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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1924/2024 promossa da:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.F.: , P.I.: con sede in Torino, via Corte di Appello n. 11, rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Alberto Guidoni con studio in Torino, piazza Adriano n. 6, ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in data 29.07.2024; parte attrice contro
CP_1
C.F.: nato l'[...] a [...], residente in [...], vicolo C.F._1
Regina Margherita n. 1; parte convenuta contumace
Avente ad oggetto: diritto di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(come precisate all'udienza del 16.04.2025)
Per parte attrice richiamate le conclusioni di cui alle note difensive 07.04.2025:
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria: solo per scrupolo difensivo, ammessi i documenti prodotti dall'attrice, assumere i mezzi di prova dedotti e rubricati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; nel merito: rilevata la fondatezza della domanda attorea e accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro n. 2021/840778, per il combinato disposto degli artt. 1916 e 2043 c.c. (o
1 come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante), condannare il signor alla CP_1 rifusione in favore della dell'importo di € 12.500,00, maggiorato di Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (4.12.2021) e interessi, da conteggiarsi al tasso legale dal giorno dell'evento dannoso fino alla data di notifica della citazione e, ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., da quel momento al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA., come da allegata nota.”
Parte convenuta è rimasta contumace per l'intero processo.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I.Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in surrogazione ai Parte_1 sensi dell'art. 1916 c.c., chiedendo di condannare il convenuto al pagamento CP_1 dell'importo di euro 12.500,00 pari all'indennizzo versato, allegando, in particolare, che: a) in data
04.12.2021 , recatosi presso l'abitazione dell'ex moglie in San CP_1 Parte_2
Paolo Solbrito (AT), via Maestra n. 10/L, danneggiò volontariamente l'autovettura Jeep Renegade targata FP744CH, di proprietà di ivi parcheggiata, per poi darsi alla fuga;
b) CP_2
intervenuti i Carabinieri raccolsero le deposizioni di e che sporsero, quindi, Pt_2 CP_2
querela ed emerse che il già in passato si rese responsabile di altri atti persecutori nei CP_1
confronti dei querelanti per cui in data 05.12.2021 venne trasmessa notizia di reato alla Procura di
Asti ed il 13.12.2021 il GIP dispose a carico del il divieto di avvicinamento alle persone CP_1
offese ed ai luoghi da esse abitualmente frequentati, vietando altresì ogni comunicazione;
c) con sentenza n. 117/2023 il tribunale di Asti dichiarò colpevole il dei capi di reato ad esso CP_1
ascritti, ivi compreso quello ex art. 612 bis c.p. integrato dal danneggiamento doloso all'autovettura del , condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione;
d) i danni cagionati CP_2
alla Jeep, per i quali venne aperto il sinistro n. 2021/840778, vennero interamente ristorati da essa in virtù della polizza “AutoMia Reale” n. 2020/248068 mediante Parte_1 liquidazione alla carrozzeria riparatrice dell'indennizzo di euro 12.500,00, fatta salva la rivalsa nei confronti del responsabile civile individuato nel;
e) ogni tentativo di comporre la CP_1 vicenda rimase infruttuoso ed altresì l'invito alla negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, non venne neppure ritirato dal destinatario.
Non si costituiva parte convenuta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. datato 20.12.2024, preso atto del decorso del termine di cui
2 all'art. 166 c.p.c. e rilevata la mancata costituzione di parte convenuta, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. del 14.02.2025 è comparso personalmente il convenuto che ha dichiarato di non disporre di risorse per farsi assistere da un avvocato CP_1
né di poter accedere al patrocinio a carico dello Stato, di aver letto gli atti e di non opporsi alla domanda di di non essere in grado di pagare il proprio debito, ma di essere Parte_1
disponibile a svolgere attività per conto della creditrice Su richiesta del legale attoreo, Parte_1 ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.04.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine fino all'11.04.2025 per il deposito di note difensive conclusive.
Si dà atto che il deposito della presente sentenza non contestuale al verbale di udienza avviene oltre il termine di 30 giorni per i conseguenti effetti di malattia certificata della scrivente.
II. La domanda attorea è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
La compagnia assicuratrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo provato i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurata, qui esercitato in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 I° co. c.c. che prevede che “l'assicuratore che ha pagato
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
La società attrice ha documentato la stipulazione della polizza “AutoMia Reale” n. 2020/248068 con garanzia estesa anche agli “atti vandalici e dolosi” nonché il bonifico alla carrozzeria
Chierese snc, per intervenuta cessione del credito da parte dei comproprietari e CP_2 [...]
(contraente la polizza) dell'autovettura Jeep Renegade danneggiata, con valuta al CP_3
02.06.2022 dell'indennizzo di euro 12.500,00 all'esito della denuncia del sinistro n. 2021/840778, seguito dalle diffide stragiudiziali inviate all'odierno convenuto (cfr. doc. n. 7 – 9 – 10 - 12).
