Articolo 1 della Legge 29 novembre 1990, n. 380
Articolo 2
Versione
12 agosto 2006
Art. 1. 1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto e' dichiarata di preminente interesse nazionale.
2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano-veneto provvede il Ministero dei trasporti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente