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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Romina C.F._1
Usai che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto,
autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2) disporre e conseguentemente attribuire a Parte_1
il sesso maschile ed il nome di 3)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Per_1 Comune di Cagliari di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/ la correzione/ la sostituzione dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile “sia Parte_1
rettificato, letto ed inteso “sesso maschile “e che laddove è indicato il prenome di sia Parte_1
rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Per_1
4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla ricorrente sia Persona_2
assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto 5) per l'effetto, Per_1 Persona_2
disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Cagliari, di residenza Cagliari,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la rettificazione, l'adeguamento, correzione, sostituzione di Per_1
tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. ”
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari,
[...]
ha adito questo tribunale domandando l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome Per_1
A fondamento delle domande ha allegato di aver sempre manifestato fin dall'infanzia atteggiamenti propri del sesso opposto a quello biologico, prediligendo comportamenti e abbigliamento di tipo maschile;
di aver compreso dall'età 4 anni di sentirsi maschio e di presentarsi già dall'età di 8 anni agli sconosciuti come di aver manifestato con la pubertà un disagio crescente rispetto al Per_1
corpo femminile, sensazione di malessere e imbarazzo;
di aver iniziato all'età di 16 anni un percorso di psicoterapia e di essere riconosciuta da tutti come e di utilizzare il nome di elezione anche all'Università di Bologna;
di aver intrapreso nel Per_1
novembre 2022 presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio il percorso CP_2
psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica finalizzato alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
che la
Cont dott.ssa psicologa del , non rilevando, nel paziente quadri Persona_3
psicopatologici di rilievo e/o la presenza di tratti patologici tali da interferire con il percorso di affermazione di genere, ha formulato “.. diagnosi di disforia di genere, riscontrando in quest'ultimo una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico…(”;
di essersi sottoposta quindi nel luglio 2023 a visita endocrinologica, con la dott.ssa Persona_4
che ha prescritto il trattamento ormonale di affermazione di genere;
che l'assunzione
[...]
di terapia ormonale sostitutiva, tutt'ora in corso, ha avviato il percorso di transizione;
che i professionisti incaricati ritengono che, dopo questo periodo di follow up medico endocrinologico e dall'osservazione dello sviluppo trasformazione fisica, il ricorrente sia pronto ad affrontare un più
completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile: anche attraverso l'intervento chirurgico di mascolinizzazione del torace, isterectomia, eventuale annessiectomia ed eventuale ricostruzione dei genitali maschili, così da consolidare il benessere psicofisico iniziato con la terapia ormonale mascolinizzante, che ha raggiunto gli effetti fenotipici attendibili, e porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica.
All'udienza del 5.11.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati ed, in particolare ha dichiarato: “Fin dall'infanzia ho avuto la sensazione di una mancata corrispondenza tra il mio sesso biologico e il mio essere. Ho sempre frequentato i soggetti di genere maschile e non volevo utilizzare abbigliamento da bambina. Tale stato di cose è diventato sempre più evidente e coinvolgente con l'inizio della pubertà tanto che ho anche smesso di praticare sport e ho vissuto uno stato di tristezza e malessere. Ho iniziato a fare terapia psicologica dai 16 anni in poi e ho iniziato ad accettare pienamente la mia dimensione di appartenenza al genere maschile. Ho
intrapreso a 19 anni la terapia ormonale dopo avere coinvolto nella mia scelta amici e parenti. Sono
ancora sotto terapia ormonale e i mutamenti fisici si sono resi evidente e alcuni assolutamente irreversibili quali voce, perdita del ciclo, la distribuzione di grasso corporeo e dei peli. Le terapie sia ormonale che psicologica sono svolte presso il ovimento Identità Transessuale) a Bologna CP_2
che è una struttura che è convenzionata con la ASL di Bologna e collabora con l'
[...] . Studio a Bologna presso la locale Università Alma Mater Studiorum e vivo nella stessa CP_3
città. Insisto nell'accoglimento della domanda. Il mio nome di elezione è “ Per_1
Il giudice ha quindi dato atto che la parte ricorrente si è presentata con abbigliamento e fattezze maschili.