Vanno, pertanto, ritenuti provati per tabulas i presupposti dell'azionata surrogazione.
Con riferimento poi ai fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in tale sede preteso in via di surrogazione, va rilevato che, nei confronti del convenuto è stata emessa sentenza di condanna n. 117 del 14.03.2023 dell'intestato tribunale, a definizione del procedimento penale che l'ha visto imputato dei reati ex art. 612 bis c.p. e art. 635 c.p., in forza della quale può ritenersi accertato che il danneggiamento dell'autovettura Jeep Renegade targata
FP744CH sia senz'altro imputabile alla condotta dello stesso (cfr. doc. n. 6). CP_1
3 Infine, quanto all'esistenza ed ammontare del danno arrecato, le fotografie prodotte da parte attrice evidenziano l'estensione e la gravità del danneggiamento che l'azione del ha procurato CP_1 all'autovettura Jeep in questione, sicchè la stima operata dal perito assicurativo di euro 12.500,00 appare prudenziale (doc. n. 1 e 14). Si aggiunga che normalmente le imprese di assicurazione non hanno interesse a sovrastimare il danno, pagando un indennizzo maggiore di quello effettivamente dovuto, assumendosi il rischio dell'incerto recupero nei confronti del terzo responsabile.
In definitiva, alla stregua di quanto testè esposto, la domanda va accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato a pagare alla la somma di euro 12.500,00 Parte_1
oltre interessi legali e, trattandosi di un debito di valore (cfr. Cass. Civ. 20.01.2009 n. 1336), rivalutazione monetaria, a decorrere dal versamento dell'indennizzo.
III. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, negli importi minimi considerata la non difficoltà delle questioni trattate e l'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria), vanno poste a carico del convenuto soccombente in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto CP_1
al pagamento della somma in favore di in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante pro-tempore, di euro 12.500,00 oltre gli interessi secondo legge e rivalutazione monetaria, per le causali di cui alla parte motiva;
dichiara altresì tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di parte CP_1
attrice liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed anticipazioni non imponibili documentate pari ad euro 304,39 (contributo unificato, marca da bollo, notifica citazione, costo racc. invito negoziazione), oltre cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Asti, in data 23.06.2025.
Il giudice
Nicoletta Sandri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1924/2024 promossa da:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.F.: , P.I.: con sede in Torino, via Corte di Appello n. 11, rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Alberto Guidoni con studio in Torino, piazza Adriano n. 6, ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in data 29.07.2024; parte attrice contro
CP_1
C.F.: nato l'[...] a [...], residente in [...], vicolo C.F._1
Regina Margherita n. 1; parte convenuta contumace
Avente ad oggetto: diritto di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(come precisate all'udienza del 16.04.2025)
Per parte attrice richiamate le conclusioni di cui alle note difensive 07.04.2025:
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria: solo per scrupolo difensivo, ammessi i documenti prodotti dall'attrice, assumere i mezzi di prova dedotti e rubricati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; nel merito: rilevata la fondatezza della domanda attorea e accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro n. 2021/840778, per il combinato disposto degli artt. 1916 e 2043 c.c. (o
1 come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante), condannare il signor alla CP_1 rifusione in favore della dell'importo di € 12.500,00, maggiorato di Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (4.12.2021) e interessi, da conteggiarsi al tasso legale dal giorno dell'evento dannoso fino alla data di notifica della citazione e, ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c., da quel momento al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA., come da allegata nota.”
Parte convenuta è rimasta contumace per l'intero processo.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I.Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in surrogazione ai Parte_1 sensi dell'art. 1916 c.c., chiedendo di condannare il convenuto al pagamento CP_1 dell'importo di euro 12.500,00 pari all'indennizzo versato, allegando, in particolare, che: a) in data
04.12.2021 , recatosi presso l'abitazione dell'ex moglie in San CP_1 Parte_2
Paolo Solbrito (AT), via Maestra n. 10/L, danneggiò volontariamente l'autovettura Jeep Renegade targata FP744CH, di proprietà di ivi parcheggiata, per poi darsi alla fuga;
b) CP_2
intervenuti i Carabinieri raccolsero le deposizioni di e che sporsero, quindi, Pt_2 CP_2
querela ed emerse che il già in passato si rese responsabile di altri atti persecutori nei CP_1
confronti dei querelanti per cui in data 05.12.2021 venne trasmessa notizia di reato alla Procura di
Asti ed il 13.12.2021 il GIP dispose a carico del il divieto di avvicinamento alle persone CP_1
offese ed ai luoghi da esse abitualmente frequentati, vietando altresì ogni comunicazione;
c) con sentenza n. 117/2023 il tribunale di Asti dichiarò colpevole il dei capi di reato ad esso CP_1
ascritti, ivi compreso quello ex art. 612 bis c.p. integrato dal danneggiamento doloso all'autovettura del , condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione;
d) i danni cagionati CP_2
alla Jeep, per i quali venne aperto il sinistro n. 2021/840778, vennero interamente ristorati da essa in virtù della polizza “AutoMia Reale” n. 2020/248068 mediante Parte_1 liquidazione alla carrozzeria riparatrice dell'indennizzo di euro 12.500,00, fatta salva la rivalsa nei confronti del responsabile civile individuato nel;
e) ogni tentativo di comporre la CP_1 vicenda rimase infruttuoso ed altresì l'invito alla negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della domanda, non venne neppure ritirato dal destinatario.
