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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele IO e Parte_1
IE IO
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carla LUCIANO,
[...] presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 20.09.2023, la
[...] chiedeva al Tribunale di Campobasso di Controparte_1 ingiungere il pagamento della somma di € 108.950,41 in danno del Geometra
[...]
a titolo di contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, Parte_1 maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative, oltre ulteriori interessi e spese legali, per gli anni dal 2004 al 2021; in seguito a richiesta di integrazione, il Tribunale emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 500 del 3.10.2023 per la minor somma di € 94.190,50.
pagina 1 di 10 Nella presente sede, , con ricorso depositato il 13.11.2023, Parte_1 propone opposizione al Decreto Ingiuntivo indicato, chiedendone la revoca;
sostiene infatti che:
l'opposta avrebbe rinunciato all'azione con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, con conseguente rinuncia al diritto a richiedere contributi previdenziali ed assistenziali per le indicate annualità, per espresso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione;
quanto alle annualità dal 2008 al 2013 compresa, eccepiva l'intervenuta prescrizione del presunto diritto azionato dalla Controparte_1
evidenziava, invero, che il termine prescrizionale di 5 anni, dopo la prima
[...] interruzione del 31.07.2013 o, comunque, del 2.09.2023, non risultava validamente interrotto, se non nel Febbraio 2019; rilevava che la comunicazione del 24.10.2018 non costituiva un valido atto interruttivo della prescrizione, per cui anche le somme relative alla annualità 2013 erano da ritenersi prescritte;
sosteneva che le somme richieste erano in ogni caso errate, perché non erano indicati i criteri di calcolo dei contributi, delle maggiorazioni e delle sanzioni.
Chiedeva la revoca del D.I. n. 500/2023, nonché di rigettare ogni avversa pretesa e, solo in via subordinata, di ridurre -nel quantum- le somme ingiunte.
Si costituiva la Controparte_1 rilevando di non aver formulato alcuna rinuncia, né espressa né tacita, ai crediti per le residue annualità; quanto all'eccezione di prescrizione, premetteva che ai sensi della
Legge del 20.10.1982, n. 773, art. 19, comma 2, la prescrizione decorreva solo dalla intervenuta comunicazione reddituale;
osservava invero che il termine iniziava dalla denuncia, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo affatto, invece, ove la parte avesse trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, come nel caso di specie, per cui l'iscritto avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento, per ciascun anno, dell'onere di presentazione della dichiarazione reddituale periodica, a nulla rilevando l'acquisizione dei redditi ottenuta con altra modalità da parte della e finalizzata, in adempimento dei doveri istituzionali, alla CP_1 contabilizzazione delle debenze contributive maturate da ciascun iscritto.
Solo in via subordinata, osservava che il termine prescrizionale decorreva dal 15 dicembre di ciascun anno di riferimento, che i preavvisi di ruolo non erano obbligatori per l'Ente ai fini della iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali per gli anni corrispondenti ed evidenziava, pagina 2 di 10 comunque, di aver inoltrato alla controparte, ad interruzione dei termini di prescrizione, la seguente documentazione: comunicazione del 23.07.2013 di verifica reddituale del
23.07.2013 per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 e irregolarità contributive 2007,
2008, e 2011; comunicazione del 24.10.2018 relativa agli omessi contributi inoltrata al
Consiglio di Disciplina;
sollecito dell' 1.02.2019 di pagamento del ruolo 2014; sollecito del
5.12.2019 di pagamento della contribuzione in relazione al ruolo 2015; sollecito del
22.06.2020 di pagamento della contribuzione di cui ai ruoli 2016, 2017; comunicazione del
17.03.2022 di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli
2018, 2019; diffida e messa in mora del 31.10.2022; comunicazione del 28.06.2023 di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli del 2014, 2015,
2020.
Sosteneva l'infondatezza e la genericità dell'eccezione inerente la presunta mancata indicazione ed erroneità dei criteri di calcolo di contributi-sanzioni-interessi-maggiorazioni.
Chiedeva di rigettare l'opposizione perché infondata e, conseguentemente, di condannare parte opponente al pagamento dell'importo di € 108.950,41, come da dichiarazione del funzionario dell'Ente o, in via subordinata, di confermare il decreto ingiuntivo n. 500/2023 reso il 3.10.2023.
La causa è stata istruita con la documentazione depositata dalle parti e discussa alla indicata udienza.
_____
1.Si osserva -preliminarmente- che in corso di causa erano stati concessi plurimi rinvii, perché le parti avevano prospettato la possibilità di una definizione in via transattiva;
da ultimo, l'opponente depositava in atti scrittura privata, intervenuta tra le parti, relativa ad un accordo sul pagamento del credito, con allegato piano di ammortamento;
parte opponente, nelle note depositate per l'udienza del 20.05.2025, chiedeva dichiararsi cessazione della materia del contendere in ragione dell'indicato accordo, mentre l'opposta, nelle proprie note, eccepiva che l'ingiunto non aveva pagato alcuna rata prevista nel menzionato accordo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e persistente interesse della ad ottenere la pronuncia di merito;
le parti erano quindi invitate ad interloquire CP_1 sul punto con ordinanza del 23.06.2025 e, all'esito, la causa era rinviata alla udienza del
21.10.2025 per la decisione.
pagina 3 di 10 Deve rilevarsi che non può essere emessa sentenza di cessazione della materia del contendere dato che, nonostante l'accordo depositato in allegato alle note di trattazione scritta dell'opponente del 13.12.2024 per l'udienza del 17.12.2024, avente ad oggetto il pagamento dilazionato delle somme ingiunte, l'art.
3.3. della menzionata scrittura prevedeva che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore (
[...]
) decadesse dal beneficio del termine e che la scrittura non costituiva Parte_1
“transazione” o “novazione”; non risulta in alcun modo comprovato (ma neppure allegato) dall'opponente il pagamento di una o più rate nei termini previsti dall'accordo e, quindi, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, che presupporrebbe il venir meno dell'interesse di entrambe le parti alla definizione della odierna controversia, evenienza non ravvisabile nel caso in esame, dato che il creditore ha tuttora interesse ad una pronuncia di merito, come peraltro dimostrato dalle conclusioni rese.
2. Va poi ricordato che parte opposta, con ricorso monitorio del 20.09.2023, chiedeva a questo Tribunale di ingiungere il pagamento in danno del Geometra Parte_1
della somma di € 108.950,41 a titolo di contributi, interessi, maggiorazioni,
[...] sanzioni, per gli anni dal 2004 al 2021; in seguito al decreto di integrazione documentale emesso dal G.L. il 22.09.2023, in cui -tenuto conto della “presenza di un unico atto interruttivo del luglio 2022 (rispetto a contribuzione risalente)”- si “ invitava parte ricorrente
a depositare prospetto analitico della contribuzione dovuta tenuto conto dei termini prescrizionali”, la provvedeva a depositare nota di chiarimento del CP_1
2.10.2023, elencando alcuni atti interruttivi, contestualmente depositando documentazione integrativa, consistente nei vari solleciti di pagamento, testualmente insistendo “per
l'accoglimento del ricorso monitorio nei confronti del geom. per il Parte_1 minore importo di € 94.190,50, come da allegato prospetto”.
L'oggetto della domanda è stato quindi rideterminato dalla stessa creditrice opposta nella minor somma di € 94.190,50, in relazione alla quale il D.I. n. 500/2023 è stato conseguentemente emesso, ed è quindi in relazione a tale importo, così limitato dal creditore sin dalla fase monitoria, che deve essere valutata la fondatezza o meno della domanda.
Del resto, nella nota integrativa indicata del 2.10.2023, la espressamente richiedeva CP_1 il pagamento della indicata minor somma, relativa “solo” agli anni dal 2008 al 2021, tutti specificati nel dettaglio di cui all'allegato, parimenti depositato in sede monitoria, recante pagina 4 di 10 attestazione del debito contributivo. La domanda relativamente alle annualità 2004, 2005,
2006 2007, per i superiori importi originariamente richiesti, deve quindi intendersi non più utilmente proposta o coltivata nella presente sede.
3. Venendo all'esame della sollevata eccezione di prescrizione, relativa alle annualità dal
2008, compreso, al 2021, si osserva che la ha documentato, quali atti interruttivi CP_1 della prescrizione: la comunicazione del 23.07.2013 di verifica reddituale del 23.07.2013, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, e segnalazione di irregolarità contributive relative al 2007, 2008, e 2009, perfezionatasi il 2.09.2023; il sollecito dell'1.02.2019, ricevuto dal destinatario il 14.02.2019, di pagamento del ruolo 2014; il sollecito del
5.12.2019, perfezionatosi per compiuta giacenza, di pagamento contribuzione relativo al ruolo 2015; il sollecito del 22.06.2020, perfezionatosi per compiuta giacenza, di pagamento contribuzione di cui ai ruoli 2016, 2017; la comunicazione del 17.03.2022, ricevuta dal
[...]
in pari data, di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di Parte_1 cui ai ruoli 2018, 2019; la diffida e messa in mora del 31.10.2022 e la comunicazione del
28.06.2023, ricevute dal in pari data, di interruzione dei termini di Parte_1 prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2014, 2015, 2020; è poi stata prodotta la nota della inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina del 24.10.2018, ricevuta anche CP_1 dal il 6.11.2018, che tuttavia l'opponente eccepisce essere inidonea ad Parte_1 interrompere la prescrizione, non trattandosi, a proprio avviso, di atto valido ai fini della costituzione in mora del debitore.
Deve in prima battuta precisarsi che, secondo la valutazione di questo Tribunale, anche l'atto da ultimo menzionato risulta idoneo all'interruzione del termine prescrizionale, dato che:
-ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
-ai sensi dell'art. 1219 c.c., "Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”;
-l'atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore pagina 5 di 10 manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore, e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Tanto considerato, la menzionata nota, spedita dalla creditrice oltre che al CP_1
Consiglio di Disciplina e al suo Presidente, ai fini della apertura del procedimento disciplinare- anche al debitore , da costui ricevuta il 6.11.2018, ribadiva a Parte_1 chiare lettere la inequivoca volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, dato che era -tra l'altro- espressamente indicato “si comunica che persiste la situazione di grave morosità nei confronti della Parte_2 avendo lo stesso omesso in modo consistente e continuativo il versamento
[...] della contribuzione dovuta e/o non riversato la quota di integrativo ripetibile al committente pubblico o privato per il periodo e gli importi indicati nel prospetto allegato. Si conferma che il geom. , oltre alle ordinarie comunicazioni e alle cartelle Parte_1 esattoriali, ha ricevuto una comunicazione contenente la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva, rimasta senza esito, nella quale veniva anche anticipata la trasmissione ai competenti organi per l'apertura del procedimento disciplinare….Avendo il geom. omesso di effettuare le comunicazioni reddituali, la Parte_1 presente vale anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al richiamato art. 48 sulla recidiva”, con ciò ulteriormente manifestando la propria volontà di essere pagato.
Pertanto, anche a tale comunicazione va ricollegata efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
La ha in ultima analisi dedotto (e provato con il deposito dei relativi CP_1 documenti/solleciti, tutti inviati al debitore nelle date sopra ricapitolate) che il termine prescrizionale era stato interrotto -per le annualità in contestazione- come segue: per l'anno 2008, richiesta di pagamento con nota del 23.07.2013 (doc. n. 3), sollecitata con nota del 24.10.2018 (doc. n. 4) e con ulteriore sollecito dell'1.02.2019 (doc. n. 5) e del
28.06.2023 (doc. n. 10) per il ruolo 2014; per gli anni 2009, 2010 e 2011, compresi nel ruolo 2014, richiesta effettuata con note dell'01.02.2019 (doc. n. 5) e del 28.06.2023 (doc.
n. 10); per l'anno 2012, compreso nel ruolo 2015, sollecito con note del 05.12.2019 (doc. n.
6), del 31.10.2022 (doc. n. 9) e del 28.06.2023 (doc. n. 10); per l'anno 2013, compreso nel ruolo 2016, e 2014, compreso nel ruolo 2017, sollecito di pagamento con nota del
22.06.2020 (doc. n. 7) e con nota del 31.10.2022 (doc. n. 9); per l'anno 2015, compreso nel ruolo 2018, e 2016, compreso nel ruolo 2019, sollecito effettuato con note del
17.03.2022 (doc. n.8) e 31.10.2022 (doc. n. 9); per l'anno 2017, compreso nel ruolo 2020, pagina 6 di 10 sollecito intervenuto con note del 31.10.2022 (doc. n. 9) e del 28.06.2023 (doc. n. 10); per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, sollecito effettuato con nota del 31.10.2022 (doc. n. 9).
A ciò si aggiunga che nella documentazione di sollecito inoltrata dalla si fa espresso e CP_1 costante riferimento ai ruoli e alle conseguenti cartelle esattoriali con cui sarebbero stati richiesti al contribuente i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, cartelle che non risulta siano state impugnate dal contribuente (che nulla ha riferito sul punto), con conseguente -in questo caso- irretrattabilità della pretesa creditoria;
l'opponente neppure eccepisce la mancata notifica di dette cartelle o l'intervenuta impugnazione delle stesse, con la conseguenza che il credito da esse portato dovrebbe essere divenuto irretrattabile, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva;
neppure vi è alcuna eccezione circa l'eventuale prescrizione
“sopravvenuta”, ossia circa il fatto che sarebbero decorsi oltre 5 anni tra la data di notifica delle cartelle e l'invio al contribuente di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Tanto premesso, assume valenza dirimente ai fini della decisione-di rigetto- della odierna opposizione il fatto che, come correttamente osservato dalla difesa della trova CP_1 applicazione nel caso in esame il disposto dell'art. 19 comma II della Legge n. 773/1982, a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato.
Ciò significa che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n.
6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664). La stessa legge n. 773/1982, al suo art. 17 comma I, dispone che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare, con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la CP_1 presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno".
La S.C. ha precisato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981;
n. 15787/2023).
pagina 7 di 10 In quest'ultima decisione, inoltre, la S.C. ha puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da CP_1 comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1 prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF». Tanto impone all'interprete, dunque, di poter affermare che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale (cfr. Corte Appello Roma
n. 3374/2023).
Da ciò consegue che, non avendo il contestato il fatto storico della Parte_3 omessa presentazione -reiteratamente- delle dichiarazioni (cfr. deduzioni della nel CP_1 presente giudizio, cfr. altresì nota del 24.10.2018, inviata dalla anche all'opponente, in CP_1 cui si legge Avendo il geom. omesso di effettuare le Parte_1 comunicazioni reddituali, la presente vale anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al richiamato art. 48 sulla recidiva”) e non avendo fornito alcuna prova della comunicazione alla dei propri redditi, che era tenuto ad effettuare, alcun termine di prescrizione risulta CP_1 nella specie maturato, cosicché la relativa eccezione non avrebbe neppure potuto essere sollevata (vedi Cass. N. 4981/2014).
Alla luce dei principi sopra enunciati, può affermarsi che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per i contributi richiesti, poiché nella specie non solo non vi è prova alcuna dell'invio di nessuna delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure dedotta/allegata, oltre che provata, dall'originario ricorrente in opposizione, neppure in replica alle specifiche deduzioni della sul punto. CP_1
4. Le residue contestazioni dell'opponente relative alla misura della contribuzione o alla entità delle somme richieste per sanzioni o interessi sono del tutto generiche;
va ricordato che “In tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_4 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti pagina 8 di 10 della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della CP_1 stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima - deriva, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1 CP_1 potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte e ai CP_1 redditi prodotti. Le dette condizioni prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione recante dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. L'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (vedi Cass. N.
15840/2023; n. 28188/2022).
Pertanto, l'obbligo contributivo discende dal fatto storico della iscrizione alla pacifico CP_1 nel caso in esame;
non sono stati allegati idonei fattori impeditivi o estintivi dell'obbligo contributivo, altrimenti, automatico (poiché insito nella qualifica soggettiva di iscritto e della sua presuntiva permanenza in servizio); non sono state, inoltre, allegate doglianze specifiche sulle causali o sui parametri quantificatori del debito iscritto.
5. Segue il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 500/2023, di cui dichiara l'esecutorietà;
2.Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, come per legge e rimborso forfettario del 15%.
pagina 9 di 10 Così deciso in Campobasso, 22.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele IO e Parte_1
IE IO
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carla LUCIANO,
[...] presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato il 20.09.2023, la
[...] chiedeva al Tribunale di Campobasso di Controparte_1 ingiungere il pagamento della somma di € 108.950,41 in danno del Geometra
[...]
a titolo di contributi soggettivi, integrativi, di maternità, interessi, Parte_1 maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative, oltre ulteriori interessi e spese legali, per gli anni dal 2004 al 2021; in seguito a richiesta di integrazione, il Tribunale emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 500 del 3.10.2023 per la minor somma di € 94.190,50.
pagina 1 di 10 Nella presente sede, , con ricorso depositato il 13.11.2023, Parte_1 propone opposizione al Decreto Ingiuntivo indicato, chiedendone la revoca;
sostiene infatti che:
l'opposta avrebbe rinunciato all'azione con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, con conseguente rinuncia al diritto a richiedere contributi previdenziali ed assistenziali per le indicate annualità, per espresso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione;
quanto alle annualità dal 2008 al 2013 compresa, eccepiva l'intervenuta prescrizione del presunto diritto azionato dalla Controparte_1
evidenziava, invero, che il termine prescrizionale di 5 anni, dopo la prima
[...] interruzione del 31.07.2013 o, comunque, del 2.09.2023, non risultava validamente interrotto, se non nel Febbraio 2019; rilevava che la comunicazione del 24.10.2018 non costituiva un valido atto interruttivo della prescrizione, per cui anche le somme relative alla annualità 2013 erano da ritenersi prescritte;
sosteneva che le somme richieste erano in ogni caso errate, perché non erano indicati i criteri di calcolo dei contributi, delle maggiorazioni e delle sanzioni.
Chiedeva la revoca del D.I. n. 500/2023, nonché di rigettare ogni avversa pretesa e, solo in via subordinata, di ridurre -nel quantum- le somme ingiunte.
Si costituiva la Controparte_1 rilevando di non aver formulato alcuna rinuncia, né espressa né tacita, ai crediti per le residue annualità; quanto all'eccezione di prescrizione, premetteva che ai sensi della
Legge del 20.10.1982, n. 773, art. 19, comma 2, la prescrizione decorreva solo dalla intervenuta comunicazione reddituale;
osservava invero che il termine iniziava dalla denuncia, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo affatto, invece, ove la parte avesse trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, come nel caso di specie, per cui l'iscritto avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento, per ciascun anno, dell'onere di presentazione della dichiarazione reddituale periodica, a nulla rilevando l'acquisizione dei redditi ottenuta con altra modalità da parte della e finalizzata, in adempimento dei doveri istituzionali, alla CP_1 contabilizzazione delle debenze contributive maturate da ciascun iscritto.
Solo in via subordinata, osservava che il termine prescrizionale decorreva dal 15 dicembre di ciascun anno di riferimento, che i preavvisi di ruolo non erano obbligatori per l'Ente ai fini della iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali per gli anni corrispondenti ed evidenziava, pagina 2 di 10 comunque, di aver inoltrato alla controparte, ad interruzione dei termini di prescrizione, la seguente documentazione: comunicazione del 23.07.2013 di verifica reddituale del
23.07.2013 per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 e irregolarità contributive 2007,
2008, e 2011; comunicazione del 24.10.2018 relativa agli omessi contributi inoltrata al
Consiglio di Disciplina;
sollecito dell' 1.02.2019 di pagamento del ruolo 2014; sollecito del
5.12.2019 di pagamento della contribuzione in relazione al ruolo 2015; sollecito del
22.06.2020 di pagamento della contribuzione di cui ai ruoli 2016, 2017; comunicazione del
17.03.2022 di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli
2018, 2019; diffida e messa in mora del 31.10.2022; comunicazione del 28.06.2023 di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli del 2014, 2015,
2020.
Sosteneva l'infondatezza e la genericità dell'eccezione inerente la presunta mancata indicazione ed erroneità dei criteri di calcolo di contributi-sanzioni-interessi-maggiorazioni.
Chiedeva di rigettare l'opposizione perché infondata e, conseguentemente, di condannare parte opponente al pagamento dell'importo di € 108.950,41, come da dichiarazione del funzionario dell'Ente o, in via subordinata, di confermare il decreto ingiuntivo n. 500/2023 reso il 3.10.2023.
La causa è stata istruita con la documentazione depositata dalle parti e discussa alla indicata udienza.
_____
1.Si osserva -preliminarmente- che in corso di causa erano stati concessi plurimi rinvii, perché le parti avevano prospettato la possibilità di una definizione in via transattiva;
da ultimo, l'opponente depositava in atti scrittura privata, intervenuta tra le parti, relativa ad un accordo sul pagamento del credito, con allegato piano di ammortamento;
parte opponente, nelle note depositate per l'udienza del 20.05.2025, chiedeva dichiararsi cessazione della materia del contendere in ragione dell'indicato accordo, mentre l'opposta, nelle proprie note, eccepiva che l'ingiunto non aveva pagato alcuna rata prevista nel menzionato accordo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e persistente interesse della ad ottenere la pronuncia di merito;
le parti erano quindi invitate ad interloquire CP_1 sul punto con ordinanza del 23.06.2025 e, all'esito, la causa era rinviata alla udienza del
21.10.2025 per la decisione.
pagina 3 di 10 Deve rilevarsi che non può essere emessa sentenza di cessazione della materia del contendere dato che, nonostante l'accordo depositato in allegato alle note di trattazione scritta dell'opponente del 13.12.2024 per l'udienza del 17.12.2024, avente ad oggetto il pagamento dilazionato delle somme ingiunte, l'art.
3.3. della menzionata scrittura prevedeva che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore (
[...]
) decadesse dal beneficio del termine e che la scrittura non costituiva Parte_1
“transazione” o “novazione”; non risulta in alcun modo comprovato (ma neppure allegato) dall'opponente il pagamento di una o più rate nei termini previsti dall'accordo e, quindi, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, che presupporrebbe il venir meno dell'interesse di entrambe le parti alla definizione della odierna controversia, evenienza non ravvisabile nel caso in esame, dato che il creditore ha tuttora interesse ad una pronuncia di merito, come peraltro dimostrato dalle conclusioni rese.
2. Va poi ricordato che parte opposta, con ricorso monitorio del 20.09.2023, chiedeva a questo Tribunale di ingiungere il pagamento in danno del Geometra Parte_1
della somma di € 108.950,41 a titolo di contributi, interessi, maggiorazioni,
[...] sanzioni, per gli anni dal 2004 al 2021; in seguito al decreto di integrazione documentale emesso dal G.L. il 22.09.2023, in cui -tenuto conto della “presenza di un unico atto interruttivo del luglio 2022 (rispetto a contribuzione risalente)”- si “ invitava parte ricorrente
a depositare prospetto analitico della contribuzione dovuta tenuto conto dei termini prescrizionali”, la provvedeva a depositare nota di chiarimento del CP_1
2.10.2023, elencando alcuni atti interruttivi, contestualmente depositando documentazione integrativa, consistente nei vari solleciti di pagamento, testualmente insistendo “per
l'accoglimento del ricorso monitorio nei confronti del geom. per il Parte_1 minore importo di € 94.190,50, come da allegato prospetto”.
L'oggetto della domanda è stato quindi rideterminato dalla stessa creditrice opposta nella minor somma di € 94.190,50, in relazione alla quale il D.I. n. 500/2023 è stato conseguentemente emesso, ed è quindi in relazione a tale importo, così limitato dal creditore sin dalla fase monitoria, che deve essere valutata la fondatezza o meno della domanda.
Del resto, nella nota integrativa indicata del 2.10.2023, la espressamente richiedeva CP_1 il pagamento della indicata minor somma, relativa “solo” agli anni dal 2008 al 2021, tutti specificati nel dettaglio di cui all'allegato, parimenti depositato in sede monitoria, recante pagina 4 di 10 attestazione del debito contributivo. La domanda relativamente alle annualità 2004, 2005,
2006 2007, per i superiori importi originariamente richiesti, deve quindi intendersi non più utilmente proposta o coltivata nella presente sede.
3. Venendo all'esame della sollevata eccezione di prescrizione, relativa alle annualità dal
2008, compreso, al 2021, si osserva che la ha documentato, quali atti interruttivi CP_1 della prescrizione: la comunicazione del 23.07.2013 di verifica reddituale del 23.07.2013, per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, e segnalazione di irregolarità contributive relative al 2007, 2008, e 2009, perfezionatasi il 2.09.2023; il sollecito dell'1.02.2019, ricevuto dal destinatario il 14.02.2019, di pagamento del ruolo 2014; il sollecito del
5.12.2019, perfezionatosi per compiuta giacenza, di pagamento contribuzione relativo al ruolo 2015; il sollecito del 22.06.2020, perfezionatosi per compiuta giacenza, di pagamento contribuzione di cui ai ruoli 2016, 2017; la comunicazione del 17.03.2022, ricevuta dal
[...]
in pari data, di interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di Parte_1 cui ai ruoli 2018, 2019; la diffida e messa in mora del 31.10.2022 e la comunicazione del
28.06.2023, ricevute dal in pari data, di interruzione dei termini di Parte_1 prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2014, 2015, 2020; è poi stata prodotta la nota della inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina del 24.10.2018, ricevuta anche CP_1 dal il 6.11.2018, che tuttavia l'opponente eccepisce essere inidonea ad Parte_1 interrompere la prescrizione, non trattandosi, a proprio avviso, di atto valido ai fini della costituzione in mora del debitore.
Deve in prima battuta precisarsi che, secondo la valutazione di questo Tribunale, anche l'atto da ultimo menzionato risulta idoneo all'interruzione del termine prescrizionale, dato che:
-ai sensi dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
-ai sensi dell'art. 1219 c.c., "Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”;
-l'atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore pagina 5 di 10 manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore, e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Tanto considerato, la menzionata nota, spedita dalla creditrice oltre che al CP_1
Consiglio di Disciplina e al suo Presidente, ai fini della apertura del procedimento disciplinare- anche al debitore , da costui ricevuta il 6.11.2018, ribadiva a Parte_1 chiare lettere la inequivoca volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, dato che era -tra l'altro- espressamente indicato “si comunica che persiste la situazione di grave morosità nei confronti della Parte_2 avendo lo stesso omesso in modo consistente e continuativo il versamento
[...] della contribuzione dovuta e/o non riversato la quota di integrativo ripetibile al committente pubblico o privato per il periodo e gli importi indicati nel prospetto allegato. Si conferma che il geom. , oltre alle ordinarie comunicazioni e alle cartelle Parte_1 esattoriali, ha ricevuto una comunicazione contenente la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva, rimasta senza esito, nella quale veniva anche anticipata la trasmissione ai competenti organi per l'apertura del procedimento disciplinare….Avendo il geom. omesso di effettuare le comunicazioni reddituali, la Parte_1 presente vale anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al richiamato art. 48 sulla recidiva”, con ciò ulteriormente manifestando la propria volontà di essere pagato.
Pertanto, anche a tale comunicazione va ricollegata efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
La ha in ultima analisi dedotto (e provato con il deposito dei relativi CP_1 documenti/solleciti, tutti inviati al debitore nelle date sopra ricapitolate) che il termine prescrizionale era stato interrotto -per le annualità in contestazione- come segue: per l'anno 2008, richiesta di pagamento con nota del 23.07.2013 (doc. n. 3), sollecitata con nota del 24.10.2018 (doc. n. 4) e con ulteriore sollecito dell'1.02.2019 (doc. n. 5) e del
28.06.2023 (doc. n. 10) per il ruolo 2014; per gli anni 2009, 2010 e 2011, compresi nel ruolo 2014, richiesta effettuata con note dell'01.02.2019 (doc. n. 5) e del 28.06.2023 (doc.
n. 10); per l'anno 2012, compreso nel ruolo 2015, sollecito con note del 05.12.2019 (doc. n.
6), del 31.10.2022 (doc. n. 9) e del 28.06.2023 (doc. n. 10); per l'anno 2013, compreso nel ruolo 2016, e 2014, compreso nel ruolo 2017, sollecito di pagamento con nota del
22.06.2020 (doc. n. 7) e con nota del 31.10.2022 (doc. n. 9); per l'anno 2015, compreso nel ruolo 2018, e 2016, compreso nel ruolo 2019, sollecito effettuato con note del
17.03.2022 (doc. n.8) e 31.10.2022 (doc. n. 9); per l'anno 2017, compreso nel ruolo 2020, pagina 6 di 10 sollecito intervenuto con note del 31.10.2022 (doc. n. 9) e del 28.06.2023 (doc. n. 10); per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, sollecito effettuato con nota del 31.10.2022 (doc. n. 9).
