Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, l'art. 177, co. 2, cod. strada autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l'obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'Arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 cod. strada come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2002, n. 37263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37263 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1005
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 031413/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
parte civile TE DA nel proc.
contro
1) NO FR N. IL 05/04/1965;
avverso SENTENZA del 06/03/2000 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. Alberto LIBERATI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore Avv. Luigi GUARNIERI, per NO FR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA:
Con sentenza 6 marzo 2000 la Corte d'Appello di MA, in riforma della sentenza 17 febbraio 1999 del PR di MA (che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione), ha assolto NO FR dal delitto di omicidio colposo in danno di TE AU e NZ OR deceduti a seguito di incidente stradale verificatosi in MA il 13 maggio 1996.
Nell'occasione l'autovettura condotta dall'imputato, in dotazione all'Arma dei Carabinieri, con la sirena inserita e il lampeggiante acceso aveva violentemente urtato contro la fiancata laterale dell'autovettura, proveniente dalla destra, sulla quale si trovavano le persone offese mentre entrambi i veicoli stavano impegnando l'incrocio tra la via Battistini e la via di Forte Braschi regolato da semaforo con luce gialla intermittente.
La Corte ha ritenuto che le violazioni commesse da NO (mancato rispetto della precedenza ed eccesso di velocità accertata intorno agli 80 km. orari e comunque superiore ai limiti prescritti) fossero giustificate - in una valutazione comparativa delle contrapposte esigenze - in base al disposto dell'art. 177 del codice della strada e che non avessero caratteristiche tali da costituire macroscopica violazione delle regole al di là delle esigenze connesse alla necessità dell'intervento.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso in cassazione, ai fini civili, il difensore della parte civile TE DA che ha denunziato l'erronea applicazione del ricordato art. 177 del codice della strada che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, se autorizza la violazione delle regole sulla circolazione stradale, non esonererebbe i conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi di polizia dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza e tanto meno potrebbe riferirsi alle sole violazione di natura "macroscopica".
Alla pubblica udienza del 19 settembre 2002 il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e a queste conclusioni si è associato il difensore di NO FR mentre il difensore della parte civile ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. In punto di fatto risulta incensurabilmente accertato dai giudici di merito che le modalità dell'incidente corrispondono a quelle in precedenza riferite e che sicuramente NO ha omesso di dare la precedenza al conducente dell'altra autovettura (che proveniva dalla destra e, come risulta dagli esiti dell'incidente, già aveva impegnato il crocevia) e ha tenuto una velocità superiore a quella consentita.
La Corte di merito non ha escluso queste violazioni ma, fondando il suo giudizio sul contenuto dell'art. 177 comma 2^ del codice della strada (d. l.vo 30 aprile 1992 n. 285), ha ritenuto che gli addebiti di colpa ritenuti dal primo giudice non costituissero altro che altrettante violazioni delle norme sulla circolazione stradale che i conducenti in servizio urgente di istituto possono non osservare. Le regole di comune prudenza e diligenza che questi conducenti devono osservare non possono essere identificate, secondo la sentenza impugnata, con quelle che gravano su tutti gli altri conducenti di veicoli ma devono essere individuate in regole più flessibili dandosi rilevanza ad "atti che contravvengano. in maniera macroscopica ed al di là delle stesse necessità dell'intervento, al canoni di prudenza e diligenza concretamente esigibili caso per caso."
Questa interpretazione che la Corte di merito ha accolto del disposto dell'art. 177 comma 2^ citato non è condivisibile.
Il contenuto della norma ricordata non autorizza infatti l'interpretazione riferita che restringe le ipotesi di responsabilità ai soli casi di macroscopica violazione delle regole di comportamento. La norma infatti si limita ad autorizzare i conducenti degli autoveicoli in questione, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, a non osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni ecc.;
ciò significa che, in presenza di una situazione di urgenza che giustifichi l'inosservanza, il conducente di questi autoveicoli non potrà essere sanzionato per la violazione a differenza di quanto accade per gli altri utenti della strada. Ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che il conducente favorito sia autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida.
La stessa norma invocata dalla Corte di merito prevede infatti espressamente che i conducenti autorizzati a non osservare le regole indicate (e purché usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) agiscano "nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza".
Il concetto di macroscopicità della violazione esula del tutto dalla previsione normativa indicata che, al contrario, esige che il conducente, seppur autorizzato a violare alcune regole sulla circolazione stradale, operi comunque con criteri ispirati a prudenza e diligenza ("comune", come afferma la norma, esplicitamente rifiutando quindi un concetto diverso di prudenza e diligenza). E la comune prudenza e diligenza richiedono che il conducente, ogni qual volta violi una regola concernente la disciplina della circolazione stradale, ponga particolare attenzione alla necessità di evitare di coinvolgere terzi in incidenti evitabili essendo ampiamente prevedibile che gli altri conducenti non percepiscano del tutto, o non percepiscano immediatamente, la situazione di pericolo. Per esemplificare: il conducente in servizio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito ma allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza deve verificare, prima di immettersi nell'incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito. E così in relazione alle altre violazioni ipotizzabili.
Su questi principi la giurisprudenza di legittimità è univoca sia in riferimento al codice della strada vigente (cons. Cass., sez 4^, 29 settembre 2000 n. 1702, Scaglione, che ha altresì escluso che ricorresse, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente processo, la scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen.) che a quello abrogato con riferimento al corrispondente art. 126 del d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 (si vedano Cass., sez. 4^, 14 maggio 1996 n.
5837, Accarpio;
5 luglio 1988 n. 6021, Motta;
10 ottobre 1983 n. 10305, Lombardo;
3 ottobre 1983 n. 9692, Marinuzzi). Non essendosi attenuta a questi principi la sentenza impugnata deve essere annullata (ai soli effetti civili non essendovi stata impugnazione del pubblico ministero) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello giusta il disposto dell'art. 622 c.p.p. e con le ulteriori pronunzie di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ civile, annulla la sentenza impugnata ai fini civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello;
condanna inoltre NO FR alla rifusione delle spese a favore della parte civile TE DA liquidandole in complessivi Euro 1500,00 ivi compresi Euro 174,00 per spese.
Così deciso in MA, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002