Non si costituiva parte convenuta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. datato 20.12.2024, preso atto del decorso del termine di cui
2 all'art. 166 c.p.c. e rilevata la mancata costituzione di parte convenuta, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. del 14.02.2025 è comparso personalmente il convenuto che ha dichiarato di non disporre di risorse per farsi assistere da un avvocato CP_1
né di poter accedere al patrocinio a carico dello Stato, di aver letto gli atti e di non opporsi alla domanda di di non essere in grado di pagare il proprio debito, ma di essere Parte_1
disponibile a svolgere attività per conto della creditrice Su richiesta del legale attoreo, Parte_1 ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.04.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine fino all'11.04.2025 per il deposito di note difensive conclusive.
Si dà atto che il deposito della presente sentenza non contestuale al verbale di udienza avviene oltre il termine di 30 giorni per i conseguenti effetti di malattia certificata della scrivente.
II. La domanda attorea è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
La compagnia assicuratrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo provato i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurata, qui esercitato in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 I° co. c.c. che prevede che “l'assicuratore che ha pagato
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
La società attrice ha documentato la stipulazione della polizza “AutoMia Reale” n. 2020/248068 con garanzia estesa anche agli “atti vandalici e dolosi” nonché il bonifico alla carrozzeria
Chierese snc, per intervenuta cessione del credito da parte dei comproprietari e CP_2 [...]
(contraente la polizza) dell'autovettura Jeep Renegade danneggiata, con valuta al CP_3
02.06.2022 dell'indennizzo di euro 12.500,00 all'esito della denuncia del sinistro n. 2021/840778, seguito dalle diffide stragiudiziali inviate all'odierno convenuto (cfr. doc. n. 7 – 9 – 10 - 12).
Vanno, pertanto, ritenuti provati per tabulas i presupposti dell'azionata surrogazione.
Con riferimento poi ai fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, in tale sede preteso in via di surrogazione, va rilevato che, nei confronti del convenuto è stata emessa sentenza di condanna n. 117 del 14.03.2023 dell'intestato tribunale, a definizione del procedimento penale che l'ha visto imputato dei reati ex art. 612 bis c.p. e art. 635 c.p., in forza della quale può ritenersi accertato che il danneggiamento dell'autovettura Jeep Renegade targata
FP744CH sia senz'altro imputabile alla condotta dello stesso (cfr. doc. n. 6). CP_1
3 Infine, quanto all'esistenza ed ammontare del danno arrecato, le fotografie prodotte da parte attrice evidenziano l'estensione e la gravità del danneggiamento che l'azione del ha procurato CP_1 all'autovettura Jeep in questione, sicchè la stima operata dal perito assicurativo di euro 12.500,00 appare prudenziale (doc. n. 1 e 14). Si aggiunga che normalmente le imprese di assicurazione non hanno interesse a sovrastimare il danno, pagando un indennizzo maggiore di quello effettivamente dovuto, assumendosi il rischio dell'incerto recupero nei confronti del terzo responsabile.
In definitiva, alla stregua di quanto testè esposto, la domanda va accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato a pagare alla la somma di euro 12.500,00 Parte_1
oltre interessi legali e, trattandosi di un debito di valore (cfr. Cass. Civ. 20.01.2009 n. 1336), rivalutazione monetaria, a decorrere dal versamento dell'indennizzo.
III. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, negli importi minimi considerata la non difficoltà delle questioni trattate e l'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria), vanno poste a carico del convenuto soccombente in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto CP_1
al pagamento della somma in favore di in persona del legale
[...] Parte_1
rappresentante pro-tempore, di euro 12.500,00 oltre gli interessi secondo legge e rivalutazione monetaria, per le causali di cui alla parte motiva;
dichiara altresì tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di parte CP_1
attrice liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ed anticipazioni non imponibili documentate pari ad euro 304,39 (contributo unificato, marca da bollo, notifica citazione, costo racc. invito negoziazione), oltre cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Asti, in data 23.06.2025.
Il giudice
Nicoletta Sandri
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