A ciò si aggiunga che nella documentazione di sollecito inoltrata dalla si fa espresso e CP_1 costante riferimento ai ruoli e alle conseguenti cartelle esattoriali con cui sarebbero stati richiesti al contribuente i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, cartelle che non risulta siano state impugnate dal contribuente (che nulla ha riferito sul punto), con conseguente -in questo caso- irretrattabilità della pretesa creditoria;
l'opponente neppure eccepisce la mancata notifica di dette cartelle o l'intervenuta impugnazione delle stesse, con la conseguenza che il credito da esse portato dovrebbe essere divenuto irretrattabile, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva;
neppure vi è alcuna eccezione circa l'eventuale prescrizione
“sopravvenuta”, ossia circa il fatto che sarebbero decorsi oltre 5 anni tra la data di notifica delle cartelle e l'invio al contribuente di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Tanto premesso, assume valenza dirimente ai fini della decisione-di rigetto- della odierna opposizione il fatto che, come correttamente osservato dalla difesa della trova CP_1 applicazione nel caso in esame il disposto dell'art. 19 comma II della Legge n. 773/1982, a mente del quale «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui all'art. 17», ossia dalla dichiarazione dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume di affari rilevante ai fini IVA realizzato.
Ciò significa che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto all'invio della dovuta dichiarazione (Cass.
4.3.2014 n. 4981; Cass. 16.3.2011 n.
6259; Cass. 18.12.2008 n. 29664). La stessa legge n. 773/1982, al suo art. 17 comma I, dispone che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare, con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la CP_1 presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno".
La S.C. ha precisato che nella specie non si verte in ipotesi di sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di inizio della decorrenza della stessa (così la citata Cass.
4.3.2014 n. 4981;
n. 15787/2023).
pagina 7 di 10 In quest'ultima decisione, inoltre, la S.C. ha puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da CP_1 comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1 prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF». Tanto impone all'interprete, dunque, di poter affermare che il termine estintivo dei contributi non decorre nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione reddituale (cfr. Corte Appello Roma
n. 3374/2023).
Da ciò consegue che, non avendo il contestato il fatto storico della Parte_3 omessa presentazione -reiteratamente- delle dichiarazioni (cfr. deduzioni della nel CP_1 presente giudizio, cfr. altresì nota del 24.10.2018, inviata dalla anche all'opponente, in CP_1 cui si legge Avendo il geom. omesso di effettuare le Parte_1 comunicazioni reddituali, la presente vale anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al richiamato art. 48 sulla recidiva”) e non avendo fornito alcuna prova della comunicazione alla dei propri redditi, che era tenuto ad effettuare, alcun termine di prescrizione risulta CP_1 nella specie maturato, cosicché la relativa eccezione non avrebbe neppure potuto essere sollevata (vedi Cass. N. 4981/2014).
Alla luce dei principi sopra enunciati, può affermarsi che il termine estintivo non era cominciato a decorrere per i contributi richiesti, poiché nella specie non solo non vi è prova alcuna dell'invio di nessuna delle dichiarazioni reddituali rilevanti nel presente giudizio, ma detta circostanza non è neppure dedotta/allegata, oltre che provata, dall'originario ricorrente in opposizione, neppure in replica alle specifiche deduzioni della sul punto. CP_1
4. Le residue contestazioni dell'opponente relative alla misura della contribuzione o alla entità delle somme richieste per sanzioni o interessi sono del tutto generiche;
va ricordato che “In tema di ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Parte_4 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti pagina 8 di 10 della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della CP_1 stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima - deriva, inoltre,
l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1 CP_1 potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte e ai CP_1 redditi prodotti. Le dette condizioni prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione recante dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. L'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (vedi Cass. N.
15840/2023; n. 28188/2022).
Pertanto, l'obbligo contributivo discende dal fatto storico della iscrizione alla pacifico CP_1 nel caso in esame;
non sono stati allegati idonei fattori impeditivi o estintivi dell'obbligo contributivo, altrimenti, automatico (poiché insito nella qualifica soggettiva di iscritto e della sua presuntiva permanenza in servizio); non sono state, inoltre, allegate doglianze specifiche sulle causali o sui parametri quantificatori del debito iscritto.
5. Segue il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 500/2023, di cui dichiara l'esecutorietà;
2.Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, come per legge e rimborso forfettario del 15%.
pagina 9 di 10 Così deciso in Campobasso, 22.10.2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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