Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1246/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] scala A, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Neri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), Via Culin n. 8/B, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1) La figlia minore viene affidata, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad Persona_1 entrambi i genitori, e collocata in via prevalentemente presso la madre in Via dei Fabi n. 3 a Cugliate
Fabiasco;
2) La casa coniugale sito in Meda alla Via Forlì n. 21 scala A rimane assegnata al signor
[...]
già proprietario della stessa, con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
Pt_2
3) Il padre eserciterà il diritto di visita a week end alternati dal venerdì sera dalle ore 19.00 circa, quando preleverà la minore dalla casa materna, fino alla domenica sera alle ore 20.00 quando avrà cura di riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna;
4) Infrasettimanalmente, il padre eserciterà il diritto di visita un giorno alla settimana, preferibilmente nella giornata di mercoledì, quando si recherà a casa della madre a farle visita;
5) Quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé la minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
6) Durante le festività natalizie le parti si accorderanno con riferimento ai periodi di rispettiva permanenza con la minore. In difetto di accordo varranno tra le parti le regole di seguito indicate: la minore ad anni alterni starà dal termine delle attività scolastiche al 30 dicembre sino alle ore
7) le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
a) quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b) in occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c) nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
d) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
e) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore;
Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore.
f) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite g) con il genitore con il quale non è potuta stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
11) Il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento per la minore la somma mensile di Pt_2 euro 400,00 entro il giorno 8 di ogni mese presso il conto corrente [...]X00 intestato alla signora Con integrazione di euro 200,00 nei mesi in cui il signor Pt_1 Pt_2 percepirà la 13° e 14° mensilità. L'importo del mantenimento è soggetto a rivalutazione Istat. L'assegno unico rimane di competenza esclusiva della signora Pt_1
12) quanto alle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise nella seguente misura 70% Trivari 30% Pt_1
13) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
14) i ricorrenti rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza e chiedono la trattazione scritta del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 25.02.2025, così provvede: Pt_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi