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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1170/2024 del Registro Generale, promossa da:
(C.F./P.IVA , con sede in Enna, Corso Parte_1 P.IVA_1
Sicilia n. 139, in persona del legale rappresentante p.t. dott. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Pistone (C.F. ) e precedentemente dall'Avv. C.F._1
IO Lo Presti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore;
- OPPONENTE - contro
nato a Caltanissetta il [...], in [...] titolare della ditta Controparte_2 individuale (P.I. , con sede in Caltanissetta, Via Rosso di San Controparte_2 P.IVA_2
Secondo n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio Paolo Pastorello (C.F. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta, Viale della Regione n. 6;
- OPPOSTO -
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Per l'opponente, come da comparsa Parte_2 conclusionale:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) revocare e/o dichiarare nullo/annullare il decreto ingiuntivo n. 137/2024 D.I. e n. 329/2024 R.G. emesso dal Giudice designato in data 13 Maggio 2024 e notificato in pari data, in quanto emesso da un Giudice territorialmente incompetente, appartenendo la competenza territoriale, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., al Tribunale di Enna;
2) revocare e/o dichiarare nullo/annullare il decreto ingiuntivo n. 137/2024 D.I. e n. 329/2024 R.G. emesso dal Giudice designato in data 13 Maggio 2024 e notificato in pari data, con qualsivoglia formula, in quanto non fondata la pretesa creditoria dedotta a sostegno dello stesso;
3) in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, in ogni caso e con qualsivoglia formula, non dovuta la somma di Euro 40.327,30 pretesa dalla società opposta, oggetto del decreto ingiuntivo n. 137/2024 D.I. e n. 329/2024 R.G. emesso dal Giudice designato in data 13 Maggio 2024 e notificato in pari data;
4) disporre ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio, con condanna al pagamento delle stesse in favore di parte opponente.”
Per l'opposto, IV , come da comparsa di CP_3 Controparte_2 costituzione e risposta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Caltanissetta In via preliminare: • atteso che l'opposizione non è fondata né è di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 137/2024 del 13.05.2024 emesso dal Tribunale civile di Caltanissetta...; • rigettare la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra argomentate;
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, per le argomentazioni sopra esposte, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 137/2024 del 13.05.2024 emesso dal Tribunale civile di Caltanissetta, in persona del Doo. , per l'effetto condannare CP_4 società a pagare le somme indicate nel decreto ingiuntivo e nello specifico Parte_3 la somma di € 40.327,30 oltre gli interessi al tasso legale con decorrenza dal deposito del ricorso e fino all'effettivo e le spese del procedimento liquidate in complesivi € 1.629,00 di cui € 259,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie
... Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questo Tribunale, la ditta individuale chiedeva Controparte_2 ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 137/2024 (R.G. n. 329/2024), notificato in data 13 maggio 2024, con cui si ingiungeva alla il pagamento della Parte_1 somma di € 40.327,30, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per lavori edili asseritamente eseguiti, come da fattura n. 2 del 29 gennaio 2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltanissetta in favore del Tribunale di Enna, quale foro del debitore ai sensi degli artt. 19 c.p.c. e 1182, comma 4, c.c., stante l'illiquidità del credito azionato. Nel merito, contestava l'esistenza e l'ammontare del credito, deducendo che i lavori di cui alla fattura non erano mai stati eseguiti, che il rapporto si era già concluso con precedente fattura emessa "a saldo" e che la pretesa creditoria era sorta a titolo di ritorsione a seguito dell'interruzione del rapporto per irregolarità contributive della ditta opposta.
Si costituiva in giudizio la ditta individuale contestando l'eccezione di Controparte_2 incompetenza territoriale e insistendo per la competenza di questo Tribunale quale “forum destinatae solutionis”. Nel merito, ribadiva la fondatezza della propria pretesa, sostenendo di aver regolarmente eseguito le opere fatturate e producendo a sostegno documentazione fotografica, video, audio e un computo metrico.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallito il tentativo di negoziazione assistita, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla questione preliminare di competenza.
