Sentenza 26 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2018, n. 49088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49088 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di: TA LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza 30 maggio 2017 della Corte di appello di Cagliari. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza 18 aprile 2016 del Tribunale di Cagliari di condanna dell'odierno ricorrente per una fattispecie di truffa tentata.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità.
2.2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 640 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla induzione in errore. Il ricorrente afferma che nella condotta per come emersa nel corso del processo non si potrebbero in alcun modo ravvisare artifizi o raggiri finalizzati ad indurre in errore la persona offesa. Infatti il contratto controverso che si assume falso è stato prodotto per la prima volta direttamente all'autorità giudiziaria nel corso del processo e prima dell'azione civile tale documento non è mai stato esibito né utilizzato nei rapporti con la parte offesa stessa. Peraltro, la diffida che ha dato origine alla vicenda non conteneva alcuna richiesta di risarcimento dei danni a intimava alla parte offesa di comunicare tempestivamente gli intendimenti del condominio rispetto all'esecuzione del contratto, invitando di fatto la controparte a dare esecuzione ad un contratto cui non forniva supporto documentale tanto da non poter trarre in inganno nessuno. Quanto alla falsità del contratto, dovrebbe anche rilevarsi che essa è stata affermata sulla base di un contratto prodotto dalla persona offesa ma che non risultava essere stato sottoscritto da entrambe le parti. Quanto infine alla presenza di precedenti contratti il cui contenuto sarebbe diverso da quanto affermato dall'imputato, ciò non autorizzerebbe ad escludere che possano essere stati rimodulati i termini dell'accordo nei rapporti con l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Infatti, la prova della penale responsabilità deriva direttamente dalle dichiarazioni della parte offesa valutata sulla base di canoni logici e lineari anche per effetto della presenza di riscontri . Il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; da ultimo, Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, sent. n. 443 del 04/11/2004, dep. 13/01/2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, sent. n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, sent. n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232). La Corte territoriale valuta esplicitamente e in maniera approfondita e lineare la presenza di documentazione falsa proposta dall'imputato, sia in relazione alle caratteristiche materiali del documento, sia in relazione alla presenza di circostanze storico - fattuali del tutto incompatibili con il documento stesso.
3. Quanto poi alla idoneità del contratto a trarre in inganno, deve rilevarsi che tale elemento non risultava minimamente contestato in sede d appello e risulta palese valutando l'uso che del falso documento si prospettava.
5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. CeMertrea altres~~te Così deciso in Ronrià,; il 24 maggio 2018 Il Consigliere est se-re Il Presidente (Vinc'enzo upn\elli) • - su llo Davigo ) i i