Il giudice ha dato, inoltre, atto della presenza di che ha affermato: “ Confermo Testimone_1
che mia figlia fin dall'infanzia ha manifestato atteggiamenti tipicamente maschili fino a rifiutare l'abbigliamento femminile. La questione si è resa del tutto evidente con la pubertà. In famiglia è
stato supportato nella sua scelta che è parsa da subito non frutto di un capriccio ma di un percorso naturale. La questione è stata accettata anche dal padre”
Anche il fratello del ricorrente ha confermato quanto affermato dalla madre.
Il Giudice, dato atto che la ricorrente si è presentato con abbigliamento e fattezza maschili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, della relazione psicologica specialistica della dott.ssa , dalla certificazione endocrinologica a firma della dott.ssa Persona_5
), risulta che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età Persona_6
adolescenziale caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere maschile e, altresì, che dal 2023 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da femminile a maschile,
sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale mascolinizzata, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso mascolinizzante.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma solamente un intervento di mastectomia bilaterale ed una terapia endocrinologica, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella maschile. Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso.
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal femminile al maschile, osserva il Collegio che già la Corte di Cassazione con la sentenza n.
15138/2015 ha stabilito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011,
per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale …….la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche
(…) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
“la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è
qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che “Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente sulla questione,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
Questa decisione si basa sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, la sentenza 5 giugno 1956 n. 1)
e, ancora una volta, riflette un'adeguazione dell'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici e un riconoscimento dell'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere.
Nella fattispecie, la dott.ssa che ha seguito parte attrice nel percorso psicologico Per_3
intrapreso, nel confermare la diagnosi di disforia di genere, ha rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere.
La relazione rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, dalle relazioni mediche e psicologiche che – sulla base della storia anche clinica nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto,
può desumersi l'opportunità che il ricorrente sia autorizzato alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico. Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio, tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di come segue laddove, Parte_1 nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto il Pt_1 Parte_1
prenome “ ”; Persona_2
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 25.3.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Romina C.F._1
Usai che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto,
autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2) disporre e conseguentemente attribuire a Parte_1
il sesso maschile ed il nome di 3)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Per_1 Comune di Cagliari di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/ la correzione/ la sostituzione dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile “sia Parte_1
rettificato, letto ed inteso “sesso maschile “e che laddove è indicato il prenome di sia Parte_1
rettificato, letto ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Per_1
4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla ricorrente sia Persona_2
assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto 5) per l'effetto, Per_1 Persona_2
disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Cagliari, di residenza Cagliari,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la rettificazione, l'adeguamento, correzione, sostituzione di Per_1
tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio. ”
Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari,
[...]
ha adito questo tribunale domandando l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento Parte_1
medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili e la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso maschile e del nome Per_1
A fondamento delle domande ha allegato di aver sempre manifestato fin dall'infanzia atteggiamenti propri del sesso opposto a quello biologico, prediligendo comportamenti e abbigliamento di tipo maschile;
di aver compreso dall'età 4 anni di sentirsi maschio e di presentarsi già dall'età di 8 anni agli sconosciuti come di aver manifestato con la pubertà un disagio crescente rispetto al Per_1
corpo femminile, sensazione di malessere e imbarazzo;
di aver iniziato all'età di 16 anni un percorso di psicoterapia e di essere riconosciuta da tutti come e di utilizzare il nome di elezione anche all'Università di Bologna;
di aver intrapreso nel Per_1
novembre 2022 presso l'equipe multidisciplinare del Consultorio il percorso CP_2
psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica finalizzato alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
che la
Cont dott.ssa psicologa del , non rilevando, nel paziente quadri Persona_3
psicopatologici di rilievo e/o la presenza di tratti patologici tali da interferire con il percorso di affermazione di genere, ha formulato “.. diagnosi di disforia di genere, riscontrando in quest'ultimo una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico…(”;
di essersi sottoposta quindi nel luglio 2023 a visita endocrinologica, con la dott.ssa Persona_4
che ha prescritto il trattamento ormonale di affermazione di genere;
che l'assunzione
[...]
di terapia ormonale sostitutiva, tutt'ora in corso, ha avviato il percorso di transizione;
che i professionisti incaricati ritengono che, dopo questo periodo di follow up medico endocrinologico e dall'osservazione dello sviluppo trasformazione fisica, il ricorrente sia pronto ad affrontare un più
completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile: anche attraverso l'intervento chirurgico di mascolinizzazione del torace, isterectomia, eventuale annessiectomia ed eventuale ricostruzione dei genitali maschili, così da consolidare il benessere psicofisico iniziato con la terapia ormonale mascolinizzante, che ha raggiunto gli effetti fenotipici attendibili, e porre fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica.