All'udienza del 20.05.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. per il giorno 29.09.2025, successivamente rinviata al 06.10.2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di rito che seguono.
L'opponente ha sollevato, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Enna.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
La controversia ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per prestazioni d'opera.
La competenza per territorio, in materia di diritti di obbligazione, è disciplinata, oltre che dal foro generale delle persone fisiche e giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.), anche dai fori facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c., ovvero il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta (“forum contractus”) e quello del luogo in cui deve essere eseguita (“forum destinatae solutionis”).
Nel caso di specie, parte opposta ha radicato la competenza presso il Tribunale di Caltanissetta invocando il criterio del “forum destinatae solutionis”, sul presupposto che, trattandosi di obbligazione pecuniaria, essa debba essere adempiuta al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
Tuttavia, tale norma trova applicazione esclusivamente per le obbligazioni pecuniarie liquide, ovvero quelle il cui ammontare sia determinato nel titolo o comunque determinabile sulla base di un mero calcolo aritmetico, senza necessità di ulteriori indagini di fatto.
Quando, invece, la somma di denaro deve essere ancora liquidata dal giudice, mediante accertamenti che esulano da una semplice operazione matematica, trova applicazione la regola generale di cui al comma 4 dell'art. 1182 c.c., che fissa il luogo dell'adempimento presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza .
Nel caso in esame, il credito azionato in via monitoria si fonda unicamente sulla fattura n. 2/2024, documento di formazione unilaterale del creditore.
L'opponente ha radicalmente contestato non solo l'”an” della pretesa (negando l'esecuzione stessa delle opere), ma anche il “quantum”, evidenziando l'assenza di un contratto scritto o di un accordo sul prezzo e la sproporzione dell'importo richiesto rispetto al valore dei lavori originariamente pattuiti verbalmente. In una situazione di tal fatta, il credito non può ritenersi "liquido" ai fini della determinazione della competenza territoriale. La sua quantificazione richiede un'indagine di merito complessa, volta ad accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la loro consistenza e il corrispettivo pattuito, attività che esula dal mero calcolo aritmetico.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in assenza di un titolo negoziale che determini con certezza l'ammontare del credito, l'obbligazione deve considerarsi illiquida e, di conseguenza, l'adempimento deve avvenire presso il domicilio del debitore . La fattura, quale documento unilaterale, non costituisce titolo idoneo a radicare la competenza presso il foro del creditore in caso di contestazione del debitore .
Pertanto, non potendosi applicare il criterio del “forum destinatae solutionis” di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., e pacificamente non essendo stato stipulato un contratto scritto che individui il “forum contractus”, la competenza va determinata in base al foro generale del convenuto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c.. La società opponente ha sede legale in Enna, con la conseguenza che la competenza Pt_1 territoriale a conoscere della presente controversia spetta al Tribunale di Enna.
La declaratoria di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, quale conseguenza processuale ineludibile, la nullità e la conseguente revoca del decreto stesso . Il giudice dell'opposizione, infatti, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile, una volta accertata l'incompetenza del giudice della fase monitoria, deve caducare il provvedimento opposto, che non può produrre alcun effetto.
Ogni altra questione relativa al merito della pretesa creditoria rimane assorbita dalla presente pronuncia in rito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'accoglimento dell'opposizione per motivi di rito, devono essere poste a carico della parte opposta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] contro la ditta individuale ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_2 eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione.
2. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Caltanissetta, essendo competente a conoscere della causa il Tribunale di Enna.
3. Per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 137/2024 (R.G. n. 329/2024), emesso da questo Tribunale in data 13 maggio 2024.
4. Assegna alle parti termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Enna.
5. Condanna la parte opposta, ditta individuale CO GE, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida Parte_1 in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice (Dott. Andrea Ingiulla)