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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/12/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV IO, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4156 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZIParte_1 tti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO
,giusta CP_1 in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01/08/2023, la sig.ra Parte_1 adiva il Tribunale ità dell'indebito di Velletri per chiedere che venisse accertata notificato il 17.2.2023 e l'infondatezza della pretesa restitutoria quantificata in euro 8.893,47, quali somme non dovute nell'anno 2017 per euro 522,64 e nell'anno 2018 per euro 8.370,83, a titolo di maggiorazione sociale, sui ratei mensili di inabilità civile di cui la ricorrente era titolare dal mese di gennaio 2016. La ricorrente contestava la fondatezza dell'indebito, eccependo l'illegittimità del recupero intrapreso per violazione della normativa di cui all'art 13, comma 6, legge n. 122/10, l'inesigibilità della pretesa per assenza di altri redditi superiori ai limiti di legge e la decadenza dalla facoltà di recupero in base all'ultima giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 26036/2019 n. 12608/20, n.16088/20, Cass n. 24180/22).
Si costituiva l'CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la legittimità del proprio operato, prec o che il provvedimento era scaturito dall'omessa dichiarazione, da parte della ricorrente, dei propri redditi, cui era tenuto in forza dell'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, che stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Precisava anche che in data 28.02.2020 veniva inviata comunicazione alla ricorrente (doc. 5 allegato alla memoria) per sollecitarla alla comunicazione relativa al reddito percepito nell'anno 2017, pena la revoca del beneficio assistenziale, ma che la ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione entro il termine.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 06.11.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. Il ricorso merita di essere accolto.
La giurisprudenza recente ha infatti chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Nel caso di specie, è vero che l'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, e tale obbligo viene assolto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) presentato annualmente all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione RED presentata direttamente all' CP_1 tuttavia, la circolare n. 195 del
30.11.2015 dispone che "L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all CP_2". In aggiunta a quanto sopra viene poi specificato al punto 3.3. che "Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' CP_2 e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall CP_1 il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' CP_2".
Dunque, posto che nel caso di specie non è contestato che il pensionato non abbia presentato dichiarazioni nemmeno al fisco, non avendo egli prodotto alcun reddito rilevante (e anche questa è una circostanza non contestata e comunque provata, avendo ella solo ricevuto dalla Banca d'Italia, nell'anno 2018, euro 9.521,57 non computabili, a norma dell'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, ai fini della formazione del reddito in quanto trattasi di importo connesso alle competenze arretrate relative al pregresso rapporto di lavoro, intrattenuto molti anni prima, con il Controparte_3
[...] ) può considerarsi giustificabile la sua inerzia nella comunicazione dei dati reddituali;
tanto più che la missiva del 28.02.2020, asseritamente inviata alla ricorrente, non reca alcun tipo di indicazione circa la effettiva ricezione al destinatario.
Considerata la funzione tipicamente alimentare della provvidenza assistenziale in quesitone, sanzionare di per sé l'omessa denuncia di redditi, anche in caso di comprovato mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, si porrebbe in contrasto con i principi di solidarietà e tutela della buona fede.
Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra illustrati, con conseguente assorbimento delle altre questioni poste dalle parti e non espressamente esaminate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta nella misura di euro 1.800,00. Tuttavia, tali spese vanno parzialmente compensate, al
50%, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici circa talune delle questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla parte convenuta alla parte ricorrente, per i titoli indicati in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale, in misura di euro 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, il 27.11.2025
Il Giudice
LV IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV IO, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4156 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZIParte_1 tti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO
,giusta CP_1 in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 01/08/2023, la sig.ra Parte_1 adiva il Tribunale ità dell'indebito di Velletri per chiedere che venisse accertata notificato il 17.2.2023 e l'infondatezza della pretesa restitutoria quantificata in euro 8.893,47, quali somme non dovute nell'anno 2017 per euro 522,64 e nell'anno 2018 per euro 8.370,83, a titolo di maggiorazione sociale, sui ratei mensili di inabilità civile di cui la ricorrente era titolare dal mese di gennaio 2016. La ricorrente contestava la fondatezza dell'indebito, eccependo l'illegittimità del recupero intrapreso per violazione della normativa di cui all'art 13, comma 6, legge n. 122/10, l'inesigibilità della pretesa per assenza di altri redditi superiori ai limiti di legge e la decadenza dalla facoltà di recupero in base all'ultima giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 26036/2019 n. 12608/20, n.16088/20, Cass n. 24180/22).
Si costituiva l'CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la legittimità del proprio operato, prec o che il provvedimento era scaturito dall'omessa dichiarazione, da parte della ricorrente, dei propri redditi, cui era tenuto in forza dell'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, che stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. Precisava anche che in data 28.02.2020 veniva inviata comunicazione alla ricorrente (doc. 5 allegato alla memoria) per sollecitarla alla comunicazione relativa al reddito percepito nell'anno 2017, pena la revoca del beneficio assistenziale, ma che la ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione entro il termine.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 06.11.2025, trattata in modalità cartolare.
***
2. Il ricorso merita di essere accolto.
La giurisprudenza recente ha infatti chiarito, operando un mutamento di orientamento rispetto all'orientamento tradizionale, che "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Nel caso di specie, è vero che l'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, e tale obbligo viene assolto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) presentato annualmente all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione RED presentata direttamente all' CP_1 tuttavia, la circolare n. 195 del
30.11.2015 dispone che "L'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all CP_2". In aggiunta a quanto sopra viene poi specificato al punto 3.3. che "Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' CP_2 e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall CP_1 il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' CP_2".
Dunque, posto che nel caso di specie non è contestato che il pensionato non abbia presentato dichiarazioni nemmeno al fisco, non avendo egli prodotto alcun reddito rilevante (e anche questa è una circostanza non contestata e comunque provata, avendo ella solo ricevuto dalla Banca d'Italia, nell'anno 2018, euro 9.521,57 non computabili, a norma dell'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, ai fini della formazione del reddito in quanto trattasi di importo connesso alle competenze arretrate relative al pregresso rapporto di lavoro, intrattenuto molti anni prima, con il Controparte_3
[...] ) può considerarsi giustificabile la sua inerzia nella comunicazione dei dati reddituali;
tanto più che la missiva del 28.02.2020, asseritamente inviata alla ricorrente, non reca alcun tipo di indicazione circa la effettiva ricezione al destinatario.
Considerata la funzione tipicamente alimentare della provvidenza assistenziale in quesitone, sanzionare di per sé l'omessa denuncia di redditi, anche in caso di comprovato mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, si porrebbe in contrasto con i principi di solidarietà e tutela della buona fede.
Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra illustrati, con conseguente assorbimento delle altre questioni poste dalle parti e non espressamente esaminate.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta nella misura di euro 1.800,00. Tuttavia, tali spese vanno parzialmente compensate, al
50%, tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici circa talune delle questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla parte convenuta alla parte ricorrente, per i titoli indicati in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale, in misura di euro 900,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, il 27.11.2025
Il Giudice
LV IO