificazione del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, datato 16.12.2021, avendo ricevuto, solo in data 26.10.2022, la notificazione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50
DPR n.602/1973 per l'importo di € 3.171,04.
Dall'esame della documentazione allegata ai fascicoli delle parti risulta che la abbia Controparte_1
emesso un'ingiunzione fiscale n. 2019/698 del 20.9.2019 per IMU 2013 per l'importo di euro 4.920,92 notificata alla società il 25.9.2020 e che, sulla scorta di tale titolo esecutivo, abbia emesso atto di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 di euro 5.199,95, datato 16.12.2021.
Inoltre, il terzo pignorato ha provveduto al pagamento parziale, Controparte_3
per l'importo di euro 2.071,97, con addebito in data 15.2.2022 sul conto corrente (cfr. estratto del conto corrente allegato al fascicolo dell'opponente) in esito al quale, attesa la parziale incapienza, il concessionario per la riscossione ha notificato intimazione di pagamento n. 2022/1050 del 15.9.2022 per l'importo di euro 3.127,98 (pari alla differenza tra l'importo euro 5.199,95 portato dal pignoramento e la somma di euro 2.071,97 già riscossa).
Tuttavia, non risulta allegata alcuna prova della notificazione dell'atto di pignoramento alla società debitrice, né nella fase sommaria né nel presente giudizio.
Consegue che deve ritenersi ab origine inesistente la notificazione del pignoramento alla debitrice e che, per tale ragione, non è invocabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo che si riferisce alla diversa fattispecie di nullità della notificazione del pignoramento (cfr. Cass. Civ., n. 11290/2020: “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto
pagina 4 di 6 conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante (come nel caso di specie, ndr) o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione).
Tale motivo è, di per sé, sufficiente a conseguire la declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere ad Controparte_1
esecuzione nei confronti di in ragione dell'invalidità del Parte_1
pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 di euro 5.199,95, datato 16.12.2021, dalla stessa mai notificato alla debitrice, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti.
Va accolta, altresì, la domanda di ripetizione della somma di euro 2.071,97 prelevata dal conto corrente della debitrice, atteso che l'invalidità del pignoramento rende indebito il prelievo, sicchè va pronunciata la condanna della alla restituzione del predetto importo, in favore della Controparte_1
oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al Parte_1
soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 2.600,01 ed € 5.200,00), tenuto conto della natura documentale e dello svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico della attesa l'imputabilità ad essa del vizio relativo al difetto di notificazione del Controparte_1
pignoramento.
Nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla per l'effetto, Parte_2 dichiara l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione e l'invalidità Controparte_1
del pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 di euro 5.199,95, datato 16.12.2021, per omessa notifica alla debitrice;
2) condanna la alla restituzione, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 2.071,97, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda
[...]
fino al soddisfo;
3) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.278,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
pagina 5 di 6 4) nulla sulle spese di lite nei confronti degli altri due convenuti contumaci.
Cosenza, 11.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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