All'udienza del 5.11.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati ed, in particolare ha dichiarato: “Fin dall'infanzia ho avuto la sensazione di una mancata corrispondenza tra il mio sesso biologico e il mio essere. Ho sempre frequentato i soggetti di genere maschile e non volevo utilizzare abbigliamento da bambina. Tale stato di cose è diventato sempre più evidente e coinvolgente con l'inizio della pubertà tanto che ho anche smesso di praticare sport e ho vissuto uno stato di tristezza e malessere. Ho iniziato a fare terapia psicologica dai 16 anni in poi e ho iniziato ad accettare pienamente la mia dimensione di appartenenza al genere maschile. Ho
intrapreso a 19 anni la terapia ormonale dopo avere coinvolto nella mia scelta amici e parenti. Sono
ancora sotto terapia ormonale e i mutamenti fisici si sono resi evidente e alcuni assolutamente irreversibili quali voce, perdita del ciclo, la distribuzione di grasso corporeo e dei peli. Le terapie sia ormonale che psicologica sono svolte presso il ovimento Identità Transessuale) a Bologna CP_2
che è una struttura che è convenzionata con la ASL di Bologna e collabora con l'
[...] . Studio a Bologna presso la locale Università Alma Mater Studiorum e vivo nella stessa CP_3
città. Insisto nell'accoglimento della domanda. Il mio nome di elezione è “ Per_1
Il giudice ha quindi dato atto che la parte ricorrente si è presentata con abbigliamento e fattezze maschili.
Il giudice ha dato, inoltre, atto della presenza di che ha affermato: “ Confermo Testimone_1
che mia figlia fin dall'infanzia ha manifestato atteggiamenti tipicamente maschili fino a rifiutare l'abbigliamento femminile. La questione si è resa del tutto evidente con la pubertà. In famiglia è
stato supportato nella sua scelta che è parsa da subito non frutto di un capriccio ma di un percorso naturale. La questione è stata accettata anche dal padre”
Anche il fratello del ricorrente ha confermato quanto affermato dalla madre.
Il Giudice, dato atto che la ricorrente si è presentato con abbigliamento e fattezza maschili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, della relazione psicologica specialistica della dott.ssa , dalla certificazione endocrinologica a firma della dott.ssa Persona_5
), risulta che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età Persona_6
adolescenziale caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere maschile e, altresì, che dal 2023 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da femminile a maschile,
sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale mascolinizzata, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso mascolinizzante.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ma solamente un intervento di mastectomia bilaterale ed una terapia endocrinologica, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella maschile. Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso.
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal femminile al maschile, osserva il Collegio che già la Corte di Cassazione con la sentenza n.
15138/2015 ha stabilito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011,
per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale …….la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche
(…) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
“la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è
qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che “Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione è intervenuta nuovamente sulla questione,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
Questa decisione si basa sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, la sentenza 5 giugno 1956 n. 1)
e, ancora una volta, riflette un'adeguazione dell'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici e un riconoscimento dell'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere.
Nella fattispecie, la dott.ssa che ha seguito parte attrice nel percorso psicologico Per_3
intrapreso, nel confermare la diagnosi di disforia di genere, ha rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere.
La relazione rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, dalle relazioni mediche e psicologiche che – sulla base della storia anche clinica nel genere maschile risulta stabile e positivamente integrata e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto,
può desumersi l'opportunità che il ricorrente sia autorizzato alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico. Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio, tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di come segue laddove, Parte_1 nell'atto di nascita è scritto “di sesso femminile” deve invece leggersi: “di sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto il Pt_1 Parte_1
prenome “ ”; Persona_2
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici maschili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. Nulla per le spese.
Cagliari, il 25.3.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti